AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.56
Data decisione, Autorità:
28.04.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00056
Lugano
28 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure cautelari in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza dell’11 ottobre 1994 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dagli avvocati dott. __________ __________
e
__________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando ora sul
decreto cautelare emanato il 10 aprile 1997 dal Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 aprile 1997
presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 10 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolto l’appello del 21 aprile 1997 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1958) e __________ __________ (1962) si sono sposati il
__________ 1988. Dall’unione sono nati __________ (__________1989), __________
(__________1991) e __________ (__________1994). __________ __________ __________
è dirigente aziendale; la moglie, orafa diplomata, dopo il matrimonio non ha
più svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati dall’ottobre 1994,
data alla quale __________ __________ ha lasciato il domicilio coniugale con i
tre figli, trasferendosi dapprima a __________ e poi nel settembre 1995 in
Germania. __________ __________ __________ ha instato l’11 ottobre per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 (inc. n.
__________/__________conc.).
B. Il 4 gennaio 1995
__________ __________ __________ ha sollecitato l’adozione di misure cautelari,
chiedendo l’attribuzione dell’abitazione coniugale e proponendo l’affidamento
dei figli alla madre, salvo il risultato delle perizie da esperire; egli ha
postulato inoltre la regolamentazione del suo diritto di visita (due fine
settimana al mese) e ha offerto un contributo alimentare complessivo di fr.
3’740.– mensili per moglie e figli. Con decreto emanato senza contraddittorio
il 9 gennaio 1995 il Pretore ha regolato l’assetto cautelare come auspicato
dall’istante. All’udienza del 13 febbraio 1995 l’istante ha confermato le proprie
domande, alle quali si è opposta la convenuta. Quest’ultima ha chiesto la
modifica del decreto emanato il 9 gennaio 1995, nel senso di stabilire il
diritto di visita del padre in due sabati e in due domeniche al mese, di
aumentare il contributo alimentare complessivo a fr. 7’500.– mensili, suddivisi
in fr. 800.– per __________, fr. 600.– ciascuno per __________ e __________ e
fr. 5’500.– per sé e di concederle una provvigione ad litem di fr.
4000.–. Con decreto emanato senza contraddittorio il 20 febbraio 1995 il
Pretore ha aumentato il contributo mensile dovuto dal marito a fr. 600.– per
ogni figlio e a fr. 4’200.– per la moglie (act. VIII).
C. __________
__________ __________ ha promosso il 14 giugno 1995 azione di divorzio,
attualmente in fase istruttoria (inc. ..).
Nell’ambito della complessa istruttoria cautelare, destinata a chiarire il
diritto di visita ai figli, __________ __________ ha instato per la modifica
delle misure cautelari, chiedendo l’8 maggio 1995 la sospensione del diritto di
visita del marito (inc. ..). All’udienza del 15
maggio 1995 essa ha confermato le sue domande, denunciando sospetti abusi
sessuali sulla figlia __________; il marito vi si è opposto, rivendicando il
diritto di visita. Il dibattimento finale provvisionale ha avuto luogo l’11
luglio 1995, ogni parte confermandosi nelle proprie domande. Nel settembre del
1995 la moglie si è trasferita presso __________ con i figli. In attesa
dell’allestimento della perizia sul diritto di visita, i coniugi hanno
sottoscritto il 24 ottobre 1995 una convenzione, valida sei mesi, con la quale
hanno regolato il diritto di visita del padre, da esercitare al domicilio della
madre, a __________a, e hanno concordato un contributo alimentare di fr. 600.–
mensili per ogni figlio e di fr. 4’200.– per la moglie. Il Pretore ha omologato
l’accordo con decreto del 10 novembre 1995 (act. XXVIII).
