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Numero d'incarto:
11.1998.122
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00122
Lugano
24 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
visto
l’appello del 7 agosto 1998 presentato da
__________ __________ -__________, __________
contro
la sentenza del 31 luglio
1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una proroga
del termine per la rinuncia all’eredità lasciata da __________ __________
(1908-1993), già in __________;
Ritenuto
in fatto: che il __________
__________ 1993 è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, __________
__________ (1908), lasciando eredi la moglie __________ con i figli __________
__________ e __________;
che gli eredi hanno
proceduto alla divisione della successione con contratto dell’11 luglio 1993,
completato il 13 novembre 1994;
che il 15 luglio 1998
il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord il testamento pubblico di __________
__________, ricevuto il 27 febbraio 1975 dal notaio __________ __________;
che il 30 luglio 1998
__________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord la restituzione del termine per rinunciare all’eredità del padre (art. 576
cpv. 1 CC);
che con sentenza del 31
luglio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la successione era
già stata divisa con il concorso dell’istante e che l’ingerenza di quest’ultimo
negli affari della successione impediva l’assegnazione un nuovo termine per la
rinuncia all’eredità;
che contro la sentenza
del Pretore Pretore __________
__________ __________ è insorto con un appello del 7 agosto 1998 con cui chiede
la revoca della sentenza e l’assegnazione di un nuovo termine per la rinuncia
alla successione;
che non essendovi
controparti, l’appello non è stato oggetto di intimazione;
considerando
in diritto: che a norma dell’art.
576 CC l’autorità competente può, per motivi gravi, prorogare il termine per
rinunciare all’eredità o concederne uno nuovo;
che l’art. 571 cpv. 2
CC preclude tuttavia all’erede ingeritosi negli affari della successione la
facoltà di rinunciare all’eredità;
che il Pretore ha
rifiutato di concedere all’istante un nuovo termine per la rinuncia all’eredità
con l’argomento – come detto – che l’istante si era ingerito negli affari della
successione, avendo proceduto alla divisione in concorso con gli altre eredi;
che il ricorrente non
contesta l’avvenuta divisione dell’eredità secondo il contratto firmato nel
luglio 1993 (doc. G), ma ribadisce che non l’avrebbe accettata se fosse stato a
conoscenza delle condizioni poste dal testatore, comunicate solo il 15 luglio
1998, alla pubblicazione del testamento pubblico 27 febbraio 1975;
che l’accettazione
dell’eredità preclude la possibilità di chiedere l’assegnazione di un nuovo
termine ai sensi dell’art. 576 CC (Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 576 CC);
che, a parte ciò, in
concreto non sono dati nemmeno motivi gravi per chiedere un nuovo termine,
poiché il testamento 27 febbraio 1975 – contrariamente a quanto sembra ritenere
il ricorrente – non comporta per gli eredi alcun aggravio;
che le indicazioni del
testatore sull’assegnazione in uso dell’ap-partamento al piano superiore della
casa di __________ sembrano invero riservare l’accordo degli altri
comproprietari dell’immobile (“sempre che gli eredi di mia sorella __________ siano
consenzienti con l’attuale ripartizione della casa”: doc. C), conformemente a
quanto prevedono le norme legali relative al regime della comproprietà
ordinaria a quel momento applicabile (doc. B);
che tuttavia nel 1977,
posteriormente alla confezione del testamento, l’immobile è stato costituito in
proprietà per piani originaria e al momento della sua morte __________
__________ era comproprietario del fondo n. __________ di __________, con una
quota di 500/1000 consistente nel diritto esclusivo sull’appartamento
n. 72 (piano superiore);
che quindi
l’assegnazione in uso degli appartamenti a suo tempo prevista dai precedenti
comproprietari (doc. A) è stata formalizzata con la costituzione della proprietà
per piani, nel senso che l’istante ha ora il diritto esclusivo di godere e
sistemare l’appartamento ai piani superiori nei limiti di quanto la legge consente
(art. 712a CC), sicché la ripartizione dei locali non può più essere
rimessa in discussione;
che il testamento
menziona alla clausola n. 4 la frase “non posso lasciare alcunché in
beneficenza”;
che tale indicazione,
lungi dall’essere una condizione imposta agli eredi, costituisce in realtà la
risposta del testatore alla domanda rivoltagli dal notaio se volesse disporre
qualche legato a favore di istituzioni di pubblica beneficenza, richiesta che
per legge il pubblico ufficiale deve rivolgere al testatore (art. 78 LN);
che la risposta essendo
stata negativa, gli eredi non sono stati gravati da alcun onere o condizione;
che l’appello, infondato,
deve di conseguenza essere respinto;
che gli oneri
processuali sono posti a carico del ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante.
- Intimazione a __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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