AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.76
Data decisione, Autorità:
18.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00076
Lugano
17 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ .. (modifica di misure
provvisionale in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
promossa con istanza 6 maggio 1996 da
__________, ora in __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 maggio 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22
aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello di stessa data presentato da __________ __________
contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1960) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________
il __________ 1988. Dall’unione è nato __________ (____________________1989).
Il marito era __________ __________ in __________, dal 1988, presso l’Ospedale
__________ di __________; la moglie non ha mai svolto attività lucrativa
durante il matrimonio. Stabilitisi dapprima a __________, nel 1994 i coniugi si
sono trasferiti a __________, nel Canton __________a. Dal 1° luglio 1994
__________ __________ lavora nel reparto di __________ __________ dell’Ospedale
__________ di __________. I coniugi si sono separati nell’ottobre del 1994,
quando la moglie è tornata a __________ con il figlio __________, mentre il
marito ha traslocato a __________a, dove vive con un’altra donna.
B. __________
__________ ha instato il 13 ottobre 1994 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il 28 ottobre 1994 ha
chiesto che il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale un
contributo alimentare di fr. 2’800.– indicizzati per sé e per il figlio. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 e
__________ __________ ha promosso il 22 maggio 1995 la causa di divorzio,
tuttora nella fase istruttoria. Nella procedura provvisionale avviata
dall’attrice (inc. ..) il Pretore ha statuito con
decreto cautelare 6 febbraio 1996, mediante il quale ha fissato il contributo
alimentare dovuto da __________ __________ in fr. 3’347,50 per la moglie e in
fr. 1’495.– per il figlio, indicizzati. Adita dall’attrice con appello 19 febbraio
1996, questa Camera ha modificato con sentenza 28 aprile 1997 (inc.
..) tale decreto e ha stabilito il contributo alimentare
a carico del marito in fr. 3’710.– per la moglie, confermando quello per il figlio.
C. In pendenza di
appello __________ __________ ha instato il 6 maggio 1996 per ottenere una
riduzione del contributo alimentare dal 1° agosto 1996, in seguito al
cambiamento di lavoro e al trasferimento a __________ per proseguire la sua specializzazione
medica, che hanno comportato una riduzione di fr. 2’360.75 mensili del suo
stipendio. Egli ha proposto un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– per
la moglie e di fr. 1’000.– per il figlio. La discussione sull’istanza di
modifica ha avuto luogo il 3 giugno 1996: il marito ha confermato la proposta
di un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 2’700.–, mentre la
moglie vi si è opposta e a sua volta ha fatto valere che il suo fabbisogno è
ora di fr. 3’450.40, in seguito al lieve aumento dei suoi premi di cassa
malati. Con istanza 29 agosto 1996 __________ __________ ha chiesto una
diminuzione dei contributi alimentari già nel corso dell’istruttoria
provvisionale, per evitare di indebitarsi. Con decreto cautelare 2 settembre
1996, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare
a suo carico in fr. 1’700.– per la moglie e in fr. 1’000.– per il figlio dal 1°
settembre 1996. L’appello presentato dall’attrice contro tale decreto è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 23 settembre 1996 (inc.
n. ..__________). Ultimata l’istruttoria, alla discussione
finale del 10 aprile 1997 il marito ha confermato l’istanza 6 maggio 1996,
proponendo un contributo mensile complessivo di fr. 2’500.–, mentre la moglie
ha chiesto la reiezione dell’istanza, subordinatamente ha proposto di fissare
in fr. 4’405.45 mensili il contributo complessivo dovuto dal marito, ripartito
in fr. 3’180.45 per sé e in fr. 1’225.– per __________.
D. Statuendo il 22
aprile 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha
ridotto dal 1° agosto 1996 a fr. 3’068.– il contributo mensile per la moglie e
a fr. 965.– oltre assegni familiari, da percepire direttamente dalla madre,
quello per il figlio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state
poste a carico dell’istante per 3/4 e a carico della moglie per 1/4, con
obbligo per il marito di versare a quest’ultima un’indennità ridotta di fr.
1’200.– per ripetibili.
E. __________
__________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 5 maggio
1997 tendente a ottenere che il contributo alimentare a suo carico sia fissato
in fr. 2’300.– per la moglie e in fr. 700.–, oltre gli assegni familiari,
quello per il figlio.