D. __________
__________ ha instato il 30 maggio 1996 per una provvigione ad litem di
fr. 15’000.–. __________ __________ , a sua volta, ha chiesto con
istanza del 3 giugno 1996 un diritto di visita non sorvegliato. All’udienza del
27 giugno 1996 egli ha confermato l’istanza, alla quale si è opposta la moglie
(inc. ..). I coniugi si sono nondimeno accordati
per definire provvisoriamente il diritto di visita sorvegliato, da esercitare
in un apposito centro a __________, vicino al domicilio di moglie e figli.
E. Il Pretore ha
indetto il 20 febbraio 1997 il dibattimento finale per tutte le procedure
cautelari pendenti. Il 20 gennaio 1997 __________ __________ ha chiesto
l’annullamento del dibattimento finale provvisionale, sostenendo che la
procedura relativa al diritto di visita del padre non poteva ritenersi
conclusa. La richiesta è stata respinta con ordinanza del 21 gennaio 1997 (inc.
..__________, act. III). Al dibattimento finale
provvisionale __________ __________ ha chiesto la sospensione della causa
..__________fino al termine delle successive procedure
..e .., ribadendo
che la procedura relativa all’istanza del 3 giugno 1996 non poteva ritenersi
conclusa, donde la nullità delle ordinanze 27 novembre 1996 e 21 gennaio 1997.
Nel merito della provvisionale essa ha postulato l’affidamento dei figli, un
diritto di visita sorvegliato del padre, subordinatamente la sua soppressione,
un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlio, uno di fr.
4’200.– per sé e una provvigione ad litem di fr. 30’000.–. __________
__________ __________ si è opposto alle domande, ha offerto un contributo
alimentare mensile di fr. 500.– per ciascuno dei figli, uno per la moglie di
fr. 630.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e di fr. 1’230.– dal 1° gennaio
1996 e ha chiesto un diritto di visita non sorvegliato, da esercitare due fine
settimana al mese e tre settimane durante le vacanze scolastiche.
F. Il Pretore ha
statuito il 10 aprile 1997, con un unico giudizio, su tutte le domande cautelari
pendenti (.., .. e
..__________). Egli ha affidato i bambini alla madre, ha
stabilito in modo dettagliato il diritto di visita del padre, da esercitare
liberamente dopo il 1° luglio 1997, ha fatto obbligo al marito di versare un
contributo alimentare mensile di fr. 600.– per ciascun figlio e di fr. 4’200.–
per la moglie, oltre una provvigione ad litem di fr. 10’000.–. La tassa
di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro il citato
decreto cautelare sono insorti entrambi i coniugi: __________ __________
__________ ha interposto appello il 18 aprile 1997, postulando la riduzione del
contributo alimentare per i figli a fr. 500.– mensili ciascuno e di quello per
la moglie a fr. 630.– per il 1995 e a fr. 1’230.– dal 1° gennaio 1997, come
pure la soppressione della provvigione ad litem e un’indennità per
ripetibili di prima sede di fr. 20’000.–. __________ __________, nel suo
gravame del 21 aprile 1997, ha chiesto – previa concessione dell’effetto
sospensivo all’appello – che la procedura provvisionale relativa al diritto di
visita sia sospesa fino alla decisione del giudice germanico da lei adito al
suo domicilio, che sia accertata la nullità del decreto cautelare e nel merito
che il diritto di visita ai figli sia sottoposto a sorveglianza, subordinatamente
sia soppresso.
Nelle proprie
osservazioni ogni parte propone di respingere l’appello avversario. __________
__________ ha instato il 16 maggio 1997 per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, nell’ipotesi in cui sia accolto l’appello del marito.
