AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.139
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00139
Lugano
4
ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .____________________ (azione di
divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 18 maggio 1993 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 settembre 1998
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
27
luglio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1945) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________ l’__________
__________ 1980. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, in arte
, è __________ __________ e la moglie ha collaborato per anni ai suoi
spettacoli. Nel 1992, in vista di una separazione consensuale, __________
__________ ha aperto il “ __________ __________ ”, mentre la moglie
ha assunto la conduzione del bar “__________ ”, annesso al teatro (gestione che
essa continuerà fino al maggio del 1997, quando tale attività sarà ripresa dal
marito). I coniugi si sono separati di fatto nel luglio del 1992.
B. Il 2 aprile 1993 è
decaduto infruttuoso, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città,
il tentativo di conciliazione chiesto da __________ __________, che il 18
maggio 1993 ha promosso azione di divorzio per ottenere, oltre allo scioglimento
del matrimonio, la corresponsione di fr. 350 000.– a titolo di rimborso mutui e
di indennizzo per la collaborazione prestata all’attività del marito, come pure
un contributo alimentare a vita di fr. 1800.– mensili indicizzati. __________
__________ ha aderito al divorzio, ma ha rifiutato qualsiasi versamento alla
moglie. Con il successivo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto le loro
posizioni, che hanno ribadito anche nei memoriali conclusivi, l’attrice
postulando inoltre, nel proprio allegato, il pagamento di interessi al 4% dal
18 maggio 1993 sulla pretesa di fr. 350 000.–. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
C. Con sentenza del 27
luglio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato il marito a
versare all’attrice un contributo alimentare a vita di fr. 1800.– mensili (art.
151 cpv. 1 CC) non indicizzati, respingendo la pretesa di fr. 350 000.–
avanzata dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr.
928.– sono state poste a carico del convenuto, cui è stato negato il beneficio
dell’assistenza giudiziaria ed è stato fatto obbligo di rifondere alla moglie
un’indennità di fr. 4000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello dell’11 settembre
1998 nel quale chiede che – accordatogli il beneficio dell’assistenza
giudiziaria – il contributo mensile in favore dell’attrice sia soppresso, gli
sia conferita l’assistenza giudiziaria anche in prima sede e il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 1998
__________ __________ propone di respingere l’appello e di negare al convenuto
l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato
che, “seppur forse non in modo preponderante o esclusivo”, il convenuto aveva
disatteso “in modo incisivo” i doveri del matrimonio, tanto per le sue ripetute
relazioni extraconiugali (ancorché perdonate) quanto per taluni suoi comportamenti
maneschi nei confronti dell’attrice (sentenza impugnata, consid. 4).
L’appellante respinge ogni colpa, facendo valere che la moglie rifiutava ormai
da anni ogni rapporto intimo, sicché “in un paio di occasioni” egli le era
stato infedele, ma era stato perdonato. Afferma poi che l’attrice ha sofferto
“una serie impressionante di malattie”, compreso un forte esaurimento nervoso
che nel 1991 l’ha costretta a un ricovero ospedaliero, e sostiene che “non un
solo episodio di adulterio o di percosse” può essere ritenuto causale per la
disunione, dovuta in realtà a un oggettivo deteriorarsi dell’unione, come
dimostrano i messaggi insultanti lasciatigli a più riprese dall’attrice sul
registratore della segreteria telefonica (appello, punto 3).