__________ __________,
a sua volta, ha presentato il 5 maggio 1997 un appello in cui postula la
reiezione dell’istanza di modifica presentata dal marito e l’accoglimento di
quella da lei presentata all’udienza del 3 giugno 1996, volta a ottenere un
contributo alimentare di fr. 3’450.40 per sé e di fr. 1’285.– per il figlio,
oltre l’assegno familiare. In via subordinata essa chiede che il contributo
alimentare sia stabilito in fr. 3’213.75 per sé e in fr. 1’048.35 per il
figlio, oltre all’assegno familiare.
Nelle rispettive
osservazioni ogni parte propone la reiezione dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. Nella precedente
sentenza del 28 aprile 1997, emanata fra le stesse parti (inc. n.
..__________), questa Camera ha già esposto i criteri da
seguire per la modifica dell’assetto cautelare in pendenza di una causa di
divorzio (consid. 1 a 3). Non è quindi necessario ripetere quanto già noto alle
parti.
Il Pretore, dopo aver
constatato che il marito aveva subito una riduzione del suo stipendio a seguito
del trasferimento a __________, necessario per il proseguimento della
specializzazione FMH da lui intrapresa, è giunto alla conclusione che con il
nuovo reddito, di fr. 7’444.– mensili, non era possibile coprire i fabbisogni
di tutta la famiglia, rimanendo scoperto l’importo di fr. 735.90. Egli si è
così scostato dal metodo della ripartizione delle eccedenze (sentenza 28 aprile
1997, consid. 2, inc. 11.96.32) e ha calcolato per ogni coniuge il fabbisogno
minimo del diritto esecutivo. Stabiliti tali importi in fr. 2’532.50 per il
marito e in fr. 2’775.– per la moglie e fissato in fr. 965.– il fabbisogno in
denaro del figlio, il Pretore ha ripartito l’eccedenza di fr. 1’171.50 in ragione
di 3/4 al marito e 1/4 alla moglie secondo criteri di equità. Egli ha
riconosciuto alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 3’068.– e al
figlio un contributo di fr. 965.– oltre all’assegno familiare, prendendo come
base le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio per la gioventù di Zurigo.
I. Sull’appello di __________
-
L’istante postula
la riduzione a fr. 2’300.– del contributo alimentare per la moglie e a fr.
700.– (oltre all’assegno familiare) di quello per il figlio. In prima sede il
padre aveva offerto un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per il
figlio, pur contestando l’applicazione, a suo dire schematica, delle note
raccomandazioni zurighesi (riassunto scritto, domande di giudizio pag. 7). Come
già ribadito nella sentenza 28 aprile 1997, questa Camera si attiene alle
citate raccomandazioni, sia pur con gli adeguamenti richiesti dalle
particolarità di ogni caso concreto (consid. 9, inc. 11.96.32). Nella
fattispecie il Pretore ha aggiunto al fabbisogno in denaro di fr. 980.–,
previsto dalle citate raccomandazioni per un bambino dell’età di __________,
l’importo di fr. 195.– per tenere conto dei maggiori oneri di alloggio della
famiglia. Tale apprezzamento regge alla critica, se si considera che la zona
urbana luganese, contrariamente all’opinione dell’appellante, non è
necessariamente meno costosa di quella zurighese. Ci si potrebbe invero
interrogare sulla necessità per l’attrice di avere per sé e per il figlio un
appartamento di 4 ½ locali al costo non indifferente di fr. 1’650.– mensili.
Come che sia nelle circostanze attuali non si giustifica ancora un cambiamento
di alloggio, che potrà essere preso in considerazione, nell’ottica di una riduzione
dei costi (consid. 3), in caso di ulteriore peggioramento della situazione economica
globale della famiglia. Il contributo alimentare a carico del padre di fr.
965.– (fr. 1’175.– dedotto l’assegno familiare di fr. 210.– percepito
direttamente dalla madre) stabilito dal primo giudice per il figlio non deve
dunque essere ridotto.
-
Si deve dapprima
rilevare che il calcolo dell’eccedenza e delle rispettive spettanze dei coniugi
è una questione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8), la cui
metodica va applicata d’ufficio. Il primo giudice, ritenendo che tale metodo
porterebbe a un ammanco mensile di fr. 735.90, ha calcolato il contributo
alimentare computando a entrambi i coniugi solo il fabbisogno minimo ai fini
del diritto esecutivo e ripartendo fra di loro l’eccedenza che ne è risultata
in base a criteri d’equità (decreto impugnato, pag. 5). Tale impostazione non
può essere condivisa. Prima di scostarsi dal noto metodo di calcolo del
contributo alimentare, sancito da dottrina e giurisprudenza, infatti, il
giudice deve esaminare in modo critico le singole voci dei rispettivi fabbisogni.
