AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.71
Data decisione, Autorità:
23.09.1999, ICCA
Incarto n..
11.97.00071
Lugano
23
settembre 1999/rgc
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (contestazione di
diseredazione) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1997 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 28 aprile 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 marzo 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1912), domiciliato ad __________, è deceduto a __________ il
__________ 1994, lasciando come eredi legittime la moglie __________ con le
figlie __________ __________ e __________ __________. Il 30 luglio 1974
__________ __________ aveva stipulato con la moglie una convenzione
matrimoniale, che in deroga alle norme sulla partecipazione all’aumento nella
comunione dei beni, regime al quale i coniugi erano sottoposti, prevedeva che
in caso di morte di un coniuge l’intero aumento sarebbe spettato al coniuge
superstite. Il 18 settembre 1974 il contratto era stato approvato dall’autorità
tutoria di __________ (art. 181 vCC). In tale convenzione i coniugi avevano
dichiarato che tutti gli averi da essi posseduti a quel momento erano stati
acquistati o risparmiati in comune durante il matrimonio.
B. Il 19 settembre 1994
è stato pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
un testamento olografo del 17 aprile 1989, modificato l’8 settembre 1992, nel
quale __________ __________ disponeva che in ossequio alla convenzione
matrimoniale del 1974 l’intero aumento della sostanza coniugale fosse attribuito
alla moglie. Inoltre egli ha lasciato alla moglie l’usufrutto di tutto il suo
patrimonio (art. 473 CC), diserendando la figlia __________ __________ nei
seguenti termini:
Diseredo
mia figlia __________ __________ -__________ ai sensi dell’art. 477 del Codice
civile svizzero, perché in un periodo, nel quale mia moglie ed io stesso avremmo
avuto urgentemente bisogno della sua assistenza, ci ha abbandonato
vergognosamente. Mentre mia moglie veniva perseguita nel peggior dei modi come
presunta assassina ed esposta a gravissime calunnie, non solo ha interrotto
ogni rapporto con noi, ma addirittura ha diffuso ulteriormente le calunnie.
Ella è arrivata al punto di affermare di fronte a terzi che mia moglie era
morta. Non solo non ci ha concesso il minimo appoggio ma addirittura ha
testimoniato contro mia moglie, anche se avrebbe potuto senza problemi far
valere il suo diritto d'astenersi dal deporre. Nella sua testimonianza non ha
esitato a formulare in malafede pesanti accuse contro mia moglie. Tali
informazioni false sono imperdonabili. Restando riservata la legittima di
eventuali discendenti, lascio la quota della diseredata alla mia cara moglie, rispettivamente,
in caso di sua premorienza a mia figlia __________ __________ -__________,
rispettivamente alla di lei figlia __________ __________, nel caso che ella non
sopravviva fino alla devoluzione dell'eredità.
C. Con petizione del 19
settembre 1995 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo l’annullamento
della diseredazione. Nella sua risposta del 4 dicembre 1995 __________
__________ si è opposta alla petizione. Esperita l’istruttoria, le parti sono
comparse al dibattimento finale del 17 gennaio 1997, durante il quale si sono
confermate nei rispettivi memoriali scritti. Statuendo il 20 marzo 1997, il
Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le
spese sono state poste a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere
a __________ __________ fr. 3’000.– per ripetibili.
D. Contro il giudizio
predetto __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 1997 nel
quale chiede l’annullamento della diseredazione. Nelle sue osservazioni del 16
giugno 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha qualificato
il processo come azione di accertamento (sentenza, consid. 5), scorgendo un
legittimo interesse dell’ attrice a promuovere causa (art. 71 CPC) nella
lesione della sua personalità consecutiva alla diseredazione, censurata come ingiusta.
Al contrario – egli ha soggiunto – in presenza di accuse relative a fatti veri
una lesione della personalità non è data, sicché l’azione di accertamento va
respinta in ordine. E nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto, in
estrema sintesi, che le affermazioni del padre sul comportamento della figlia
si riferivano a fatti veri, tuttavia non gravi nel senso dell’art. 477 CC. Di
conseguenza egli ha respinto l’azione in ordine, per mancanza di interesse
giuridico.
