AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.10
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00010
Lugano,
14
dicembre 1998/rgc
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________
(accertamento di proprietà e rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione del 5 ottobre 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
e ora sulla sentenza del 1° dicembre 1997 con cui il Pretore ha giudicato sulla legittimazione
attiva;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 7 gennaio 1998 presentato da __________
__________ -__________ contro la sentenza emessa il 1° dicembre 1997 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 9 febbraio 1998 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ possiede le tre proprietà per
piani n. ____________________,
____________________e
____________________, pari a complessivi 603/1000 della
particella
n.
__________RFD, situata nel nucleo di . Il 5 ottobre 1995 egli ha
promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, contro __________
__________ -, cui appartiene la contigua particella n. __________
RFD, perché fosse accertata la sua proprietà su due vani a confine, planimetricamente
nel caseggiato della vicina, e fosse ordinata la rettifica del registro
fondiario. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando in primo luogo
la qualità per agire di __________ __________. Nel successivo scambio di memoriali
ogni parte ha mantenuto le rispettive posizioni.
B. All’udienza
preliminare del 4 luglio 1996 le parti hanno confermato le loro domande. __________
__________ -__________ ha mantenuto l’eccezione sollevata con la risposta,
chiedendo che sulla legittimazione attiva si decidesse preliminarmente. Entrambe
le parti hanno offerto svariati mezzi di prova. Il Pretore si è riservato di esaminare
previamente l’eccezione e di statuire in un secondo tempo, ove fosse stato il
caso, sull’ammissibilità delle prove notificate.
C. Con
sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore ha rigettato l’ec-cezione per quanto
concerne l’accertamento della proprietà, accogliendola invece nella misura in
cui riguarda la rettifica del registro fondiario, al cui proposito la petizione
è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta __________ __________ -__________ è insorta con un appello
volto a ottenere l’accoglimento dell’eccezione anche per quanto attiene
all’accertamento della proprietà, con riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere interamente la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 febbraio
1998 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello
adesivo dello stesso giorno insta perché l’eccezione della convenuta sia rigettata
anche nella misura in cui si riferisce alla rettifica del registro fondiario.
La convenuta postula, con osservazioni del 9 marzo 1998, il rigetto
dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
La legittimazione attiva o passiva è un presupposto
di merito che va esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (DTF 123 III 62 consid.
3a, 118 Ia 130 consid. 1). La decisione con cui un Pretore statuisce sulla
qualità per agire o per difendere è quindi una sentenza, non un decreto nel
senso dell’art. 100 cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 5 ad art. 181). Ne segue che il ricorso in
esame, al beneficio per legge dell’effetto sospensivo, è ricevibile indipendentemente
da quan-to prevede – per i decreti appunto – l’art. 96 cpv. 4 CPC.
-
Il
fascicolo processuale non contiene indicazioni sul valore litigioso. Trattandosi
di statuire sulla proprietà di due locali contigui all’abitazione dell’attore
si può nondimeno presumere che quest’ ultima si apprezzi, con i due vani
aggiunti, di almeno fr. 8000.– rispetto al suo attuale valore di mercato (art.
13 LOG). Anche sotto questo profilo l’appello è perciò ricevibile.
-
Il Pretore ha ammesso la legittimazione dell’attore,
in quanto la causa tende all’accertamento della proprietà, “anche se ci si trova
in presenza di una proprietà per piani, e a maggior ragione se si considera che
l’attore rivendica la proprietà per sé e non per la comunione dei condomini”
(sentenza impugnata, consid. 4). L’appellante sostiene invece che un’azione di
rivendicazione spetta al solo proprietario. La controparte non essendo mai
stata proprietaria dei locali in questione, né a titolo originario né derivato,
la petizione andrebbe respinta già per questo motivo. Inoltre l’attore avrebbe
dovuto, per agire a suo esclusivo beneficio, farsi cedere previamente dagli
altri comproprietari (nelle forme dell’atto pubblico) le quote relative al
diritto reale su cui è fondata l’azione. Mancando tale requisito, la
rivendicazione non sarebbe proponibile.
