AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.147
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00147
Lugano
26 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 18 febbraio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 agosto dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem,
subordinatamente di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 15 ottobre 1998 da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1947) ed __________ __________ (1949) si sono sposati a __________ il
____________________ 1974. Dall’unione non sono nati figli. I coniugi si sono
separati di fatto nell’ottobre del 1990. Il marito è psicoanalista con studio a
__________. Durante la vita in comune la moglie non ha svolto attività
lucrativa, salvo negli ultimi due anni precedenti la separazione. Un primo
tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie è decaduto infruttuoso nel
dicembre del 1992. Nel 1994 __________ __________ ha conseguito un diploma di
psicomotricista presso l’Università __________ di __________ e attualmente è
occupata sporadicamente in svariate attività.
B. Il 10 maggio 1996
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per un nuovo tentativo di conciliazione, fallito il 18 giugno 1996.
Il 18 febbraio 1997 egli ha promosso azione di divorzio, offrendo alla moglie
un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili dal marzo al giugno 1997, di
fr. 2’000.– mensili fino al dicembre 1997 e di fr. 1’000.– mensili fino al
giugno 1998, chiedendo la restituzione di disegni eseguiti da suo padre e
rivendicando le casse acustiche dell’impianto stereo domestico. Nella sua
risposta del 9 maggio 1997 __________ __________ ha aderito al divorzio e non
si è opposta alla consegna degli oggetti citati, ma ha chiesto un contributo
alimentare mensile di fr. 4’000.– vita natural durante. Nei successivi atti
scritti le parti hanno riaffermato le loro domande, la convenuta reclamando
inoltre la somma di fr. 34’800.– quale indennità di salario dal 1974 al 1983
sulla base dell’art. 165 CC e una provvigione ad litem di fr. 5’000.–.
Esperita l’istruttoria, nei rispettivi memoriali conclusivi le parti hanno
ribadito le loro domande, la moglie rinunciando in ogni modo alla pretesa
fondata sull’art. 165 CC. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 27 maggio
1998.
C. Con sentenza del 12
agosto 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a
versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 2’500.– mensili vita natural
durante (riducibile proporzionalmente qualora la beneficiaria avesse conseguito
un reddito mensile netto superiore a fr. 1’096.– fino al 30 marzo 1999 e a fr.
736.– in seguito) e ha ordinato alla convenuta la restituzione dei disegni e
delle note casse acustiche. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
2’000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio
dell’assi-stenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorta con un appello nel quale chiede che,
concessale una provvigione ad litem di fr. 2’500.– (in subordine il
beneficio dell’assistenza giudiziaria), il contributo alimentare in suo favore
sia aumentato a fr. 3’596.– mensili fino al 30 marzo 1999 e a fr. 3’296.–
mensili in seguito. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1998 __________
__________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta per la
riduzione del contributo come da egli offerto in prima sede. Il 24 novembre
1998 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il Pretore,
ravvisata una colpa del marito nella disunione, ha riconosciuto alla moglie
un’indennità di fr. 2’500.– mensili a vita sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC.
A tal fine egli ha accertato il reddito lordo del marito in fr. 109’743.– annui
(media del 1995, 1996 e 1997). Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha
calcolato quello della moglie in fr. 3’596.– mensili fino al 30 marzo 1999 e in
fr. 3’296.– dipoi, senza determinare quello del marito. Ne ha desunto, il primo
giudice, che l’indennità avrebbe dovuto essere ridotta proporzionalmente
qualora la beneficiaria avesse guadagnato più di fr. 1’096.– netti mensili fino
al 30 marzo 1999, rispettivamente fr. 736.– in seguito.
-
L’appellante chiede
che il contributo alimentare copra almeno il suo fabbisogno minimo, calcolato
in fr. 3’596.– mensili fino al 30 marzo 1999 e in fr. 3’296.– mensili in
seguito, sostenendo che il reddito del marito permetterebbe tali versamenti.
Ora, l’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono
pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente,
il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Per quanto
riguarda l’ammontare del contributo, esso dipende in primo luogo dall’entità
del pregiudizio economico subìto dal coniuge innocente, e tra i diritti
patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come in concreto – quello
dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann,
Das neue Ehe- und Erbrecht, 2a edizione, n. 207). L’ammontare
dipende poi dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata
del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato
di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n.
