AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.26
Data decisione, Autorità:
10.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00026
Lugano
19 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause ..__________ e
. (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del
9
maggio 1997 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ (1996), __________
(rappresentata
dalla madre __________ __________ __________ __________
e
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 4 febbraio 1998
proposto da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza
emessa il 26 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ __________ il 12 febbraio 1998;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ __________ ha dato alla luce il __________ 1996 la figlia __________a,
che è stato riconosciuta da __________ __________ __________ __________ (1957),
cittadino brasiliano. Quest’ultimo, coniugato con __________ __________, è
anche padre di __________ (nato __________ 1994). Il 19 novembre 1996 la
Delegazione tutoria di __________ ha approvato un contratto per l’obbligo di
mantenimento e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto tra i genitori,
in base al quale il padre si impegnava, tra l’altro, a versare per la figlia un
contributo alimentare di fr. 450.– mensili indicizzati fino al 6° anno di età,
oltre all’assegno familiare.
B. Il 9 maggio 1997
__________ __________ __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, un’azione tendente alla modifica del
contributo di mantenimento, chiedendo che fosse annullato il contributo a favore
della figlia. In via cautelare egli ha postulato la riduzione del contributo a
fr. 118.– mensili non compreso l’assegno familiare. All’udienza del 25 giugno
1997 l’attore ha confermato le sue domande, alle quali la figlia si è opposta.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno riaffermato il loro punto di vista in un
memoriale scritto. La discussione e il dibattimento finale hanno avuto luogo il
12 novembre 1997.
C. Statuendo il 26
gennaio 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto il
contributo alimentare a fr. 343.– mensili dal 1° marzo al 16 dicembre 1997, a
fr. 213.– mensili fino al 1° settembre 1998, a fr. 313.– mensili fino al 10
maggio 2001, a fr. 183.– mensili fino al 10 maggio 2012 e a fr. 870.– mensili
fino al 31 agosto 2014. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Entrambe le parti
sono state poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 4 febbraio 1998, __________ __________
__________ __________ chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria
– di fissare il contributo per la figlia in fr. 183.– mensili dal 1° marzo 1997
al 10 maggio 2012 e in fr. 692.– fino al 31 agosto 2014. Nelle sue osservazioni
del 12 febbraio 1998 __________ __________ __________ propone di respingere
l’appello e insta anch’essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Nel frattempo, il 16
dicembre 1997, il medesimo Pretore ha pronunciato il divorzio tra __________
__________ __________ __________ e __________ , imponendo all’attore
un contributo alimentare per il figlio __________ di fr. 700.– mensili fino al
1° settembre 1998 e di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età. Con appello
del 15 gennaio 1998 __________ __________ __________ __________ postula una
riduzione del contribuito alimentare anche per il figlio __________ (inc.
..).
F. Con ordinanza del 19
maggio 1999 la presidente di questa Camera ha ordinato la congiunzione a fini
istruttori della causa riguardante il contributo alimentare per la figlia
__________ e di quella riguardante il contributo alimentare per il figlio
__________. Tutte le parti sono state citate così al dibattimento del 2 luglio
1999, in occasione del quale l’appellante ha comunicato che, avendo egli dovuto
cambiare posto di lavoro, dal 20 gennaio 1999 il suo stipendio si è ridotto.
Richiamato agli atti un altro incarto pendente davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, alla discussione finale del 12 luglio 1999 le parti hanno
ribadito le loro domande.
Considerando
in diritto: 1. I fatti addotti
all’udienza del 2 luglio 1999 sono ammissibili, in deroga all’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC, per il principio inquisitorio che disciplina nel diritto federale
i rapporti, anche patrimoniali, fra genitori e figli (DTF 120 II 231 consid. 1
con rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). È vero che la massima ufficiale è
destinata in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio, non quelli del
genitore, sicché un intervento del giudice a favore di quest’ultimo si
giustifica solo in presenza di contributi manifestamente eccessivi o
sproporzionati (Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer
in: Berner Kommentar, n. 109 ad art. 279/280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a
edizione, n. 14.10 e 21.05). Nella fattispecie non si tratta però di intervenire
a favore dell’appellante, ma a favore della figlia nata fuori del matrimonio,
la quale ha diritto di essere trattata per
principio come il fratellastro (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid.
