AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.77
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00077
Lugano
14 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 24 agosto 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dalla lic. iur __________ __________,
studio
avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 5
maggio 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 aprile 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1938), cittadino italiano, e __________ __________ (1964),
cittadina iraniana, si sono sposati a __________ il __________ 1989. Dalla loro
unione non sono nati figli. Con convenzione matrimoniale del 13 marzo 1989 i
coniugi avevano adottato il regime della separazione dei beni (doc. B). In
seguito essi hanno sottoscritto il 17 ottobre 1989 un patto di rinuncia alle
reciproche pretese ereditarie. Dopo il matrimonio i coniugi si sono stabiliti a
__________ nell’abitazione di proprietà del marito.
B. I coniugi si sono
separati di fatto nella primavera del 1992 quando la moglie si è trasferita a
__________ in un appartamento di proprietà del marito (particella n.
__________RFD di __________, sezione di __________), mentre quest’ultimo è rimasto
nell’abitazione coniugale. __________ __________ è azionista unico e
procuratore della __________ , proprietaria del ristorante
“ __________ ” di , e lavora come gerente dell’esercizio
pubblico (estratto RC nell’inc. ..). La moglie,
in precedenza casalinga, nell’autunno 1992 ha intrapreso un’attività lucrativa
a tempo parziale, dapprima come venditrice presso la __________ __________, poi
come telefonista alla __________ __________ (successivamente fallita) fino al
giugno 1994 e infine dal 1° dicembre 1993 al 30 marzo 1996 quale venditrice
presso la __________ __________ di __________. Dopo il suo licenziamento,
intervenuto per difficoltà finanziarie della ditta, essa percepisce
un’indennità di disoccupazione.
B. Il 22 aprile 1994
__________ __________ ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 giugno
1994 (inc. n. /). Il 24 agosto 1994 __________ __________
ha promosso azione di divorzio, chiedendo di regolare gli effetti accessori con
divieto alla moglie di portare il suo cognome e con obbligo di restituirgli l’apparta-mento
di __________. Contestualmente egli ha preteso la riconsegna dell’alloggio già
in via cautelare, richiesta alla quale la moglie si è opposta postulando a sua
volta con un’istanza del 23 settembre 1994, tra l’altro, l’attribuzione del
noto appartamento, l’assegnazione di un contributo alimentare e di una
provvigione ad litem. Nella sua risposta del 21 ottobre 1994 la moglie
si è opposta alla petizione e ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia
del divorzio, la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr.
3’675.– mensili, oltre un importo di fr. 500’000.– a titolo di risarcimento per
la perdita di aspettative ereditarie e fr. 50’000.– a titolo di indennità per torto
morale. Il 24 novembre 1994 l’attore, in replica, ha precisato la sua domanda
nel senso di ottenere dalla moglie anche la restituzione di alcune
suppellettili e mobili posti nell’appartamento di __________. Egli si è inoltre
opposto alla riconvenzione della moglie. Nei successivi allegati ogni parte ha
ribadito le rispettive allegazioni.
C. Con un decreto
cautelare del 23 maggio 1995 il Pretore ha ordinato alla moglie di lasciare
l’appartamento di __________, ha ordinato al marito di versarle una pensione
alimentare di fr. 2’175.– mensili fino al trasloco e di fr. 3’600.– in seguito,
oltre una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Il 20 marzo 1996 questa
Camera, adita dal marito, ha parzialmente confermato il provvedimento
cautelare, respingendo la domanda di provvigione ad litem della moglie
(inc. 11.95.00210). Esperita l’istruttoria, le parti sono state convocate al
dibattimento finale del 9 ottobre 1996, in occasione del quale hanno prodotto i
rispettivi memoriali. Nelle sue conclusioni il marito ha completato la propria
domanda chiedendo, in via subordinata, fr. 7’203.75 con interessi quale
surrogato per le suppellettili e i mobili situati nell’apparta-mento di
__________, mentre la moglie ha confermato le sue pretese, salvo rinunciare
all’indennità per torto morale.