H. Le parti sono
state convocate da questa Camera per un dibattimento orale, svoltosi il 19
giugno 1997. All’udienza la moglie ha prodotto copia di un accordo concluso tra
i coniugi il 2 maggio 1997 sul diritto di visita nell’ambito della parallela
procedura giudiziaria avviata l’11 febbraio 1997 davanti al Familiengericht
di Kirchheim unter __________, omologato dal giudice il 16 maggio 1997. Con
ordinanza del 19 giugno 1997 la Camera ha acquisito agli atti il verbale 2
maggio 1997, la perizia giudiziaria allestita il 28 aprile 1997, la sentenza 16
maggio 1997 e la documentazione relativa al fabbisogno di madre e figli,
assegnando alla convenuta un termine per produrre la decisione germanica
relativa agli assegni familiari. Tale documento è stato prodotto il 13 gennaio
1998 e le parti hanno potuto esprimersi al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. Questa Camera ha
acquisito agli atti varia documentazione relativa al diritto di visita e al
fabbisogno dei figli, in virtù del principio inquisitorio applicabile alle
relazioni fra genitori e figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203
consid. 1; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e
nota 1 ad art. 321). Le parti hanno avuto occasione di esprimersi al riguardo e
il loro diritto di essere sentiti è così stato rispettato.
I. Sull’appello di
-
Il Pretore ha
ritenuto che nella fattispecie non era possibile calcolare il contributo alimentare
dovuto dal marito per la famiglia applicando il consueto metodo della ripartizione
delle eccedenze. L’elevato tenore di vita del nucleo familiare durante la convivenza
superava infatti le disponibilità di reddito del marito ed era stato finanziato
in parte con le elargizioni dei genitori dell’attore. Secondo il Pretore non
era possibile privare la convenuta e i figli del contributo alimentare versato
negli ultimi due anni e si giustificava pertanto di considerare alla stregua di
un reddito del marito i versamenti dei suoi genitori, tenuto conto anche
dell’obbligo di mantenimento di questi ultimi nei confronti del figlio bisognoso,
ai sensi dell’art. 328 CC. Egli ha quindi attribuito alla convenuta il
contributo alimentare già riconosciutole nel decreto cautelare emanato il 20
febbraio 1995 senza contraddittorio.
-
L’art. 145 cpv. 2
CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il limite superiore del
diritto al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto sino alla
cessazione della vita comune (DTF 118 II 376, Rep. 1994 298).
-
L’attore sostiene
che il contributo alimentare dovrebbe essere calcolato sul suo reddito
effettivo, di fr. 7’700.– mensili nel 1995 e di fr. 8’300.– mensili nel 1996. A
suo giudizio il Pretore, confermando il decreto supercautelare del 20 febbraio
1995, si sarebbe invece fondato su affermazioni unilaterali della moglie, non
comprovate dall’istruttoria cautelare.
a) Dagli
atti emerge che l’attore, consigliere d’amministrazione della __________
__________ di __________, percepisce per tale sua attività dal 1994 un compenso
annuo di fr. 90’216.– (doc. O). Inoltre egli riceve un gettone annuo di fr.
9’395.– come membro del consiglio di amministrazione della __________
__________ __________ __________ __________ __________ (doc. F). Il suo reddito
annuo complessivo dal 1995 in poi è quindi stato di fr. 99’611.– (nonostante
quanto egli asserisce nell’appello), onde un reddito mensile medio di fr.
8’300.– per tutto il periodo considerato. Dall’istruttoria provvisionale si
evincono invece elementi concreti che possano lasciar supporre l’esistenza di
altre fonti di reddito, per altro esplicitamente escluse dal datore di lavoro
(doc. O).
La
convenuta sostiene che il reddito del marito sarebbe superiore, poiché egli
beneficerebbe di consistenti vantaggi derivanti dal fatto di lavorare
nell’azienda di famiglia. Non è contestato che il tenore di vita goduto dalla
famiglia durante la convivenza superava le disponibilità economica del marito.
