AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.190
Data decisione, Autorità:
19.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00190
Lugano
19 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 22 ottobre 1996 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’appellazione del 24 novembre 1998 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 3 novembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 21 gennaio 1999 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio 1993 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra
__________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1936). La
convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza
prevedeva, fra l'altro, le seguenti clausole:
-
L'appartamento in via __________
__________di __________, fondo base n. __________, foglio PPP __________rimane
di proprietà del signor __________ e della signora __________ in ragione di ½
(un mezzo) ciascuno. Alla signora __________ è garantito l'esclusivo diritto di
abitazione vita natural durante. (…)
-
Il
debito ipotecario (…) è assunto per intero dal signor __________ __________, il
quale pagherà interessi e ammortamenti.
Una
volta omologata la presente convenzione, il signori __________ si impegna ad
intraprendere i passi necessari presso __________ e __________ di __________
affinché la cartella ipotecaria (…) gravi non più il fondo base bensì la quota
parte di ½ (un mezzo) di proprietà del signor __________.
- Quale
contributo alimentare in favore della moglie, il signor __________ __________
verserà, a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione,
anticipatamente ogni mese su un conto intestato alla signora __________
__________, la somma di fr. 2'300.– mensili, indicizzati (…).
B. Il
22 ottobre 1996 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna un'azione intesa alla modifica della sentenza
di divorzio, postulando la soppressione del contributo alimentare e la condanna
di __________ __________ alla rifusione di fr. 15'750.– per il contributo alle
spese condominiali da egli anticipati, oltre a fr. 63'750.– per il rimborso del
debito ipotecario da egli assunto. L'attore ha chiesto inoltre che dal 1°
ottobre 1996 l'ex moglie assumesse il pagamento degli interessi e
l'ammortamento del debito ipotecario gravante la proprietà per piani di
__________. Nella sua risposta del 23 gennaio 1997 __________ __________ ha
proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati le
parti hanno ribadito le loro posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno
confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo. La convenuta ha
aderito, in via subordinata, alla riduzione del contributo nella misura del 35%
e delle spese condominiali, previa compensazione di una sua pretesa nei
confronti dell'attore. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 ottobre
1998.
C. Con
sentenza del 3 novembre 1998 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
ha soppresso il contributo per l'ex moglie dal novembre 1996, ha obbligato
quest'ultima a pagare gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sull'ipoteca
ancora gravante la proprietà per piani n. __________del fondo base n.
__________RFD di __________ dal 1° novembre 1996, come pure a versare
all'attore fr. 15'750.–. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 2'000.–, sono state poste per un quinto a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'ex
marito fr. 4'000.– per ripetibili.
D. Insorta
contro la sentenza citata con un appello del 24 novembre 1998, __________
__________ chiede che il contributo alimentare a suo favore sia ridotto del 35%
solo dal 1° novembre 1996 e che la richiesta intesa al pagamento degli oneri
ipotecari e ammortamenti sia respinta. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio
1999 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello
adesivo chiede di condannare la convenuta al versamento di fr. 63'750.– per il
rimborso del debito ipotecario o quanto meno, in subordine, di porre gli oneri
ipotecari a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. __________
__________ postula nelle sue osservazioni del 1° marzo 1999 la reiezione
dell'appello adesivo.
E. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
27 giugno 2000 il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti a
esprimersi sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________
ha comunicato il 28 giugno 2000 di non avere osservazioni, mentre __________
__________, ha chiesto l'assunzione di nuove prove. Con ordinanza del 5
settembre 2000 il giudice delegato ha ammesso le prove richieste, sulle quali
le parti hanno avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una
sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura. Il vecchio diritto continua ad applicarsi,
quindi, alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato
(Leuenberger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). In concreto l'azione riguarda il contributo alimentare
per l'ex moglie previsto in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio
omologata con sentenza dell'11 maggio 1993 (doc. A). Dal profilo sostanziale la
causa soggiace dunque al diritto anteriore alla modifica legislativa del 26
giugno 1998. La procedura è disciplinata per converso dalla legge nuova (Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; I CCA, sentenza del 10 giugno 2000 nella causa B. c. B.).
-
L'attore
ha prodotto due nuovi documenti e ha chiesto l'assunzione di un attestato dalla
cassa compensazione AVS sulla rendita AVS versata alla convenuta. Ora, l'art.