32 segg. ad art. 151 CC). Esso deve garantire al coniuge innocente, in linea di
principio, lo stesso tenore di vita che quest’ultimo avrebbe avuto se il
matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3). Resta il fatto, in ogni
modo, il coniuge debitore non può essere ridotto a vivere con una disponibilità
inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb).
-
Nella fattispecie il
Pretore ha accertato unicamente, come detto, il reddito medio lordo del marito
di fr. 109’743.– lordi (doc. LL, MM e NN), senza calcolare il suo fabbisogno
minimo.
a) Per
quel che è del reddito netto del marito, dal fascicolo processuale risulta che
nell’ultima dichiarazione fiscale l’inte-ressato medesimo ha indicato un
reddito netto da attività indipendente di fr. 54’470.– annui nel 1995 e di fr.
63’295.– nel 1996 (doc. OO), per una media dunque di fr. 58’882.50 annui e di
fr. 4’906.85 mensili. La situazione nel 1997 non consta del resto essere mutata
apprezzabilmente (doc. NN).
b) Il
fabbisogno minimo del marito può essere stabilito in fr. 2’413.– mensili. Esso
comprende il minimo vitale per persona convivente (fr. 925.–: v. interrogatorio
formale dell’attore, risposta n. 15), la locazione e il riscaldamento (fr.
770.–: doc. A e B), la cassa malati (fr. 322.–, come la moglie), il premio di
assicurazione per l’economia domestica (fr. 22.–: doc. H), le spese di
trasferta (fr. 86.–: costo abbonamento autopostale __________ -__________) e
l’onere fiscale (fr. 288.–: doc. Z). Ciò posto, con un reddito di fr. 4’906.85
mensili il marito è in grado di versare alla moglie, senza intaccare il proprio
fabbisogno minimo, una rendita di fr. 2’500.– mensili (arrotondati).
c) Il
Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’997.– mensili
fino al 30 marzo 1999 e fr. 2’697.– mensili in seguito, cui ha aggiunto una
maggiorazione del 20% in applicazione analogica dei criteri dell’art. 152 CC,
per un totale di fr. 3’596.–, rispettivamente fr. 3’236.– mensili. Ora, tale
metodo di calcolo non può essere condiviso. L’indennità basata sull’art. 151
cpv. 1 CC garantisce al coniuge innocente, in linea di principio, lo stesso
tenore di vita ch’egli avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF
116 II 8 consid. 3), mentre l’art. 152 CC garantisce solo il fabbisogno indispensabile,
ovvero – di regola – al minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato
del 20% (DTF 121 III 49). Il supplemento del 20% non è di alcuna pertinenza ai
fini dell’art. 151 cpv. 1 CC. Sia come sia, in concreto non è il caso di ridefinire
il calcolo del Pretore. Come si è visto, infatti, senza intaccare il suo
fabbisogno minimo il marito è in grado di erogare solo un contributo di fr.
2’500.–, importo addirittura inferiore al fabbisogno minimo della moglie.
L’appello, destituito di fondamento, deve essere dunque respinto.
- L’appellante postula
il versamento di fr. 2’500.– a titolo di provvigione ad litem o,
subordinatamente, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. La prima richiesta
non può trovare accoglimento già per il fatto che, come si è appena spiegato,
il marito non è in grado di versare alcunché in aggiunta al contributo
alimentare. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria si tornerà in appresso.
II. Sull’appello adesivo
-
Il marito si duole
che il Pretore gli abbia imputato una colpa nella disunione per avere
allacciato nel 1987 una relazione fuori del matrimonio. In realtà – egli
sostiene – la turbativa è dovuta a problemi di sterilità, che nei suoi
confronti ha provocato frustrazione e rabbia della moglie, la quale si è
adagiata nel ruolo di “madre mancata”, senza grandi aspettative, assumendo
viepiù atteggiamenti di sconcertante passività e inerzia, commiserando sé stessa.
-
La nozione di
“colpa” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con
quella di “colpa preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con
una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli
obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273;
Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,
Basilea 1997, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D’altro lato un comportamento causale
non deve essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme
con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte),
esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Spühler/Frei-Maurer,
in Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce sull’ammontare
del contributo (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
-
Nella fattispecie è
pacifico che nel 1987 il marito ha allacciato una relazione extraconiugale
durata fino al 1992 (interrogatorio formale dell’attore, risposta n. 4; deposizione
__________ __________). Contrariamente a quanto egli sembra ritenere, per
giurisprudenza costante chi commette adulterio si presume avere provocato la
rottura del vincolo coniugale, salvo dimostrare la mancata causalità del suo
comportamento per la disunione (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad
art. 142 CC). Incombeva dunque al marito, in concreto, provare che la sua relazione
con __________ __________ non è all’origine della disunione.
a) Che
la sterilità del marito abbia contribuito a minare l’unione è possibile.
