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Numero d'incarto:
11.1998.135
Data decisione, Autorità:
12.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00135
Lugano
12 ottobre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (misure provvisionali in pendenza di
separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanze del 29 luglio e del 27 novembre 1997 da
__________ __________ -__________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________
__________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________),
rispettivamente con istanza dell'11 febbraio 1998 da
__________ __________ nei confronti di __________ __________ -__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 settembre 1998 presentato da __________ __________ -__________
contro il decreto cautelare emesso il 28 agosto 1998 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 25 settembre 1998 da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ __________ (1957) si sono sposati il
__________ __________ 1987 a __________, dove si sono stabiliti e dove il
__________ __________ 1990 è nato il figlio __________. Nel febbraio del 1995
il marito è entrato alle dipendenze della __________ __________ __________ a
__________ come __________ __________, divenendo responsabile dei centri
nazionali sanitari di confine. La moglie lavora a tempo parziale, come
segretaria, presso la __________ __________ a __________. Il 14 dicembre 1996,
intenzionati a separarsi, i coniugi hanno sottoscritto una convenzione privata
in cui il marito si impegnava, tra l'altro, a versare dal 1° gennaio 1997 un
contributo mensile indicizzato di fr. 1600.– per la moglie e di fr. 1220.– per
il figlio, non compreso l'assegno familiare. I coniugi si sono separati il 18
dicembre 1996.
B. Il
29 maggio 1997 __________ ha dato le dimissioni dalla __________
__________ __________ e il 26 giugno successivo si è domiciliato a __________
. L'indomani egli ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il 1° settembre 1997 ha
cominciato a lavorare come __________ presso la casa __________ __________ del
Consorzio intercomunale __________ __________ a . Il 29 luglio 1997
__________ __________ - si è rivolta al Pretore per ottenere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, cui il marito ha dichiarato di opporsi il 4 agosto
1997. In seguito, il 27 novembre 1997, essa si è nuovamente rivolta al Pretore,
chiedendo che il marito fosse tenuto a versarle una provvigione ad litem
di fr. 20 600.– “per il patrocinio finora ricevuto e per le esigenze di causa
future”. Alla discussione del-l'11 febbraio 1998 __________ __________ ha
avversato l'istanza e ha chiesto che in via provvisionale i contributi mensili
fissati nella nota convenzione del 14 dicembre 1996 fossero ridotti a fr. 500.–
per la moglie, rispettivamente a fr. 800.– per il figlio a titolo re-troattivo
dal 1° settembre 1997. __________ __________ - si è opposta alla domanda.
Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4 marzo 1998.
C. Terminata
l'istruttoria cautelare, nel proprio memoriale conclusivo del 14 luglio 1998
__________ __________ ha ribadito le sue domande. Con memoriale conclusivo del
15 luglio 1998 __________ __________ -__________ ha ridotto a fr. 7860.– la
richiesta di provvigione ad litem, sollecitando per il resto il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, e si è opposta a ogni riduzione dei contributi
alimentari. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo il
28 agosto
1998, il Pretore ha respinto sia l'istanza di provvigione ad litem sia
la domanda di assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 200.– sono state poste a carico di __________ __________
-__________, con obbligo di rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili. Il
Pretore ha parzialmente accolto invece la domanda provvisionale del marito, nel
senso che ha ridotto il contributo mensile per la moglie e il figlio a fr.
980.– ognuno fino al 31 marzo 1999, rispettivamente a fr. 1180.– per la moglie
e a fr. 980.– per il figlio (non compreso l'assegno familiare) dopo il
1° aprile
1999. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 600.–
sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto
a carico di __________ __________ -__________, tenuta a rifondere al marito fr.
1000.– per ripetibili ridotte.
D. Contro
il decreto appena citato __________ __________ -__________ è insorta con un
appello del 10 settembre 1998 nel quale chiede che, in riforma del decreto
impugnato, le sia accordata la provvigione ad litem di fr. 20 600.– e
l'assistenza giudiziaria per quanto non coperto dalla provvigione, come pure
che il contributo mensile di
fr.
3000.– complessivi per sé e il figlio pattuito nella convenzione del 14
dicembre 1996 sia confermato. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 1998
__________ __________ propone di respingere entrambe le domande e con appello
adesivo chiede un'ulteriore riduzione del contributo alimentare per la moglie a
fr. 980.– mensili e di quello per il figlio a fr. 797.– mensili dall'11
febbraio 1998. __________ __________ -__________ ha postulato il rigetto
dell'appello adesivo.