Quest’ultimo ha ammesso di aver beneficiato di elargizioni dai propri genitori
per l’importo complessivo di circa fr. 42’000.– annui (fr. 35’000.– per
l’alloggio coniugale e fr. 7’000.–/8’000.– per le vacanze: interrogatorio
formale del 30 agosto 1995). La madre del marito ha confermato che durante la
convivenza entrambi i genitori aiutavano finanziariamente il figlio con un
versamento annuo di fr. 35’000.– per il canone di locazione della villa di
__________, suddiviso in due rate, oltre a fr. 7’000.– come partecipazione ai
costi delle vacanze (deposizione del 3 maggio 1995). Si tratta quindi di
stabilire se tali versamenti vadano considerati come reddito del marito.
b) Il
primo giudice ha ritenuto che i genitori del marito fossero obbligati a
sostentare le necessità familiari di quest’ultimo in virtù del dovere di
assistenza fra parenti sancito dall’art. 328 CC. Se non che, tale obbligo
esiste solo verso discendenti nel bisogno e tale non può sicuramente essere
considerato l’appellante, che dispone di un buon guadagno (DTF 121 III 441). I
versamenti spontanei e volontari forniti all’attore non possono dunque essere
considerati come reddito del beneficiario (Hausheer/Spycher,
in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 1.44 pag. 46 e 5.144 pag.
294). Le entrate del marito determinanti per il calcolo del contributo
alimentare sono quelle derivanti dall’attività lucrativa, ossia fr. 8’300.–
mensili, sia nel 1995 sia nel 1996. In tale misura la censura dell’appellante
si rivela fondata.
- L’appellante
offre un contributo di fr. 500.– mensili per ogni figlio, asserendo che
l’importo di fr. 600.– (compresi gli assegni familiari) stabilito dal Pretore
sarebbe eccessivo per rapporto agli importi figuranti nelle raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993) e al suo reddito,
di fr. 7’700.– mensili. Anzi, dato che dal 1° dicembre 1997la moglie riscuote
gli assegni familiari in Germania, per un totale di DM 530 (DM 150 ciascuno per
__________ e __________ e DM 230 per __________: decisione dell’Arbeitsamt
Göppingen, Familienkasse), l’appellante chiede che tale importo sia dedotto dal
contributo alimentare per i figli con effetto dal 1° gennaio 1997, poiché la
moglie avrebbe potuto conseguire già da tale data le prestazioni sociali in
favore dei figli.
a) Il
reddito determinante dell’attore ai fini dei contributi alimentari per i figli
non è di fr. 7’700.– mensili, come sostenuto con l’appello, ma di fr. 8’300.–
mensili complessivi (consid. 4). Il contributo proposto dall’appellante per i
figli è comunque insufficiente anche volendo applicare, nell’ipotesi a lui più
favorevole, l’edizione 1993 delle citate raccomandazioni di Zurigo (pubblicata
nella Rivista di diritto tutelare __________pag. __________). Su tali basi il
fabbisogno in denaro – escluse dunque le cure e l’educazione – ammonterebbe
mensilmente a fr. 1’695.– complessivi, di cui fr. 695.– per __________ (passata
nel 1995 alla seconda fascia d’età) e fr. 500.– ciascuno per __________ e
__________. Per tenere conto del reddito della famiglia, notevolmente superiore
a quello medio considerato nelle note raccomandazioni (circa fr. 6’900.– nel
1995 e fr. 7’000.– nel 1996) appare giustificato, nell’interesse dei figli,
adeguare tali importi almeno al rincaro intervenuto dal 1993 al 1995, ciò che
porta a un fabbisogno mensile nel 1995 di fr. 715.– per __________ e di fr.
515.– per __________ e __________, per un totale di fr. 1’745.–. Nel 1996,
sulla base della nuova edizione delle raccomandazioni (pubblicata nella Rivista
di diritto tutelare __________ pag. __________), il fabbisogno mensile
ammonterebbe a fr. 735.– per __________ e a fr. 525.– per __________ e
__________, ossia a complessivi fr. 1’785.–. Tali importi possono essere
considerati per valutare il contributo alimentare dovuto dal padre anche se i
bambini vivono in Germania, dal momento che l’area urbana di Stoccarda non è
verosimilmente meno costosa rispetto a quella di Zurigo.