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. La colpa del coniuge debitore non deve necessariamente
essere grave, preponderante o finanche esclusiva: una rilevante violazione dei
doveri del matrimonio basta, purché risulti causale per la disunione, abbia
contribuito cioè – eventualmente con altri fattori oggettivi (non esclusa una
lieve colpa della controparte) – a disgregare l’unione (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con
rinvii). La gravità della colpa influisce, per converso, sull’entità
dell’inden-nizzo, ovvero sull’ammontare del contributo (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con rimandi),
il quale è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
-
In concreto è fuori
discussione che l’attrice va considerata “co-niuge innocente” nel senso
dell’art. 151 cpv. 1 CC. Litigiosa è la colpa del marito, il quale nondimeno
ammette – né potrebbe negare seriamente – di avere avuto più relazioni
extraconiugali (memoriale, pag. 3; doc. A1; verbali, pag. 27, 41,
48, 59). Ora, chi commette adulterio durante la vita in comune si presume avere
provocato la rottura del vincolo matrimoniale, a meno che dimostri la mancata
causalità del suo comportamento per la disunione (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad
art. 142 CC). Poco importa, ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC, che le infedeltà
siano state perdonate (Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 18 ad art. 142 CC con richiami). Incombeva al marito, nella
fattispecie, dimostrare che le sue relazioni adulterine non sono causali per la
disunione. Ora, sotto questo profilo egli fa valere che da anni la moglie
rifiutava approcci intimi, ciò che lo ha indotto a ripiegare su altre donne,
tanto più che l’attrice soffriva di ripetute malattie. Una simile
giustificazione non può tuttavia essere condivisa. Il fatto che la moglie
respingesse il marito e fosse caduta, per finire, in uno stato di esaurimento
tale da richiederne il ricovero in nosocomio era sintomo evidente e inequivocabile
di un profondo disagio di coppia. Era dovere del convenuto, in circostanze del
genere, cercarne le cause e tentare quanto meno di porvi rimedio.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di ricordare che i coniugi devono dar prova di impegno, tolleranza,
indulgenza, pazienza e affetto per consentire e far prosperare la vita in
comune, superare le difficoltà e comporre le discordie (Rep. 1992 pag. 240 consid.
2.1, 1987 pag. 198 in alto). Per rimediare a problemi annosi, di cui entrambi i
coniugi si erano resi conto (doc. A1), in concreto la moglie aveva
finito per gettarsi “a capofitto nel lavoro”, con il manifesto intento di
favorire almeno al successo professionale del marito (2° foglio in alto), salvo
cedere poi ripetutamente dal lato psichico. La soluzione era sicuramente
fallace, ma denotava almeno buona volontà e zelo. Tutto quanto è stato capace
di fare il convenuto, nelle identiche circostanze, si compendia in evasioni
d’indole extraconiugale (doc. A1, 3° foglio) che – seppur perdonate
in tutto o in parte – hanno recato altro dispiacere alla moglie e hanno
rovinato il matrimonio. Certo, l’unione si trovava in difficoltà innegabili,
ove appena si considerino i litigi coniugali addirittura furenti (verbali, pag.
27 in basso, 48, 51) in cui la moglie aveva finito talora per avere la peggio
(verbali, pag. 39). Spettava però al convenuto infedele dimostrare che il
matrimonio era non solo in crisi, ma insanabilmente degradato già prima che
egli medesimo si desse ad avventure galanti, sicché il suo comportamento
risulterebbe senza causalità (o solo lievemente causale, ciò che può comportare
– come si è visto – una riduzione del contributo alimentare). Nel fascicolo
della causa nulla conforta un’ipotesi del genere. Il convenuto deve pertanto
essere ritenuto “coniuge colpevole” (e non solo lievemente colpevole) nella
prospettiva dell’art. 151 cpv. 1 CC.
-
Scopo dell’art. 151
cpv. 1 CC è quello di rimediare al pregiudizio economico che deriva al coniuge
innocente dal fatto che in seguito al divorzio il mantenimento non è più
assicurato dall’impe-gno congiunto delle parti nell’ambito di un’economia domestica
comune. Se il matrimonio è di lunga durata il coniuge innocente deve vedersi
garantire, in linea di principio, lo stesso tenore di vita che avrebbe avuto se
il matrimonio non fosse stato sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3). In
considerazione entrano non solo il guadagno e la sostanza dei coniugi, ma anche
la durata del matrimonio, l’eventuale presenza di figli, l’età delle parti, il
loro stato di salute, la rispettiva formazione professionale e situazione del
mondo del lavoro, oltre che – evidentemente – la gravità della colpa del
debitore e la possibile (lieve) concolpa del creditore (DTF 116 II 10 consid.
4). Prestazioni illimitate nel tempo, comunque sia, non sono più la regola: in
ogni singolo caso occorre verificare difatti se il coniuge creditore sia in
grado di ricrearsi in tempi ragionevoli una situazione analoga a quella avuta
durante il matrimonio.
-
Il Pretore ha
accertato che nel caso in esame l’attrice, senza attività dopo avere cessato la
gestione del bar “__________ ”, dispone solo di un diploma di impiegata di
commercio risalente al 1962. In ufficio tuttavia essa ha lavorato solo fino al
1968 e a 55 anni compiuti le sue prospettive occupazionali sono ormai inesistenti.