E. In
esito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il giudice delegato
di questa Camera ha assegnato alle parti il 7 settembre 2000 un termine di
dieci giorni per formulare eventuali osservazioni sulle questioni toccate dal
cambiamento della legge applicabile. Le parti sono rimaste silenti.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
Ai
processi di divorzio che all'entrata in vigore della riforma legislativa (1°
gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale si
applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le misure
provvisionali decretate del giudice durante una causa di stato sono
disciplinate, nel nuovo diritto, dall'art. 137 CC. Esse sono trattate con la
procedura degli art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella
quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c
cpv. 3 CPC). Pendente causa di separazione o di divorzio, le richieste di
provvigione ad litem sono decise a loro volta come misure provvisionali
(Schwenzer, Scheidungsrecht,
Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC). Tempestivo, l'appello principale è pertanto
ricevibile.
-
L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, introdotta una causa di stato, il giudice
decreta le necessarie misure provvisionali. I contributi di mantenimento possono
essere chiesti “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione
dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC). Come nel vecchio diritto, l'ammontare
di tali contributi si calcola, in sede provvisionale, sul riparto
dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, op. cit., n. 29 segg. ad art. 137 CC, in
particolare n. 36; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 37; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/
Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210). Come
nel vecchio diritto, inoltre, i contributi di mantenimento provvisionali
possono sempre essere modificati, sia quando siano mutate in maniera rilevante
e duratura le circostanze rispetto al momento della decisione, sia quando le
previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 137 CC).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato il guadagno del marito in fr. 6285.– netti
mensili e quello della moglie in fr. 2630.–, per un totale di fr. 8915.–. Ciò
posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3598.– mensili
fino al 31 marzo 1999 e in
fr. 3198.–
dopo di allora, quello della moglie in fr. 2883.– mensili e quello medio in
denaro del figlio in fr. 980.–. Dedotto l'insieme dei fabbisogni dal totale dei
redditi, è risultata un'eccedenza mensile di fr. 1454.– fino al 31 marzo 1999 e
di fr. 1854.– dopo di allora. Donde un contributo per la moglie di fr. 980.–
mensili fino al 31 marzo 1999 e di fr. 1180.– in seguito, rispettivamente un
contributo per il figlio di fr. 980.–, e la conseguente riduzione degli importi
fissati originariamente dai coniugi nella predetta convenzione del 14 dicembre
1996.
-
Litigiose
sono anzitutto le entrate della moglie. Il Pretore è giunto al reddito medio di
fr. 2630.– mensili sommando il guadagno da attività lucrativa a tempo parziale
da lei conseguito presso la __________ __________ (in media fr. 1623.– mensili
nel 1995, fr. 1702.– nel 1996, fr. 1336.– nel 1997, fr. 1386.– nei primi tre
mesi del 1998) a redditi di altra fonte, non nota, per una media di circa fr.
1300.– mensili. Da qui il totale di fr. 2630.– mensili. L'interessata contesta
quest'ultima cifra. Essa non nega gli introiti né la mancanza di qualsiasi dato
sulla loro origine (10 accrediti a lei pervenuti su un conto di risparmio fra
il 5 marzo e il 23 dicembre 1997, per complessivi fr. 15 860.–, oltre un accredito
di fr. 1000.– il 29 gennaio 1998). Sostiene però che il marito non ha mai messo
in dubbio il di lei reddito, né ha mai chiesto l'assunzione di prove al
riguardo, né tanto meno il Pretore le ha mai domandato ragguagli, violando il
principio inquisitorio e negandole il diritto d'essere sentita. Si fosse
approfondita la questione – essa continua – il denaro sarebbe risultato
provenire dai suoi genitori, non a titolo di reddito, bensì come donazione di
sostanza elargita per consentire a lei e al figlio un tenore di vita adeguato.
Per di più –soggiunge – il Pretore ha ridotto i contributi originariamente pattuiti
senza accertare che il reddito del marito sia diminuito in misura apprezzabile
e, soprattutto, senza verificare che l'eventuale diminuzione di reddito sia
estranea alla volontà del debitore.
