AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.90
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00090
Lugano
12 agosto 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in
processo di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 19 settembre 1996 da
__________, __________. __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ (patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto l’appello del 16 maggio 1997 presentato da __________
__________ -__________ contro il decreto cautelare emesso il 5 maggio 1997 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
proposta da __________ __________ con le osservazioni 5 giugno 1997;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1960), cittadino italiano, e __________ __________ (1967),
cittadina svizzera, si sono sposati a __________ __________ 1988. Dall’unione
sono nati __________ (__________1991) e __________ (____________________1994).
Il marito è direttore delle vendite presso la __________ __________; la moglie,
venditrice, durante il matrimonio non ha lavorato. I coniugi hanno acquistato
nel 1995 la particella n. RFD di __________ -, su cui sorge
l’abitazione coniugale.
B. La moglie ha
presentato il 30 luglio 1996 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 agosto
1996. Con istanza cautelare di stessa data essa ha chiesto l’assegnazione in
uso dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli (riservato al padre il
diritto di visita), un contributo alimentare complessivo di fr. 4’250.– mensili
per sé e per i figli, da indicizzare, oltre una provvigione ad litem di
fr. 5’000.– o, in via subordinata, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. A
conclusione di tale procedura (inc. ..) il
Pretore ha statuito il 20 novembre 1996. Egli ha assegnato alla moglie
l’abitazione coniugale, le ha affidato i figli – regolamentando il diritto di
visita del padre – e ha posto a carico del marito un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi, e di fr. 2’400.–
mensili per la moglie. Inoltre ha accolto la domanda di trattenuta di stipendio
presentata il 30 ottobre 1996, ha confermato l’assegnazione di una provvigione ad
litem di fr. 2’000.– e ha respinto le domande di assistenza giudiziaria presentate
dalle parti. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–,
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Il decreto cautelare è stato impugnato dall’istan-te con appello
29 novembre 1996 (inc. ..).
C. La causa di
divorzio è stata avviata da __________ __________ con petizione 19 settembre
1996 ed è stata sospesa con ordinanza 22 gennaio 1997. In pendenza di appello
__________ __________ ha instato il 25 febbraio 1997 per ottenere una riduzione
del contributo alimentare dal 1° febbraio 1997, a seguito del suo licenziamento,
e la revoca della trattenuta di stipendio. Egli ha proposto un contributo alimentare
di fr. 700.– per la moglie e di fr. 500.– per ogni figlio, comprensi gli
assegni familiari, con riserva di adeguamento a dipendenza delle decisioni emanate
dalla cassa disoccupazione. La discussione sull’istanza di modifica ha avuto
luogo il 21 marzo 1997: il marito ha ribadito le sue richieste, alle quali si è
opposta la moglie. Nel corso dell’istruttoria il Pretore ha ridotto a fr.
1’800.– il contributo alimentare mensile per la moglie con decreto emanato
senza contraddittorio il 10 aprile 1997. Conclusa l’istruttoria, alla discussione
finale del 30 aprile 1997 l’attore ha proposto di ridurre il contributo alimentare
per la moglie a fr. 700.– mensili dal 1° settembre 1997 e di sopprimerlo dal 1°
maggio 1997 al 31 agosto 1997, subordinatamente di ridurre tale contributo a
fr. 700.– dal 1° maggio 1997, in via ancor più subordinata di stabilirlo a fr.
1’300.–. La moglie ha dichiarato di accettare il principio di una riduzione del
contributo alimentare, ma in realtà ne ha proposto l’aumento, rivendicando
complessivi fr. 3’710.– mensili dal 1° marzo 1997, di cui fr. 633.– per ogni
figlio e fr. 2’444.– per sé, con conseguente adeguamento della trattenuta
salariale.
D. Statuendo il 5
maggio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto il
contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 700.– fino al 31 maggio 1997 e a
fr. 2’075.– dal 1° giugno 1997, mantenendo invariati quelli per i figli e
respingendo ogni altra domanda delle parti. La tassa di giustizia di fr. 100.–
e le spese sono state poste per 1/4 a carico del marito e per la rimanenza a
carico della moglie, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore fr.
300.– per ripetibili.