4). Ciò presuppone che si determini con sufficiente affidabilità il reale guadagno
dell’appellante. L’applicazione del principio inquisitorio non autorizza le
parti, in ogni modo, a notificare fatti e prove in modo informe, chiedendo alla
discussione finale quanto già avrebbero potuto postulare al dibattimento. Anche
per tale motivo __________ __________ __________ __________ si è vista
respingere le prove notificate il 12 luglio 1999. Ciò posto, occorre procedere
all’esame dell’appello.
- Il Pretore,
accertato un reddito mensile del padre di fr. 3’050.– netti e un fabbisogno di
fr. 2’137.–, ha rilevato che con un margine di fr. 913.– mensili egli è in
grado di versare un contributo per __________ di fr. 570.– mensili fino al 16
dicembre 1997 e di
fr. 700.– mensili fino al
10 maggio 2001, di modo che alla figlia __________ rimane quanto eccede il di
lui suo minimo vitale. L’appel-lante sostiene invece che il suo reddito
raggiunge appena fr. 2’928.– mensili, a fronte di fabbisogno minimo di fr.
2’235.50, poiché contrariamente a quanto ha accertato dal Pretore, egli è
gravato di oneri fiscali per fr. 98.50 mensili.
- Per quanto riguarda
il reddito, dal fascicolo processuale risulta che l’appellante ha lavorato fino
al 30 novembre 1998 alle dipendenze della __________ __________, __________,
dove percepiva uno stipendio orario di base, oltre la tredicesima e un premio
variabile secondo la produzione (deposizione ). Ora, nel 1996 questa
Camera aveva accertato il reddito dell’interessato in fr. 3’164.– mensili (sentenza
del 22 agosto 1997, inc. ..). Una diminuzione del
guadagno nel 1997 non è stata resa verosimile. Del resto l’appellante non
spiega per quali motivi il suo reddito sarebbe diminuito, ritenuto che al
momento in cui il Pretore ha statuito egli lavorava ancora alla __________
__________ e pressoché con la stessa media mensile di ore lavorative (deposizione
__________). Inoltre, a partire dal 1° luglio 1997 egli ha beneficiato di un
aumento del salario di base, che è passato da fr. 14.65 a fr. 16.– l’ora
(deposizione __________). Infine i calcoli da lui proposti variano a dipendenza
dei momenti in cui vengono presentati (petizione: fr. 2’731.80; conclusioni:
fr. 2’599.–; appello: fr. 2’928.–), ciò che li rende contraddittori e per
finire inattendibili. Nelle circostanze descritte si può ragionevolmente
ritenere che al momento in cui ha statuito il Pretore l’interessato era in
grado di guadagnare
fr. 3’164.– mensili, come
ha accertato a suo tempo questa Camera. Sprovvisto di buon diritto, su questo
punto l’appello dev’essere respinto.
-
In merito all’onere
fiscale, è indubbio che tale posta rientra per giurisprudenza nel fabbisogno
minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso; Rep. 1994 pag. 298). In
concreto il Pretore non ha inserito alcun importo a questo titolo poiché verosimilmente
l’interessato ne sarebbe andato esente. Anche tenendo conto delle deduzioni per
i contributi versati all’ex moglie e ai figli, il reddito imponibile
dell’appellante, che non beneficia più dell’aliquota favorevole dei coniugati (art.
35 LT), sarà verosimilmente di circa fr. 20/25’000.–, onde un carico tributario
complessivo attorno ai fr. 1’950.– annui (fr. 1’000.– per l’imposta cantonale,
fr. 850.– per quella comunale e fr. 100.– per l’imposta federale diretta).
Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, l’appellante non può d’altra
parte beneficiare della deduzione sociale per figli minorenni, che è
riconosciuta solo al genitore detentore dell’autorità parentale, ossia – nella
fattispecie – alla madre. L’importo di fr. 100.– mensili fatto valere con
l’appello del 15 gennaio 1998 deve quindi essere inserito nel fabbisogno minimo
dell’appellante, che va fissato in fr. 2’392.– mensili (consid. 3 della
sentenza inc. ..__________). Tale importo costituisce il
limite inferiore sotto il quale non può essere costretto a vivere l’appellante
(DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5).