D. Statuendo l’11 aprile
1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha regolato gli effetti
accessori, con l’obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo
alimentare sulla base dell’art. 151 CC di fr. 3’000.– mensili fino al 30 aprile
1999. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste per un
terzo a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a
versare alla controparte fr. 3’500.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 5 maggio 1997 nel
quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di assegnarle un
contributo alimentare di fr. 3’675.– mensili e un importo di fr. 500’000.– a
titolo di risarcimento per la perdita di aspettative ereditarie nella successione
del marito. Il 22 maggio 1997 essa ha chiesto inoltre il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1997
__________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la
sentenza del Pretore. Il 7 luglio 1997 egli ha proposto di respingere anche la
domanda di assistenza giudiziaria dell’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del
matrimonio in accoglimento della riconvenzione presentata dalla moglie non è
litigioso ed è pertanto passato in giudicato. Contestati sono l’entità del
contributo alimentare (dispositivo n. 2), il diniego alla moglie di un
risarcimento per la perdita di aspettative nella successione del marito
(dispositivo n. 3) e il giudizio sugli oneri processuali (dispositivo n. 4).
-
L’art. 151 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Per quanto riguarda l’ammontare del contributo,
esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico (DTF 115 II 6
consid. 3). Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente –
come nel caso in esame – quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht,
2a edizione nota 207; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 23 segg. ad art. 151 CC; Bühler/ Frei-Maurer in: Berner Kommentar,
Ergänzungsband, nota 21 ad art. 151 CC). L’obbligo contributivo, così come
l’entità del contributo stesso, dipendono dal guadagno e dalla sostanza di entrambi
i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore,
dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10
consid. 4; Bühler/ Spühler, op.
cit., nota 32 segg. ad art. 151
CC). Inoltre, il limite superiore del contributo è rappresentato, nelle unioni
di breve durata – invero per un periodo massimo di cinque anni – dal tenore di
vita prima del matrimonio (Hausheer/Spycher,
Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con
riferimenti di giurisprudenza).
-
In concreto Pretore
ha calcolato il fabbisogno del marito in fr. 2’860.– mensili, il suo reddito in
fr. 10’000.– e ha valutato un reddito ipotetico della moglie di fr. 3’200.–.
Tenuto conto della colpa preponderante del marito, dei concorrenti motivi
oggettivi di disunione e del tenore di vita dei coniugi durante l’unione, egli
ha ritenuto di assegnare alla moglie un contributo mensile di fr. 3’000.–,
l’ammontare dello stesso dipendendo anche dall’impos-sibilità temporanea della
convenuta di conseguire il reddito imputatole (sentenza, pag. 9 in alto).
L’appellante pretende
anzitutto un contributo alimentare di almeno fr. 3’675.– mensili. Essa contesta
il reddito ipotetico, sostenendo che al limite esso potrebbe raggiungere al
massimo fr. 2’535.– mensili, importo corrispondente al reddito ipotetico considerato
in sede di provvedimenti cautelari e all’indennità di disoccupazione attualmente
ricevuta. A sostegno della propria tesi la convenuta adduce che diversi elementi
– tra cui la mancanza di una formazione specifica, la nazionalità iraniana e la
cattiva conoscenza della lingua italiana – deporrebbero a sfavore di un suo
rapido reinserimento professionale, senza poi contare che la tendenza
discendente dei salari permetterebbe a priori di escludere la possibilità di
conseguire lo stipendio valutato dal Pretore.
- L’appellante non
contesta di aver effettivamente conseguito un reddito di fr. 3’200.– mensili
nel periodo in cui essa ha lavorato per la __________ -__________, ma
rimprovera al Pretore di non aver considerato nel calcolo della sua attuale e
futura capacità lucrativa il guadagno assicurato di fr. 2’417.– stabilito dalla
cassa di disoccupazione dal 1° maggio 1996 (doc. 23), che meglio corrisponde
alle mutate condizioni congiunturali. Ora, nella valutazione della potenzialità
economica dell’uno o dell’altro coniuge ci si deve fondare sui dati oggettivi e
concreti disponibili, tra i quali l’età, la formazione professionale, la
presenza di figli, lo stato di salute, il mercato dell’impiego e l’eventuale
assenza dal mondo del lavoro (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 48 nota 1.52 segg.). La valutazione della Cassa disoccupazione
sul salario assicurato ai fini dell’indennità di disoccupazione, per contro, si
fonda solo sull’ultimo salario conseguito dall’avente diritto. Quest’ultimo
elemento, preso isolatamente, è insufficiente per valutare le possibilità
future di reinserimento professionale e a giusta ragione il primo giudice non
l’ha ritenuto decisivo.
