AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.36
Data decisione, Autorità:
09.07.1998, ICCA
Incarti n.:
11.98.00036
11.98.00040
Lugano
9 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con petizione del 7 agosto 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari
del
CONDOMINIO __________ __________,
particella
n. __________RFD, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto dell’11 febbraio 1998 con cui il Segretario assessore ha respinto
in luogo e vece del Pretore l’eccezione di incompetenza addotta dalla convenuta
e sul decreto
cautelare del 18 febbraio 1998 con cui il Segretario assessore ha accolto
in luogo e vece del Pretore le richieste cautelari contestuali alla petizione;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 20 febbraio
1998 presentata dalla Comunione dei comproprietari del “__________ -__________
__________ __________ ”, particella n. RFD di , contro il
decreto emesso l’11 febbraio 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore del Distretto di Lugano, sezione 5
(..__________);
-
Se
deve essere accolta l’appellazione del 2 marzo 1998 presentata dalla stessa
Comunione contro il decreto cautelare emesso il 18 febbraio 1998 in luogo e vece
del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 5
(..__________);
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ possiede le proprietà per piani n. e ________, pari a 60.03/1000
e 12.90/1000 della particella n. __________ RFD di
__________ (“__________________”). Nel 1995 e – in parte – nel
1996, l’amministrazione del Condominio è stata svolta dall’Amministra-zione
__________ __________ __________. Nella seconda metà del 1996 il compito è
stato affidato alla dott. __________ . All’assemblea generale
ordinaria del 10 luglio 1997 la maggioranza dei comproprietari del “
__________ __________ ” ha deciso di non rinnovare il mandato alla dott.
__________ e di nominare, in sua sostituzione, la precedente amministrazione (oggetto
n. 5.2).
B. Con petizione del 7
agosto 1997 __________ __________ ha convenuto dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano la Comunione dei comproprietari del “__________ __________
__________ ”, postulando l’annullamento della predetta decisione.
Pedissequamente egli ha chiesto l’adozione di misure cautelari, in particolare
la concessione dell’effetto sospensivo per quanto riguarda la deliberazione
impugnata e la conferma della precedente amministratrice fino al giudizio
sull’azione di merito, subordinatamente la nomina di un altro amministratore.
La causa è stata attribuita alla sezione 5, come risulta dal timbro apposto
sull’allegato, in alto a destra. La petizione è stata intimata all’attore e,
per la convenuta, alla rappresentante indicata nell’allegato, la dott. iur.
__________ __________.
C. All’udienza del 3
novembre 1997, indetta per la discussione dell’istanza cautelare, sono comparsi
l’attore, la dott. __________ __________ e l’avv. __________ __________;
quest’ultimo ha dichiarato di intervenire in qualità di patrocinatore della
Comunione dei comproprietari, ma di non essere in possesso della petizione.
Statuendo il 6 novembre 1997, il Pretore ha accolto la domanda di effetto
sospensivo e ha confermato la dott. __________ __________ quale amministratrice
del Condominio. Il 22 dicembre 1997 questa Camera ha accolto un appello della Comunione
dei comproprietari, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato gli atti al
Pretore affinché statuisse formalmente sulla legittimazione processuale del
rappresentante della parte convenuta.
D. All’udienza dell’11
febbraio 1998 il Segretario assessore ha preliminarmente stabilito, in luogo e
vece del Pretore, che rappresentante della Comunione dei comproprietari è
l’avv. __________ , al quale è stata intimata seduta stante la
petizione del 7 agosto 1997. Alla discussione provvisionale l’attore ha
mantenuto le proprie domande, presentando inoltre una nuova e analoga istanza
di provvedimenti cautelari contro la delibera assembleare del 6 febbraio 1998
con cui l’assemblea dei comproprietari ha designato amministratrice del
Condominio per il 1998 l’Amministrazione __________ __________ __________
(..). La convenuta si è opposta a entrambe le
istanze, eccependo in via preliminare la nullità della procedura per
incompetenza della sezione 5, e postulando la reiezione delle istanze anche nel
merito. L’istante ha proposto di respingere l’eccezione.
