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Numero d'incarto:
11.1997.7
Data decisione, Autorità:
14.03.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00007
Lugano
14 marzo 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 24 giugno 1993 da
__________, nata __________, __________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________,
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza del 23
dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio
fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha
affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato
il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare
mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al
sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla
maggiore età, compreso l’assegno familiare;
che __________ __________
è insorto contro tale sentenza con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale
chiede che i contributi alimentari per i figli siano ridotti a fr. 480.–
mensili per __________ e a fr. 720.– mensili per __________, instando per
l’ammissione al beneficio dell’assisten-za giudiziaria;
che con osservazioni
dell’11 febbraio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello
e di confermare la sentenza del Pretore, chiedendo anch’essa di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che in seguito al
pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso
il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la
riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1°
luglio 1997 già in via cautelare;
che all’udienza dell’11
agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato
di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1°
agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo l’adegua-mento
dei contributi solo nella misura in cui sarebbero state adeguate le prestazioni
pensionistiche dell’attore;
che il Segretario
assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del
Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese,
rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata dall’at-tore;
che l’appello interposto
da __________ __________ contro l’omologazione dell’accordo è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera il 29 agosto 1997 (inc.
..__________);
che il 2 marzo 1998 il
nuovo patrocinatore dell’appellante ha comunicato la rinuncia a mantenere
l’appello, facendo presente che il suo assistito versa in precarie condizioni
economiche;
che il ritiro di un
appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di
principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo
di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
che l’appellata ha
comunicato il 9 marzo 1998 di ritenere evasa la procedura, visto l’accordo
raggiunto l’11 agosto 1997 sui contributi alimentari per i figli, confermando
di rinunciare sia all’assegnazione di ripetibili sia all’assistenza
giudiziaria;
che in simili circostanze
e viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di oneri
processuali;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
- Non si prelevano tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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