-
In
concreto l’attore ha formulato due domande distinte: anzitutto ha chiesto che
si accerti la sua proprietà sui due vani litigiosi e in secondo luogo che si
ordini la relativa rettifica del registro fondiario (petizione, pag. 12;
replica, pag. 17 seg.). Contrariamente a quanto reputa l’appellante – e
contrariamente a quanto sembra reputare anche il Pretore – la prima domanda non
configura una rivendicazione di proprietà, bensì un’azione di accertamento.
Un’azione di rivendicazione tende infatti a che il bene litigioso sia
consegnato al proprietario, ma non comporta formali constatazioni
sull’esistenza del diritto di proprietà (Wiegand
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 68 in
fine ad art. 641 CC; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 61 ad art. 641 CC; Haab in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977,
n. 36 ad art. 641 CC; Rey, Die Grund-lagen
des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 434, n. 2033 in fine). Nel
caso in esame l’attore non chiede che gli siano consegnati i locali litigiosi,
ma che sia formalmente accertato il suo titolo di proprietà, senza il quale
egli non potrebbe ottenere la rettifica del registro fondiario. Sotto questo
profilo i riferimenti dello stesso attore all’istituto della rei vindicatio
(peti-zione, pag. 10; replica, pag. 3 segg.), fuori luogo, nulla mutano alla
natura dell’azione.
a) Un’azione
di accertamento della proprietà è disciplinata esclusivamente, come tutte le
azioni di accertamento, dal diritto federale (DTF 110 II 352). Essa presuppone
perciò un interesse legittimo (Rey,
op. cit., pag. 440 n. 2061), il quale è dato – trattandosi di accertare un
diritto di proprietà – ove dal comportamento del convenuto risulti una
situazione di insicurezza relativamente al rapporto giuridico, tale insicurezza
sia di pregiudizio concreto per il proprietario e l’azione di accertamento
appaia come un mezzo idoneo per rimediare a siffatta incertezza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art.
641 CC; Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3ª edizione, pag. 282, n. 1016 lett. E). Dandosi i presupposti testé
enunciati, è data la legittimazione attiva. Essa non consiste infatti in un
giudizio di merito anticipato, ma nel sapere se l’attore sia abilitato a far
valere il diritto in questione a proprio nome. Il giudizio sulla qualità per
agire non comporta in alcun modo, quindi, un sindacato sull’esistenza del
diritto, né per quanto riguarda il suo principio né per quel che è della sua
estensione (DTF 114 II 346 consid. 3a).
b) Nella
fattispecie non può seriamente revocarsi in dubbio che l’attore, comproprietario
della particella n. __________RFD di __________, ha un interesse legittimo a
chiarire asserite incertezze risultanti da discrepanze o contraddizioni tra il
registro fondiario del diritto federale (art. 942 segg. CC) e libri o mappe catastali
anteriori. Tanto più che, se non potesse far valere il suo diritto, egli subirebbe
un concreto pregiudizio (per lo meno economico), mentre il sindacato di un
tribunale è uno strumento idoneo a fugare definitivamente ogni incertezza (cfr.
Rey, op. cit., pag. 440 n. 2062; Simonius/ Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht,
vol. I, Basilea 1990, pag. 393, § 12 n. 35). Ammettere la legittimazione attiva
non significa, con ogni evidenza, riconoscere che la proprietà dell’attore
sussista effettivamente (potrebbe essersi estinta, ad esempio, già per la
circostanza di non essere stata fatta debitamente valere durante
l’intavolazione del registro fondiario definitivo). Giovi ripetere che la
legittimazione non va identificata con il verosimile fondamento della pretesa:
essa riguarda solo la facoltà, per l’attore, di far valere in proprio nome il
diritto vantato. Null’altro.
c) La
giurisprudenza ritiene invero che, di regola, un interesse legittimo all’azione
di accertamento è dato solo ove non sia possibile intentare un’azione di condanna
(Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
5ª edizione, pag. 187, § 34 n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a).