b) A
detta dell’appellante il contributo alimentare a suo carico dovrebbe tenere conto
degli assegni familiari percepiti in Germania dalla moglie, con effetto dal 1°
gennaio 1997. Dalle indagini condotte da questa Camera durante l’udienza del 19
giugno 1997 è emerso che il padre non ha mai ricevuto assegni familiari, né in
Italia né in Svizzera, mentre la madre non li ha chiesti in Germania perché avrebbe
dovuto presentare una dichiarazione firmata dal marito, ciò che a suo dire non
era possibile per le reciproche difficoltà di comunicazione. I coniugi hanno
collaborato per ottenere il versamento degli assegni familiari solo dopo
l’ordinanza emanata il 19 giugno 1997 da questa Camera. Il marito ha inviato
alla moglie il 5 settembre 1997 la dichiarazione richiesta dall’ente germanico
e nell’ottobre del 1997 ha sottoscritto l’apposito formulario. In siffatte
circostanze non si vede come egli possa sostenere che gli assegni familiari
dovrebbero essere imputati alla moglie, come reddito ipotetico, sin dal gennaio
1997. Le prestazioni sono erogate solo dal 1° dicembre 1997 a causa delle
oggettive difficoltà di comunicazione tra le parti, che questa stessa Camera ha
accertato all’udienza del 19 giugno 1997. Le conseguenze della mancata
collaborazione non possono quindi essere imputate all’uno o all’altro coniuge.
Degli assegni familiari germanici e si può tenere conto, perciò, solo dal 1° dicembre
1997.
c) Quanto
all’entità del contributo alimentare, le citate raccomandazioni dell’Ufficio
della gioventù di Zurigo si riferiscono notoriamente a fabbisogni medi e per
prassi costante di questa Camera sono sì da considerare un buon punto di riferimento,
da adeguare tuttavia caso per caso alle circostanze specifiche (Rep. 1994 298).
In tal senso si esprime del resto anche la dottrina (Rep. 1991 345 ss.). Nella
fattispecie la convenuta ha reso verosimili costi supplementari per la cura dei
figli: retta della scuola per l’infanzia, terapia psicologica per __________ e
__________, custodia occasionale dei bambini da parte di terzi (documentazione
prodotta all’udienza del 19 giugno 1997). Per quel che concerne quest’ultima
voce, contestata dall’appellante, non si può negarne l’opportunità, ove appena
si consideri che __________ è ancora seguita per le difficoltà psicologiche ben
note ai genitori, ciò che obbliga ragionevolmente la madre ad affidare gli
altri due bambini a terzi durante le sedute terapeutiche. L’interesse dei figli
giustifica pertanto che si tenga equamente conto di tali maggiori spese, lasciando
invariato il contributo complessivo di fr. 1’800.– mensili stabilito dal Pretore,
suddiviso in fr. 750.– per __________ e fr. 525.– ciascuno per __________ e
__________, senza gli assegni familiari. Dal 1° dicembre 1997, di conseguenza,
la madre è autorizzata a riscuotere le prestazioni sociali in aggiunta al
contributo versato dal padre. Ne segue, in conclusione, che l’apprezzamento del
Pretore sul contributo alimentare per i figli resiste alla critica anche a un
esame più approfondito delle circostanze.
-
L’appellante
rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto della capacità lucrativa
della moglie, vista l’insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della
famiglia. La convenuta, orafa diplomata, potrebbe riprendere a lavorare, anche
a domicilio, e ricavare dalla propria attività un reddito di almeno fr. 2’000.–
mensili, sufficiente a coprire le sue necessità. Se non che, contrariamente a
quanto sembra credere l’attore, il Tribunale federale impone prudenza
nell’obbligare il coniuge che non ha esercitato un’attività lucrativa durante
la vita in comune a riprendere il lavoro dopo la fine della comunione domestica
(DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Nel valutare la possibilità di
reinserimento dell’interessata nel mondo del lavoro si deve per altro tenere
conto dell’impegno che essa profonde nella cura dei figli (DTF 115 II 6), tanto
più nell’ambito di una procedura provvisionale. La convenuta si occupa di tre
bambini piccoli, di cui solo una in età scolastica e che per di più denota
manifeste difficoltà psicologiche (perizia 28 aprile 1997 del prof. __________
__________). Come si vedrà, inoltre, il reddito del marito è sufficiente a
garantire il fabbisogno della famiglia. Non vi è pertanto motivo, a questo
stadio della causa, per imporre alla convenuta la ripresa di un’attività
lucrativa.