-
L’appellante sostiene
di essere legittimata a chiedere l’accerta-mento della sua qualità di erede
senza dover postulare per ciò la riduzione della disposizione testamentaria
impugnata. Asserisce inoltre che la propria azione non è sorretta solo da
motivi d’indole morale, ma tende alla modifica di un atto giuridico,
l’accertamento della sua qualità di erede costituendo un interesse giuridico
sufficiente per la proponibilità dell’azione.
-
In concreto
l’appellante chiede che le sia riconosciuta qualità di erede. Volta a modificare
la portata del testamento, tale azione configura – contrariamente all’opinione
delle parti e del primo giudice – una domanda formatrice, non di mero accertamento.
Occorre pertanto verificare se esista un mezzo giuridico a tal fine, giacché le
azioni formatrici sottostanno al principio del numerus clausus (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea, 1986, pag. 160, n. 440). Ora,
per contestare una diseredazione l’interessato dispone di due possibilità:
l’azione di riduzione (art. 522 segg. CC), volta a impugnare una clausola di
diseredazione in quanto tale (cfr. art. 477 e 479 CC), ad esempio perché la clausola
di diseredazione è imprecisa oppure perché i motivi addotti dal disponente non
configurano gli estremi dell’art. 477 CC, e l’azione di nullità (art. 519 segg.
CC), volta a impugnare l’intera disposizione di ultima volontà, ad esempio per
vizio di forma (Bessenich, in: Honsell/ Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 4 e 5 ad art. 479). L’azione di
riduzione, di natura formatrice, comporta solo la riduzione della disposizione
impugnata (Tuor in: Berner Kommentar,
n. 13 ad art. 522-533 CC); per ottenere il controvalore della prestazione
effettuata dal disponente in lesione della porzione legittima (DTF 110 II 228
cons. 7c e 7d) essa può essere combinata con un’azione di condanna (DTF 115 II
212; Tuor/Schynder/Schmid, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 475).
-
La diseredazione
priva l’erede legittimario sia della qualità di erede sia del diritto di
ottenere la porzione legittima. Nel dubbio si presume che con la diseredazione
il disponente abbia inteso privare il diseredato di entrambe le facoltà,
tuttavia non è escluso che la diseredazione possa mirare a privare il
diseredato solo della sua qualità di erede, lasciandogli la porzione legittima.
In tal caso il diseredato non partecipa alla successione e non può chiederne la
divisione (art. 478 cpv. 1 CC), ma succede a titolo singolo, ad esempio come un
legatario. Al contrario, il testatore può privare il diseredato della
legittima, lasciandogli la qualità di erede. In questa seconda ipotesi il
diseredato risponde in solido con gli altri eredi dei debiti della successione
(art. 639 e 640 CC) e può promuovere petizione d’eredità (art. 598 segg. CC; Tuor, op. cit., 1964, note 2 e 4 ad art.
477 CC; Escher in: Zürcher Kommentar,
1959, nota 2 ad art. 477 CC).
-
Nel caso in esame
l’appellante non mette in dubbio la validità del testamento, postulando solo l’annullamento
della propria diseredazione (petizione, pag. 8). La causa promossa configura
perciò un’azione di riduzione tendente alla modifica della disposizione di
ultima volontà su un punto determinato (Escher,
op. cit., n. 3 ad art. 522 CC; Tuor/Schnyder/Schmid,
op. cit., pag. 475). I figli comuni non potendo impugnare la convenzione
matrimoniale del 1974 (art. 10 cpv. 1 e 3 tit. fin. CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
1992, nota 34 ad art. 216 CC), l’annullamento della diseredazione implicherebbe
in concreto per l’appellante il riconoscimento della qualità di erede, con gli
oneri e i benefici che ciò comporta (assunzione in solido dei debiti della
successione, art. 639 e 640 CC, rispettivamente facoltà di promuovere petizione
d’eredità, art. 598 segg. CC). La clausola di diseredazione beneficia la vedova
del disponente (doc. A, pag. 6: “Lascio la quota della diseredata alla mia cara
moglie”). L’azione è stata correttamente intentata, perciò, nei confronti della
vedova (art. 479 cpv. 2 CC).