Quanto a mezzi propri, essa possiede una casa d’abitazione a __________ (con un
valore di stima di fr. 247 750.–), ipotecata per circa fr. 345 000.–, nella
quale vive e che le assicura un reddito locativo di fr. 700.– mensili, a fronte
di un fabbisogno minimo di fr. 2575.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.–, interessi ipotecari fr. 1200.–, premio della cassa malati
fr. 300.–, oneri fiscali fr. 50.–).
Il convenuto, ha soggiunto
il Pretore, ha un fabbisogno minimo di fr. 2915.– mensili e dispone in media di
fr. 4369.– mensili netti (contributo dell’__________ __________ di __________ e
__________ al “__________ __________ ” fr. 3333.–, locazione della sala di
__________ a terzi fr. 250.–, locazione all’Associazione __________ e
__________ __________ __________ __________ fr. 320.–, proiezione di
diapositive pubblicitarie fr. 160.–, locazione fissa a gruppi esterni fr.
300.–). Da tale reddito va dedotto lo stipendio della segretaria (fr. 1000.–
mensili), ma aggiunto il provento netto dalla gestione del “__________ ”
annesso al teatro (fr. 600.– netti mensili) e quanto il convenuto può
guadagnare fuori del teatro con spettacoli di __________ (fr. 1500.– mensili),
per un totale di fr. 5469.– mensili.
Considerato un fabbisogno
della moglie di fr. 3090.– mensili
(fr. 2575.– più il 20%),
il Pretore ha ritenuto equo il contributo alimentare di fr. 1800.– chiesto
dall’attrice medesima, contributo che lascia al convenuto una differenza di fr.
3669.– mensili, sufficiente per garantirgli il suo fabbisogno mensile di fr.
3498.– (fr. 2915.– più il 20%). Il primo giudice ha escluso invece
l’indiciz-zazione del contributo al rincaro, il reddito del marito non risultando
regolarmente adeguato all’aumento del costo della vita.
-
L’appellante
sostiene che in costanza di matrimonio l’attrice ha sempre lavorato ed è
senz’altro in grado di provvedere a sé stessa, mentre egli si trova in
condizioni finanziarie disastrose, con attestati di carenza beni a carico.
Inoltre nel 2001 scadrà il contratto che garantisce una sede al “__________
__________ __________ ”, dopo di che la sua situazione finanziaria “sarà
semplicemente disperata” (appello, punto 4). Ora, argomentazioni tanto
generiche non sono sicuramente idonee a rimettere in causa la motivata opinione
del Pretore. Per quanto riguarda la capacità lucrativa dell’attrice, in
effetti, l’appellante non spende una parola per confrontarsi con quanto il
primo giudice ha scritto in merito alle inesistenti prospettive occupazionali
dell’interessata. Per quel che è del suo proprio reddito, egli evoca gli
attestati di carenza beni emessi a suo carico, ma dimentica che decisiva sotto
il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC non è la situazione finanziaria in cui egli
versa, bensì quella in cui egli si troverebbe sfruttando adeguatamente le sue
possibilità di guadagno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17
consid. 1b; identico principio vale del resto ai fini dell’art. 152 CC (DTF 114
II 310 consid. 3a e 3d in fine). Perché poi la scadenza del contratto
riguardante il “__________ __________ ” dovrebbe avere conseguenze disastrose,
l’appellante non spiega. Certo, egli rinvia a DTF 117 II 211 e 123 III 1, ma
nessuna delle due sentenze è di qualche rilievo nella fattispecie: la prima
riguarda la modifica di un contributo alimentare fissato dal giudice del divorzio,
la seconda il limite della capacità finanziaria di un coniuge in costanza di
matrimonio. Ciò premesso, le doglianze sollevate dall’appellante riguardo al
contributo che il Pretore ha fissato in virtù dell’art. 151 cpv. 1 CC si
rivelano inconsistenti.
