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Numero d'incarto:
11.1998.41
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00041
Lugano
14 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______
(annullamento di decisione assembleare: provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza dell'11 febbraio 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari
del
CONDOMINIO __________ __________,
particella
n. __________RFD, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 2 marzo 1998
pre-sentata dalla Comunione dei comproprietari del “__________ __________
__________ ”, particella n. __________RFD di __________., contro il decreto
emesso il 18 febbraio 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 5;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ possiede le proprietà per piani n. e ________, pari a 60.03/1000
e 12.90/1000 della particella n. __________ RFD di
__________ (“__________________”). Nel 1995 e – in parte – anche
nel 1996, l’amministrazione del Condominio è stata curata dall’Am-ministrazione
__________ __________ __________, per poi essere affidata, nella seconda metà
del 1996, alla dott. iur. __________ __________. All’assem-blea generale
ordinaria del 10 luglio 1997 la maggioranza dei comproprietari del Condominio
ha deciso di non rinnovare il mandato di amministrazione alla dott. __________
e di nominare, in sua sostituzione, la precedente amministrazione (delibera n.
5.2).
B. Con petizione del 7
agosto 1997 __________ __________ ha convenuto dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano la Comunione dei comproprietari del “__________ __________
__________ ”, postulando l’annullamento della predetta decisione.
Pedissequamente alla petizione egli ha chiesto l’adozione di misure cautelari.
La causa è stata trattata dalla sezione 5 (inc. __________
.). Il 6 febbraio 1998 l’assemblea generale dei condomini
ha affidato l’incarico di amministratore del Condominio anche per il 1998 alla
Amministrazione __________ __________ __________ (delibera n. 5).
C. All’udienza indetta
per la discussione della cautelare 7 agosto 1997, svoltasi l’11 febbraio 1998,
l’istante ha mantenuto le sue domande, cui si è opposta la convenuta, sia in
ordine – eccependo l’incompetenza della sezione 5 – sia nel merito. __________
__________ ha inoltre presentato seduta stante un’istanza di provvedimenti
cautelari contro la delibera assembleare n. 5 adottata il 6 febbraio 1998
(____________________.__________) postulando la concessione dell’effetto sospensivo
alla delibera contestata fino al passaggio in giudicato della decisione di
merito, la nomina della dott. __________ __________ ad amministratore del Condominio
pendente causa o – in subordine – di un terzo, l’assegnazione di un termine
fino al 9 marzo successivo per presentare l’azione di merito e, infine, la
congiunzione della procedura con quella parallela, promossa il 7 agosto 1997.
La convenuta si è opposta anche a questa istanza, sia in ordine sia nel merito.
D. Il __________
assessore ha respinto seduta stante l’eccezione di incompetenza sollevata dalla
convenuta (inc. ..__________), ha ordinato la congiunzione
– ai fini dell’istruttoria – dei due procedimenti cautelari e ha assegnato
all’istante un termine scadente il 9 marzo 1998 per promuovere l’azione di merito
nella causa n. __________ .. Statuendo il 18 febbraio 1998,
egli ha poi accolto l’istanza cautelare del 7 agosto 1997, ponendo a carico
della convenuta oneri processuali e ripetibili.
E. La Comunione dei
comproprietari del “__________ __________ __________ ” è insorta contro i
decreti predetti con appelli del 20 febbraio e del 2 marzo 1998 nei quali
postula l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza e la reiezione
dell’istanza cautelare del 7 agosto 1997.
F. Sempre il 18 febbraio
1998 il Segretario assessore, accogliendo l’istanza cautelare dell’11 febbraio
1998, ha conferito effetto sospensivo alla delibera assembleare del 6 febbraio
1998 (oggetto n. 5), ha nominato amministratrice del Condominio pendente causa
la dott. __________ __________, ha assegnato un termine all’istante fino al 9
marzo 1998 per presentare la causa di merito, pena il decadimento del
provvedimento adottato, e ha posto la tassa di giustizia e le spese, per
complessivi fr. 250.–, a carico della convenuta, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 700.– per ripetibili.
G. Contro il predetto
decreto è insorta la Comunione dei comproprietari del “__________ __________
__________ ” con un appello del 2 marzo 1998 nel quale chiede che, in riforma
del giudizio impugnato, l’istanza sia respinta. Nelle osservazioni del 2 aprile
1998 l’appellato postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio
impugnato.
H. La causa di merito è
stata presentata tempestivamente, con petizione del 6 marzo 1998. Con ordinanza
del 10 marzo successivo il Segretario assessore ha disposto la sospensione del
processo fino a definizione degli appelli presentati dalla convenuta.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il
Segretario assessore, accogliendo l’istanza cautelare dell’11 febbraio 1998, ha
concesso effetto sospensivo alla delibera n. 5 dell’assemblea straordinaria dei
comproprietari svoltasi il 6 febbraio 1998 e ha confermato la dott. __________
__________ amministratrice del Condominio pendente causa. Egli ha motivato la
decisione – per l’essenziale – con l’intenzione di assicurare continuità alla
gestione del Condominio fino alla decisione di merito, per evitare un aumento
dei costi di amministrazione e per il fatto che la dott. __________ era
comunque già a conoscenza delle peculiarità del Condominio.
-
L’appellante
sostiene anzitutto che il giudizio impugnato è stato emanato da un giudice
incompetente (sezione 5), poiché in virtù del regolamento sull’organizzazione
della Pretura di Lugano la causa sarebbe di competenza della sezione 1. Afferma
inoltre che il decreto litigioso è infondato pure nel merito, mancando i
presupposti per l’adozione di provvedimenti cautelari, sicché l’istanza
andrebbe respinta.
