AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.70
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00070
Lugano,
10 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 26 ottobre 1994 da
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 aprile 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l’8 aprile 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha
acquistato il 14 novembre 1983 l’odierna proprietà per piani n. __________,
pari a 144/1000 della particella n. RFD di
__________ (Condominio “ __________a”), posta in località __________,
con diritto esclusivo sull’appartamento n. 4 e uso riservato di una striscia di
giardino verso il lago (segnata con la lettera “D” sul piano di assegnazione).
__________ __________ possiede dal
30 luglio 1982 l’odierna
proprietà per piani n. __________, pari a 22/1000 del medesimo
condominio, con diritto esclusivo sull’appar-tamento n. 9 e uso riservato di
una striscia di giardino (lettera “U”) attigua a quella di __________
__________. Lungo il limite fra le due strisce di giardino vi è una siepe bassa
e, verso il lago, una scaletta in piode che conduce alla riva; un’altra
scaletta in muratura si trova al bordo del lago.
B. In seguito a
contrasti sul riparto di oneri e spese comuni, l’as-semblea dei comproprietari
ha deciso il 29 maggio 1993 di far verificare dal geometra ing. __________
__________ di __________ il calcolo delle quote millesimali e l’assegnazione
delle parti comuni. In seguito al rilievo planimetrico del geometra sulle
delimitazioni dei diritti d’uso sul giardino, la siepe bassa, parte della
scaletta che conduce alla riva e il primo gradino di quella al bordo del lago
sono risultate trovarsi, secondo __________ __________, sulla striscia di
terreno a lui attribuita. La modifica del regolamento sull’ammi-nistrazione e
l’uso della comproprietà, in cui figura la nuova planimetria sull’assegnazione
delle strisce di giardino, è stata menzionata nel registro fondiario il 13
febbraio 1985.
C. Intanto, il 1° luglio
1994, __________ __________ ha chiesto al Comune di __________ il permesso di
erigere sulla striscia di giardino a lui attribuita, a ridosso di quella
assegnata a __________ __________, un muro ad angolo, in granito (alto 1.90 m),
sormontato da un tetto in plastica trasparente con funzione di pergola.
__________ __________ ha citato __________ __________ l’8 settembre 1994 per un
esperimento di conciliazione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, affinché rinunciasse al manufatto. Il Comune di __________ ha rilasciato
l’autorizzazione a costruire il 12 settembre successivo, riservati i diritti
dei terzi in base al regolamento della comproprietà. All’udienza davanti al
Pretore, del 3 ottobre 1994, le parti hanno deciso di sospendere la conciliazione
in vista di trattative. La procedura non ha più avuto alcun seguito.
D. Il 26 ottobre 1994
__________ __________ ha introdotto un’azione negatoria davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che __________ __________
rimuovesse la siepe, la scaletta verso la riva e quella al bordo del lago nella
misura in cui invadono la striscia di giardino in suo uso riservato. La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato
l’eliminazione del manufatto – nel frattempo pressoché ultimato – edificato
dall’attore. Questi ha proposto di respingere la riconvenzione. Le parti hanno
mantenuto invariate le loro domande di giudizio anche nei memoriali conclusivi,
rinunciando al dibattimento finale.
E. Con sentenza dell’8
aprile 1997 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo – in sintesi – che
il piano sul riparto delle aree di giardino non costituisce una mappa catastale
e non è quindi di fede pubblica, tanto più che in concreto, al momento di acquistare
la quota di proprietà per piani (14 novembre 1983), l’attore conosceva
l’esistenza della siepe e della scaletta a lago. La tassa di giustizia di fr.
1200.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 1700.– per ripetibili. Il Pretore ha accolto invece la
riconvenzione di __________ __________, rilevando che il manufatto dell’attore
viola il regolamento sull’amministrazione e l’uso della comproprietà, il quale
vieta di alterare l’aspetto del giardino a scapito di altri condomini. Le spese
dell’azione riconvenzionale, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono
state poste a carico di __________ __________, con obbligo di versare a
__________ __________ fr. 1700.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
predetta __________ __________ ha presentato un appello del 29 aprile 1997 in
cui chiede di accogliere l’azione principale, di respingere la riconvenzione e
di riformare il giudizio pretorile di conseguenza. In subordine conclude perché
le ripetibili dell’azione principale siano ridotte a fr. 1600.–, la tassa di
giustizia della riconvenzione a fr. 250.– e le ripetibili della medesima a fr.