-
Ne segue che
l’interessato, con un reddito di fr. 3’164.– mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 2’392.–, deve mettere a disposizione dei figli l’eccedenza di fr. 772.–
mensili. Il problema è che con tale somma l’appellante sarebbe in grado di far
fronte al pagamento del contributo impostogli dal Pretore per il figlio
__________, ma potrebbe contribuire al mantenimento della figlia avuta fuori
del matrimonio solo in misura esigua (fr. 72.– mensili fino al 1° settembre
1998, fr. 172.– fino all’11 maggio 2000 ecc.). Se non che, come si è già
accennato, i figli di un medesimo genitore, siano essi nati nel matrimonio o
fuori del matrimonio, hanno diritto nei confronti di tale genitore a un uguale
livello di vita (sopra, consid. 1). Occorre definire perciò in che misura l’appel-lante
possa provvedere equamente anche al sostentamento della figlia __________a. Le
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui
questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per figli dell’età di
__________ e __________ un fabbisogno in denaro di fr. 700.– mensili (RDT
51/1996 pag. 33). Tali valori si rapportano tuttavia a fasce di reddito attorno
ai fr. 7’000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro dell’edizione
1988). In concreto, tenuto conto dei redditi dei genitori (la madre di
__________ è attualmente a carico della pubblica assistenza), notevolmente
inferiori al citato limite, il fabbisogno in denaro di entrambi i figli può
essere stimato in fr. 560.– mensili. Nel caso di __________ tale fabbisogno va
maggiorato però di fr. 200.– per la cura e l’educazione, sua madre lavorando a
metà tempo (con un reddito di fr. 1’200.– mensili), mentre la madre di __________
non svolge alcuna alcuna attività lucrativa e può quindi occuparsi a tempo
pieno della figlia. Inoltre, fino al 1° settembre 1998 si giustifica di
considerare per __________ la retta della __________ , di fr. 150.–
mensili. Ciò posto, il fabbisogno in denaro di __________ assomma a fr. 910.–
mensili fino al 1° settembre 1998 e a fr. 760.– in seguito (consid. 5 della
sentenza inc. ..).
-
Il Tribunale
federale ha già avuto modo di ricordare che il genitore tenuto al mantenimento
di un figlio adulterino perde, ove non abbia mezzi sufficienti per onorare
l’obbligo di mantenimento, sia la quota a libera disposizione (art. 164 CC) sia
gli eventuali contributi straordinari dell’art. 165 CC (DTF del 12 novembre 1998
in re F., consid. 2c). Se ciò ancora non basta, il coniuge di tale genitore
deve tollerare che il contributo di quest’ultimo alla famiglia sia ridotto (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art.
159 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar
zum Eherecht, Berna 1988, n. 42 ad art. 159 CC). Per sovvenire a tutti i propri
obblighi alimentari l’appellante dovrebbe poter versare, in concreto, fr. 560.–
per la figlia __________ e fr. 910.– per __________, ossia fr. 1’470.– mensili
complessivi fino al 1° settembre 1998 (fr. 1’320.– in seguito). In realtà egli
dispone soltanto di fr. 772.– (reddito di fr. 3’164.– meno il fabbisogno minimo
di fr. 2’392.–).
Nessun contributo essendo
prioritario sull’altro, rimane solo la possibilità di ridurre le somme in
proporzione. Tenuto conto del contributo per __________ (fr. 478.–, rispettivamente
fr. 445.–mensili), l’appellante dev’essere tenuto a versare per __________ fr.
294.– mensili fino al 1° settembre 1998 e fr. 327.– in seguito. Il Pretore
avendo fissato tale contributo in fr. 343.– fino al 16 dicembre 1997, in fr.
213.– mensili fino al 1° settembre 1998 e in fr. 313.– mensili in seguito, la
sentenza odierna comporta per l’appellante una reformatio in peius. Al
dibattimento del 2 luglio 1999 egli però è stato reso attento di tale
eventualità e ha avuto la possibilità di esprimersi (v. anche DTF 123 V 167).
Nella determinazione dei contributi per i figli minorenni vige del resto la
massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle
allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118
II 93; Rep. 1995 146). In tale ambito una reformatio in peius è quindi
possibile (DTF 119 II 203 consid. 1 con richiami dottrinali).