-
La
petizione del 6 marzo 1998 diretta contro la deliberazione assembleare del 6
febbraio 1998 non è ancora stata notificata alle parti, la procedura essendo
stata sospesa il 10 marzo 1998. La decisione sull’assegnazione della causa, che
consiste materialmente nell’apposizione di un timbro con il numero della
sezione competente (inc. ..__________, consid. 5), non è di
conseguenza ancora stata intimata e le parti potranno impugnarla, dandosi il
caso, dopo la sua notificazione (art. 308 cpv. 1 CPC, cui rinvia l’art. 5 cpv.
2 del regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano, RL
3.1.1.3.1). La censura fondata sull’attribuzione della causa di merito alla
sezione 5 o alla sezione 1 della Pretura di Lugano è quindi prematura in sede provvisionale.
-
Contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, il decreto cautelare non sarebbe nullo nemmeno se
fosse accertata già fin d’ora l’incompetenza della sezione 5 a statuire nella
procedura di merito. La Pretura di Lugano costituisce infatti un unico tribunale,
i cui giudici hanno – di principio – competenza su tutto il Distretto
(messaggio del 24 ottobre 1984 in: Verbali del Gran Consiglio, sessione
autunnale 1984, vol. 3, pag. 1383 e 1385). Per costante giurisprudenza,
inoltre, il giudice adito può ordinare provvedimenti cautelari ancor prima
ancora che sia accertata la sua competenza a pronunciarsi sul merito, salvo che
l’incompetenza sia manifesta (Rep. 1979 127, Rep. 1958 244). Nella fattispecie
non si può certo dire che l’incompetenza della sezione 5 a trattare la causa
fosse manifesta, ove appena si consideri per chiarire la competenza nella
parallela causa iniziata con petizione del 7 agosto 1997 si è reso necessario
un esame approfondito (sentenza odierna negli inc. ..e
..). Ne deriva che il Segretario assessore,
confrontato con una domanda cautelare urgente, doveva senz’altro occuparsene.
Rimane da esaminare, in concreto, se il mantenimento in carica della precedente
amministrazione durante la causa di merito meriti conferma.
-
Secondo l’art. 376
cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere
nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di
un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile –
per altro – dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1
CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L’esistenza dei
tre requisiti cumulativi va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con
riferimenti).
a) Nella
fattispecie l’assemblea dei comproprietari ha confermato il 6 febbraio 1998
l’amministratrice designata nella precedente deliberazione, già oggetto di
contestazione giudiziaria. L’attore ha postulato l’11 febbraio 1998 la sospensione
cautelare della deliberazione n. 5 adottata il 6 febbraio 1998 dall’assemblea
dei comproprietari durante la causa di contestazione da egli promossa, come
pure la nomina pendente causa della dott. __________ __________, subordinatamente
di un terzo, quale amministratore della comproprietà per piani. Il primo
giudice, accertato che la contestazione di delibere assembleari non impedisce
l’esecutività delle risoluzione impugnate, ha ravvisato i requisiti
dell’urgenza e del notevole pregiudizio nella necessità di garantire continuità
alla gestione della proprietà per piani e di evitare un eventuale cambio di
amministrazione con conseguenti maggiori costi. L’appellante rileva, per
contro, che l’attore non ha motivato la domanda cautelare e che in concreto non
sono dati i requisiti dell’urgenza, del notevole pregiudizio e della probabilità
di buon esito della causa.
b) Nell’istanza
dell’11 febbraio 1998 l’attore si è limitato a ribadire quanto esposto nelle
sue precedenti domande cautelari, adducendo il timore di notevoli pregiudizi –
non meglio specificati – se non fosse stato concesso il provvedimento cautelare.
All’udienza dell’11 febbraio 1998 egli non ha addotto altri elementi. Ora,
anche se si potesse ammettere, a un sommario esame, che la causa presenta
probabilità di esito favorevole, nel caso concreto non sono dati manifestamente
né il requisito dell’urgenza né quello del notevole pregiudizio. L’incarico di
amministrare la proprietà per piani è stato attribuito, con la risoluzione
assembleare contestata, alla società che se ne occupava già prima dell’entrata
in carica della dott. __________. La nuova amministratrice conosce quindi, al
pari di quella proposta dall’attore, particolarità e necessità della comproprietà
per piani. Un notevole pregiudizio non può essere intravisto nemmeno
nell’eventuale differenza di onorari tra le due amministratrici, per altro
proprio oggetto della causa di merito, differenze che potrebbero trovare origine
nella diversità delle prestazioni, su cui spetta all’assemblea decidere. La
proprietà per piani convenuta deve senz’altro avere un amministratore, data la
sua complessità, ma l’assemblea ha provveduto alla sua designazione e – come a
ragione ha rilevato il primo giudice – tale decisione, ancorché impugnata, è esecutiva.
La causa di merito promossa il 7 agosto 1997 contro la precedente assemblea dei
comproprietari, per quanto appare dalla petizione e dalle prove richieste
nell’allegato (perizia contabile), durerà verosimilmente qualche tempo e non vi
è quindi motivo in concreto di paventare un avvicendamento intempestivo di amministrazione.
Mancando già d’acchito, a un esame sommario come quello che governa le
procedure provvisionali, il requisito dell’urgenza e del notevole pregiudizio,
l’appello deve essere accolto e il decreto impugnato riformato nel senso di
respingere l’istanza cautelare, ciò che rende superfluo statuire sulla domanda
di restituzione in intero per produrre nuovi documenti.
- Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’attore, che ha proposto a torto il rigetto
dell’appello (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito del pronunciato odierno si
giustifica di modificare inoltre il dispositivo sugli oneri processuali di
prima sede, che vanno addebitati all’istante, con obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il
decreto cautelare è così riformato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono poste a carico di
__________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 700.– per
ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________;
– dott. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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