-
Le censure che
l’appellante muove all’eventuale fissazione di un contributo alimentare giusta
l’art. 152 CC potrebbero essere dichiarate senza oggetto, l’attrice avendo
diritto nel caso in esame a un contributo secondo l’art. 151 cpv. 1 CC. In
realtà la situazione è più delicata già per la circostanza che il Pretore, pur
ponendo l’attrice al beneficio dell’art. 151 cpv. 1 CC, ha stabilito in
sostanza il contributo alimentare sulla base dei criteri che disciplinano una
rendita di indigenza giusta l’art. 152 CC. Egli non ha accertato, in altri
termini, quale sarebbe stato il tenore di vita dell’attrice se il matrimonio
non fosse stato sciolto per colpa del marito (sopra, consid. 4); si è limitato
a calcolare il fabbisogno minimo della moglie, maggiorandolo del 20%, e a verificare
se il convenuto fosse in grado di stanziarlo conservando, a sua volta, un margine
del 20% sul rispettivo fabbisogno minimo. Tale metodo di calcolo si applica con
ogni evidenza però alla definizione di una rendita di indigenza secondo l’art.
152 CC, non a quella di un contributo di mantenimento secondo l’art. 151 cpv. 1
CC. Sia come sia, non solo l’attrice ha accettato tale metodica, invero a lei
sfavorevole, ma l’ha finanche proposta (memoriale conclusivo, pag. 6). Ciò
posto, non vi è ragione di scostarsene in questa sede.
-
Sostiene
l’appellante che il fabbisogno minimo dell’attrice va ridotto perché gli interessi
ipotecari gravanti la casa d’abitazione non superano oggi il saggio del 4%,
perché l’attrice potrebbe conseguire redditi da attività lucrativa, perché essa
potrebbe vendere la citata casa e ricavare almeno fr. 200 000.–, rispettivamente
locarla e rimediare fr. 2500.– mensili più le spese accessorie. Ciò
giustificherebbe di ridurle il fabbisogno minimo dai fr. 2575.– fissati dal
Pretore a fr. 2425.– (appello, punto 5).
a) La
contestazione sull’ammontare degli interessi ipotecari non ha portata pratica.
Ammesso un debito ipotecario di
fr.
345 000.– (l’appellante si diparte dal medesimo dato: memoriale, pag. 5 in
fondo), gli interessi di fr. 14 400.– annui computati dal Pretore (fr. 1200.–
mensili) corrispondono a un tasso annuo del 4.174%, sostanzialmente quanto il
convenuto riconosce (4%). Tenuto conto delle ordinarie oscillazioni del saggio,
tale stima a medio termine appare senz’altro prudente e non v’è ragione per ridimensionarla.
b) Quanto
al reddito potenziale dell’attrice, l’argomentazione dell’appellante potrebbe
essere dichiarata d’acchito irricevibile, nemmeno il convenuto indicando quale
guadagno ipotetico egli imputi concretamente alla controparte (le conclusioni
di natura pecuniaria vanno cifrate: Rep. 1985 pag. 95 consid. 1). Sia come sia,
non si vede quale reddito potrebbe conseguire dopo i 55 anni e con una
formazione professionale risalente agli anni sessanta una donna che durante la
vita in comune ha sempre e solo collaborato senza retribuzione all’attività
artistica del marito (assistendolo sulla ribalta, dietro le quinte, preparando
i costumi, le scenografie, curando gli animali, facendo le pulizie e preparando
i pasti: verbali, pag. 27, 35, 47, 49). È vero che dal 1992 al 1997 l’attrice
ha gestito il bar “__________ ” per conto del marito (decreto pretorile del 26
settembre 1997, pag. 2), ma concretamente non è dato di sapere neppure se essa
possegga un certificato di capacità per esercenti. Del resto, quand’anche ciò
fosse, l’appellante non pretende ch’essa potrebbe continuare a lavorare in tale
veste. E un altro genere di attività implicherebbe un reinserimento
professionale che a 55 anni compiuti non è più seriamente prospettabile (la
giurisprudenza pone anzi il limite di età a 45 anni: DTF 115 II 11 consid. 5a).
L’appellante
denuncia invero “attività svolte dalla moglie (...) e sempre sottaciute”, come
quella di mamma diurna. Dagli atti risulta soltanto che, prima di esaurire
nell’aprile del 1998 il diritto alle indennità di disoccupazione (con un guadagno
assicurato di fr. 1989.– mensili: doc. P1 e Q1),
l’attrice medesima ha accennato in un’istanza di restituzione in intero del 3
settembre 1997 all’attività di mamma diurna. Tutto però si ignora in proposito
(non si sa neanche se tale attività sia stata prestata dietro compenso). Per
quel che è di altre attività, l’attrice è stata collocata a titolo di prova in
uno studio legale (doc. rich. XXI, pag. 31 seg.) e in un’agenzia di viaggio
(doc. rich. XXI, pag. 55), ma senza esito per difetto di formazione. Per di
più, il suo stato di salute è ormai precario (doc. rich. XXI, pag. 31).
Imputarle un reddito potenziale da attività lucrativa in circostanze del genere
non sarebbe realistico.
c) Quanto
al fatto che l’attrice potrebbe vendere la propria casa, l’affermazione
dell’appellante secondo cui una siffatta operazione frutterebbe fr. 200 000.–
netti non trova alcun conforto agli atti. Del resto non si vede perché
l’attrice dovrebbe alienare lo stabile. In discussione non è difatti una
pensione alimentare giusta l’art. 152 CC, che presuppone l’indigenza della
beneficiaria, bensì un contributo di mantenimento a norma dell’art. 151 cpv. 1
CC. E sotto tale profilo l’interessata ha diritto di conservare – se non il
livello di vita anteriore, cui come si è detto ha rinunciato (sopra, consid. 7
in fine) – almeno la casa d’abitazione. Per motivi analoghi non v’è alcuna
necessità di costringere l’attrice ad appigionare l’intera casa (che dà
attualmente un reddito locativo di fr. 700.– mensili): essa ha diritto di
mantenere il tenore di vita avuto durante la comunione domestica; nella misura
in cui il coniuge colpevole è in grado di assicurarle tale situazione, essa non
è tenuta a lasciare il proprio alloggio. Che altri vani dell’immobile possano
eventualmente essere locati a terzi non risulta (cfr. verbali, pag. 14,
risposta n. 4, e pag. 52). Anche a tale riguardo l’appello cade dunque nel
vuoto.
- In merito alle
proprie possibilità di guadagno l’appellante asserisce di poter conseguire un
reddito di fr. 3000.– mensili al massimo, sostenendo che il contributo
dell’__________ __________ di __________ e __________ al “__________ __________
” accertato dal Pretore in fr. 3333.– è “manifestamente erroneo”, che inoltre
il contratto con tale ente scadrà nel 2001, che la gestione di un teatro comporta
spese superiori a quelle di una segretaria retribuita fr. 1000.– mensili, che
il Pretore ha trascurato “gli ammortamenti effettuati nel teatro”, che – infine
– il reddito potenziale imputatogli “è del tutto teorico” e va decurtato almeno
del 10% per oneri sociali (memo-riale, punto 6). Ancora una volta le generiche
censure dell’ap-pellante potrebbero essere dichiarate irricevibili già a un
primo esame, ove appena si rilevi ch’egli non indica per nulla a quanto
ammonterebbe il contributo dell’__________ __________ di __________ e
__________ in luogo dei fr. 3333.– mensili considerati dal Pretore, né a quanto
assommerebbero le spese di gestione trascurate, né quale sarebbe la concreta
entità degli ammortamenti, né quale potrebbe essere il suo reddito potenziale.
Si volesse da ciò prescindere, del resto, nel risultato le censure non
sarebbero destinate a miglior sorte.
a) La
cifra di fr. 3333.– mensili come contributo dell’__________ __________ di
__________ e __________ al “__________ __________ ” figura esplicitamente alla
clausola n. 6 della convenzione tra l’ente __________ e il convenuto (doc. 2,
2° foglio in alto; verbali, pag. 55 in fondo). Perché tale importo sarebbe “manifestamente
erroneo” non è dato di capire. Manifestamente infondata appare, se mai, la
censura dell’appellante.
b) La
scadenza della nota convenzione tra l’ente __________ e il convenuto nel 2001
non significa – né l’appellante pretende – che un accordo analogo non possa
essere trovato anche per il futuro e nemmeno che, ove ciò non fosse,
l’appellante non sia in grado di reperire altre forme di sovvenzione o altri
partner commerciali. Dandosi il caso, il convenuto potrà sempre instare, ad
ogni modo, per una modifica della sentenza di divorzio.
c) Per
quel che è della gestione e degli ammortamenti giova rilevare intanto che –
contrariamente a quanto assume l’ap-pellante – la locazione della sala teatrale
a terzi considerata dal Pretore già tiene conto dei costi di gestione (il
canone lordo ammonterebbe a fr. 400.–, non soltanto a fr. 250.–), così come la
locazione della sala all’Associazione __________ e __________ __________
__________ __________ (il canone lordo sarebbe di fr. 900.–, non di soli fr.
550.–: verbali, pag. 7). Quanto alla gestione e agli ammortamenti del teatro in
sé, agli atti figurano solo i conti di esercizio 1991 e 1992, ormai privi di
ogni attualità. Considerare spese di gestione e di ammortamento per la
conduzione del teatro significherebbe inoltre dover considerare non solo tutte
le uscite, ma anche tutte le entrate, compresi gli introiti degli sponsor,
della cassa spettacoli, degli abbonamenti e dei sussidi (fr. 251 843.20 nel
1991 e
fr.
125 209.40 nel 1992: doc. 1, 3° foglio e doc. 3, 3° foglio). Spettava al convenuto
fornire al primo giudice dati aggiornati e calcoli al riguardo, formulando
conclusioni precise, giacché le controversie sui contributi alimentari che un coniuge
deve all’altro in caso di separazione o divorzio soggiacciono al principio
dispositivo, non a quello inquisitorio (Rep. 1995 pag. 227; 1994 pag. 137).
d) In
mancanza di dati affidabili il Pretore ha stimato per apprezzamento il reddito
proprio conseguito dal marito come __________ , valutandolo in fr.
1500.– mensili. Fondandosi su dati del 1992/93 questa Camera aveva accertato
tale guadagno in fr. 1100.– netti mensili (sentenza del 21 luglio 1995, inc.
11.95.00144, consid. 5d). L’istruttoria ha poi consentito di appurare che nel
1994 l’appellante si è esibito una volta presso la Casa __________ per fr.
1000.– (doc. rich. V), una volta presso le __________ per fr. 5500.– (doc.
rich. VIII), una volta nella Svizzera tedesca per fr. 6500.– (doc. rich. XVII)
e una volta al grotto “ __________ __________ ” ad __________ per fr.
3500.– (doc. rich. XX). Dedotte le spese, in particolare le spettanze dei
collaboratori, non rimangono in generale grossi importi (stando al testimone
__________, restano solo da fr. 150.– a fr. 300.– per spettacolo: verbali, pag.
27), tanto più che a uno spettacolo collaborano da tre a sei persone (verbali,
pag. 8 e 28). Se si pensa che l’appellante riscuote da fr. 2000.– a fr. 4000.–
per spettacolo (verbali, pag. 29), si può ragionevolmente credere a quanto egli
medesimo ha dichiarato durante l’interrogatorio formale, ossia di ricavare
all’incirca fr. 1500.– netti per spettacolo (verbali, pag. 55, risposta n. 2).
Più
arduo è valutare il numero di spettacoli annui. Sull’arco di un lustro il
testimone __________ ha ricordato cinque spettacoli nel 1993 durante la crociera
nel Mediterraneo, due spettacoli la settimana per 3 o 4 mesi presso il
__________ di __________ in un periodo imprecisato, una decina di galà in
__________ nel lasso di un anno circa, uno spettacolo a __________ e due altri
spettacoli registrati dalla televisione, per un totale di circa 50
rappresentazioni (verbali, pag. 26). La testimone __________ ha evocato invece
una media di tre spettacoli ogni mese nel 1990, soggiungendo di avere assistito
l’appellante in due soli spettacoli nel 1994: uno per l’__________ e l’altro
presso il grotto “__________ __________ __________ ” ad __________ (verbali,
pag. 34). Il Pretore ha ritenuto, nelle circostanze descritte, che il convenuto
potesse tenere la media di almeno uno spettacolo al mese, onde un reddito potenziale
di fr. 1500.–. Si tratta di una valutazione equilibrata, che tiene conto sia
delle indubbie capacità professionali dell’appellante, da un lato, sia della
congiuntura economica poco favorevole, dall’altro.
e) Tutt’al
più si potrebbe tenere conto della circostanza – sottolineata dall’appellante –
che il reddito da attività indipendente va soggetto a decurtazioni dell’ordine
del 10% per oneri sociali (art. 8 LAVS e 3 LAI). Anche considerando ciò, nondimeno,
nel caso specifico il guadagno complessivo di fr. 5469.– mensili calcolato dal
Pretore risulterebbe pur sempre di fr. 4922.– netti (nella tassazione 1993/94
figurava persino un reddito imponibile superiore, di fr. 62 000.– annui: inc.
rich. II). E siccome il coniuge debitore di un contributo alimentare fondato
sull’art. 151 cpv. 1 CC deve poter conservare per sé l’equivalente del proprio
fabbisogno minimo (e non il 120% del fabbisogno minimo, come reputa il Pretore,
la maggiorazione del 20% beneficiando solo il debitore di una rendita di
indigenza giusta l’art. 152 CC: DTF 123 III 5 in alto), l’appellante si trova
mensilmente a poter disporre di
fr.
2007.– (reddito netto di fr. 4922.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2915.–)
con cui può senz’altro far fronte al contributo di fr. 1800.– mensili che il
Pretore ha assegnato all’appellante. La quale per altro, pur cumulando tale
contributo al reddito locativo della propria casa (fr. 700.– mensili), non
riuscirà nemmeno a integrare il proprio fabbisogno minimo (di fr. 2575.–
mensili).
- Davanti al Pretore il
marito aveva postulato il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con il
memoriale di risposta, del 10 dicembre 1993. Statuendo il 15 aprile 1994
sull’assetto provvisionale, il Pretore ha posto il richiedente “al beneficio
dell’assistenza giudiziaria intesa quale gratuito patrocinio (art. 159 lett. b
CPC)”. Se non che, al momento di emanare la sentenza di merito egli ha poi
finito per respingere la domanda di assistenza come tale (dispositivo n. 2).
L’appellante insorge contro quest’ultimo pronunciato, che a suo avviso
costituisce una revoca retroattiva – e pertanto illecita – del gratuito
patrocinio concesso il 15 aprile 1994.
La censura è fondata. Che
il gratuito patrocinio accordato dal Pretore il 15 aprile 1994 comprendesse
anche per la causa di merito (e non solo per la procedura relativa alle misure
provvisionali sollecitate dall’attrice contestualmente alla petizione) è
indubbio, il dispositivo del Pretore non contenendo alcuna restrizione (se non
quella, appunto, che il beneficio riguardava il solo gratuito patrocinio: art.
159 lett. b CPC). Nulla impediva al Pretore di revocare tale beneficio (art.
158 CPC), come questa Camera già ricordava nella citata sentenza del 21 luglio
1995 (consid. 9). Se non che, il Pretore ha lasciato le cose come stavano, finché
ha negato l’assistenza giudiziaria con la sentenza di merito. Il che equivale
senz’altro a una revoca (invero senza effetti pratici, la causa di primo grado
essendo ormai terminata). Ma una revoca non può avere valore retroattivo (Rep.
1994 pag. 385; I CCA, sentenza del 1° aprile 1993 nella causa C., consid. 14;
del 23 dicembre 1980 nella causa L., consid. 4 in fine; del 28 settembre 1976
nella causa D., consid. 2 in fine). Lo Stato potrà se mai ricuperare l’esborso
in virtù dell’art. 162a CPC, tuttavia ciò dovrà seguire una procedura
separata. Ne segue che su questo punto l’appello merita accoglimento e la
sentenza impugnata riformata di conseguenza.
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante esce
perdente su tutta linea, salvo sulla questione – invero accessoria – del
gratuito patrocinio in prima sede. Si giustifica perciò di porre a suo carico nove
decimi dei costi, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità
per ripetibili ridotte.
L’assistenza giudiziaria
in appello non entra in linea di conto per quanto attiene al merito
dell’appello, privo sin dall’inizio di qualsiasi possibilità di successo e
finanche ai limiti della ricevibilità (art. 157 CPC). L’assistenza giudiziaria
può essere accordata nondimeno per quel che è del gratuito beneficio in prima
sede (punto 7 dell’atto di appello), le condizioni di ristrettezza in cui versa
il convenuto (senza patrimonio e con una disponibilità di fr. 200.– mensili)
giustificando il beneficio (art. 155 CPC). Limitatamente a tale questione, gli
oneri processuali sono addebitati del resto all’appellata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è respinta e i Il
beneficio del gratuito patrocinio è revocato con effetto immediato.
Per il resto l’appello è respinto
nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti per un decimo a carico di __________
__________ e per la rimanenza a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________o, limitatamente all’ottenimento del
gratuito patrocinio in prima sede.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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