E. Il Segretario
assessore ha respinto seduta stante l’eccezione di incompetenza sollevata dalla
convenuta, ponendo a suo carico una tassa di giustizia di fr. 300.–, e ha
ordinato la congiunzione, ai fini dell’istruttoria, della procedura cautelare
in esame (____________________.) con quella concernente la
contestazione della delibera del 6 febbraio 1998
(..). Infine, egli ha assegnato all’istante un
termine fino al 9 marzo 1998 per presentare la causa di merito, a convalida del
procedimento cautelare, nel procedimento parallelo
(..__________).
F. Contro il predetto
decreto è insorta la Comunione dei comproprietari del “__________ __________
__________ ” con un appello del 20 febbraio 1998 nel quale chiede che, in
riforma del giudizio impugnato, l’eccezione di incompetenza sia accolta e
l’incarto trasmesso d’ufficio alla sezione 1 della Pretura di Lugano, con tassa
di giustizia a carico dell’istante (inc. ..__________).
Nelle sue osservazioni del 2 aprile 1998 l’appellato propone di respingere il
gravame e di confermare il giudizio impugnato.
G. Statuendo nel
frattempo il 18 febbraio 1998 sull’istanza cautelare del 7 agosto 1997, il
Segretario assessore ha conferito effetto sospensivo alla delibera assembleare
del 10 luglio 1997 (ogget-to n. 5.2) e ha nominato amministratrice del
Condominio, pendente causa, la dott. __________ __________. Egli ha poi posto
la tassa di giustizia e le spese,di complessivi fr. 450.– a carico della
convenuta, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
H. La Comunione dei
comproprietari del “__________ __________ __________ ” ha impugnato anche
quest’ultimo decreto, con un appello del 2 marzo 1998 nel quale chiede che, in
riforma del giudizio impugnato, l’istanza sia respinta (inc.
..__________). Nelle sue osservazioni del 2 aprile 1998
__________ __________ postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio
pretorile.
Considerando
in diritto: 1. I due appelli in
esame sono strettamente connessi. Si giustifica pertanto di statuire
simultaneamente sui due ricorsi con un giudizio unico.
I. Sull’appello del 20
febbraio 1998
- Nel decreto
impugnato il Segretario assessore ha respinto l’eccezione di incompetenza,
argomentando che – indipendentemente dalla questione di sapere se la causa
rientrasse nelle attribuzioni della sezione 5 o della sezione 1 – il
regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano ha
semplice valore interno ed è determinante solo per il riparto delle cause fra i
sei Pretori del Distretto, mentre non incide sulla competenza giurisdizionale
dei Pretori stessi, che secondo la legge organica giudiziaria si estende
sull’intero Distretto.
L’appellante chiede
che in riforma del decreto impugnato l’eccezione sia accolta e la procedura
trasmessa d’ufficio alla sezione 1 della Pretura. Essa sostiene che, sebbene
ogni Pretore del Distretto di Lugano abbia giurisdizione sull’intero Distretto,
in realtà l’art. 1 del citato regolamento attribuisce ai singoli Pretori
precise competenze per materia. Contrariamente all’opi-nione del primo giudice,
la causa in esame non rientrerebbe pertanto fra quelle che spettano alla
sezione 5 (art. 1 cpv. 1
lett. e del regolamento),
bensì fra quelle che spettano alla sezione 1 (art. 1 cpv. 1 lett. a del
regolamento).
- Giusta
l’art. 7 della legge organica giudiziaria (RL 3.1.1.1) nel Distretto di
Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza a Lugano e con giurisdizione
sull’intero Distretto (cpv. 2); il presidente della Pretura ripartisce i
procedimenti fra i Pretori secondo un regolamento che fissa anche
l’organizzazione della Pretura (cpv. 3). L’art. 1 del regolamento
sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (RL 3.1.1.3.1)
dispone:
La
ripartizione delle cause fra i sei Pretori del Distretto di Lugano ha luogo
secondo i seguenti criteri:
a) uno di essi conosce e
giudica tutte le cause ad eccezione di quelle menzionate alle lettere
d), e) e f) con foro nel Comune di __________ (sezione 1);
(...)
d) il quarto esercita per
l’intero Distretto le attribuzioni inerenti:
– alle cause penali;
– a tutte le vertenze in tema di diritto successorio;
– alle procedure non contenziose di cui all’art. 2
LAC;
– alle procedure di sequestro (artt. 271 e segg. LEF);
– a tutte le vertenze in materia di locazione
d’abitazione e commerciali e di affitto istruite con la procedura di cui agli artt.