400.–. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 1997 __________ __________ propone
di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante ha
promosso un’azione negatoria, esplicitamente dichiarata tale nella petizione
con richiamo espresso all’art. 641 cpv. 2 CC. Si tratta di una causa che il
proprietario intenta al fine di ottenere la cessazione di una turbativa
pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di
proprietà (Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 5ª edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La
turbativa deve costituire però un’ingerenza diretta, nel senso che deve
verificarsi sul fondo stesso dell’attore (Steinauer,
op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 175 n. 1896). In caso di comproprietà
l’azione può essere promossa anche da un comproprietario contro un altro comproprietario
(Steinauer, loc. cit., n. 1030a; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und
das Eigentum, vol. I, Berna 1990, pag. 439 n. 2057 con riferimenti; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar,
Berna 1988, nota 105 ad art. 712g CC). Trattandosi di proprietà per
piani, in particolare, l’azione può essere avviata da ogni condomino leso direttamente
dal comportamento di un altro condomino che eserciti prerogative legate al suo
diritto d’uso esclusivo su locali spettanti in realtà in uso esclusivo
all’attore. Nella prospettiva dell’art. 641 cpv. 2 CC non basta, quindi, che il
convenuto trascenda le facoltà inerenti al suo diritto d’uso esclu-sivo:
occorre ch’egli leda direttamente il diritto d’uso esclusivo dell’attore, ad
esempio introducendosi in locali d’abitazione o abusando del campanello (Wermerlinger-de Gottrau, L’utili-sation
de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété par étages, Friburgo 1992,
pag. 345 in alto e pag. 346 nel mezzo con rinvii di dottrina).
-
Nella fattispecie
l’appellante rimprovera alla controparte di avere invaso la striscia di
giardino riservatagli per regolamento con la piantagione di una siepe e – in
parte – con la costruzione di due scale di accesso alla riva del lago. Sotto
questo profilo la turbativa configura quindi un intervento diretto, esercitato
su una porzione del fondo in uso all’attore. Il problema è di sapere se
l’azione negatoria possa essere promossa anche da un condomino leso
direttamente nel suo diritto d’uso riservato. Si è visto poc’anzi,
infatti, che con tale azione il condomino può difendere da turbative dirette il
suo diritto d’uso esclusivo. La striscia di giardino aperto attribuita
all’appellante non può essere oggetto d’uso esclusivo (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., nota 10 ad art. 712b CC; Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 353
n. 1272a), nonostante la fallace terminologia usata nel regolamento per l’uso e
l’ammini-strazione (art. 2), ma solo di un diritto riservato, alla stessa stregua
– per esempio – di un posteggio (DTF 121 III 25 consid. 2a; Steinauer, po. cit., vol. I, pag. 311
n. 1129a). La risposta è affermativa: la legittimazione a procedere contro
comproprietari che ledono diritti riservati ad altri comproprietari dalla legge
o dal regolamento per l’amministrazione e l’uso del condominio, in effetti, non
compete solo alla comunione dei comproprietari, ma anche al singolo condomino
leso direttamente nel suo diritto d’uso riservato (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., nota 106 in fine ad art. 712g
CC con rinvii). Per il resto non fa dubbio che la legittimazione attiva – o
passiva – sia un presupposto di merito, da verificare d’ufficio, per diritto
federale, in ogni stadio di causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1; v. anche DTF 123
III 62 consid. 3a).
-
Quanto alla
legittimazione passiva, un’azione negatoria va promossa contro l’autore –
diretto o indiretto – della turbativa (Steinauer,
op. cit., vol. I, pag. 286 n. 1031 con rinvii; Schmid, Sachenrecht, Zurigo 1997, pag. 133 n. 675 e 680). A
tale regola non sfugge la disciplina sulla proprietà per piani, sicché il condomino
intenzionato a far cessare una turbativa esercitata da un altro condomino deve
procedere contro quest’ultimo, non contro la comunione dei comproprietari (Wermerlinger-de Gottrau, op. cit., pag.
