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Numero d'incarto:
11.1998.167
Data decisione, Autorità:
11.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00167
Lugano
11 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 19 agosto 1992 da
__________ __________ -__________, __________
contro
__________, __________,
e ora sulla
domanda di revisione presentata il 5 ottobre 1998 dal convenuto con riferimento
alla sentenza emessa il 25 ottobre 1993 da questa Camera (inc. I CCA
/);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta la domanda di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 19 agosto 1992
__________ __________ -__________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona __________ __________, chiedendo che fosse accertata l’illiceità
di talune affermazioni formulate da quest’ultimo, che fosse fatto divieto al
convenuto di ripeterle (sotto comminatoria dell’azione penale prevista
dall’art. 292 CP), che la sentenza fosse pubblicata e che le fosse versata
un’in-dennità di fr. 10’000.– per torto morale;
che il Pretore ha
respinto la petizione con sentenza del 23 aprile 1993;
che questa Camera ha
accolto parzialmente un appello dell’at-trice con sentenza del 25 ottobre 1993
(inc. n. /), intimata alle parti, per quanto risulta dagli
atti, il 28 ottobre successivo;
che il 5 ottobre 1998
__________ __________ ha introdotto alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d’appello una domanda di revisione del processo di cui
all’incarto n. / e della sentenza emanata il 25 ottobre
1993 da questa Camera;
che la Corte di
cassazione e di revisione penale, constatato che la sentenza di cui è chiesta
la revisione è stata emanata nell’am-bito di una causa civile, ha trasmesso il
9 ottobre 1998 l’istanza a questa Camera (inc.
n...__________);
che la domanda di
revisione non è stata notificata alla controparte;
e considerando
in diritto: che il richiedente invoca
nella propria domanda di revisione i motivi previsti dall’art. 299 lett. a, b e
c del codice di procedura penale (CPP), nel convincimento – fallace – di essere
stato condannato penalmente;
che la revisione di una
sentenza emanata da un tribunale civile può essere richiesta se ricorrono le
condizioni previste dagli articoli 340 segg. del Codice di procedura civile
(CPC);
che diversamente a
quanto prevede l’art. 300 CPP, la domanda di revisione di una sentenza civile
deve essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
stessa (art. 342 CPC);
che nella fattispecie
il richiedente non precisa la data alla quale gli è stata notificata la
sentenza 25 ottobre 1993, intimata il 28 ottobre 1993, né sostiene di averla
ricevuta solo in tempi recenti;
che la domanda di
revisione del 5 ottobre 1998 appare di conseguenza manifestamente tardiva,
essendo stata presentata quasi cinque anni dopo l’emanazione della sentenza;
che ci si potrebbe chiedere,
ciò premesso, se i motivi invocati dal richiedente non rientrino nel novero di
quelli previsti per la restituzione in intero contro le sentenze, disciplinata
dagli art. 346 segg. CPC;
che non vi è tuttavia
motivo di trasmettere d’ufficio l’allegato del 5 ottobre 1998 al Pretore del
Distretto di Bellinzona, competente per l’esame di una domanda di restituzione
in intero (art. 349 cpv. 1 CPC), trattandosi in concreto di un atto informe e
che non può essere considerato alla stregua di una petizione (art. 169 CPC, cui
rinvia l’art. 349 cpv. 1 CPC);
che la domanda 5
ottobre 1998, manifestamente irricevibile, può essere decisa pertanto con la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a
carico del richiedente, ma non si giustifica di attribuire indennità per
ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è
irricevibile.
- Gli oneri processuali della
revisione, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– __________ __________
-__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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