404 e segg. CPC nonché con quella ordinaria ad eccezione delle procedure di
sfratto istruite con la procedura di cui agli artt. 506 e segg. CPC;
(sezione 4).
e) il quinto esercita per
l’intero Distretto le attribuzioni inerenti:
– alle procedure menzionate dall’art. 4 LAC ad
eccezione dell’autorizzazione ad iscrivere l’ipoteca legale (art. 4 cif. 19
LAC) e delle altre vertenze rientranti nelle competenze delle altre Sezioni per
esigenza di unità di materia;
– a tutte le procedure esecutive e a quelle di
fallimento e di concordato;
– alle procedure di sfratto (artt. 506 e segg. CPC);
(sezione 5).
f) il sesto esercita per
l’intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e
alle commissioni rogatoriali (sezione 6).
- L’art. 5 del
regolamento prevede che la ripartizione delle cause in entrata fra i sei
Pretori compete, sulla base dell’art. 1 del regolamento, al presidente del
collegio dei Pretori, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o
dell’istanza l’indica-zione della sezione competente (cpv. 1). Tale
designazione “può essere impugnata con i rimedi, nelle forme e nei motivi previsti
dal Codice di procedura civile” (cpv. 2), ossia con appello nel termine di 20
giorni (307 e 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie – contrariamente a quanto
ritiene l’appellante – la decisione sul riparto è avvenuta l’8 agosto 1997, con
l’apposizione della stampiglia sul fronte della petizione in alto a destra. Per
contestare il riparto occorreva pertanto appellare tale decisione. La competenza
di suddividere le cause tra le diverse sezioni della Pretura spetta esclusivamente
al presidente del Collegio dei Pretori di Lugano (I CCA, sentenza del 10
ottobre 1997 nella causa Fondazione F. e L. P. A. contro D. e litisconsorti;
rapporto della Commissione della legislazione dell’8 gennaio 1995, verbali del
Gran Consiglio, sessione autunnale 1984, vol. 3, pag. 1414 in alto) e non può
essere riesaminata dal giudice assegnatario. In concreto il Segretario
assessore ha risindacato a torto, quindi, la decisione del presidente del
collegio. Se non che, a prescindere dai motivi, il decreto emanato l’11
febbraio 1998 è corretto nel risultato. L’eccezione di incompetenza andava
respinta, infatti, non perché l’attribuzione alla sezione 5 fosse legittima –
questione che, come detto, non spettava al Segretario assessore rigiudicare –
ma perché la Sezione 5 era stata designata dal presidente del Collegio come
autorità assegnataria. Ciò posto, l’appello in rassegna potrebbe essere considerato
rivolto contro l’assegnazione presidenziale dell’8 agosto 1997. La questione è
di sapere se esso sia tempestivo.
L’appello contro l’attribuzione
della causa alla sezione 5 sarebbe tardivo, come pretende l’attore, solo se la
petizione fosse stata notificata alla convenuta prima dell’udienza 11 febbraio
1998. Il termine per inoltrare appello decorre infatti non dalla data di intimazione
di un atto giudiziario, ma dalla sua notificazione al destinatario (art. 308
cpv. 1 CPC, cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 del noto regolamento). In concreto è indiscusso
che, stante l’inesatta indicazione del rappresentante della convenuta figurante
nella petizione, l’allegato è stato dapprima notificato alla precedente amministratrice.
Solo all’udienza dell’11 febbraio 1998 esso è stato ufficialmente notificato,
seduta stante, al rappresentante della convenuta. Quest’ultimo, come emerge
dalla corrispondenza agli atti, ha bensì partecipato in precedenza a varie
udienze cautelari sulla base di segnalazioni telefoniche (lettera del 6 ottobre
1997 nel fascicolo “corrispondenza” ..__________), ma tali
citazioni non possono essere equiparate a una notifica, visto il chiaro testo dell’art.