-
Il Pretore ha
vagliato due motivi di diseredazione: la partenza da casa dell’appellante nel
1969, coincisa con il periodo di convalescenza della madre da un grave
incidente della circolazione, e il comportamento dell’appellante durante
l’inchiesta penale per omicidio aperta nel 1976 nei confronti della madre
(sentenza, consid. 8 a 11). Per quanto riguarda il primo, l’appellante sostiene
che la sua partenza da casa nel 1969 non può costituire una causa di
diseredazione già per il fatto che il disponente non l’ha nemmeno menzionata
nel testamento. Adduce inoltre che i rimproveri mossi dal padre nei suoi
confronti per il procedimento penale del 1976 si esauriscono in affermazioni
puramente generiche. Ora, una disposizione di ultima volontà deve designare con
chiarezza la causa della diseredazione (art. 479 cpv. 1 CC; SJZ 91/1995 pag.
339), in modo da evitare che gli eredi, ai quali incombe l’onere della prova in
caso di contestazione del motivo della diseredazione, adducano fatti e
motivazioni non determinanti per il testatore (Rep. 1986 pag. 65). La causa di
diseredazione può essere determinata o anche solo determinabile, purché ciò sia
possibile con atti o documenti ai quali il testamento esplicitamente rinvia (Bessenich, op. cit., n. 1 ad. art. 479
CC con richiami; DTF 73 II 211 seg.). In concreto il testamento non menziona
affatto l’abbandono del tetto paterno da parte della figlia nel 1969, né tanto
meno l’incidente della circolazione occorso alla madre. La locuzione
“abbandonato vergognosamente” (sopra, consid. B) può riferirsi sia a una
partenza fisica sia a un distacco morale. Si tratta di una causa di
diseredazione meramente generica e indeterminabile. La partenza dell’appellante
da casa, del resto, è stata allegata solo dalla convenuta (risposta, pag. 4;
replica, pag. 3 seg.) e non può supplire alla vaghezza del testamento.
-
Per quanto riguarda
il secondo motivo di diseredazione, il disponente ha mosso alla figlia
espliciti rimproveri sul comportamento da essa tenuto durante l’inchiesta penale
del 1976 a carico della madre. Occorre quindi esaminare se tale comportamento
possa essere costitutivo di grave violazione degli obblighi familiari giusta l’art.
477 CC. L’onere della prova sull’esistenza dei fatti imputati alla diseredata
incombe – come detto – all’ere-de cui profitta la clausola di diseredazione,
ovvero nella fattispecie alla convenuta. Il testatore ha rimproverato alla
figlia, in particolare, di avere testimoniato contro la madre. Se non che, il
solo fatto di rinunciare alla facoltà di non deporre in procedimenti a carico
di familiari non è un motivo di diseredazione. Finanche una deposizione
testimoniale pregiudizievole al testatore può apparire giustificata, per
esempio se giova a un altro membro stretto della famiglia (DTF 72 II 344; Bessenich, op. cit., ad art. 477, nota
13, p. 109). La circostanza di avere testimoniato nel procedimento penale
contro la madre non costituisce quindi una grave violazione degli obblighi di
famiglia – né tanto meno un grave reato – nel senso dell’art. 477 CC (DTF 72 II
341 e 344) e non legittimava il padre a diseredare la figlia. Ciò posto, rimane
da esaminare se le dichiarazioni rilasciate e il comportamento tenuto dalla figlia
durante il processo penale siano costitutivi di grave reato, rispettivamente di
grave violazione degli obblighi familiari.
-
Secondo il testatore
la figlia nel testimoniare non ha esitato a formulare contro la madre pesanti
accuse e a fornire informazioni menzognere (doc. A, pag. 6). In realtà la
figlia ha dichiarato agli inquirenti, durante un interrogatorio di polizia, che
quando sorgevano disaccordi con la madre, quest’ultima non esitava ad affermare
il falso e picchiarla (doc. C, pag. 1). Che, accettando di testimoniare, la
figlia dovesse dire la verità è fuori discussione (DTF 118 IV 161, 80 IV 56, 72
II 338). Incombeva alla convenuta dimostrare che la figlia avesse mentito
oppure l’aves-se diffamata o calunniata (art. 479 cpv. 2 CC), ciò non emerge
dagli atti. Del resto non risulta neppure che l’appellante abbia fatto uso di formulazioni
inutilmente offensive (DTF 118 IV 248). Gli apprezzamenti della figlia sul
carattere del padre, da lei definito succube della moglie (doc. C, pag. 2), o
della madre, per la quale ha dichiarato di non provare sentimenti (doc. C, pag.
2), o della sorella, qualificata di persona molto sensibile, incline alla
labilità (doc. C, pag. 2) potranno fors’anche dispiacere, ma non sono lesivi
dell’onore né offendono gravemente gli obblighi familiari.