Se i mezzi finanziari a disposizione della famiglia sono insufficienti per
coprire i costi supplementari derivanti dalla creazione di due economie
domestiche separate, come nella fattispecie, i coniugi non possono più
pretendere di mantenere il tenore di vita precedente, ma devono entrambi
ridurre i propri costi, nel rispetto del principio della parità (DTF 118 II
376, 114 II 30 segg., 98 II 165). A un eventuale ammanco si deve giungere solo
se i mezzi finanziari non coprono i costi indispensabili, ciò che non è il caso
in concreto, dal momento che il Pretore si è poi ritrovato a dover dividere – a
modo suo e dipartendosi dal principio della sostanziale parità di trattamento
tra i coniugi – una consistente eccedenza (fr. 1’171.50). Occorre dunque
d’ufficio procedere al calcolo del contributo alimentare sulla base del metodo
legale della ripartizione delle eccedenze, operando le correzioni richieste
dalla mutata situazione della famiglia, in particolare dal minor reddito a
disposizione, che comporta una riduzione del tenore di vita. Di vero e proprio
ammanco si può del resto parlare solo dopo aver esaminato le potenzialità di
reddito del coniuge rimasto sino ad allora inattivo (DTF 114 II 17 consid. 5 e
302 con rinvii). In concreto, come si vedrà poi, il reddito della famiglia è
sufficiente per coprire i costi indispensabili delle due economie domestiche e
non si giustifica di fare un’eccezione al consolidato metodo della ripartizione
dell’eccedenza.
-
L’appellante
contesta il fabbisogno dei coniugi calcolato dal Pretore. Egli osserva dapprima
che il proprio onere di alloggio deve essere di almeno fr. 1’000.– mensili,
poiché l’importo di fr. 877.50 considerato dal Pretore (pari alla metà del
canone effettivo, fr. 1’755.–) non tiene conto delle spese accessorie e del
fatto che la convivente non può far fronte a tale quota, avendo un reddito
modesto. L’argomentazione non può essere seguita. In primo luogo il contratto
di locazione indica in modo chiaro che nell’importo di fr. 1’755.– rientra
l’acconto per le spese accessorie (contratto di locazione, doc. 28d: fr.
1’610.– locazione, fr. 145.– acconto spese accessorie). La convivente
dell’appellante, inoltre, ha dichiarato di essere finanziariamente indipendente
e di poter provvedere da sola al proprio mantenimento con il reddito di infermiera
e i propri risparmi (rogatoria __________, verbale del 7 novembre 1996, pag.
3), ciò che smentisce quanto asserito nel gravame al proposito. L’appello si
rivela pertanto infondato su questo punto.
L’appellante
chiede che dal fabbisogno della moglie sia stralciato il costo del veicolo
(computato in ragione di fr. 385.–), che non serve a scopi professionali. La
censura è di principio fondata. I costi per il trasporto rientrano nelle spese
professionali indispensabili per un medico tenuto a orari irregolari e a
picchetti notturni e festivi, ma non in quelli di una casalinga senza attività
lucrativa, per di più residente in zona urbana. L’attrice si è limitata a far
valere il tenore di vita precedente e il fatto che essa ha sempre avuto a
disposizione un autoveicolo. Come si è visto, tuttavia, la riduzione del
reddito maritale comporta la necessità di sacrifici e la moglie non può più pretendere
di conservare gli agi di cui ha beneficiato durante la convivenza. La moglie e
il figlio risiedono a __________ e possono usufruire dei trasporti pubblici cittadini,
non essendo stata resa verosimile la necessità di un veicolo privato. Un importo
di fr. 100.– per il trasporto è ampiamente sufficiente per la moglie, che può
far capo ai mezzi pubblici.
Il marito chiede ancora
di inserire nel suo fabbisogno l’importo di fr. 500.– mensili per le spese di
formazione professionale, basandosi sulla deposizione del teste prof.
__________, sentito nella causa di merito. Nella procedura provvisionale, tuttavia,
tale deposizione non figura e non è stata richiamata, di modo che non risulta
essere stata resa verosimile la necessità di tale posta.