E. __________
__________ è insorta contro il citato decreto con un appello del 16 maggio 1997
in cui propone che il contributo alimentare sia fissato a fr. 2’310.– mensili
per sé e a fr. 633.– mensili per ogni figlio, che gli oneri processuali siano
posti a carico del marito e che le sia concesso il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, tanto in prima sede quanto in appello.
Nelle sue osservazioni
del 5 giugno 1997 __________ __________ chiede la reiezione dell’appello e
insta per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv.
2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Nella sentenza di data odierna emanata fra le stesse parti
(inc. ..__________) questa Camera ha già esposto i criteri
da seguire per la determinazione del contributo alimentare durante la causa di
divorzio. Non è quindi necessario ripetersi.
-
Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e
giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio
giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft).
Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza
giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo
che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di
un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe
potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se
tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può
statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di
allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò
soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di
regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può
beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/
Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
-
ll Pretore ha
accertato nel caso concreto che il marito era stato licenziato con effetto
immediato il 21 febbraio 1997, che non aveva più percepito lo stipendio dopo
tale data, che le sue indennità di disoccupazione sarebbero state versate solo
dal 1° giugno 1997 in ragione di fr. 5’041.– netti mensili più gli assegni
familiari, per un totale di fr. 5’407.–. Egli ha quindi ricalcolato il
fabbisogno del marito, riducendolo a fr. 2’325.–, e ha mantenuto invariato
quello della moglie. Constatato che al marito doveva essere garantito il
fabbisogno minimo, egli ha confermato i contributi alimentari per i figli e ha
ridotto quello per la moglie a fr. 700.– mensili dal 1° marzo al 31 maggio 1997
e a fr. 2’075.– mensili dal 1° giugno 1997.
L’appellante ripropone
in questa sede le contestazioni relative al proprio fabbisogno già esposte
nell’appello 20 novembre 1996 e già decise nella sentenza odierna di questa
Camera (inc. ..__________). Non è quindi necessario riesaminare
le singole censure dell’appellante: ai fini del presente giudizio è sufficiente
constatare che il fabbisogno complessivo della moglie ammonta a fr. 2’619.–
mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio personale fr.
1’056.–, spese di riscaldamento fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 178.–,
onere fiscale stimato fr. 200.–, oneri assicurativi fr. 100.–). Altrettanto
vale per le censure sul fabbisogno del marito, che è stato fissato da questa
Camera in fr. 2’325.–. Per quanto concerne il fabbisogno dei figli, il Pretore
non lo ha modificato rispetto al decreto cautelare 26 novembre 1996 e tale
apprezzamento può essere confermato, un adattamento delle raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù di Zurigo apparendo in concreto ancor più
giustificato dopo la drastica riduzione del reddito della famiglia. D’altra
parte il reddito mensile netto del padre di fr. 5’400.– comprende gli assegni
familiari e a giusta ragione il Pretore ne ha tenuto conto nella determinazione
del contributo per i minorenni. La contestazione al riguardo è inoltre
sprovvista di portata pratica, poiché, come che sia, la somma complessiva che
il marito può stanziare per la famiglia è limitata e il quesito di sapere come
debba essere suddivisa internamente tra moglie e figli ha un’importanza solo
teorica, come si vedrà in seguito.