-
Contrariamente
a quanto l'interessata pretende, non è vero che il marito non abbia mai
contestato il di lei reddito. Già nella sua opposizione alla domanda di assistenza
giudiziaria, del 4 agosto 1997 (lettera nel fascicolo “istanza AG convenuta”),
egli sosteneva infatti che la moglie “dispone, come ha sempre disposto, di
ulteriori entrate” oltre al provento del lavoro dichiarato nel questionario per
l'ottenimento dell'assistenza (doc. 10). Alla discussione dell'11 febbraio 1998
sull'istanza di provvigione ad litem egli ha poi ribadito l'argomento,
chiedendo che la moglie fosse tenuta a documentare compiutamente la sua
situazione economica (act. II: verbale, pag. 2 a metà e 3). Chiamata dal
Pretore a produrre ogni attestazione inerente ai suoi redditi e alla sua sostanza
(act. III: ordinanza sulle prove, pag. 2), l'interessata ha esibito gli
estratti di un suo conto n. -.__________ presso la
__________ a __________, dai quali si evincono appunto gli accrediti constatati
dal Pretore (doc. 42 a 47). Che a quel momento il marito avesse reso sufficientemente
verosimili altre entrate, in aggiunta a quelle dichiarate dalla moglie nel questionario
per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, è indubbio. Incombeva all'interessata,
pertanto, rendere verosimile che non tutti i bonifici pervenuti sul suo conto
bancario andavano considerati come reddito. Essa ammette però di non avere speso
una parola in proposito, nemmeno nel memoriale conclusivo (appello, pag. 4 in
fondo). Non può quindi seriamente lamentare una disattenzione del suo diritto
di esprimersi.
-
Nella
misura in cui rimprovera al Pretore di avere disatteso il principio
inquisitorio, l'appellante non solleva una censura destinata a miglior sorte. A
prescindere dal fatto che il principio inquisitorio non esonera una parte dal
sostanziare le proprie allegazioni (DTF 123 III 329 in fondo), è appena il caso
di ricordare che il diritto federale non ha mai imposto l'applicazione del
principio inquisitorio in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi (SJ 1996
pag. 451 consid. 2a). Tanto meno un simile obbligo è stato introdotto dal
diritto cantonale o dal nuovo diritto del divorzio. Né giova all'appellante
invocare il principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, cui
per altro il Pretore ha fatto capo accertando d'ufficio il fabbisogno medio in
denaro del figlio in fr. 980.– mensili più l'assegno familiare (decreto, pag. 7
in alto). Invano si cercherebbe di capire perché tale cifra dovrebbe essere aumentata
oltre le esigenze effettive del ragazzo. Quanto dell'art. 191 CPC, che abilita
il giudice a sollecitare l'indicazione di altre prove, tale norma ha carattere
eccezionale e non è stata promulgata per rimediare alla negligenza delle parti
(Cocchi/ Trezzini, CPC massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 191). Inconferente è infine il richiamo
all'art. 8 CC, che nemmeno è direttamente applicabile nel caso di un giudizio
di mera verosimiglianza (DTF 118 II 376 consid. 3) e che in ogni modo non è stato
trascurato, l'istante non essendo stata per nulla impedita di far valere mezzi
di azione o di difesa.
-
Quanto
alla criticata carenza di motivazione, il decreto impugnato non denota sicuramente
un vizio del genere. Sotto il profilo dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC basta in
effetti che una parte soccombente possa rendersi conto dei motivi per cui il
giudice ha deciso in un senso piuttosto che in un altro, in modo da capire
perché le sue argomentazioni non sono state condivise e valutare con conoscenza
di causa se deferire il litigio all'autorità superiore. Il vecchio art. 4 Cost.
non poneva del resto requisiti più severi, tanto meno nel caso di giudizi
meramente sommari (in proposito: SJ 1996 pag. 368 consid. c con numerosi richiami
di giurisprudenza; DTF 122 IV 14 consid. 2c, 121 I 57 consid. 2c; v. anche DTF
119 Ia 269 consid. 4d). In concreto il Pretore ha sufficientemente esposto le
ragioni che lo hanno indotto a considerare come reddito le somme pervenute
all'interessata sul noto conto bancario (pag. 5 in basso e 6 in alto). Un'altra
questione è sapere se tale ragionamento resista alla critica. Tale questione
(esaminata in appresso) riguarda però il merito, non la forma. Una carenza di
motivazione è pertanto fuori argomento.
-
L'appellante
principale assume, come detto, che il reddito di altra fonte computato dal
Pretore nelle di lei entrate consta in realtà di donazioni ricevute dai
genitori, liberalità che non possono essere considerate ai fini dei contributi
alimentari. Addotta per la prima volta in appello, però, tale giustificazione
si fonda sulle sole asserzioni dell'interessata (“La signora __________ [...]
afferma che quei versamenti sono dei genitori”: memoriale, pag. 6). Agli atti
non figura un solo documento che renda verosimile una tesi del genere. La
semplice circostanza che “non si tratta di versamenti ricorrenti e di importo
più o meno analogo” (appello, pag. 5 in alto) non basta, con ogni evidenza, a
disconoscere la natura di reddito. Il marito ha reso verosimili gli accrediti.