124 cpv. 1 CPC. Ci si potrebbe a questo proposito interrogare anche sulla
regolarità della notificazione della petizione seduta stante, in udienza, ma,
come che sia, le parti hanno accettato tale modalità e il quesito può rimanere
indeciso. Determinante è comunque la circostanza che la petizione è stata notificata
alla convenuta l’11 febbraio 1998 e che il termine per presentare appello
contro la decisione di attribuzione della causa alla sezione 5 è cominciato a
decorrere dal 12 febbraio 1998, di modo che il ricorso del 20 febbraio 1998 va
considerato tempestivo.
-
Ora, il citato
regolamento – contrariamente a quanto reputa il primo giudice – non ha solo
portata interna, ma è vincolante per il Collegio dei Pretori e per il pubblico,
come risulta dalla sua genesi. Certo, il legislatore ha voluto istituire un
unico tribunale avente per giurisdizione l’intero Distretto di Lugano
(messaggio del 24 ottobre 1984, verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale
1984 vol. 3, pag. 1383 e 1385), ma ha previsto altresì che il riparto delle
cause tra i Pretori avvenisse in base a un regolamento con norme precise,
generali e astratte, per evitare che le parti potessero scegliere esse medesime
il Pretore cui sottoporre la causa (rapporto della Commissione della
legislazione, in: Verbali del Gran Consiglio, loc. cit., pag. 1414). La
flessibilità del regolamento per la ripartizione delle cause, evocata a più
riprese nel dibattito parlamentare, è da intendersi solo come possibilità di modificare
in breve tempo – se necessario – il regolamento stesso (op. cit., intervento
del relatore __________, pag. 1368 in fondo). Il presidente del Collegio dei
Pretori non può, di conseguenza, derogare alle norme del regolamento, neppure
per ovviare a eventuali squilibri nel carico di lavoro fra le varie Sezioni. In
siffatto caso, egli dovrà rendersi promotore delle opportune modifiche presso
il Consiglio di Stato.
-
Nelle circostanze
descritte occorre verificare se la causa in oggetto rientri nel novero di
quelle attribuite per materia alla Sezione 5, in particolare nelle “procedure
menzionate dall’art. 4 LAC”.
a) L’attore
ha chiesto, mediante la petizione del 7 agosto 1997, che sia annullata la
delibera n. 5.2 del 10 luglio 1997 con cui l’assemblea dei comproprietari ha deciso
– a maggioranza – di non rinnovare il mandato di amministrazione alla dott.
__________ __________ e di conferirlo all’Amministrazione __________ __________
__________. Nel contempo egli ha instato per l’adozione di provvedimenti
cautelari. Ora, l’art. 4 n. 20 LAC riguarda sì la “nomina e la revoca
dell’amministratore della comproprietà”; se non che, la norma stessa rinvia espressamente
agli art. 712q e 712r CC, giusta i quali – in particolare
– se l’assemblea dei comproprietari non si accorda sulla nomina dell’amministrato-re,
ognuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo (art. 712q cpv.
1 CC); se, nonostante un grave motivo, l’assem-blea nega di revocare
l’amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca
al giudice (art. 712r cpv. 2 CC).
b) Come
rileva a giusta ragione l’appellante, tali disposti non trovano applicazione
nella fattispecie. L’art. 712q CC presuppone infatti che non vi sia
alcun amministratore in carica e che l’assemblea dei comproprietari non si sia
accordata sulla nomina di un amministratore (Meier-Hayoz/Rey
in: Berner Kommentar, n. 102 segg. ad art. 712q CC); l’art. 712r
CC, dal canto suo, richiede invece che l’assemblea dei comproprietari abbia
respinto la proposta di revocare l’amministratore e ignorato la sussistenza di
gravi motivi giustificanti la revoca (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 15 segg. art. 712r CC). Nessuna delle due ipotesi
ricorre in concreto. Ne discende che alla contestazione della delibera assembleare
in esame si applicano i disposti generali degli articoli 712m cpv.