-
Il disponente ha
imputato anche alla figlia di non aver appoggiato i genitori durante
l’inchiesta penale (doc. A, pag. 6). Se non che, già nel 1969 l’appellante
aveva interrotto i rapporti con i genitori, a suo dire per i forti contrasti
con la madre, la quale in certe occasioni sarebbe persino giunta ad alzare le
mani (doc. C, pag. 1). Da allora i rapporti fra l’appellante e i genitori sono
rimasti molto tesi, tant’è che un tentativo di riavvicinamento nel 1971, anno
in cui l’appellante si è sposata, sarebbe fallito a seguito di un litigio con
il padre. L’attrice non ha più avuto alcun rapporto con la madre, mentre gli
ultimi e conflittuali contatti con il padre risalgono al periodo di detenzione
preventiva della madre (doc. C, pag. 1 e 2). Il teste __________ (deposizione
rogatoria, pag. 2 e 5) ha dichiarato che all’epoca in cui egli ha conosciuto i
genitori, nel 1976/77, la famiglia era già divisa. Nel 1976, di conseguenza, i
contatti tra l’attrice e i genitori erano già interrotti da almeno sette anni,
sicché il mancato appoggio della figlia durante il procedimento penale può
avere soggettivamente scosso il padre (deposizione rogatoriale __________, pag.
3), ma non può avere pregiudicato gravemente vincoli familiari che ormai erano
già ampiamente compromessi (DTF 106 II 304).
-
Davanti agli
inquirenti l’appellante si era dichiarata meravigliata di non essere stata
chiamata prima a deporre (doc. C, pag. 1). Rispondendo alle domande, essa aveva
dichiarato di ritenere possibile, senza tuttavia poterlo affermare con
certezza, che suo padre avesse potuto procurarsi dell’etere (doc. C, pag. 11).
Aveva detto inoltre di sapere che sua madre era una persona forte fisicamente,
senza poter valutare però se essa fosse stata in grado di trasportare il corpo
della persona uccisa (doc. C, pag. 13). L’appellante aveva altresì riferito di
non aver dato alcun peso a una lettera di addio scritta dalla madre mentre si
trovava in carcere, lettera che il padre le aveva letto ma di cui la madre
contestava l’esistenza (osservazioni, pag. 9; doc. C, pag. 7). Infine, si era
dichiarata sorpresa per il rilascio della madre, che riteneva incomprensibile,
avendo appreso dai giornali alcune versioni dei fatti da lei rilasciate (doc.
C, pag. 22). Certo, dall’esame di tali dichiarazioni nel loro complesso non si
può escludere – con il Pretore – che l’appellante abbia sfogato vecchi rancori.
In concreto tuttavia la deposizione della figlia non ha danneggiato la madre,
scagionata poi dall’accusa per la quale si trovava in detenzione preventiva.
Anzi, l’appellante è stata sentita dagli inquirenti quando la madre era già
stata rilasciata (doc. C, pag. 22). La diseredazione per grave violazione degli
obblighi familiari a norma dell’art. 477 CC richiede che l’atto o l’omissio-ne
colpevole del diseredato abbia effettivamente avuto l’effetto di compromettere
gravemente i vincoli familiari (Bessenich,
op. cit., n. 13 ad art. 477 CC; DTF 106 II 304). Dagli atti non risulta che il
dissesto famigliare sia imputabile alla figlia. In conclusione, le dichiarazioni
e il comportamento di quest’ultima durante l’inchiesta penale non costituivano
gravi violazioni degli obblighi familiari. Non essendo dati in concreto i
motivi per una diseredazione, a giusta ragione l’attrice ne chiede
l’annullamento. L’appello deve di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata
riformata nel senso che la petizione del 19 settembre 1995 è accolta e che la
clausola di diseredazione è annullata.
-
Gli oneri processuali
sono posti a carico dell’appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
all’appellante un’equa indennità per ripetibili. Dato l’esito del gravame, anche
il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede deve essere modificato
nel senso di addebitare alla convenuta i costi del processo, con obbligo di
rifondere all’attrice un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è accolta e la diseredazione disposta da __________ __________ nei confronti
di __________ __________ è annullata.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono a carico di __________
__________, che rifonderà a __________ __________ fr. 3’000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà all’appellante fr. 1’500.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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