Gli altri elementi
evocati dalla convenuta e che deporrebbero a sfavore di un suo rapido
reinserimento sul mercato del lavoro sono già stati presi in considerazione dal
Pretore (decreto cautelare del 23 maggio 1995, pag. 5 seg.) e non giustificano
una riduzione del reddito potenziale. Né può essere data per acquisita una
tendenza dei salari a un ribasso generalizzato, addotta in modo generico dalla
convenuta, senza alcun conforto istruttorio. Dagli atti risulta solo che la
convenuta, ancora giovane al momento del divorzio (33 anni), in buona salute,
senza figli, era stata in grado con l’attività di venditrice telefonica di
conseguire un reddito mensile di fr. 3’200.– già nel 1994, nonostante
l’asserita mancanza di formazione professionale e l’imperfetta conoscenza della
lingua italiana (deposizione __________ __________, verbale 6 dicembre 1994,
incarto richiamato ____________________). L’istrut-toria non ha dimostrato che,
dando prova di buona volontà, essa non potrebbe più conseguire un reddito
analogo. La valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico della moglie
resiste quindi alla critica.
- Il Pretore ha
respinto la richiesta di risarcimento di fr. 500’000.–presentata dalla
convenuta, giudicando valido il patto di rinuncia con il quale ogni coniuge ha
rinunciato ai vicendevoli diritti di successione. L’appellante ribadisce la
legittimità della sua pretesa per la perdita di aspettative stimate in fr.
500’000.–. In proposito essa sostiene di non avere sottoscritto il patto di
rinuncia del 17 ottobre 1989 in piena libertà e autonomia e di essere stata in
quell’occasione tratta in inganno dal marito, il quale all’epoca avrebbe
giustificato la necessità del noto accordo per tutelare i diritti successori
dei fratelli __________ e __________ __________ limitatamente al ristorante
“__________ __________ ”, acquistato con risparmi della madre, e le avrebbe
promesso in cambio della sua firma di istituirla beneficiaria di una polizza assicurativa
di fr. 300’000.–.
a) I
coniugi divorziati perdono i vicendevoli diritti di successione legale ed ogni azione
derivante da disposizione a causa di morte anteriore al divorzio (art. 154 cpv.
2 CC). L’art. 151 cpv. 1 CC consente nondimeno al coniuge innocente di far
valere la perdita di tali diritti nella richiesta di contributo alimentare. Per
“aspettativa” si intende ogni diritto patrimoniale sorto con il matrimonio e
non ancora attuale al momento del divorzio, la cui concretazione dipende di
regola da un evento futuro e dalla continuazione del matrimonio (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 27 seg.
ad art. 151 CC). Fra tali diritti si annoverano quelli di successione legale,
testamentaria e contrattuale, come pure l’istituzione come beneficiario di una
polizza assicurativa (JdT 1914 I 293). La giurisprudenza ha precisato in ogni
modo che un’indennità per la perdita di siffatti diritti, oltre a costituire
l’eccezione, è subordinata a due condizioni (DTF 116 II 103): da un lato deve
sussistere per il coniuge innocente un diritto vero e proprio di partecipare
alla successione dell’altro (ciò che di principio si ammette per gli eredi
legali e per gli eredi istituiti in virtù di un contratto successorio),
dall’altro la concretazione di siffatti diritti deve basarsi sulla concreta
prospettiva che l’evento determinante (ovvero la morte del debitore), si realizzi.
