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Numero d'incarto:
11.1998.105
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, ICCA
Incarto n.
11.98.00105
Lugano
26 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica di sentenza di divorzio: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 giugno 1997 da
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, nata , __________ (____________________)
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________);
giudicando ora sul decreto del 22 giugno 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha accolto l’istanza cautelare dell’attore contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 luglio 1998 presentata da
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 giugno 1998 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 14 luglio 1998;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 gennaio
1993, confermata da questa Camera il 28 gennaio 1994 (inc. n.
/), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1936) e __________ nata
__________ (1936), obbligando il marito a versare alla moglie una pensione alimentare
giusta l’art. 152 CC di fr. 1’200.– mensili.
B. Il 24 giugno 1997
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di
sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato
la stessa domanda. All’udienza del 4 agosto 1997, indetta per la discussione
cautelare, l’attore ha confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è
opposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro posizioni nel
rispettivo memoriale scritto,.
C. Statuendo il 22
giugno 1998, il Pretore ha accolto l’istanza e ha soppresso dal 25 giugno 1997
la rendita a favore della convenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 300.– sono state poste a carico di __________ __________, e per essa, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Anche all’istante
è stata concessa l’assistenza giudiziaria.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorta con un appello del 2 luglio 1998 nel
quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – che la domanda
cautelare sia respinta. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 1998 __________
__________ conclude per il rigetto dell’appello e insta anch’egli per ottenere
l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non
esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’importo della rendita. Presupposto per
la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze
siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni –
duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363
consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da
decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III
299).
-
Introdotta l’azione
di modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia
dall’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che,
essendo già evidenti a un esame sommario, giustificano la soppressione o la
riduzione del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di
un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a
maggior ragione la soppressione) a titolo provvisionale di una rendita basata
sull’art. 152 CC si giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di
circostanze univoche. Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione
economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall’obbligato che
continui a corrispondere l’intera rendita per la durata del processo (DTF 118
II 228 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo).
-
Il Pretore ha accolto
l’istanza poiché, tenendo conto delle sue entrate (fr. 2’317.– mensili) e del
suo fabbisogno (fr. 2’369.–), l’attore non risultava in grado di versare
pendente causa il contributo per l’ex moglie (fr. 1’200.–). L’appellante
critica tale punto di vista e afferma che all’istante deve essere imputato un
reddito ipotetico di fr. 4’029.– mensili per tenere conto del guadagno imputatogli
dall’assicurazione disoccupazione (fr. 2’750.–), oltre alle indennità
effettivamente percepite.
-
In concreto decisiva
è la questione di sapere se l’appellante dispone di mezzi finanziari
sufficienti per far fronte, durante la causa di riduzione, al pagamento del
contributo originario.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che l’attore, dopo avere cessato alla fine di
maggio 1997 la sua attività presso la ditta __________ __________ __________,
si è annunciato alla disoccupazione. Trovato un lavoro temporaneo presso la
ditta __________ __________ di __________, dal 1° settembre 1997 egli è alle
dipendenze della ditta __________ __________ __________ di __________, dalla
quale percepisce unicamente provvigioni, che riducono di conseguenza
l’indennità di assicurazione. Dagli atti risulta inoltre che fino al mese di
maggio 1997 il guadagno netto dell’attore ammontava a fr. 3’939.75 mensili
(doc. E); in seguito egli ha ricevuto dalla cassa disoccupazione fr. 1’698.45
per il mese di giugno 1997 (doc. Q), fr. 2’180.– per il mese di agosto 1997
(doc. T), fr. 1’419.35 per il mese di settembre 1997, (doc. V4), fr.