346). Poco importa che la turbativa pregiudichi diritti d’uso esclusivo o
diritti d’uso riservato (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., nota 107 ad art. 712g CC). Determinante è la figura del
responsabile. Ora, nella fattispecie l’attore principale rimprovera alla
convenuta di avere piantato una siepe e di avere costruito scale sulla striscia
di terreno a lui riservata. La legittimazione passiva della comproprietaria era
quindi data.
-
Ciò posto, occorre
esaminare la turbativa lamentata dall’appel-lante. La piantagione della siepe
potrebbe senz’altro ritenersi tale, se fosse opera della convenuta, già per la
circostanza che l’attore non sarebbe tenuto a tollerare la messa a dimora di
piante da parte di un altro condomino sull’area di giardino in suo uso
riservato. Il fatto è che la siepe non consta essere stata piantata dalla
convenuta. Davanti al Pretore quest’ultima aveva negato di avere posato
qualsivoglia recinzione, soggiungendo che siffatti lavori erano stati eseguiti
dal promotore immobiliare ing. __________ __________ di __________ (risposta,
pag. 2). L’attore non ha contestato ciò (replica, pag. 2). Sentito in qualità
di testimone, __________ __________, già dipendente dell’impresa edile di
__________ __________ (____________________), ha ricordato che “la ramina
plastificata è stata posata da __________ ” e che oltre alla rete “è stata
posata una siepe (...) ad una distanza di 50 cm dalla linea di delimitazione
degli spazi assegnati in uso esclusivo ai singoli condomini” (verbali, pag. 9).
L’ing. __________ __________ ha confermato che la sistemazione esterna è stata
eseguita dalla sua impresa (ver-bali, pag. 8). Nessun elemento induce quindi a
ritenere che l’attrice sia, direttamente o anche solo indirettamente,
all’origine della censurata turbativa. Su questo punto il giudizio del Pretore,
ancorché per motivi diversi da quelli addotti nella sentenza impugnata, resiste
alla critica.
-
La parziale
invasione della striscia di giardino in uso riservato dell’attore dovuta alla
costruzione di scale di accesso al lago potrebbe costituire anch’essa una
turbativa diretta (Steinauer, op.
cit., vol. I, pag. 287 n. 1034 con rinvii). A prescindere dal fatto però che la
convenuta ha ammesso di avere costruito una sola scala (“la scala che scende al
lago”: risposta, pag. 2) e che non è dato di capire se si tratti dell’una,
dell’altra o di entrambe le scale evocate nella petizione, l’usurpazione della
striscia di terreno in uso riservato dell’attore rimane del tutto aleatoria. Secondo
il Pretore “per alcuni centimetri parte della scala che dalla striscia ‘U’
della convenuta porta alla riva del lago è (...) situata sulla striscia (...)
assegnata all’attore” (sentenza, pag. 5 in fondo). Se non che, il doc. A
menzionato dal Pretore non consente di dedurre alcunché, nemmeno di quale scala
si tratti. Certo, il geometra __________ avrebbe segnato sul terreno con un picchetto
lo spigolo sud-est della striscia di giardino “D” e con tratti di vernice
arancione lungo il resto del terreno la corretta separazione fra la striscia
“D” e la “U” (sentenza, pag. 5 in basso), ma invano si cercherebbe agli atti un
documento qualsiasi che permetta di misurare lo scarto rispetto alle recinzioni
posate dall’impresa edile __________, rispettivamente di determinare in che
misura l’una o l’altra scala – o ambedue – invadano la striscia di giardino in
uso riservato all’attore (la lettera 19 maggio 1994 dell’ing. __________ negli
atti richiamati dall’Immobiliare __________ non è di alcun ausilio). Quanto
alla perizia giudiziaria, essa non è di alcuna utilità a tal fine.
