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Numero d'incarto:
11.1998.164
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00164
Lugano
27 ottobre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con petizione del 21 ottobre 1986 da
__________, __________ e __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto 26 settembre 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di
ricusa del perito giudiziario presentata il 24 aprile 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 10
ottobre 1998 da __________ __________ __________ -__________ __________ contro
il decreto emanato il 26 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
-
Se
deve essere accolta la domanda di revisione proposta con l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, confinante con
la particella n. , proprietà di __________ __________ __________
- __________;
che essa ha convenuto il
21 ottobre 1986 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
__________ __________ __________ -__________ __________, chiedendo l’iscrizione
– previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto di passo
pedonale e veicolare su 54 m² della particella n. ____________________secondo i
piani presentati con una domanda di costruzione del 4 aprile 1986;
che la convenuta si è
opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento di un
accordo tra le parti;
che l’attrice ha postulato
il rigetto della riconvenzione;
che nei successivi
allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande;
che nel corso
dell’istruttoria la convenuta ha chiesto il 17 gennaio 1996 che la perizia
giudiziaria nel frattempo esperita fosse dichiarata nulla, presentando il 12
aprile e il 12 giugno 1996 due istanze di restituzione in intero per produrre
nuovi mezzi di prova;
che contro i decreti del
Pretore che hanno respinto le citate istanze la convenuta ha interposto tre
appelli, respinti da questa Camera il 21 aprile 1998 (inc. n.
..__________, ..e
..);
che il Tribunale federale
ha respinto il 24 giugno 1998 un ricorso di diritto pubblico introdotto dalla
convenuta contro la sentenza della Camera;
che il 24 aprile 1998 la
convenuta ha postulato la ricusa del perito giudiziario, lamentando la sua
unilateralità nella stesura del referto;
che l’attrice si è opposta
il 4 maggio 1998 all’istanza, mentre il perito giudiziario ha comunicato il 6
maggio 1998 di non ravvisare alcun motivo di ricusa nei suoi confronti,
rimettendosi al giudizio del Pretore;
che le parti si sono
ancora espresse sull’istanza di ricusa all’udienza del 17 settembre 1998;
che con decreto del 26
settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto
l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27
lett. b CPC, tali da mettere in dubbio l’imparzialità del perito giudiziario;
che contro il predetto
decreto è insorta __________ __________ __________ -__________ __________ con
un appello del 10 ottobre 1998 nel quale chiede, previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame, l’annulla-mento della decisione pretorile,
inficiata a suo avviso da diniego di giustizia, subordinatamente l’accoglimento
dell’istanza di ricusa del perito;
che con l’appello la
convenuta ha proposto anche domanda di revisione del decreto pretorile;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che, come si è accennato,
__________ __________ __________ -__________ __________ ha postulato davanti al
Pretore la ricusa del perito giudiziario a motivo della sua parzialità;
che l’art. 248 cpv. 2 CPC
rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
che la cognizione dei
motivi di ricusazione del perito giudiziario compete al giudice che lo ha
designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che
lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia
giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
che il relativo giudizio
viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere
impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
che le numerose censure
rivolte dall’appellante al perito giudiziario sfuggono pertanto all’esame di
questa Camera;
che l’appellante
rimprovera al Pretore un diniego di giustizia per avere ritardato la trattazione
delle istanze di restituzione in intero da lei presentate e per non avere
sentito il perito giudiziario nell’ambito dell’istanza di ricusa, come da lei
chiesto esplicitamente;
che non essendovi rimedio
ordinario di diritto contro il decreto del Pretore sulla ricusazione del
perito, tali censure esulano dalla competenza di questa Camera;
che il gravame,
manifestamente irricevibile ed esperito non senza leggerezza, può essere deciso
con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che l’emanazione del
giudizio di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che la domanda di
revisione contenuta nell’appello si rivela d’acchito improponibile già per il
fatto che non è ammessa la revisione di sentenze o decreti contro i quali non è
dato il rimedio dell’appello (II CCA, sentenza del 25 aprile 1995 nella causa
M.; Rep. 1930 393; Anastasi, Il
sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 225 in alto), come è appunto il caso in concreto;
che in simili circostanze si giustifica di adottare
anche per la domanda di revisione la procedura semplificata dell’art. 313bis
CPC, applicabile per analogia in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC;
che gli oneri del presente
giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nella determinazione
della tassa di giustizia si deve tenere in considerazione anche l’inutile
prolissità del ricorso;
che non si giustifica in
ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello con domanda
di revisione non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello e la domanda di
revisione sono irricevibili.
- Gli oneri processuali,
consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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