Incombeva perciò all'istante, qualora intendesse far valere che tali bonifici
non costituiscono reddito, renderne verosimile la particolare causale.
Sull'onere di allegazione non è del resto il caso di tornare.
-
Sostiene
l'appellante che, comunque sia, il Pretore non ha verificato i presupposti per
una modifica dei contributi alimentari stipulati il 14 dicembre 1996. A suo
avviso, in effetti, il primo giudice ha omesso di accertare tanto una
sostanziale modifica delle entrate coniugali quanto un'assenza di colpa da
parte del marito nella riduzione del proprio guadagno (memoriale, pag. 6 in fondo).
Ora, per quel che è della prima doglianza, l'interessata dimentica
manifestamente che il reddito a lei imputato – come si è visto a ragione – dal
Pretore, ovvero la media di fr. 1300.– mensili, configura un palese mutamento
per rapporto alla situazione originaria. Essa non pretende del resto che, per
avventura, tale reddito fosse già stato considerato dai coniugi al momento di
firmare la convenzione. Per quanto riguarda la seconda censura, il Pretore ha
spiegato con chiarezza che il marito non ha ridotto colposamente il proprio
reddito per il solo fatto di essersi trasferito nel Ticino, dove esercita
un'attività analoga (ancorché meno retribuita) rispetto a quella svolta fino al
31 agosto 1997 nel Canton Berna. Non una qualsiasi diminuzione di reddito, in
altri termini, giustifica secondo il Pretore di far capo alla teoria del
reddito potenziale (decreto, pag. 3). L'appellante, da parte sua, continua a
insistere sulla sola diminuzione del reddito (nemmeno quantificata), ma non si
confronta per nulla con l'argomentazione del Pretore. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv.
2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
-
Il
Pretore ha negato all'istante sia la postulata provvigione di causa sia il
beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che l'interessata
possiede un'automobile inutilmente dispendiosa per le sue esigenze, che essa
dispone di denaro liquido per complessivi fr. 8895.50 e che il suo
patrocinatore ha già incassato fr. 5000.– a titolo di anticipo. Essa non può
dunque ritenersi versare in gravi ristrettezze (decreto, pag. 8 in basso e 9 in
alto). L'appellante obietta che il Pretore non ha compiuto alcuna indagine sul
valore dell'automobile (una __________ “__________ __________ ” del 1993), a
lei necessaria per recarsi al lavoro e per rendere servizio ai genitori, e che
essa deve sopportare notevoli costi legali per corrispondere con un
patrocinatore “non al suo (di lei) domicilio a dipendenza del fatto che il
marito ha voluto sottrarsi alla giurisdizione del precedente domicilio comune”
(appello, pag. 9 in fondo).
-
Come
la stessa appellante riconosce a giusto titolo, il beneficio dell'assistenza giudiziaria
può essere conferito solo al coniuge che non ha i mezzi per far fronte a una
causa di stato e che non può ottenere dall'altro coniuge un'adeguata
provvigione ad litem (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 e 15a ad art. 163 CC, n. 38 ad
art. 159 CC; Bräm in: Zürcher
Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC). I costi di una separazione o
di un divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza
gratuita dello Stato è puramente sussidiaria. In concreto l'interessata
possiede, oltre alla citata automobile, fondi liquidi per almeno fr. 8895.50,
ciò ch'essa non contesta. Inoltre il suo avvocato ha già riscosso un congruo
anticipo di fr. 5000.– sull'onorario (doc. 55). Anche senza vendere
l'automobile, per ora essa appare quindi in grado di provvedere alla causa con
le proprie risorse, ciò che esclude d'acchito tanto una provvigione ad litem
quanto – a maggior ragione – il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Quanto
al fatto ch'essa abbia bisogno di un'automobile per spostarsi all'interno della
città di Berna, notoriamente provvista di efficienti mezzi pubblici, l'asserto
appare inverosimile. Né l'esigenza di rendere servizio ai genitori può essere
posta a carico dell'unione coniugale. Per il resto la causa di stato non sembra
preannunciarsi particolarmente complessa, mentre la distanza a cui si trova il
patrocinatore non comporta sicuramente pesanti spese postali o telefoniche. Ne
segue che, pure su questo punto, il decreto del Pretore merita conferma.
II. Sull'appello
adesivo
-
L'applicazione del nuovo diritto del divorzio alle cause pendenti
(sopra, consid. 1) fa sì che dal 1° gennaio 2000 i processi in corso siano
retti anche delle nuove disposizioni di procedura (art. 515a cpv. 1
CPC). E a norma dell'art. 419c cpv. 4 CPC l'appello adesivo è ormai
escluso in materia provvisionale. Il ricorso del marito deve pertanto essere
dichiarato irricevibile.