138 cpv. 1 prima frase CC prescrive che fatti e mezzi di prova nuovi possono
essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore. Tale disposizione,
ripresa e concretata dall'art. 423b cpv. 2 CPC, è senz'altro applicabile
alla modifica – nel merito – di sentenze di divorzio passate in giudicato
secondo il diritto anteriore (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC; cfr. Meier, Nouveau droit du divorce:
questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 83 nel mezzo; Spühler, Neues Scheidungsverfahren,
Zurigo 1999, pag. 88 in fine; Sutter/
Freiburghaus, loc. cit.; I CCA, sentenza del 5 settembre 2000 nella causa
H. c. H.). I nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto modo di
pronunciarsi, sono quindi ammissibili.
-
Il
Pretore si è interrogato anzitutto sulla natura della rendita, concludendo che
il contributo alimentare pattuito a suo tempo era fondato sull'art. 152 vCC.
Egli ha poi rilevato che, sebbene l'imponibile netto dell'attore fosse passato
da fr. 59'919.– a
fr.
12'054.– annui, costui non aveva dimostrato che tale mutamento fosse duraturo e
imprevedibile. Il Pretore ha nondimeno accertato che la situazione della
convenuta era notevolmente migliorata, poiché essa aveva ereditato nel
frattempo un capitale di fr. 664'961.–. E siccome essa, al beneficio di una
rendita AVS dal 1° maggio 1998, era ormai in grado di coprire il fabbisogno
minimo di fr. 30'000.– annui con il suo reddito di fr. 51'073.– annui, il
Pretore ha soppresso la rendita.
I. Sull'appello
principale
-
L'appellante
sostiene che la rendita stipulata a suo beneficio nel 1993 era fondata non
sull'art. 152 vCC, bensì sull'art. 151 cpv. 1 vCC, giacché l'attore era
colpevole nella disunione. Non a caso del resto la convenzione le era
favorevole, avendo essa ottenuto un contributo indicizzato di fr. 2'300.–
mensili, un diritto di abitazione vita natural durante, l'impegno del marito a
liberarla dal debito ipotecario e una provvigione ad litem di fr.
5'000.–.
-
L'art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge obbligato a fornire
una rendita a titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o che
fosse ridotta quando il bisogno più non esisteva o fosse sensibilmente
diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non
corrispondevano all'importo della rendita. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2
vCC era stata estesa anche alle rendite dovute a titolo di contributo
alimentare giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 362 consid. 3), non invece
a quelle destinate in virtù dell'art. 151 cpv. 1 vCC a compensare la perdita di
aspettative in seguito al divorzio (Hinderling/
Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, in ogni modo, che
dal profilo economico le circostanze fossero cambiate in modo ragguardevole,
duraturo e non prevedibile all'epoca in cui la rendita era stata fissata (DTF
117 II 363 consid. 3 in fine). Sapere in che misura un mutamento ragguardevole,
imprevisto e duraturo delle circostanze giustificasse la soppressione – o la riduzione
– di una rendita all'ex coniuge era una questione di equità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 363).
Essa presupponeva quindi un raffronto tra la situazione economica delle parti
al momento in cui era stata emanata la sentenza di divorzio (rispettivamente al
momento in cui essa era stata modificata) e la situazione che risultava dal
fascicolo processuale dell'azione di modifica. L'onere di allegare e dimostrare
i fatti determinanti incombeva, come di regola, a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo
l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC).
-
Dagli
atti non risulta su quale disposizione legale si fondava la rendita
controversa, anche perché nella convenzione sugli effetti accessori del
divorzio le parti avevano rinunciato a rimproverarsi colpe particolari (doc.
A). Il precedente legale del marito ha dichiarato che durante le trattative non
si era mai parlato di colpe e che il contributo era stato stabilito tenendo
conto unicamente dei bisogni della moglie (deposizione avv. __________ del 29
ottobre 1997, verbali, pag. 7). Il legale di quest'ultima ha invero affermato
che la cliente rimproverava al marito di avere relazioni extraconiugali, ma che
per finire, quando si era deciso di avviare trattative in vista di una
convenzione, la questione di un'eventuale colpa del marito non era più stata
discussa (deposizione avv. __________ del 18 giugno 1998, verbali, pag. 13-14).
È possibile che la convenzione risultasse favorevole alla moglie, ma ciò non
basta per concludere che la rendita fosse necessariamente ancorata all'art. 151
cpv. 1 vCC. Sia come sia, il problema non è determinante. Come detto (consid.
