Appeal dismissed as time-barred in paternity case

11.1998.118Outro Tribunal9 de out. de 1998Inadmissible

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Resumo

In a paternity and maintenance case, the Ticino Court of Appeal held that the defendant’s appeal was inadmissible because it was filed after the 20-day statutory deadline. The first-instance judgment had been duly served through diplomatic channels, and the appeal period ran from the day after service. The appellant’s later translation of the judgment did not affect the deadline. Because the appeal was inadmissible, the court did not review the alleged irregularities in the service of later hearings. It waived fees and expenses due to the appellant’s foreign residence and refused compensation to the respondent, as the appeal had not been notified to her.

Regest

Art. 131, 146, 148 cpv. 1, 150 and 308 cpv. 1 CPC; appeal time limit and consequences of late filing. The appellate period runs from the day following proper service of the judgment; the date on which a party has the judgment translated is irrelevant. An appeal filed after expiry of the statutory period is inadmissible. Alleged defects in earlier convocations need not be examined where the judgment was validly served and no timely appeal is before the court; possible nullity can be reviewed only if a receivable appeal exists. Under Art. 313bis CPC, a manifestly inadmissible appeal may be decided in simplified procedure. Costs generally follow defeat, but may be waived in view of foreign residence; compensation is not awarded to a non-notified respondent.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.118

Data decisione, Autorità: 09.10.1998, ICCA

Incarto n.: 11.98.00118

Lugano 9 ottobre 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (azione di filiazione e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 28 gennaio 1991 da


__________ (1989), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________)

contro


__________, __________ (Iugoslavia);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: appello) presentato il 18 luglio 1998 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 6 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

  1. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 28 gennaio 1991 __________ __________, cittadina serba nata il ____________________ 1989 a __________, ha introdotto per il tramite del suo curatore davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città una petizione intesa all’accertamento della paternità e al versamento di un contributo di mantenimento nei confronti di __________ __________e, cittadino serbo di __________;

che con risposta del 16 maggio 1991 il convenuto si è opposto alla petizione;

che all’udienza preliminare del 4 maggio 1992 __________ __________, convocato nelle vie diplomatiche, non si è costituito;

che il convenuto non è comparso nemmeno alla nuova udienza preliminare, indetta per il 10 novembre 1997, alla quale era stato convocato per plico raccomandato da lui ricevuto il 17 settembre 1997;

che, statuendo il 6 aprile 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha accertato la paternità di __________ __________ nei confronti dell’attrice, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che __________ __________ è insorto contro la sentenza con un ricorso (recte: appello) del 18 luglio 1998 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore;

che l’appello non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto: che la sentenza impugnata, emanata il 6 aprile 1998, è stata intimata il giorno stesso nelle vie diplomatiche ed è pervenuta al destinatario il 17 giugno 1998 (ricevuta trasmessa dall’Amba-sciata di Svizzera a Belgrado);

che il termine per appellare è cominciato a decorrere il giorno successivo all’intimazione (art. 131 CPC), mentre la data alla quale l’appellante ha fatto tradurre la sentenza non è determinante;

che l’atto di appello, consegnato il 18 luglio 1998 alle poste iugoslave, non rispetta il termine di venti giorni previsto dall’art. 308 cpv. 1 CPC e si rivela quindi irricevibile;

che ci si potrebbe invero interrogare sulla regolarità delle convocazioni alla seconda udienza preliminare e al dibattimento finale, notificate per posta raccomandata senza rispettare la via diplomatica prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), applicabile in concreto;

che ad ogni modo non sono dati in concreto motivi di nullità assoluta della sentenza (DTF 122 I 97), intimata come si è visto nelle corrette vie diplomatiche, ragione per cui la validità del giudizio avrebbe potuto essere esaminata solo in presenza di un appello ricevibile (art. 146 CPC);

che, data nella fattispecie la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che i costi dell’attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che vista la residenza all’estero dell’appellante appare tuttavia opportuno rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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