-
Rimane
da giudicare sugli oneri e le ripetibili dell'appello adesivo. In linea di
principio, per vero, spese e ripetibili seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Dato però che l'inammissibilità del gravame non è imputabile
all'interessato, il quale ha fatto legittimo uso di un suo diritto
d'impugnazione, soccorrono “giusti motivi” a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC per
trattare l'appello alla medesima stregua di un ricorso divenuto senza interesse.
Occorre valutare pertanto, a un sommario esame, quale sarebbe stata la parvenza
di buon diritto insita nel gravame ove quest'ultimo fosse stato vagliato nel
merito (art. 72 PC per analogia; DTF 118 Ia 494 consid. 4a, 123 II 288 consid.
5).
-
L'appello
adesivo verteva su due questioni: il fabbisogno in denaro del figlio e le spese
di trasferta riconosciute dal primo giudice nel fabbisogno minimo del marito.
Per quanto attiene al figlio, già si è accennato che il Pretore ha valutato il
fabbisogno medio del ragazzo in fr. 980.– mensili più l'assegno familiare
(sopra, consid. 6). L'appellante adesivo ritiene che, prevedendo le raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo un fabbisogno di fr.
980.– senza assegno familiare, sia ingiustificato attribuire al figlio anche
l'assegno percepito dalla madre. L'argomentazione sarebbe verosimilmente apparsa
infondata. Le citate raccomandazioni, cui questa Camera si ispira per prassi
costante, prevedevano nell'edizione 1996, per un ragazzo di 10 anni, un
fabbisogno medio in denaro di fr. 980.–, oltre fr. 300.– per cura e educazione
prestati in natura dal genitore affidatario. Nella fattispecie la madre del
ragazzo lavora a metà tempo. In natura essa non può quindi assicurare più della
metà del tempo necessario per la cura e l'educazione. Ciò fa lievitare a fr.
1130.– mensili il fabbisogno in denaro del figlio. Per di più, in concreto le
entrate coniugali (fr. 8915.– mensili) sono assai superiori alla fascia di
reddito cui si rapportano le note raccomandazioni (attorno ai fr. 7000.–
mensili: si veda l'esempio, adeguato al rincaro, a pag. 11 dell'edizione 1988).
Fissando il fabbisogno in denaro a fr. 980.– più l'assegno familiare il primo
giudice ha quindi fatto un uso corretto del suo potere di apprezzamento.
-
Per
quanto concerne gli oneri di trasferta, il Pretore ha ritenuto eccessiva la
distanza fra il luogo di lavoro (__________) e il domicilio dell'appellante
adesivo (____________________). Nel fabbisogno minimo del marito il primo
giudice ha quindi inserito fr. 450.– mensili per le spese di viaggio sostenute
fino alla prossima scadenza del contratto di locazione, dopo di che egli ha invitato
l'interessato a trovare un alloggio nei pressi di __________ e ha ridotto le
spese di trasferta a fr. 50.– mensili (lo stesso importo riconosciuto nel
fabbisogno minimo della moglie). L'appellante adesivo obietta che la moglie non
ha mai contestato le spese di trasferta da egli allegate (fr. 500.– mensili),
sicché l'indennità gli deve essere riconosciuta per intero. La rivendicazione
sarebbe stata senza dubbio respinta. Dagli atti risulta invero che,
contrariamente a quanto l'appellante adesivo asserisce, la moglie ha criticato
siccome eccessive le spese di trasferta già all'udienza dell'11 febbraio 1998
(act. II: verbale, pag. 4 in alto) e poi ancora nel memoriale conclusivo (pag.
5 in basso e 7 in alto). Oltre a ciò, in presenza di un ragazzo minorenne, il
Pretore poteva senz'altro ridurre d'ufficio, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione, oneri eccessivi
esposti da un genitore nel proprio fabbisogno. Quanto alle spese per
l'esercizio del diritto di visita, gioverà ricordare che l'appellante adesivo
si è già visto riconoscere un'indennità di fr. 130.– mensili (decreto
impugnato, pag. 5 in alto). Il giudizio del Pretore, su questo punto, sarebbe
quindi sfuggito a ogni critica.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Spese e ripetibili dell'appello principale, adeguate all'entità del
litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Identico principio si
giustifica di applicare, dopo quanto si è visto, anche all'appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è irricevibile.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
500.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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