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Numero d'incarto:
11.1998.194
Data decisione, Autorità:
12.05.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00194
Lugano
12 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (modifica sentenza di divorzio: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 marzo 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
Contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 18 novembre 1998 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un’istanza
cautelare presentata dall’attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 novembre
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
18 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 luglio
1994, passata in giudicato, il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio
tra __________ __________ e __________ nata __________, omologando la
convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il 29 marzo 1994. In
quest’ultima il marito si impegnava a versare un contributo alimentare
indicizzato di fr. 5’600.– mensili sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC per la
moglie e uno di fr. 1’020.– mensili per il figlio __________ (1977) fino al
momento in cui la sua formazione potesse ritenersi normalmente conclusa.
B. Il 10 marzo 1998
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata riducendo a fr.
3’173.– mensili la pensione dovuta all’ex moglie e a fr. 537.– il contributo
per il figlio. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda.
All’udienza del 6 aprile 1998, indetta per la discussione cautelare, l’attore
ha confermato la richiesta, alla quale l’ex moglie e il figlio si sono opposti.
Con decreto emanato l’8 maggio 1998 senza contraddittorio il Segretario
assessore ha ridotto a fr. 4’445.– mensili la pensione per __________
__________ e a fr. 760.– il contributo per il figlio. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno presentato il rispettivo memoriale scritto in cui hanno confermato
le proprie domande. La discussione finale ha avuto luogo il 7 ottobre 1998.
C. Statuendo il 18
novembre 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto a fr.
4’193.– mensili (fr. 4’593.– dal 1° febbraio 1999) la pensione per l’ex moglie
e a fr. 700.– mensili (fr. 800.– dal 1° febbraio 1999) il contributo per il
figlio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 30 novembre 1998 nel
quale chiede che la pensione per l’ex moglie sia ridotta a fr. 3’884.– mensili
(fr. 3’684.– mensili dal 1° febbraio 1999) e che il contributo per il figlio
sia ridotto a fr. 600.– mensili (fr. 700.– mensili dal 1° febbraio 1999). Nelle
sue osservazioni del 23 dicembre 1998 __________ e __________ __________ concludono
per la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. I fatti addotti e i
documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le
procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid.
1c con rinvio; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è il
caso in concreto, in discussione essendo unicamente il contributo alimentare
per l’ex moglie e per il figlio maggiorenne. L’appellante evoca invero l’art
420 cpv. 1 CPC, che abilita il giudice ad assumere ulteriori prove nelle cause
di stato, ma ciò non gli giova poiché la produzione di nuovi documenti in
appello non è consentita neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera li
ritenga rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 420). Nella fattispecie i documenti in questione si
riferiscono a circostanze successive all’emanazione del giudizio impugnato e
possono, se mai, fondare una richiesta di modifica di misure cautelari da presentare
al Pretore. Nella misura in cui si fonda su fatti e documenti nuovi, l’appello
è quindi irricevibile.
- L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non
esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’importo della rendita. Presupposto per
la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze
siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni –
duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid.
3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da decisioni
unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III 299).
Introdotta l’azione di
modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art.
145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 pag. 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo
già evidenti a un esame sommario, giustificano la soppressione o la riduzione
del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione
intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior
ragione la soppressione) a titolo provvisionale di una rendita si giustifica
solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il
caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente
di pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per
la durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in
fondo).
-
Il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza poiché, tenuto conto delle entrate dell’attore
(fr. 8’709.25 mensili) e del suo fabbisogno minimo (fr. 3’876.– mensili fino al
31 gennaio 1999 e fr. 3’376.– dopo di allora), quest’ultimo è in grado di
versare pendente causa unicamente un contributo mensile per il figlio di fr.
700.– (fr. 800.– dal 1° febbraio 1999) e uno per l’ex moglie di fr. 4’193.–
(fr. 4’593.– dal 1° febbraio 1999). L’appellante critica tale punto di vista e
sostiene di dover sopportare ulteriori spese dalle quali non è lecito fare
astrazione. In particolare chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo fr.
537.70 per spese di cassa malati, fr. 595.35 per oneri assicurativi di
previdenza vincolata e fr. 50.– per spese di abbigliamento.