-
Dal 1° dicembre 1998
la situazione dell’appellante si è modificata poiché, dopo avere perso il
lavoro presso __________ __________, egli è stato assunto il 20 gennaio 1999
dalla ditta __________ __________ __________ __________ , dove
percepisce un reddito medio di fr. 2’637.– mensili (doc. 3-7 incarto Pretura e
doc. A di appello). Il suo fabbisogno mensile deve tuttavia essere ricondotto a
fr. 2’021.– e comprende il minimo vitale (fr. 1’025.–), la locazione (fr. 790.–),
la cassa malati (fr. 153.–) e l’abbonamento dei trasporti pubblici per il percorso
__________ - (fr. 53.–). Gli altri costi non possono più essere
ammessi: l’imposta è ora nuovamente trattenuta alla fonte e l’appellante non
può rivendicare indennità per pasti presi fuori dal domicilio, poiché lavorando
a __________ può rientrare al domicilio anche durante la pausa di mezzogiorno.
Per quanto riguarda la cassa malati, il Pretore ha già dedotto dal premio
indicato dall’appellante fr. 100.–, pari al verosimile sussidio cantonale.
Tutto ciò premesso, l’appellante può mettere a disposizione dei figli fr. 616.–
mensili, sicché i contributi mensili in loro favore devono essere fissati,
seguendo i principi esposti in precedenza, a fr. 355.– per __________ e a fr.
261.– per __________, quest’ultimo comprensivo dell’assegno familiare percepito
dal padre.
-
L’appellante insorge
anche contro l’indicizzazione del contributo, sostenendo di non usufruire di
adattamenti del rincaro. Ora, la clausola di adeguamento all’indice nazionale
dei prezzi al consumo è giustificata se il reddito del debitore beneficia a sua
volta di tale adeguamento, ciò che oggi non può più essere presunto. D’altra
parte il figlio non può sapere se, quando e in che misura lo stipendio del
genitore beneficerà – dandosene il caso – di adeguamenti. Per prassi costante
questa Camera mantiene quindi, in linea di principio, la clausola ancorata
all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Concede però all’obbligato la
facoltà di documentare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato
solo parzialmente – di indennità per carovita (Rep. 1996 pag. 126). La sentenza
del Pretore va emendata di conseguenza.
-
L’appellante
contesta infine il principio di un contributo scalare secondo le fasce d’età.
Di regola ciò si giustifica tuttavia per evitare procedure intese alla
successiva modifica del contributo (Stettler
in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II, 1, pag. 348). Se non che,
nel caso in esame è impossibile prevedere con un minimo di attendibilità, al
momento attuale, un qualsivoglia aumento di reddito dell’appellante. D’altra
parte il primo adeguamento del contributo all’età del figlio non interviene prima
dei sei anni. Stabilire già ora un contributo scalare non appare quindi
ragionevole. Ricorrendone i presupposti, la figlia potrà in ogni modo chiedere
un aumento del contributo sulla base dell’art. 286 CC. Anche al proposito
l’appello merita parziale accoglimento.
-
Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della
particolarità del caso si giustifica nondimeno di rinunciare, eccezionalmente,
alla riscossione di spese e tasse di giustizia. La domanda di assistenza giudiziaria
presentata dall’appellante può essere accolta poiché l’appello non mancava,
quanto meno a un esame sommario, di qualche buon diritto. Analogo beneficio può
essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e
la cui posizione non appariva sprovvista di fondamento.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ __________ __________ è condannato a versare
a __________ __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, un contributo alimentare in favore della figlia __________ di fr.
294.– mensili fino al 1° settembre 1996, di fr. 327.– mensili fino al 30 novembre
1998 e di fr. 261.– mensili in seguito, assegno familiare compreso.
I contributi alimentari sono
riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di febbraio 1998 e
saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno in base all’indice del mese di
novembre precedente. Il debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui
documenterà che il suo stipendio non ha beneficiato appieno – o non ha beneficiato
affatto – di adeguamenti al rincaro.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si attribuiscono ripetibili.
-
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
- Intimazione a:
-
avv. dott. __________
__________ __________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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