5), anche una rendita fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC è riducibile se erogata
a titolo di contributo alimentare. In concreto non risulta – né l'appellante ha
mai preteso – che l'importo versato dal marito fosse destinato a compensare la
perdita di aspettative in seguito al divorzio, tanto meno se si pensa che la
rendita doveva garantire alla moglie un sostentamento “al sopra del suo minimo
vitale” (deposizione avv. __________, verbali, pag. 13). Ne segue che, comunque
sia, la rendita litigiosa è riducibile e che l'appello su questo punto è
destituito di buon diritto.
-
a) L'appellante
contesta che il contributo non le necessiti più. Ora, dagli atti emerge che
all'epoca del divorzio la moglie non aveva entrate e non esercitava attività lucrativa
(deposizione avv. , verbali, pag. 13). Nel 1996, designata unica
erede di __________ __________ -, essa ha ricevuto a titolo di
successione un capitale di fr. 664'961.– (richiamo dall'Ufficio imposte di successione).
Nella dichiarazione fiscale 1997/98 essa ha indicato un reddito da titoli e
sostanza di
fr.
51'073.– annui, oltre a una sostanza di fr. 758'204.– (richiamo IV). Dal 1°
maggio 1998 essa è inoltre al beneficio di una rendita AVS, che nel 2000 ammonta
a fr. 1'302.– mensili (dichiarazione 8 settembre 2000 dell'Istituto delle assicurazioni
sociali). Ciò posto, le sue entrate risultano di fr. 5'558.– mensili.
b) La
mera circostanza che il reddito della convenuta è aumentato non basta, invero,
per accertare un durevole miglioramento della situazione economica. A tal fine
occorre confrontare, oltre all'evoluzione del reddito, anche quella del fabbisogno
rispetto all'epoca del divorzio. Il fascicolo processuale non dà indicazioni sulla
situazione economica dell'interessata nel 1993, ma è lecito ritenere che a quel
momento il fabbisogno della convenuta fosse inferiore a fr. 2'300.– mensili,
visto che la rendita erogata dall'ex marito doveva servire a garantirle un
sostentamento oltre il minimo vitale. Il Pretore, in mancanza di dati certi, ha
stimato il fabbisogno minimo in fr. 2'500.– mensili, senza specificare le
singole voci del calcolo. L'appellante, da parte sua, non indica neppure in
questa sede a quanto ammonti tale fabbisogno, limitandosi a rilevare che alla
somma fissata dal primo giudice si devono aggiungere gli interessi e
l'ammortamento (di entità imprecisata) del debito ipotecario gravante la
proprietà per piani a __________. L'argomentazione, a prescindere dalla sua ricevibilità,
non le giova. Nel 1996 sulla proprietà per piani gravava un'ipoteca di fr.
127'500.– (doc. M) e il marito versava fr. 10'800.– annui a titolo di interessi
e ammortamento (conclusioni dell'attore, pag. 8), ovvero fr. 900.– mensili.
Quand'anche si aggiungesse siffatto importo al fabbisogno della convenuta, si
otterrebbe un totale di fr. 3'400.– mensili, che le lascerebbe ancora una
disponibilità mensile di fr. 2'158.–. Valutata nel suo insieme, la situazione
economica dell'interessata è quindi senz'altro migliorata e a ragione il
Pretore ha soppresso la rendita. Si aggiunga che nella misura in cui la domanda
è fondata sul miglioramento della condizione della beneficiaria, la situazione
economica dell'obbligato non merita particolare disamina. Anche da questo
profilo l'appello si rivela dunque destinato all'insuccesso.
- Il
Pretore, preso atto della migliorata situazione economica della convenuta, ha obbligato
quest'ultima a pagare gli interessi e gli ammortamenti del debito ipotecario
gravante la nota proprietà per piani, il versamento da parte del marito potendo
essere considerato alla stregua di una rendita riducibile. Il primo giudice ha
respinto invece la richiesta del marito intesa al rimborso di metà del debito
ipotecario, tale impegno costituendo una prestazione di capitale e non potendo
essere modificato sulla base dell'art. 153 cpv. 2 vCC. Inoltre egli ha escluso
una modifica della sentenza in applicazione della clausola rebus sic
stantibus. La convenuta reputa, nell'appello, che pure l'obbligo impostole
dal primo giudice di assumere gli interessi e gli ammortamenti rappresenti una
prestazione di capitale. Come tale, essa non sarebbe modificabile.
a) La
modifica di un'obbligazione diversa da una rendita per alimenti non è mai
rientrata nelle previsioni dell'art. 153 vCC (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 522 n. 09.103 con richiami di giurisprudenza; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 6 ad
art. 153 vCC). E nella fattispecie si può parlare di rendita per alimenti.