Dall’istruttoria non è emerso però – come pretende l’appellante – che le
relazioni coniugali fossero profondamente turbate e scosse già nel 1987.
__________ __________ ha testimoniato che marito e moglie apparivano un po’
lontani e “mancavano di complicità”, che la moglie denotava inoltre una certa
passività e carenza di energia, precisando di avere visto i coniugi una decina
di volte prima del 1987, pur conoscendoli da una quindicina d’anni. __________
__________ ha riferito di avere constatato problemi di coppia, ma non molto
gravi, dovuti in parte alla mancanza di figli. Essa ha inoltre assistito a un
episodio durante il quale la moglie, inattiva professionalmente, non aveva
avuto il tempo di preparare il pranzo per una gita in montagna. __________
__________, che ha incontrato i coniugi in due occasioni, ha dichiarato di
averli trovati depressi e ha descritto la moglie come una persona tranquilla,
silenziosa e non particolarmente felice. __________ __________ ha raccontato di
avere avuto in un primo momento l’impres-sione di una coppia perfetta, ma di
avere saputo in seguito, da confidenze della moglie, che quest’ultima era molto
triste per l’incapacità di avere figli e che tale problema aveva portato a
profonde discrepanze nel rapporto coniugale anche a causa degli esami e delle
pratiche alle quali i coniugi si erano sottoposti per risolvere il problema.
__________ __________ ha detto di avere frequentato varie volte casa __________
e di avere constatato una certa passività di carattere della moglie, oltre una
certa difficoltà di lei a gestire la casa e l’ospitalità; egli ha inoltre riferito
di tensioni e di un certo nervosismo negli anni 1986/87. __________ __________,
cugino del marito, riteneva la moglie una brava casalinga, e ha riferito di non
avere mai sentito lamentele da parte del marito né di essersi accorto di
problemi, tanto di essere rimasto sorpreso nell’apprendere la relazione
extraconiugale del cugino. __________ __________ ha detto da parte sua che
aveva sempre considerato molto unita la coppia poiché tra i coniugi vi erano
molte affinità e che i dissapori o le incomprensioni erano normali e comuni a
tante altre coppie; anch’essa è rimasta molto stupita scoprendo la relazione
extraconiugale del marito.
Dato
quanto precede non si può ragionevolmente concludere che nel 1987 la turbativa
coniugale fosse irrimediabile o anche solo grave. I rimproveri del marito si
riferiscono sostanzialmente a episodi isolati, la cui incidenza sui rapporti coniugali
è relativa. Quanto al carattere di una persona, esso è in linea di principio un
fattore oggettivo (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., note 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami). In concreto non
risulta che la scarsa energia della moglie sia degenerata in forme depressive
che avrebbero compromesso l’unione coniugale. Tanto meno se si pensa che
l’appellante non consta essersi mai lamentato del carattere della moglie prima
del 1987 e che tale carattere non gli ha impedito di tornare dalla stessa una
volta chiusa la relazione con __________ __________. Per di più, nei matrimoni
di lunga durata ogni coniuge deve dar prova di buona volontà, pazienza,
indulgenza e sacrificio, soprattutto per comporre i dissidi e superare le
diversità dovute a fattori di carattere (DTF 116 II 15; Rep. 1992 pag. 239).
b) L’appellante
fa valere che la moglie lo ha poi perdonato, tant’è che dopo la relazione con
__________ __________ egli ha tentato di riconciliarsi con lei, frequentandola,
pernottando presso di lei qualche volta e avendo in qualche occasioni rapporti
intimi. Il fatto è che, fallita la riconciliazione, nel 1993/94 egli ha cominciato
un’altra relazione con una terza donna, insieme alla quale vive tuttora (interrogatorio
formale dell’attore, risposte n. 12 e 14). In circostanze siffatte, si volesse
supporre un perdono della moglie per quanto riguardava la prima relazione
adulterina, ciò non può dirsi per la seconda.