Si aggiunga che nemmeno
l’attore è stato in grado di indicare con un minimo di precisione quali opere
la convenuta avrebbe dovuto eliminare. Nella richiesta di giudizio egli si è
limitato a chiedere che fosse ordinato alla convenuta “di rimuovere immediatamente
quelle parti dei manufatti da lei eretti, in particolare le scale nel giardino
e lungo il lago (...) che invadono il giardino lett. D, utilizzazione riservata
in favore dell’attore, e di ripristinare lo stato anteriore entro 60 giorni
dalla crescita in giudicato della presente sentenza, sotto le comminatorie
dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC) e dell’art. 292 CP che prevede la pena
dell’arresto o della multa in caso di disobbedienza a un ordine dell’autorità”
(memoriale conclusivo, pag. 12). Da tale richiesta di giudizio è possibile
desumere solo la generica esistenza di “scale nel giardino e lungo il lago”;
tutto si ignora invece sulle “opere” che la convenuta dovrebbe rimuovere e che
in misura ciò dovrebbe avvenire. Il mancato ossequio di un ordine formulato in
termini tanto imprecisi, per di più, nemmeno potrebbe essere sanzionato in caso
di inosservanza, né il giudice del rigetto dell’opposizione né l’autorità
penale potendo individuare con un minimo di sicurezza che cosa concretamente dovrebbe
fare la convenuta. Anche limitandosi alle due scale verso il lago e supponendo
che la convenuta abbia eseguito entrambe, non si sa in che misura debba essere
demolita l’una e in che misura l’altra. Neppure le risultanze istruttorie –
come detto – non consentono lontanamente di supplire all’incertezza.
- Se ne conclude, per
quanto concerne l’azione principale, che l’appello non ha alcuna possibilità di
successo, sia perché la convenuta non risulta avere piantato la siepe litigiosa,
sia perché non è dato di sapere in che misura e con quale manufatto essa abbia
invaso l’area attribuita in diritto riservato dell’attore. Rimane da esaminare
il giudizio sulle ripetibili dell’azione principale, che l’appellante definisce
eccessive e propone di ridurre a da fr. 1700.– a fr. 1600.–.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di rammentare che entro i minimi e i massimi delle tariffe
applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice gode di ampio
potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza
del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8; sentenza del 1°
febbraio 1996 nella causa A., consid. 3). L’art. 150 CPC, secondo cui le
ripetibili sono determinate entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli
avvocati, ha solo valore indicativo (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 150). Nel caso specifico non è noto il
valore litigioso dell’azione principale, genericamente definito “superiore a
fr. 8000.–” nella petizione e non contestato dell’appellante. Ci si dipartisse
da un valore di fr. 8000.–, in ogni modo, l’avvocato potrebbe esporre un
onorario di fr. 1600.– (per altro riconosciuto dall’appellante) che si
manterrebbe ancora entro i limiti dell’art. 9 cpv. 1 TOA. A ciò devono
aggiungersi le spese vive (art. 3 TOA), che possono senz’altro presumersi –
secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose – in almeno fr.
100.–. Nelle circostanze descritte non è dato di ravvisare perciò alcun eccesso
o abuso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice. Manifestamente
infondato, l’appello deve essere respinto anche a tale proposito.
Se ne conclude, per quanto
riguarda l’azione principale, che quantunque – una volta ancora – per motivi
diversi da quelli evocati dal Pretore, la sentenza impugnata merita conferma.
- L’appellante insorge
anche avverso l’accoglimento della riconvenzione con cui gli è ordinato di
demolire il manufatto oggetto dell’autorizzazione rilasciata il 12 settembre
1994 dal Comune di __________. Egli fa valere che l’assemblea dei comproprietari
ha deciso il 27 luglio 1995 di permettere, in deroga all’art. 12 del regolamento
sull’uso e l’amministrazione, “separazioni e accessori tra i giardini fino a
un’altezza di 2 m”, sostenendo che il manufatto sostituisce solo un precedente
capanno degli attrezzi ed è mascherato dietro l’alta siepe che separa in quel
punto le due strisce di giardino (appello, pag. 15 seg.).
a) Il
singolo condomino di una proprietà per piani non dispone solo dell’azione negatoria
contro ingerenze dirette – cioè esercitate direttamente su locali o spazi
oggetto del uso esclusivo o riservato – da parte di un altro condomino. Egli
fruisce anche dell’art. 679 CC, che gli permette di difendersi da turbative indirette,
purché tali turbative trascendano in un eccesso pregiudizievole giusta l’art.
684 CC (Steinauer, op. cit., vol.
II, pag. 175 n. 1896). L’art. 679 CC è, in tal senso, una lex specialis dell’art.