A tale principio si attiene anche Steinauer,
il quale soggiunge che un’azio-ne di accertamento della proprietà ha carattere
sussidiario (op. cit., pag. 282 n. 1016 lett. E in fine). Ciò presupporrebbe
nondimeno che, potendosi esperire un’azione di rivendicazione o un’azione
negatoria, quest’ultima comporti già di per sé un formale accertamento del
diritto di proprietà. Se non che, una tesi del genere è sostenuta solo da Simonius/ Sutter (op. cit., pag. 393, §
12 n. 34) e non trova alcun conforto in dottrina. Anzi, Meier-Hayoz afferma il proprio contrario, ricordando che
l’azione di accertamento della proprietà non è sussidiaria rispetto all’azione
di rivendicazione o all’azione negatoria (op. cit., n. 138 ad art. 641 CC),
siccome né l’una né l’altra comportano un formale giudizio sull’esistenza del
diritto di proprietà (op. cit., n. 61 e 82 ad art. 641 CC). Haab è del medesimo avviso (op. cit.,
n. 36 e 45 ad art. 641 CC). Wiegand
riprende senza critiche l’opi-nione dei due autori appena citati (op. cit., n.
68 ad art. 641 CC).
d) Se
ne conclude che, nelle circostanze descritte, non può disconoscersi al proprietario
un interesse legittimo all’azione di accertamento. L’appellante afferma che
comunque sia, trattandosi di proprietà per piani, il singolo condomino non può
rivolgersi al giudice da sé solo, ma deve farsi cedere previamente dagli altri
condomini la facoltà di procedere a tutela del diritto. La tesi è infondata.
Giusta l’art. 648 cpv. 1 CC ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare
la cosa, a usarne e a goderne nella misura compatibile con i diritti degli
altri. Trattandosi di far valere diritti indivisibili (azioni di rivendicazione,
azioni negatorie, azioni di accertamento della proprietà), il singolo
comproprietario “rappre-senta” la cosa (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 5 e 7 ad art. 648 CC; per quanto riguarda l’azione di
rivendicazione e l’azione negatoria: Steinauer,
op. cit., pag. 284 n. 1019a e pag. 286 n. 1030a). Ciò vale anche in caso di
proprietà per piani (Steinauer,
op. cit., pag. 347 n. 1252; Bösch
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 19 ad art. 712a
CC). Solo nell’eventualità di un’azione di rivendicazione sembra porsi un requisito
supplementare: quello secondo cui gli altri comproprietari devono consentire
all’azione (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 59 ad art. 641 CC). Nella fattispecie, in ogni modo, gli altri
condomini della proprietà per piani hanno ratificato esplicitamente l’opera
dell’attore (doc. R). L’appello principale si rivela, ciò premesso, destituito
di consistenza.
II. Sull’appello
adesivo
-
Il
Pretore ha respinto la legittimazione dell’attore a promuovere la rettifica del
registro fondiario poiché l’attore stesso “non è titolare di alcun diritto
reale sui beni immobili in questione” (sen-tenza, pag. 2). L’appellante adesivo
non contesta che per ottenere una rettifica del registro fondiario occorra
fondarsi su un diritto reale già esistente, ma obietta – per vero confusamente
e invocando l’istituto della rei vindicatio (pag. 4 in alto), salvo ammettere
poco prima di avere avviato un’azione di accertamento (pag. 3 in basso) – che
ad appurare l’esistenza del suo diritto di proprietà è deputata appunto
l’azione parallela. Per il resto egli si diffonde in argomentazioni di merito,
di nessuna pertinenza ai fini dell’attuale giudizio, sulla fondatezza della pretesa
(pag. 4 seg.).
-
Nelle
osservazioni all’appello adesivo la convenuta mette in forse la ricevibilità
del gravame perché l’attore si limita a richiamare i fatti già esposti in prima
sede, senza riassumerli (pag. 3 in alto). Il dubbio trascende nel formalismo. È
vero che a mente dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC il ricorso deve contenere i
motivi di fatto su cui si fonda l’impugnazione. Lo scopo della norma è solo
quello però di consentire alla Camera civile di appello di individuare
d’acchito quali sono le modifiche richieste alla sentenza impugnata, e ciò
sulla base del memoriale, senza dover dover passare in rassegna gli atti
processuali di primo grado (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 309). Nel caso in esame non sussiste la minima
possibilità di equivoco su quanto l’attore adesivo intende ottenere, ovvero
l’accertamento della sua legittimazione attiva anche ai fini dell’azione di
rettifica del registro fondiario. Sufficientemente chiaro, il ricorso è
pertanto ricevibile.
-
L’art.