b) Nella
fattispecie la conclusione del Pretore va immune da critiche. Dagli atti risulta
che con il contratto successorio stipulato il 17 ottobre 1989 (doc. 7) i
coniugi hanno reciprocamente rinunciato a tutti i loro diritti ereditari,
inclusa la porzione legittima. Ciò esclude sin dall’inizio una partecipazione
della moglie alla successione del marito, non soccorrendo una delle condizioni esposte
precedentemente. A nulla giova l’argomento dell’appellante, secondo cui
l’accordo sarebbe nullo per vizio di volontà. Giusta l’art. 469 CC –
applicabile anche ai contratti successori (DTF 99 II 384) – sono nulle le
disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di
una violenza o minaccia (cpv. 1); esse diventano valide però se il disponente
non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza
dell’errore o dell’inganno oppure in cui sono cessati gli effetti della violenza
o minaccia (cpv. 2). La revoca unilaterale di un contratto successorio deve
avvenire in una delle forme prescritte per i testamenti (art. 513 cpv. 3 CC e
509 segg. CC). In concreto, poco importano i modi e i pretesi espedienti
dell’attore per ottenere l’accordo della moglie, come pure la titubanza della moglie
stessa al momento della firma dell’atto (su cui ha riferito il notaio
__________ -__________ __________: verbale del 14 settembre 1995, pag. 15
seg.). L’appellante si è infatti resa conto della portata della convenzione al
più tardi durante la causa di divorzio, come si evince dall’allegato di
risposta del 21 ottobre 1994. Non avendo revocato il contratto nel termine di
un anno, essa non vanta ora alcuna pretesa ereditaria nella successione del
marito. A giusta ragione quindi il primo giudice non ha preso in considerazione
la perdita delle aspettative ereditarie nel calcolo del contributo alimentare
dovuto dall’ex marito.
-
A detta
dell’appellante infine gli oneri processuali di prima sede, suddivisi dal Pretore
in ragione di due terzi a lei medesima e di un terzo all’attore, dovrebbero
essere ripartiti in ragione di un quinto a carico di lei e di quattro quinti a
carico dell’attore, tenuto conto dell’integrale soccombenza di quest’ultimo
sulla petizione e della sua parziale soccombenza nella domanda riconvenzionale.
La censura non può essere condivisa. Nella determinazione degli oneri
processuali – e della loro suddivisione fra le parti – il Pretore dispone di
ampia latitudine di giudizio e la sua valutazione è censurabile solo per
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio
1992 in re A., consid. 3, e del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8). Chi
chiede una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili non può limitarsi
a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma deve spiegare
perché quest’ultimo sarebbe caduto in un eccesso o abuso della sua latitudine
di valutazione. Nella fattispecie il Pretore ha fissato una tassa unica per
l’azione principale e la riconvenzione, ripartendola in ragione di un terzo
all’attore e di due terzi alla convenuta. L’appellante si limita a sostenere
che tale ripartizione non corrisponde all’effettivo grado di soccombenza, a suo
avviso quasi esclusiva dell’attore. Essa non spiega tuttavia perché il riparto
del Pretore trascenderebbe nell’eccesso o nell’abuso. Insufficientemente
motivato, su questo punto l’appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f e cpv. 5 CPC). Pure irricevibile, per le stesse ragioni, è la richiesta
intesa a ottenere dall’attore un importo di fr. 5’000.– a titolo di ripetibili.
-
L’appellante chiede
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, affermando che il suo
stato di indigenza dipende dalla sua disoccupazione e dalla difficoltà con cui
riesce a incassare gli alimenti dal marito. Ora, presupposti per ottenere il beneficio
dell’assistenza giudiziaria sono la condizione d’indi-genza e la probabilità di
esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). L’indigenza è data
quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di
patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui
postula l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce
sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art.
155 CPC). In concreto la convenuta dispone di mezzi necessari per sovvenire
alle spese processuali di appello, ove appena si pensi che dispone di un’eccedenza
rispetto al proprio fabbisogno di almeno fr. 2’940.– mensili (contributo
alimentare fr. 3’000.– più il reddito proprio di fr. 3’200.–, dedotto il
fabbisogno di fr. 3’260.–). Che essa incontri difficoltà e costi supplementari
per la riscossione della rendita alimentare non è di rilievo, essendo in fin
dei conti determinante la riscossione di tali importi, che l’appellante non
contesta di poter incassare. La domanda di assistenza giudiziaria deve perciò
essere respinta.
-
Gli oneri
processuali di appello sono posti a carico di __________ __________ (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– lic. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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