-
In concreto decisiva
è la questione di sapere se l’appellante dispone di mezzi finanziari
sufficienti per far fronte, durante la causa di riduzione, al pagamento dei
contributi originari. Per quel che concerne il fabbisogno minimo, esso è
determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui
vanno aggiunti gli oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi di
assicurazione a copertura di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF
114 II 394 consid. 4b; Perrin, La
méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
a) Per
quanto riguarda le spese di cassa malati, l’importo ammesso dal Pretore (fr.
234.– mensili) corrisponde all’assicu-razione obbligatoria di base. Dal
fascicolo processuale risulta nondimeno che l’appellante, oltre
all’assicurazione di base, versa un premio per indennità giornaliere di fr.
53.60 mensili e per prestazioni complementari di fr. 185.10 mensili (doc. I).
Tenuto conto dei suoi problemi di salute, nella fattispecie è anche
nell’interesse dei convenuti garantirgli un grado di copertura che in caso di
malattia gli consenta di far fronte agli obblighi contributivi. Si giustifica
pertanto di inserire nel fabbisogno minimo il premio per le indennità
giornaliere (fr. 53.60), onde un importo totale di fr. 288.– mensili. L’altro
premio di fr. 185.10 mensili non rientra invece nelle assicurazioni
strettamente necessarie e, viste le condizioni finanziarie in cui versa
l’appellante, non può essere incluso nel fabbisogno minimo.
b) In
merito alle assicurazioni per la previdenza vincolata (doc. L e M), si tratta
di assicurazioni facoltative (terzo pilastro), da considerare alla stregua di
risparmi che non possono essere inclusi nel fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag.
145). Ciò non toglie che in caso di invalidità o di decesso dell’inte-ressato i
convenuti ne trarrebbero indubbio beneficio. D’altro lato, tenuto conto che
un’assicurazione è stata stipulata il 30 agosto 1994 (doc. M), ossia dopo la
pronuncia del divorzio, si giustifica di ammettere nel fabbisogno
dell’appellante solo il premio concernente l’assicurazione stipulata durante il
matrimonio, di fr. 286.– mensili (doc. L). Spetterà al giudice del merito
verificare se, al momento del pensionamento, l’interessato disporrà di
un’adeguata previdenza per far fronte ai propri impegni verso i convenuti.
c) L’attore
rivendica l’inserimento nel suo fabbisogno di un’in-dennità per vestiario, ma
non ha reso verosimili spese superiori all’importo base del minimo esecutivo,
che già comprende tale posta, né egli lavora – per quanto risulta dagli atti –
in una categoria al beneficio di un supplemento per spese accresciute di abbigliamento
(personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio: Rep. 1993
pag. 266 cifra 2.4.2). Non vi è quindi motivo per riconoscere tale indennità.
-
In conclusione il
fabbisogno minimo dell’appellante risulta di fr. 4’316.– mensili fino al 31
gennaio 1999 e di fr. 3’816.– mensili dopo di allora. Ne discende che con un
reddito mensile di fr. 8’709.–, l’attore dispone di un agio di fr. 4’393.– (fr.
4’893.– dal 1° febbraio 1999) che deve mettere a disposizione dei convenuti. Il
minimo vitale del diritto esecutivo, che egli ha il diritto di vedersi
garantire (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97) è così
salvaguardato. Il contributo pendente causa deve di conseguenza essere fissato
in fr. 3’743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e in fr. 4’143.– mensili dal 1°
febbraio 1999 per l’ex moglie, rispettivamente in fr. 650.– mensili fino al 31
gennaio 1999 e in fr. 750.– mensili in seguito per il figlio. L’appello va accolto
entro tali limiti.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Considerato
l’esito del giudizio, essi sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di
prima sede possono rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo in
maniera apprezzabile sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto impugnato è cosi riformato:
1.1 __________
__________ è tenuto a versare a __________ __________, entro il 5 di ogni mese
per il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo
alimentare giusta l’art. 151 cpv. 1 CC di:
fr.
3’743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e
fr.
4’143.– mensili dal 1° febbraio 1999.
1.2 __________
__________ è tenuto a versare al figlio __________, entro il 5 di ogni mese per
il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo
alimentare di:
fr.
650.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e
fr.
750.– mensili dal 1° febbraio 1999.
Per il
resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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