975 cpv. 1 CC stabilisce che, essendo stato indebitamente iscritto un diritto
reale o essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta
iscrizione, “ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può
chiedere che l’iscrizione sia cancellata o modificata”. Trattandosi di
un’azione di accertamento (Simonius/Sutter,
op. cit., pag. 208, § 7 n. 49 con richiami; Rey,
op. cit., pag. 453 n. 2125), chiunque postuli una rettifica del registro
fondiario deve poter addurre – come nel caso dell’azione di accertamento della
proprietà – un interesse legittimo. Ora, il titolare di un preteso diritto di
proprietà su determinati beni immobili può vantare un interesse legittimo a
chiedere la rettifica del registro fondiario – sempre che sia leso direttamente
o indirettamente dall’indebita operazione – se il suo diritto reale esiste al
momento in cui è promossa l’azione (Steinauer,
op. cit., pag. 268 n. 982 seg.; Deschenaux,
Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, Friburgo 1983,
pag. 671 lett. bb). In concreto l’attore, ritenendosi leso direttamente, ha
invocato con la petizione un diritto di proprietà acquisito anni addietro. Ciò
basta per ravvisare la sua legittimazione (Schmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 14 ad art. 975).
Contrariamente all’assunto della convenuta (osservazioni, pag. 3), non occorre
che l’attore comprovi una sua precedente iscrizione in registri catastali (la
sentenza cui si richiama la convenuta, apparsa in __________ __________/__________pag.
193 e SJZ 122/1986 pag. 297 identifica al consid. 2 la legittimazione con la
fondatezza della pretesa). Sapere se il diritto di proprietà esista veramente è
un problema di merito, ma non di legittimazione.
-
Il
Pretore sottolinea che l’attore medesimo riconosce di non essere titolare di
alcun diritto reale. Il rinvio alla replica in cui figurerebbe un’ammissione del
genere, però, cade nel vuoto (pag. 6). In realtà l’attore ha riconosciuto di
non possedere alcun titolo originario che possa certificare l’iscrizione (act.
V, pag. 2 in alto), ma non di essere privo di titolarità sul diritto. Al
contrario: egli afferma e ribadisce la sua proprietà sui locali litigiosi.
Certo, egli dà atto di non possedere alcun documento idoneo a dimostrare la sua
proprietà. Appunto per questa ragione, tuttavia, egli ha avviato la parallela
azione di accertamento, intesa a dimostrare l’esistenza del diritto al momento
in cui è stata introdotta la causa. L’appello adesivo, provvisto di buon
fondamento, merita dunque di essere accolto e la sentenza del Pretore va
riformata. A ben vedere ci si può finanche domandare se in concreto la funzione
dell’azione di accertamento non potesse essere assunta direttamente dall’azione
di rettifica, ove appena si consideri che Meier-Hayoz
si limita a prospettare un concorso di quest’ultima con l’azione di
rivendicazione o con l’azione negatoria (dando apparentemente per scontato che
l’azione di rettifica già includa la funzione di accertamento: op. cit., n. 85
ad art. 641 CC) e che Piotet cita
l’azione di accertamento in alternativa all’azione di rettifica (sicché la
seconda sembra comprendere la prima: Dienstbarkeiten und Grundlasten, in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 592 in basso). Sia come sia, in
concreto le due azioni pendenti formeranno oggetto di istruzione congiunta e di
giudizio unico. Non sussidia indagare dunque se l’accertamento della proprietà
abbia portata propria rispetto alla rettifica del registro fondiario.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- La convenuta soccombe tanto sull’appello principale
quanto sull’ appello adesivo. Le devono essere addebitati perciò gli oneri
processuali e le ripetibili dei due ricorsi (art. 148 cpv. 1 CPC). Il giudizio
odierno impone anche la modifica delle spese fissate dal primo giudice, che
vanno poste interamente a carico della convenuta, con obbligo di rifondere
all’attore un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è respinto.
II. Gli
oneri dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico della convenuta, che rifonderà all’attore
fr.
500.– per ripetibili.
III. L’appello
adesivo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’eccezione
di carenza di legittimazione attiva è respinta.
-
Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono poste a carico della
convenuta, che rifonderà all’attore fr. 1000.– per ripetibili.
IV. Gli
oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall’attore, sono posti a carico della convenuta, che rifonderà
all’attore fr. 500.– per ripetibili.
V. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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