1’566.80 per il mese di ottobre 1997 (doc. V1), fr. 1’148.55 per il
mese di novembre 1997 (doc. V2) e fr. 1’464.05 per il mese di
dicembre 1997 e gennaio 1998 (doc. V3; EE). Dalla ditta __________
__________ __________ l’attore ha percepito provvigioni per fr. 365.50 (settembre
1997), fr. 1’164.– (ottobre 1997), fr. 615.70 (novembre 1997), fr. 1’228.70 (dicembre
1997) e fr. 1’148.20 (gennaio 1998). Presso la __________ __________ il salario
ammontava a fr. 2’278.45 per il mese di luglio 1997 e a fr. 2’180.– per il mese
di agosto 1997.
b) Il
Pretore, calcolata una media tra lo stipendio versato dalla nuova datrice di
lavoro (escluso il salario ottenuto da __________ __________ __________) e le
indennità di disoccupazione, ha stabilito il reddito dell’attore in fr. 2’317.–
mensili. Sennonché, per stabilire la perdita di guadagno dell’istante
l’assicurazione disoccupazione ha considerato un salario minimo di fr. 2’750.–
mensili (doc. BB). Ora, contrariamente a quanto pretende l’appellan-te, tale
guadagno “intermedio” non si aggiunge all’indennità di disoccupazione, ma serve
per calcolare l’indennità medesima (art. 24 LADI). Ciò non toglie che
nell’ambito di un’azione di modifica di una sentenza di divorzio il giudice può
tenere conto di un reddito (ipotetico) superiore a quello che l’obbligato
alimentare ritrae effettivamente, nella misura in cui tale reddito potenziale
può ragionevolmente essere da lui conseguito (DTF inedita del 28 agosto 1997 in
re M., consid. 2a). In concreto, ritenuto che l’importo di fr. 2’750.– risulta
essere il salario usuale nel Ticino per una professione di rappresentante, ben
si può concludere, a un esame di mera verosimiglianza, che l’istante dev’essere
in grado di ottenere almeno tale reddito. I motivi per i quali egli non
riuscirebbe a conseguire tale entrata dovranno essere esaminati, se mai, nella
procedura di merito. Del resto l’interessato ha ammesso di poter ottenere un reddito
di almeno 2’660.– mensili (petizione, pag. 3) e di avere avuto durante 8 mesi
di disoccupazione un’entrata media di fr. 2’692.– mensili (memoriale
conclusivo, pag. 3). Tutto ciò posto, all’istante deve essere riconosciuta a un
sommario esame una capacità di guadagno di almeno fr. 2’750.– mensili.
- Il Pretore,
stabilito il fabbisogno dell’attore in fr. 2’007.50 mensili, l’ha aumentato del
20%. L’appellante contesta tale maggiorazione e asserisce che essa non si
giustifica poiché le condizioni finanziarie delle parti non lo consentono e
poiché l’attore ha volutamente ridotto la sua capacità di guadagno per aver
lasciato il posto di lavoro presso __________ __________.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare che nella determinazione dei contributi alimentari,
come pure di tutti gli obblighi derivanti dal diritto della famiglia, al
debitore della rendita deve rimanere la parte del reddito necessaria a coprire
il suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97).
Nell’ambito di una pensione alimentare fondata sull’art. 152 CC il fabbisogno
minimo consiste di regola nel limite esistenziale del diritto esecutivo – più
l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª
edizione, pag. 152 nota 760 seg.; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi
rinvii). L’importo stabilito dal Pretore sfugge dunque alla critica e l’appello
su questo punto è destinato all’insuccesso.
-
In definitiva, con
un reddito mensile di fr. 2’750.– e un fabbisogno minimo di fr. 2’369.–,
l’attore dispone di un agio di fr. 381.–. Si può quindi ragionevolmente esigere
che, fino all’emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché egli
non si vedrà intaccare il minimo esistenziale del diritto esecutivo assicuratogli
per diritto federale – egli versi alla convenuta almeno tale disponibilità.
L’appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma
il prelievo di oneri sottrarrebbe alle parti risparmi necessari al loro mantenimento,
motivo per cui si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tasse e spese.
Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti possono, visto
l’esito della procedura, essere accolte. L’esito del giudizio implica anche la
riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno ripartite in
ragione di un quarto a carico dell’istante e la rimanenza a carico della
convenuta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato.
-
L’istanza
provvisionale è parzialmente accolta, nel senso che dal 25 giugno 1997
__________ __________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare
ridotto a fr. 381.– mensili.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 50.– sono poste per un
quarto a carico dell’istante (e per lo stesso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Stato) e per tre quarti a carico della convenuta (e per essa, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato).
- (annullato)
II. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ -__________.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ __________ -__________.
IV. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________
__________ l-, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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