2, 712l cpv. 2 e art. 75 CC. Il foro dell’azione si trova al luogo
di situazione del fondo (art. 712 l cpv. 2 CC, Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 84 ad art. 712l CC; Friedrich, Das Stockwerkeigentum, 2a edizione, Berna 1972, § 57 n. 11 seg.)
e quindi a Lugano.
c) Non
sussistendo un motivo di esclusione della competenza per materia ai sensi dell’art.
1 lett. d, e, f del predetto regolamento, la vertenza in esame rientra pertanto
nella competenza della sezione 1 (art. 1 lett. a del regolamento citato). La
causa dovendo essere attribuita alla sezione 1, l’appello deve di conseguenza
essere accolto nella misura in cui è diretto contro l’attribuzione alla Sezione
5, mentre deve essere respinto nella misura in cui è diretto contro il decreto
11 febbraio 1998, che va confermato, anche se per altri motivi (sopra, consid.
4). L’incarto di merito va trasmesso dunque alla Sezione 1 della Pretura del
Distretto di Lugano.
II. Sull’appello del 2
marzo 1998
- In accoglimento
dell’istanza cautelare 7 agosto 1997, con il decreto impugnato il Segretario
assessore ha designato come amministratrice del Condominio, pendente causa, la
dott. __________ __________. Egli è giunto a tale conclusione per assicurare
continuità nella gestione del Condominio fino alla decisione di merito, per
evitare un aumento dei costi di amministrazione e per il fatto che le
peculiarità del Condominio erano comunque già note alla dott. __________.
L’appellante, ribadendo
l’eccezione di incompetenza della Sezione 5, chiede che – previa acquisizione
agli atti di documentazione prodotta direttamente in questa sede – il decreto
impugnato sia riformato nel senso che l’effetto sospensivo alla nota delibera
sia respinto e che l’Amministrazione __________ __________ __________ sia
confermata nella sua veste pendente causa. Essa argomenta – in estrema sintesi
– che il decreto litigioso viola il principio della legalità e che in concreto
non sono adempiuti i requisiti per l’adozione di provvedimenti cautelari.
-
Contrariamente a
quanto ritiene l’appellante, il decreto cautelare non è nullo per il solo fatto
di essere stato emanato da un giudice rivelatosi incompetente per statuire
nella causa di merito. Come si è visto (consid. 5), la Pretura di Lugano
costituisce un unico tribunale e i suoi giudici hanno, di principio, competenza
su tutto il Distretto. Per costante giurisprudenza il giudice adito può
ordinare provvedimenti cautelari prima ancora che sia dichiarata la sua
competenza a pronunciarsi sul merito della causa, salvo che l’incompetenza sia
manifesta (Rep. 1979 127, Rep. 1958 244). Nella fattispecie, non si può certo
dire che l’incompetenza della Sezione 5 a trattare la causa fosse “mani-festa”,
tant’è che l’interpretazione del regolamento ha richiesto una seria analisi dei
materiali legislativi (cfr. consid. 6). I provvedimenti cautelari in esame non
sono quindi nulli. Rimane da esaminare, in concreto, se il mantenimento in
carica della precedente amministrazione durante la causa di merito risponda ai
requisiti posti dalla legge.
-
Secondo l’art. 376
cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere
nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di
un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile –
per altro – dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1
CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L’esistenza dei
tre requisiti cumulativi va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con
riferimenti).
Nel caso specifico
l’assemblea dei comproprietari ha revocato il mandato della precedente
amministratrice e ne ha designato una nuova. L’attore ha chiesto con la petizione
7 agosto 1997 – come detto – l’annullamento della risoluzione assembleare e in
via cautelare ha instato per mantenere in carica l’amministratrice precedente,
per motivi di praticità ed economia. Il primo giudice, accertato che la
contestazione di delibere assembleari non impedisce l’esecutività della risoluzione
impugnata, ha ritenuto adempiuto il requisito dell’urgenza e del notevole
pregiudizio nella prospettiva di garantire un minimo di continuità nella gestione
della comproprietà per piani e di evitare un eventuale cambio di
amministrazione con conseguenti maggiori costi. L’appellante afferma, per
contro, che l’attore non ha motivato la domanda cautelare e che in concreto non
sono dati i requisiti dell’urgenza, del notevole pregiudizio e della
probabilità di buon esito della causa.