L’appellante chiede che
nel calcolo del contributo alimentare si tenga conto dei rispettivi oneri
fiscali, trascurati dal primo giudice. La censura è fondata, poiché tali oneri
devono essere tenuti in considerazione (DTF 114 II 393), come si vedrà in seguito.
Infine l’appellante
ribadisce che alla moglie deve essere computato un reddito di almeno fr. 800.–
mensili, visto che essa potrebbe riprendere un’attività lucrativa, il figlio
essendo ormai scolaro. L’argomentazione non può essere condivisa. In linea di
principio in caso di separazione il coniuge che non aveva esercitato
un’attività lucrativa può essere obbligato a iniziare tale attività se il
reddito dell’altro coniuge non è sufficiente a coprire le spese supplementari
derivanti dall’esistenza di due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid.
5 e 302 con rinvii). Ciò non si verifica nella fattispecie, poiché comprimendo
i costi il reddito maritale risulta essere sufficiente per sopperire ai fabbisogni
di tutta la famiglia.
II. Sull’appello di
- La moglie
contesta in primo luogo l’inserimento nel fabbisogno del marito dell’importo di
fr. 263.– mensili per le spese di elettricità e di TV via cavo. La censura è
fondata e, come già deciso dalla Camera nella sentenza 28 aprile 1997 (pag. 7),
tale importo deve essere stralciato dal fabbisogno del marito.
L’appellante si duole
dell’onere fiscale sproporzionato di fr. 1’000.– che il Pretore avrebbe
inserito nel fabbisogno della controparte e sostiene che un importo di fr.
400.– (per un reddito addirittura inferiore) sarebbe ampiamente sufficiente,
poiché l’onere fiscale del marito non potrebbe essere superiore al suo, ammesso
dal primo giudice nella misura di fr. 500.– mensili. L’argomentazione
misconosce i principi che regolano la tassazione della famiglia. Infatti il
genitore separato o divorziato che convive con un figlio minorenne beneficia
dell’aliquota A (art. 35 cpv. 2 nLT), mentre il genitore che vive solo è
tassato con l’aliquota B (altri contribuenti, art. 35 cpv. 1 nLT), ciò che comporta
un maggior onere fiscale nella fascia di reddito qui considerata. Partendo dai
dati indicati dall’appellante stessa (gravame, pag. 5) nel Cantone Ticino si
giungerebbe – dopo sommario esame – a un onere fiscale di circa fr. 400.–
mensili per la moglie e di circa fr. 600.– per il marito (cfr. prontuario per
il calcolo dell’imposta cantonale delle persone fisiche, periodo fiscale 1995/1996).
Il marito è però domiciliato nel Canton __________, il cui tasso d’imposizione
non è noto a questa Camera. Le parti non hanno provveduto a fornirli e
l’appellante si limita ad affermare che l’imposizione non dovrebbe comunque
essere superiore a quella vigente nel nostro Cantone (gravame pag. 5). In queste
circostanze si giustifica pertanto di stimare con prudente apprezzamento
l’onere fiscale mensile del marito, che può essere stabilito in fr. 700.–. La
critica è quindi di principio fondata, poiché a un minore reddito del lavoro (e
a un minor contributo alimentare) dovrebbe corrispondere un minor onere
fiscale.
A detta dell’appellante
anche il reddito computato dal Pretore al marito sarebbe errato, poiché per
stessa ammissione di costui il suo reddito mensile netto sarebbe di almeno fr.
7’100.–, ciò che darebbe, riportato su dodici mensilità, un reddito mensile
netto di almeno fr. 8’000.–, tenendo conto della tredicesima mensilità, degli
straordinari di fr. 100.– mensili e dell’assegno familiare di fr. 210.–. La
tesi è ai limiti della temerarietà. Il marito ha invero riferito, all’inizio
del rapporto di lavoro, di ricevere mensilmente uno stipendio netto di fr.
7’100.– (interrogatorio formale, verbale del 2 ottobre 1996). Nel corso
dell’istruttoria sono però stati acquisiti agli atti i dati aggiornati forniti
dal datore di lavoro, che sono estremamente dettagliati e consentono un calcolo
preciso del reddito mensile determinante per il contributo alimentare. Da essi
risulta, come correttamente calcolato dal Pretore, che il reddito annuo del
marito presso l’Ospedale di __________ è di fr. 104’754.65 (doc. 28a), che le
deduzioni obbligatorie ammontano al 15,87% (doc. 28b) e che il reddito per
picchetti e lavoro straordinario può essere stimato al massimo in fr. 100.–
mensili (rogatoria __________, pag. 3, domanda 7). Il reddito determinante è
quindi quello stabilito dal Pretore. Riportando su dodici mensilità il reddito
annuo netto si ottiene infatti un mensile netto di fr. 7’344.–, cui va aggiunto
l’importo di fr. 100.– per lavoro straordinario, per un totale di fr. 7’444.–.