-
L’appellante non
contesta che con il reddito da disoccupato del marito non è possibile coprire i
costi supplementari derivanti dalla doppia economia domestica. Essa sostiene
però che l’ammanco dovrebbe essere ripartito in ragione di 1/3 a carico del
marito e 2/3 a carico della moglie e dei figli e rivendica pertanto un
contributo alimentare complessivo di fr. 3’576.– mensili. Il riparto
dell’ammanco proposto dall’appellante è in netto contrasto tuttavia con la
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale all’obbligato
alimentare deve essere garantito almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1,
121 III 301, 121 I 97). Nel caso concreto, di conseguenza, al marito deve
essere lasciato l’importo di fr. 2’325.– mensili e alla famiglia può essere
destinata solo la differenza tra le indennità di disoccupazione (fr. 5’400.–
complessivi, arrotondati) e il fabbisogno del marito, ossia fr. 3’075.–, come
correttamente deciso dal Pretore. In conclusione, quindi, il marito deve
versare per la famiglia fr. 3’075.– mensili, di cui fr. 500.– mensili per ogni
figlio, assegno familiare compreso, e fr. 2’075.– per la moglie. Sulla
determinazione del contributo alimentare l’appello deve di conseguenza essere respinto
-
L’appellante
sostiene che non sarebbe equo ridurre il suo contributo alimentare a fr. 700.–
mensili da marzo a maggio, poiché la penalità delle indennità di disoccupazione
è dovuta a colpa grave del marito, che ha provocato il licenziamento, e non
deve pertanto ripercuotersi sulla famiglia. È pacifico che l’attore è stato
licenziato in tronco il 21 febbraio 1997 per sospetti reati penali (doc. D) e
che le sue indennità di disoccupazione sono state sospese dalla cassa di
disoccupazione (lettera 27 febbraio 1997, incarto __________ richiamato). La
conseguenza che ne vorrebbe trarre l’appellante non può tuttavia essere
seguita. Il computo di un reddito ipotetico può avvenire solo se l’obbligato
alimentare rinuncia di sua volontà a un reddito superiore che potrebbe
conseguire ragionevolmente (DTF 119 II 314 consid. 4a), ciò che non è il caso
in concreto. Il marito non ha infatti dato le dimissioni, ma è stato licenziato
in tronco. Ne consegue che per determinare la sua capacità contributiva occorre
tenere conto delle indennità di disoccupazione effettivamente versate (ZR 96
[1997] n. 25 pag. 72). La sospensione delle indennità si è protratta per un
periodo di tre mesi ed è oggettivamente rilevante, di modo che si giustifica di
tenerne conto nella determinazione del contributo alimentare, il marito non
avendo conseguito alcun reddito in tale periodo. In una simile situazione di
oggettivo disagio economico, non rimane all’appellante che comprimere
ulteriormente i propri costi (in particolare quelli di alloggio) o riprendere
un’attività lucrativa, quanto meno a tempo parziale, per colmare la differenza
tra il proprio fabbisogno e il contributo alimentare che è possibile riconoscerle
(DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii; Rep. 1994 pag. 295). L’appello deve
dunque essere respinto anche per quel che concerne la data di decorrenza del
nuovo assetto cautelare.
-
Il Pretore ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria, poiché ha ritenuto l’appellante
in grado di far fronte con i propri mezzi alle spese legali, riferendosi al
noto prelevamento già discusso nella sentenza di questa Camera di data odierna
(inc. ..__________). L’appellante contesta tale conclusione
e chiede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura
di modifica dell’assetto cautelare, adducendo di non avere mezzi, avendo
consumato l’importo di fr. 13’500.– prelevato nel 1996 dai conti comuni. Il
quesito di sapere se la moglie si trova in gravi ristrettezze (art. 155 CPC)
può nel caso concreto rimanere irrisolto, poiché il suo ricorso non adempie
comunque il requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole (art.
157 CPC). Di fronte all’evidenza del licenziamento del marito e della conseguente
notevole diminuzione del reddito familiare, l’appellante ha aderito solo a
parole a una diminuzione parziale delle prestazioni, poiché in realtà essa ha
chiesto un aumento del contributo di fr. 3’400.– mensili riconosciutole dal
Pretore con il decreto 20 novembre 1996, rivendicando fr. 3’750.– alla
discussione del 21 marzo 1997 e fr. 3’710.– al dibattimento finale. In siffatte
circostanze la probabilità di esito favorevole dell’appello era esclusa
d’acchito, il gravame dimostrandosi – anzi – non privo di temerarietà.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’appellante, che perde su tutta la linea e dovrà versare alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili. L’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria da lei presentata deve essere respinta, poiché l’appello appariva
sin dall’inizio carente di buon diritto (art. 157 CPC). Può per contro essere
accolta l’istanza presentata dal marito, che non sarà verosimilmente in grado
di incassare dalla controparte l’indennità per ripetibili (DTF 122 I 322) e che
è in manifesta situazione di indigenza. Pur percependo le indennità di
disoccupazione, egli rimane infatti con il minimo indispensabile per vivere e
non dispone di liquidità dopo il noto prelevamento da parte della moglie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali
dell’appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________
fr. 500.– per ripetibili di appello.
-
L’istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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