- La censura è fondata.
Con la petizione 7 agosto 1997, infatti, l’attore si è limitato a instare
genericamente per il mantenimento in carica della precedente amministratrice,
che conosce già le particolarità e le necessità della comproprietà per piani e
che consentirebbe notevoli risparmi, sia per gli onorari sia per i costi
ridotti riscontrati durante la sua gestione. All’udienza dell’11 febbraio 1998
l’attore non ha addotto altri elementi. Ora, anche se si potesse ammettere, a
un sommario esame, che la causa presenta probabilità di esito favorevole, nel
caso concreto non sono dati manifestamente i requisiti dell’urgenza e del
notevole pregiudizio. L’incarico di amministrare la comproprietà per piani è
stato attribuito, con la risoluzione assembleare contestata, alla società che
se ne occupava prima dell’entrata in carica della dott. __________. La nuova
amministratrice conosce quindi, al pari di quella proposta dall’attore, le
particolarità e necessità della comproprietà per piani. Né si può ravvisare un
notevole pregiudizio nell’eventuale differenza di onorari annui tra le due amministratrici,
per altro oggetto della causa di merito, e che potrebbero avere per origine la
diversità delle prestazioni, sulle quali spetta comunque all’assemblea decidere.
La comproprietà per piani convenuta deve invero essere provvista di un amministratore,
già per la sua complessità, ma l’assemblea ha provveduto alla sua designazione
e come a giusta ragione rilevato dal primo giudice, tale decisione, ancorché
impugnata, è esecutiva. La causa di merito, per quanto appare dalla petizione e
dalle prove richieste nell’allegato (perizia contabile), durerà verosimilmente
qualche tempo e non vi è quindi motivo in concreto di paventare un
avvicendamento intempestivo di amministrazione. Mancando già d’acchito, a un
esame sommario come quello che regge le procedure provvisionali, il requisito
dell’urgenza e del notevole pregiudizio, l’appello deve essere accolto e il
decreto impugnato riformato nel senso di respingere l’istanza cautelare, senza
che sia necessario statuire sulla domanda di produrre in appello nuovi
documenti.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante soccombe nella
misura in cui ha impugnato il decreto 11 febbraio 1998 sulla competenza del
Segretario assessore. Tenuto conto tuttavia del fatto che essa si vede accogliere
il gravame sull’attribuzione della causa di merito, alla quale si era opposto
l’attore, si giustifica per equità di ripartire gli oneri processuali relativi
al decreto dell’11 febbraio 1998 in ragione di metà ciascuno e di compensare le
ripetibili. L’appello sul provvedimento cautelare ha buon esito e i relativi
oneri devono quindi essere posti a carico dell’attore, con obbligo di rifondere
alla convenuta un’equa indennità per ripetibili. Nel decreto cautelare del 18
febbraio 1998 il Segretario assessore ha posto la tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 450.– a carico della convenuta, con obbligo per la
stessa di rifondere alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili. Visto l’esito
del pronunciato odierno, si impone di modificare anche il dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede, che vanno posti a carico dell’attore, con
obbligo di rifondere alla convenuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è diretto
contro il decreto dell’11 febbraio 1998, l’appello del 20 febbraio 1998 è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Nella misura in cui è
diretto contro l’attribuzione della causa di merito alla Sezione 5, l’appello
del 20 febbraio 1998 è accolto e la causa è trasmessa per competenza alla
Sezione 1 della Pretura.
III. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per un mezzo a carico di __________
__________ e per un mezzo a carico della Comunione dei comproprietari del
“Condominio __________ __________ ”, compensate le ripetibili.
IV. L’appello del 2 marzo 1998 è
accolto e il decreto cautelare è così riformato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 450.– sono poste a carico di
__________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
V. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili.
VI. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________;
– dott. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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