Intanto l'onere di locazione è una posta del calcolo dei contributi alimentari
e come tale avrebbe dovuto essere inserito nel fabbisogno dell'ex moglie. In
concreto, verosimilmente, esso è rimasto a carico del marito per semplicità.
Inoltre, dato che all'epoca del divorzio la moglie era sprovvista di mezzi, il
pagamento degli interessi ipotecari da parte del marito rientrava nei doveri di
mantenimento. Il fatto che tale obbligo sia stato inserito nello stesso punto
della convenzione ove si pattuiva l'integrale assunzione del debito ipotecario
ancora non basta a denotare una prestazione di capitale, circostanza, peraltro,
invocata dall'appellante per la prima volta in questa sede. Si aggiunga che,
come si è già rilevato, quand'anche si aggiungesse tale onere al fabbisogno
mensile dell'interessata, essa avrebbe sempre una disponibilità mensile di fr.
2'158.–. L'esito del giudizio non sarebbe quindi diverso.
b) Nemmeno
può dirsi che la conclusione del Pretore sia iniqua. La convenuta usufruisce,
da sola, della proprietà immobiliare e ha mezzi finanziari con cui far fronte
al pagamento di interessi e ammortamenti senza intaccare il proprio fabbisogno
minimo mensile. I maggiori costi dovuti all'ammortamento del debito ipotecario
saranno, dandosi il caso, oggetto di disamina al momento in cui sarà sciolta la
comproprietà dell'immobile. Ne segue che l'appello, infondato, deve essere
respinto nel suo intero.
II. Sull'appello
adesivo
- L'appellante
rimprovera al Pretore di avere respinto a torto la richiesta di rimborso del
debito gravante la proprietà per piani, asserendo che alla luce della
situazione economica della convenuta il rifiuto di assumere l'integrale debito
ipotecario è abusivo e non merita protezione, tanto più che le condizioni per
applicare la clausola rebus sic stantibus sono adempiute. Se non che, la
richiesta dell'attore sfugge al campo di applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC
(sopra, consid. 8a) e il fatto che l'istituto bancario non abbia accettato di
svincolare la quota della convenuta nulla muta alla natura dell'obbligo
contratto dal marito, vertente su una prestazione di capitale. Di per sé l'applicazione
in via analogica della clausola rebus sic stantibus ad obblighi di
mantenimento è possibile (DTF 122 III 98 consid. 3a; Merz in: Berner Kommentar, note 208, 239 e 240 ad art. 2
CC). La modifica mediante sentenza di un accordo, comunque sia, è limitata a
casi eccezionali e si giustifica solo quando, in seguito a eventi straordinari
e imprevedibili, la prestazione non stia più in un rapporto accettabile con la
controprestazione, sicché la rivendicazione da parte del creditore configuri un
abuso di diritto (DTF 122 III 98 consid. 3a in fine con riferimenti; Merz, op. cit., note 214 segg. ad art.
2 CC; Bischof, Vertragsrisiko und
clausula rebus sic stantibus, Zurigo 1983, pag. 180).
In concreto, a
prescindere dal fatto che l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione
del Pretore, ciò che renderebbe l'appello finanche irricevibile, non soccorrono
gli estremi per l'applicazione della citata clausola, quand'anche la posizione
della convenuta sia mutata in maniera straordinaria e imprevedibile. Come ha
rilevato il primo giudice, nella misura in cui l'attore rimane comproprietario
in ragione di un mezzo della proprietà per piani, non è dato a divedere quale
sia la sproporzione tra le due prestazioni, tanto meno se si pensa che
l'obbligo per la convenuta di assumere l'integrale pagamento degli interessi e
ammortamenti ipotecari è stato confermato. Ne segue che pure l'appello adesivo,
sprovvisto di buon diritto, deve essere respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio ricorso, equamente commisurati all'importanza
del rispettivo contenzioso. Le ripetibili per l'appello adesivo tengono conto
della stringatezza delle osservazioni presentate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1'500.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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