Cade nel vuoto la richiesta di computare nel reddito del marito l’assegno
familiare di fr. 210.–, versato direttamente alla madre (doc. 31). Tale importo
è già stato considerato dal Pretore nel calcolo del contributo alimentare
dovuto al figlio, deducendolo dal fabbisogno in denaro di fr. 1’175.– (decreto
impugnato pag. 4). A giusta ragione, poiché di fatto è un reddito del figlio e
non del padre. Del resto anche se si volesse seguire l’impostazione
dell’appellante il risultato complessivo non muterebbe, poiché si deve tener
conto dell’assegno familiare nella determinazione del contributo per il figlio.
La contestazione dell’appellante, per finire, si risolve nella scelta fra un
contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 965.– (a carico del padre)
oltre assegni familiari di attuali fr. 210.– (incassati dalla madre) per un
totale di fr. 1’175.– e un contributo alimentare di fr. 1’175.– da cui dedurre
l’assegno familiare di fr. 210.– incassato direttamente dalla madre, per un
totale di fr. 965.– a carico del padre. Quale che sia il metodo prescelto il risultato
è rigorosamente identico, di modo che la contestazione a questo riguardo è
pretestuosa.
- Accertato un
reddito del marito di fr. 7’444.–, occorre rettificare i rispettivi fabbisogni
come indicato in precedenza. Il fabbisogno del marito ammonta pertanto a fr.
3’201.50 (minimo base per persona convivente fr. 925.–, quota di alloggio fr.
877.50, premio di cassa malati fr. 210.–, assicurazioni fr. 42.–, imposte
stimate fr. 700.–, spese professionali fr. 447.–) e quello della moglie a fr.
2’890.– (minimo base fr. 1’025.–, quota di alloggio fr. 1’155.–, premio cassa
malati fr. 210.–, imposte stimate fr. 400.–, spese di trasporto stimate fr.
100.–).
Se ne desume, per
concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
Reddito
del marito fr. 7’444.—
Assegno
familiare fr. 210.—
fr.
7’654.—
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3’201.50
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’890.—
Fabbisogno
del figlio fr. 1’175.—
fr.
7’266.50
Eccedenza fr.
387.50
Contributo
per la moglie:
fr.
3’083.75
Il contributo alimentare
stabilito dal Pretore per la moglie, di fr. 3’068.– mensili, risulta pertanto
inferiore di fr. 15.75 a quello risultante dal corretto calcolo delle eccedenze.
Tale infima differenza non giustifica di modificare il decreto del primo
giudice, cui incombe pur sempre un certo margine di apprezzamento.
Per quel che concerne
il contributo alimentare in favore del figlio, a giusta ragione il Pretore lo
ha ridotto, tenendo conto anche delle considerazioni di questa Camera (sentenza
28 aprile 1997, pag. 8). Un contributo alimentare di fr. 1’475.–poteva – al
limite – essere giustificato in presenza di un reddito paterno vicino ai fr.
10’000.–. Risulta per contro del tutto sproporzionato per un reddito mensile di
fr. 7’444.– oltre assegni familiari. Tenuto conto del margine di apprezzamento
del primo giudice, l’importo determinato in prima sede – tuttora generoso – può
essere confermato. Il contributo alimentare per il figlio ammonta pertanto a
fr. 965.– mensili oltre l’assegno familiare di fr. 210.– già percepito dalla
madre (per un totale di fr. 1’175.–).
-
In conclusione
entrambi gli appelli, sprovvisti di fondamento per quel che concerne il
risultato, devono essere respinti. Come visto in precedenza il contributo
alimentare complessivo a carico del marito ammonta a fr. 965.– per il figlio e
a fr. 3’068.– per la moglie, autorizzata a incassare direttamente l’assegno
familiare di fr. 210.– mensili in favore del figlio.
-
Gli oneri del
giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Entrambi gli appellanti soccombono nel rispettivo gravame, ciò che
giustifica di compensare le ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono posti a carico
degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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