641 cpv. 2 CC (Steinauer, op.
cit., vol. I, pag. 342 n. 1234 con rinvio al n. 1035 di pag. 287; Wermerlinger-de Gottrau, op. cit., pag.
334 segg.; Meier-Hayoz/Rey, op.
cit., nota 105 ad art. 712g CC; Schmid,
op. cit., pag. 190 n. 962). La turbativa indiretta deve ledere locali o spazi
oggetto di uso esclusivo o riservato dell’attore; se essa pregiudica una parte
comune, l’azione spetta solo alla comunione dei comproprietari (Baurecht 2/1994
pag. 56 n. 109). Viceversa, se la turbativa proviene da parti comuni, l’azione
non va rivolta contro il singolo condomino, bensì contro la comunione (ZBGR
72/1991 pag. 94).
b) Nel
caso in esame l’attrice riconvenzionale non ha mai preteso che la controparte
abbia invaso in un modo o nell’altro la striscia di giardino attribuitale in
uso riservato. Non può farsi questione dunque di turbativa diretta. Quanto a
una turbativa indiretta, essa dovrebbe costituire un eccesso pregiudizievole
(giusta l’art. 684 CC) a detrimento di locali o spazi oggetto di uso esclusivo
o riservato dell’attore. L’attri-ce riconvenzionale non pretende però che il
manufatto della controparte emetta rumori, fumo o altri eccessi pregiudizievoli,
mentre la sola presenza di un fabbricato ancora non costituisce un’immissione
nel senso dell’art. 684 CC (Geiser,
Leitsätze zum Eigentumsrecht, Berna 1981, pag 59 verso il basso). Ci si
potrebbe domandare, certo, se la costruzione non sia causa di immissioni
“negative” (privazione di sole, vista o luce), ma il problema – controverso in
dottrina (Steinauer, op. cit.,
vol. I, pag. 141 n. 1808 e 1808a) – non è sollevato nemmeno nelle osservazioni
all’appello. Ciò premesso, non giova interrogarsi se l’azione dovesse essere
proposta contro il singolo condomino o contro la comunione dei comproprietari.
Quel che l’attrice lamenta è, in sostanza, la violazione del regolamento
sull’uso e l’amministrazione del condominio (art. 12) circa l’impiego delle
aree comuni attribuite in uso riservato. Le norme cantonali sulle distanze da
confine (art. 124 LAC) non sono di alcuna pertinenza, la delimitazione di spazi
comuni destinati a uso riservato entro una medesima particella non potendosi
manifestamente assimilare a un “confine” (onde l’inutilità di domandarsi se
l’inosservanza di tali distanze costituisca una turbativa indiretta).
c) La
legittimazione attiva è – come si è accennato – un presupposto di merito che il
giudice deve verificare d’ufficio in ogni stadio di causa. Che il Pretore non
si sia interrogato al riguardo non è perciò di rilievo. Ora, la disattenzione
di norme contenute nel regolamento per l’uso e l’amministrazione del condominio
può bensì essere fatta valere nei confronti di un singolo condomino. Tale
prerogativa compete però – in assenza di turbative dirette o indirette per il
singolo condomino – alla comunione dei comproprietari, cui il condomino può
sempre rivolgersi. Ne segue che in concreto, mancando la legittimazione attiva
dell’attrice riconvenzionale, il Pretore avrebbe dovuto respingere d’ufficio la
riconvenzione. Su questo punto l’appello si rivela provvisto di buon diritto,
indipendentemente dal fatto che il ricorrente non abbia rilevato il vizio. Ciò
rende superfluo interrogarsi sull’eventuale riduzione della tassa di giustizia
e delle ripetibili, censurate nell’appello.
- La tassa di
giustizia e le ripetibili di appello seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 24 lett. a LTG e 148 cpv. 2 CPC). L’appellante esce perdente sull’azione
principale, ma ottiene causa vinta sulla riconvenzione. Si giustifica pertanto
di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili. Gli oneri processuali
di prima sede si attengono anch’esse al principio della soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:
La riconvenzione è respinta.
La tassa di giustizia di fr.
800.– è posta a carico dell’attrice riconvenzionale, con obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1700.– per ripetibili.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr.
50.–
fr.
850.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del
Tribunale di appello
La presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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