AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.34
Data decisione, Autorità:
18.05.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00034
Lugano
18 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 20 settembre 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 16 febbraio 1998
presentato da __________ __________ __________ __________ contro il decreto
emanato il 2 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello del 16 febbraio 1998 presentato da
__________ __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 2
febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata
con gli appelli;
- Il
giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ __________ (1939), cittadina italiana, e __________ __________
(1962), cittadino __________ e __________, si sono sposati il __________ 1987 a
__________. Dalla loro unione non sono nati figli.
B. Con sentenza del 2
febbraio 1993 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la
separazione tra i coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione
sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta.
C. Il 28 agosto 1996
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per
il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre 1996. Con
petizione del 20 settembre 1996 egli ha chiesto lo scioglimento del matrimonio
per divorzio e la soppressione del contributo alimentare per la moglie, di fr.
120.– mensili, pattuito al momento della separazione. Nella sua risposta del 23
dicembre 1996 __________ __________ si è opposta al divorzio; in via
subordinata ha aderito al divorzio, ma ha rivendicato un contributo alimentare
mensile di fr. 850.–, la metà del capitale di previdenza professionale
dell’attore e un’indennità per torto morale, di importo imprecisato; in via
ancor più subordinata essa ha postulato una rendita di indigenza di fr. 850.–
mensili, oltre alla metà del capitale di previdenza professionale del marito.
In via riconvenzionale, infine, essa ha chiesto che fosse nuovamente
pronunciata la separazione a tempo indeterminato e che le fosse riconosciuto un
contributo alimentare mensile di fr. 400.–.
D. __________ __________
ha instato il 23 dicembre 1996 per l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti hanno
mantenuto le loro richieste di giudizio. Conclusa l’istruttoria, ognuno ha ribadito
il proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento
finale.
E. Statuendo il 2
febbraio 1998, il Pretore ha accolto l’azione principale, ha pronunciato il
divorzio, ha negato alla convenuta ogni contributo alimentare, ha sciolto il
regime matrimoniale riconoscendo a ogni coniuge la proprietà di quanto si
trovava in suo possesso e ha dichiarato priva di oggetto la riconvenzione della
convenuta. La tassa di giustizia di fr. 550.– è stata posta a carico della
convenuta, con obbligo di rifondere all’attore un’indennità di fr. 2’500.– per
ripetibili. Con decreto di stessa data il Pretore ha respinto l’istanza di
assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta.
F. Con due appelli del
16 febbraio 1998 __________ __________ insorge per chiedere la riforma del
decreto nel senso di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
di riformare la sentenza nel senso di porre la tassa di giustizia a carico
dello Stato e di dispensarla dal pagamento di ripetibili. L’appellante ha
instato altresì per la concessione dell’assistenza giudiziaria anche in
appello. __________ __________, mentre non è data, neppure in via riconvenzionale,
la possibilità di riproporre un’azione di separazione (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar,
ad art. 142 n. 19; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 957 pag. 192; Rep. 1984 p. 112).
-
Se ne conclude che
la convenuta adempiva, al momento in cui ha instato per l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, sia il requisito dell’indigenza sia
quello della probabilità di esito favorevole, quanto meno limitatamente
all’azione principale. Né si poteva pretendere dalla moglie che si rivolgesse
al marito per ottenere una provvigione ad litem, viste le precarie condizioni
economiche di lui (Rep. 1994 306). Essa deve quindi, in parziale accoglimento
dell’appello, essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per quel
che concerne l’azione principale.
-
L’ammissione della
convenuta al beneficio dell’assistenza giudiziaria comporta anche la parziale
modifica del dispositivo pretorile sugli oneri processuali. Il Pretore ha posto
a carico della moglie, integralmente soccombente, una tassa di giustizia complessiva
per l’azione principale e per la riconvenzione, oltre a un’indennità per ripetibili
globale. Si rende quindi necessario stimare l’incidenza dell’azione riconvenzionale
sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili. Tenuto conto del
fatto che tutta l’istruttoria verteva sull’accertamento della colpa nella
disunione, vale a dire sul principio del divorzio, la tassa di giustizia per
l’azione di divorzio può essere equamente stabilita in fr. 400.– e quella per
la riconvenzione in fr. 150.–, mentre le ripetibili possono essere suddivise in
fr. 1’800.– per l’azione principale e in fr. 700.– per la riconvenzione. La
concessione dell’assistenza giudiziaria alla convenuta per l’azione principale
non comporta invece alcuna modifica dell’indennità per ripetibili riconosciuta
all’attore, vincente su tutta la linea. Del resto, l’appellante non ha contestato
né la ripartizione, né l’ammontare dell’indennità per ripetibili, limitandosi a
chiedere la sua ammissione all’assistenza giudiziaria. Ora, il diritto della
parte vincente alla rifusione delle ripetibili opera solo nei confronti della
parte soccombente, anche se ammessa all’assistenza, e lo Stato non ha alcun
obbligo al riguardo (DTF 117 Ia 513). Non vi è quindi motivo di modificare
l’indennità per ripetibili dovuta dalla parte soccombente.
-
L’appellato non ha
presentato osservazioni ai ricorsi e non può pertanto essere ritenuto
soccombente in questa sede, ma neppure ha diritto a ripetibili. Per il resto,
date le particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tasse e
spese, mentre l’appellante può essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria in appello, il suo ricorso presentando parziale probabilità di buon
esito ed essendo indiscussa la sua indigenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello contro il decreto è
parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
- L’istanza
è parzialmente accolta e a __________ __________ è concesso, limitatamente
all’azione principale, il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
II. L’appello contro la
sentenza è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformata:
- a) La
tassa di giustizia dell’azione principale, di fr. 400.–, è posta a carico della
convenuta, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello
Stato.
b) La tassa
di giustizia dell’azione riconvenzionale, di fr. 150.–, è posta a carico della
convenuta, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello
Stato.
- La
convenuta rifonderà all’attore fr. 1’800.– a titolo di ripetibili per l’azione
principale e fr. 700.– a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
III. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
IV. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster