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Numero d'incarto:
11.1998.138
Data decisione, Autorità:
08.05.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00138
Lugano
8 maggio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 17 novembre 1993 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ -__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 14 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 6 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1947) e __________ __________ (1946) si sono uniti in matrimonio il
____________________ 1973 a __________. Dall'unione sono nate __________ (1973)
e __________ (1977). __________ __________ ha inoltrato azione di divorzio il
17 novembre 1993, postulando l'affidamento della figlia minorenne __________ e
la liquidazione del regime matrimoniale come dalle risultanze dell'istruttoria.
__________ __________ si è opposta al divorzio e con azione riconvenzionale del
26 maggio 1994 ha chiesto la pronuncia della separazione a tempo indeterminato,
l'affidamento della figlia __________, un contributo mensile di fr. 2000.– per
la figlia e di fr. 6500.– per sé e la ripartizione della sostanza coniugale,
oltre a un'indennità di fr. 10 000.– come provvigione per le spese di causa.
Nella replica l'attore si è opposto alla separazione, ha confermato la
richiesta di affidamento della figlia e ha offerto alla moglie un contributo
mensile di fr. 3000.– e l'importo di fr. 150 000.– a liquidazione del regime
matrimoniale. La convenuta e attrice riconvenzionale ha ribadito le proprie
domande nella duplica. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale, confermando sostanzialmente le proprie
domande di giudizio nei rispettivi memoriali scritti.
B. Statuendo
il 6 luglio 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ingiunto al marito
di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 4600.– fino a
che avrà a suo carico le figlie maggiorenni e di fr. 5000.– in seguito, vita
natural durante della beneficiaria e da adeguare all'evoluzione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo, e ha determinato in fr. 398 567.– l'importo
dovuto dall'attore in esito allo scioglimento del regime matrimoniale. La tassa
di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 15 500.– sono state poste a carico
di __________ __________ per fr. 6500.– e di __________ __________ per fr. 13
000.–.
C. Contro
la predetta sentenza è insorto __________ __________ con un appello del 14
settembre 1998 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il
contributo alimentare sia ridotto a fr. 3000.– mensili, da adeguare nella
stessa misura in cui sarà adeguato il suo reddito, che l'importo dovuto per lo
scioglimento del regime dei beni sia ridotto a fr. 182 647.50, da versare in
quattro rate annuali, in via subordinata in tre rate annuali, e che la tassa di
giustizia e le spese siano ripartite in ragione di fr. 13 500.– a carico
della convenuta e di fr. 6000.– a carico dell'attore. Nelle sue osservazioni
del 13 ottobre 1998 __________ __________ propone la reiezione dell'appello e
la conferma della sentenza pretorile.
D. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio la presidente
della Camera ha invitato le parti, il 17 luglio 2000, a formulare eventuali
nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge
applicabile. __________ __________ ha chiesto nel suo memoriale del 29
settembre 2000 un'ulteriore riduzione dell'importo dovuto per lo scioglimento
del regime matrimoniale, adducendo un peggioramento della sua situazione finanziaria.
__________ __________ ha postulato il 2 ottobre 2000 un contributo di
mantenimento di fr. 6430.– oltre a un'adeguata previdenza per la vecchiaia, la
suddivisione della previdenza professionale ai sensi dell'art. 122 CC e una
diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede. All'udienza del 14
dicembre 2000 entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova. Esse
hanno in seguito raggiunto un accordo sugli effetti accessori del divorzio
ancora controversi e hanno sottoscritto all'udienza del 23 novembre 2001 la
relativa convenzione. La giudice delegata ha quindi sentito le parti, separatamente
e insieme, e ha assegnato con ordinanza in calce al verbale di udienza il
termine di riflessione di due mesi. __________ __________ ha dichiarato il 17
gennaio 2002 di confermare senza riserve il contenuto della convenzione.
__________ __________ ha dichiarato di confermare l'accordo il 26 febbraio
2002.
Considerando
in diritto: 1. La
pronuncia del divorzio è passata in giudicato il 20 settembre 1998, allo
spirare del termine di presentazione dell'appello, poiché in questa sede erano
litigiose solo le conseguenze economiche del divorzio, in particolare il
contributo alimentare dovuto alla ex-moglie e la quota spettante a costei in
seguito alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni.
-
Le
parti hanno risolto la controversia sul contributo alimentare e sullo
scioglimento del regime matrimoniale con la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio sottoscritta il 23 novembre 2001, che è stata
sottoposta a questa Camera per omologazione. La giudice delegata ha sentito
entrambe le parti, separatamente e insieme, e ha accertato che essi hanno sottoscritto
di loro libera scelta e dopo matura riflessione la convenzione, la quale è
chiara e completa e non appare manifestamente inadeguata (art. 140 cpv. 2 CC).
L'istituto di previdenza al quale è affiliato l'appellante ha altresì
confermato che la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita
durante il matrimonio può essere eseguita (dichiarazione 21 settembre 2001
della "__________" Compagnia di assicurazione, che forma parte integrante
della convenzione), di modo che non vi sono ostacoli all'omologazione dell'accordo
(art. 141 cpv. 1 CC).
-
Dalla
documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che il
contributo alimentare mensile di fr. 5000.– pattuito copre il debito
mantenimento della ex moglie. Al momento della sottoscrizione dell'accordo l'ex
marito aveva un reddito imponibile annuo di fr. 90 540.– (reddito del lavoro
fr. 171 684.– e reddito della sostanza fr. 20 831.–, tassazione 19 giugno 2000)
e una sostanza imponibile di fr. 120 583.–, mentre la ex moglie aveva un
reddito annuo imponibile di fr. 47 864.– e una sostanza imponibile di fr. 24
901.– (tassazione 8 ottobre 2001).
-
L'omologazione
della convenzione sulle conseguenze accessorie, con la modifica concordata
all'udienza del 23 novembre 2001 (il contributo alimentare di fr. 5000.– decorre
dal 5 dicembre 2001 a condizione che la convenzione sia omologata e che la
sentenza passi in giudicato), rende senza interesse l'appello del 14 settembre
1998, che deve dunque essere stralciato dai ruoli.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio, secondo quanto previsto dalle parti
nella citata convenzione al punto n. 3.3, sono posti a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili
complessive di prima e di seconda sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
convenzione sottoscritta il 23 novembre 2001 da __________ __________ e da
__________ __________ sulle conseguenze accessorie è omologata, con la modifica
concordata all'udienza nel senso che il contributo alimentare di fr. 5000.–
decorre dal 5 dicembre 2001 a condizione che la convenzione sia omologata e che
la sentenza passi in giudicato.
-
La
convenzione 23 novembre 2001 è allegata quale parte integrante del presente
dispositivo.
-
L'appello
è dichiarato privo di interesse ed è stralciato dai ruoli.
-
Gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
300.–
fr.
800.–
sono
posti a carico di __________ __________z, che rifonderà a __________ __________
l'importo di fr. 20 000.– per ripetibili di prima sede e di appello (punto 3.3.
della convenzione).
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________o.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
–
"__________" Compagnia di assicurazioni, __________ (in estratto,
dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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