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Numero d'incarto:
11.1998.169
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00169
Lugano
16 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 27 luglio 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 ottobre 1998
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12
ottobre 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nell’ambito di una
causa di stato che oppone __________ __________ alla moglie __________ nata
__________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato con
decreto del 10 dicembre 1996 l’assetto cautelare dei coniugi, obbligando il
marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 3’031.– per la moglie
e di fr. 1’000.– per ciascuno dei due figli e ordinando al datore di lavoro del
marito di trattenere fr. 5’031.– mensili dallo stipendio;
che in esito a un appello
presentato da __________ i, con sentenza del 9 aprile 1998 questa
Camera ha ridotto a fr. 2’415.– il contribuito alimentare mensile per la moglie
(inc. ..);
che il 15 luglio 1998 il
Pretore, in accoglimento della petizione presentata dal marito, ha pronunciato
il divorzio, ha negato alla moglie qualsiasi prestazione alimentare e ha
respinto la domanda riconvenzionale presentata da quest’ultima;
che contro tale sentenza
__________ __________ ha interposto appello il 18 settembre 1998 (inc.
..__________);
che nel frattempo, con
istanza del 27 luglio 1998, __________ __________ ha postulato davanti al Pretore
la revoca delle misure provvisionali;
che alla discussione del
17 settembre 1998 __________ __________ si è opposta all’istanza;
che, statuendo il 12
ottobre 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato
la decadenza dell’obbligo alimentare del marito nei confronti della moglie e ha
ridotto a fr. 2’000.– mensili l’ordine di trattenuta dallo stipendio;
che contro il citato
decreto cautelare __________ __________ è insorta con un appello del 19 ottobre
1998 nel quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – di
respingere l’istanza;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che il primo giudice ha
accertato la decadenza dell’obbligo contributivo del marito, rilevando che le
misure provvisionali adottate pendenti azioni di divorzio per la sussistenza
della moglie e dei figli sono sostituite ipso iure dai dispositivi della
sentenza di merito sulle prestazioni alimentari, immediatamente esecutive anche
in caso di appello (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC);
che l’appellante non
contesta tale principio, ma ritiene che debba valere solo nei casi in cui la
pronuncia del divorzio non sia più litigiosa, mentre non si applicherebbe
qualora, con la presentazione dell’appello, rimangano applicabili le norme
sugli effetti generali del matrimonio e dunque le misure provvisionali adottate
pendente causa;
che le misure
provvisionali adottate nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC esplicano i loro
effetti per la durata del processo e diventano prive d’oggetto con il passaggio
in giudicato del divorzio;
che le procedure civili
cantonali stabiliscono se e in quale misura all’impugnazione di una sentenza di
divorzio sia riconosciuto effetto sospensivo (v. anche DTF 120 II 2 consid. 2a
con riferimenti);
che per l’art. 310 cpv. 4
lett. a CPC sono provvisoriamente esecutivi, senza cauzione e senza espressa
menzione nella sentenza, “i giudizi in materia di prestazioni di alimenti”;
che analoga disposizione
era già prevista dal Codice di procedura civile del 24 giugno 1924 (art. 291 §
2 lett. a e c; Rep. 1981 pag. 3);
che secondo costante
giurisprudenza di questa Camera tale norma vale anche per le sentenze di merito
(Rep. 1979 pag. 274, 1974 pag. 321);
che pertanto l’assetto
provvisionale decade con la notifica della sentenza di merito, senza la
possibilità di inibirne gli effetti;
che le tesi
dell’appellante non sono idonee a rimettere in discussione la giurisprudenza di
questa Camera, ove appena si consideri che si riferiscono tutte alla prassi di
altri Cantoni, non decisiva;
che la possibilità di
adottare misure provvisionali anche dopo il passaggio in giudicato della
pronuncia del divorzio e fino alla sentenza definitiva sugli effetti accessori
(DTF 120 II 3 consid. 2b) ancora non significa che non sia possibile concedere
provvisoria esecuzione alle misure adottate dal giudice del merito;
che l’appello si rivela
dunque destinato all’insuccesso;
che l’emanazione
dell’attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili all’istante, cui il ricorso nemmeno è stato intimato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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