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Numero d'incarto:
11.1998.24
Data decisione, Autorità:
26.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00024
Lugano
26 maggio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza del 7 agosto 1996 da
__________, __________ __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 gennaio
1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19
gennaio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
è proprietaria della particella n. __________RFD di __________ __________
__________, sulla quale sorge la sua casa d’abitazio-ne, che ha un muro comune
con quella edificata sul fondo n. __________, appartenente a __________
__________;
che il comignolo della
casa di __________ __________ è prospiciente al balcone della casa di
__________ __________;
che nel corso del novembre
1995, nell’ambito di alcuni lavori di trasformazione interna, __________
__________ ha sostituito il vecchio comignolo e installato una nuova canna
fumaria;
che il 7 agosto 1996
__________ __________ ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
__________ e __________ __________, chiedendo, con la comminatoria dell’art.
292 CP, la demolizione del comignolo e della nuova canna fumaria;
che all’udienza dell’8
ottobre 1996, in occasione della quale __________ __________ è stato dimesso
dalla lite, __________ __________ ha confermato l’istanza, alla quale
__________ __________ si è opposto;
che, ultimata
l’istruttoria, le parti, previa rinuncia alla discussione finale, hanno presentato
un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le rispettive domande di
giudizio;
che statuendo il 19
gennaio 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a
__________ __________ di rialzare il noto comignolo fino a raggiungere
un’altezza fuori tetto di 3.5 m entro 2 mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza;
che la tassa di giustizia
di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;
che contro la citata
sentenza __________ __________ è insorta il 30 gennaio 1998 con un appello in
cui chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del convenuto e di
assegnarle fr. 8’250.– a titolo di ripetibili;
che nelle sue osservazioni
del 4 marzo 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che in concreto
l’appellante sostiene di aver vinto su tutta la linea poiché ha ottenuto
ragione sull’esistenza dell’illecita turbativa, consistente in immissioni
eccessive provenienti dal comignolo del vicino, come pure sulla praticabilità e
l’ammissibilità della misura proposta per il ripristino dello stato originario,
di modo che non può esserle imputata una parziale soccombenza, tanto più che
essa avrebbe potuto addirittura limitarsi a chiedere il ripristino della
situazione di legalità;
che il giudice condanna la
parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e
le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
che per l’art. 148 cpv. 2
CPC, il giudice, in caso di soccombenza reciproca, pone in linea di principio
le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili a carico delle parti in
proporzione al rispettivo insuccesso, salvo che giusti motivi giustifichino una
diversa ripartizione;
che nella determinazione
degli oneri processuali, il Pretore dispone di ampia latitudine e la sua
valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
(I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS./T. e B., consid. 3);
che l’istante ha postulato
la demolizione della canna fumaria e del comignolo fatti costruire dal vicino,
pretendendo che la ricostruzione avvenisse a più di 5 m dall’apertura della sua
casa d’abitazione e sulla parte più inclinata del tetto appartenente al convenuto;
che il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza, ordinando al convenuto di provvedere al rialzo
del comignolo fino all’altezza fuori tetto di 3.5 m;
che l’istante ha dunque
ottenuto causa vinta sul principio, ma ha esagerato nella sua domanda;
che pertanto la
valutazione del Pretore, il quale ha ritenuto parzialmente soccombente
l’istante e ha posto a suo carico metà delle spese processuali, compensando le
ripetibili, non costutisce né un eccesso né un abuso del potere di apprezzamento;
che l’appello, infondato,
deve essere di conseguenza respinto e la sentenza impugnata deve essere
confermata;
che gli oneri processuali
sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CC), che rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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