c) I
problemi coniugali, per quanto risulta dagli atti, trovano origine anche
nell’impossibilità oggettiva di avere figli ed è possibile che la moglie ne
abbia ritenuto responsabile il marito, sterile, dopo il fallimento dei
tentativi di procreazione artificiale. Nulla consente di ritenere però che nel
1987 il matrimonio, pur turbato, fosse ormai senza speranze. La relazione
adulterina del marito ha svolto in realtà un ruolo eminentemente causale nella
disgregazione del matrimonio. Ne discende che l’apprezzamento del Pretore
merita conferma e che su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
- L’appellante censura
il contributo riconosciuto all’ex moglie e in particolare il fatto che sia
stato attribuito vita natural durante. Egli ritiene che costei, con la sua
attuale formazione, sia in grado di reinserirsi professionalmente, ragione per
cui chiede di fissare un contributo scalare fino al mese di giugno 1998. Ora, i
principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 CC sono
riassunti in DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che
prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna
verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno
finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso
in cui il matrimonio sia durato a lungo si può pretendere da una moglie
casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45
anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 anni e non sussistano
impedimenti all’esercizio di un’attività lucrativa.
a) Nel
caso in esame la convenuta aveva, al momento del divorzio, 49 anni e il matrimonio
durava da 24 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 8 anni. Dal fascicolo
processuale risulta che la moglie ha lavorato quale venditrice presso
“__________ __________ ” di __________ __________ dal 1987 (risposta, pag. 2)
fino al 30 aprile 1991 (doc. 56); in seguito, negli anni 1992 e 1993 è stata
educatrice volontaria supplente presso l’__________ di __________. Dal gennaio
1993 e per un periodo di sei mesi, essa ha svolto lo stesso incarico,
conseguendo un reddito di fr. 929.25 mensili (doc. 57). Nel 1992 essa ha cominciato
a frequentare l’Università __________ di __________ dove ha conseguito, nel
dicembre 1994, un diploma di psicomotricista. Non trovando impiego, essa si è
iscritta alla disoccupazione riscuotendo indennità fino al settembre 1995 per
complessivi fr. 11’124.– e prodigandosi senza esito nella ricerca di un posto
di lavoro (doc. 1-43). Dal 15 gennaio al 30 giugno 1996 essa ha ottenuto un
incarico per il doposcuola presso le scuole di __________ con uno stipendio
globale di fr. 595.– (risposta, pag. 6) e contemporaneamente, dal febbraio 1996
all’agosto successivo, ha lavorato presso l’asilo nido di __________ conseguendo
un reddito di fr. 1’722.– lordi (doc. 1 e 59). Dal giugno al dicembre 1997 ha
continuato a percepire indennità di disoccupazione (doc. 60-64), cominciando a
lavorare quale docente presso il Servizio del sostegno pedagogico nell’ambito
di un programma occupazionale, per metà tempo alla scuola di __________ e per
l’altra metà a __________ (doc. 66–70; interrogatorio formale del 24 marzo
1998, pag. 3), conseguendo uno stipendio giornaliero di fr. 156.75.
b) Tenuto
conto del fabbisogno dell’ex moglie, non contestato non si intravedono elementi
tali da lasciar concludere con un minimo di attendibilità che la convenuta sia
in grado di colmare l’ammanco mensile in modo autonomo. Intanto, tenuto conto
del fatto che dottrina e giurisprudenza pongono il 45° anno di età quale ultimo
limite per l’obbligo di riprendere un lavoro, non può essere pretesa dalla
convenuta un’estensio-ne dell’attività attuale, tanto meno se si pensa che
l’appel-lante è in grado di erogare l’indennità a suo carico senza particolari
problemi. Inoltre dagli atti si evince che, nonostante la sua buona volontà,
l’interessata non è riuscita a trovare un’occupazione stabile che le consenta
di poter contare su un reddito tale da metterla al riparo dall’indigenza. Alla
luce degli accertamenti che precedono, tutto ben ponderato, non si può
ragionevolmente pretendere quindi che la convenuta aumenti la sua attività
lavorativa, di modo che non si giustifica di limitare la durata della rendita.
Dovesse la situazione finanziaria dell’ex moglie migliorare, l’appellante potrà
sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo (art. 153 cpv. 2 CC).
L’appello adesivo deve dunque essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ogni
parte sopportando i costi del proprio appello, con obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili. Destinata al rigetto la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante principale già per il fatto che,
foss’anche dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), il caso in rassegna
difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tasse di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di __________ __________ che rifonderà alla controparte fr.
1’500.– per ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
1’200.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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