-
Il Pretore non ha
indicato nel decreto litigioso gli elementi concreti del fabbisogno familiare,
essendosi dipartito dall’idea – fallace – che il metodo di calcolo previsto dal
diritto federale non sia applicabile. Ora, l’appellante rivendica un fabbisogno
mensile di fr. 5’570.– mensili, composto del minimo esistenziale del diritto
esecutivo (fr. 1’025.–), delle spese presumibili di alloggio (fr. 1’500.–), del
premio della cassa malati (fr. 242.–), come pure di assicurazioni varie (fr.
133.–), dei contributi AVS facoltativi (fr. 538.–), degli oneri sociali (fr.
938.–), delle spese di trasferta per l’esercizio del diritto di visita (fr.
1’080.–) e delle imposte (fr. 71.–). Un canone di locazione fittizio,
paragonabile a quello dell’altro coniuge, può invero essere inserito nel fabbisogno
se un coniuge dispone di un alloggio particolarmente economico (Rep. 1995 141; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 2.33).
L’attore ha tuttavia ammesso ripetutamente, da ultimo all’udienza del 19 giugno
1997, di abitare presso i suoi genitori dal maggio 1995 e di non avere un
alloggio proprio. Egli non sostiene che le sue attuali condizioni di alloggio
nella villa dei genitori siano inadeguate o insostenibili. Dal profilo
qualitativo, egli si trova in una situazione sostanzialmente comparabile a
quella in cui si trovava durante la comunione domestica, visto che negli
intervalli fra i suoi numerosi viaggi di affari alloggia nella villa dei
genitori. Non vi è quindi motivo di inserire nel suo fabbisogno, per motivi di
equità, una spesa ancora inesistente (I CCA, sentenza del 12 giugno 1997 nella
causa A. contro A.), riservata la possibilità di modificare l’assetto cautelare
in caso di cambiamento delle sue circostanze. Del resto, anche prima della
rescissione del contratto di locazione per la villa di __________, avvenuta nel
maggio del 1995 (istanza 4 gennaio 1995, pag. 9), l’attore non aveva costi di
alloggio poiché il canone di locazione era pagato dai genitori (interrogatorio
formale del 30 agosto 1995). Nel fabbisogno dell’attore sono stati inoltre
considerati – come si vedrà in seguito – non solo i contributi correnti all’AVS,
ma anche le rate per il rimborso di quelli arretrati. Si volesse inserire nel
fabbisogno un canone di locazione fittizio pari a quello della moglie, occorrerebbe
stralciare le rate mensili per i debiti arretrati, ciò che porterebbe
sostanzialmente allo stesso risultato.
Il premio della cassa
malati (fr. 226.40 nel 1995 e 1996, doc. L, fr. 242.– dal 1° gennaio 1997), gli
oneri assicurativi e le imposte, comprovati, rientrano nel fabbisogno. Anche i
contributi versati all’AVS (facoltativa per gli Svizzeri all’estero) possono essere
considerati nel calcolo già per il fatto che tale forma di previdenza è
nell’interesse di tutta la famiglia (Hausheer/Brunner,
op. cit., n. 3.60 pag. 142). L’appellante rivendica a questo titolo un importo
mensile di fr. 1’476.–, asserendo di dover pagare, oltre ai contributi correnti
(fr. 583.– mensili), anche contributi arretrati per gli anni in cui ha lavorato
all’estero (fr. 893.– mensili in media). L’importo è documentato (doc. G e doc.
V, relativo agli arretrati per il 1988, 1989, 1990 e 1991) e, dato l’interesse
della famiglia a un’adeguata previdenza, anche gli arretrati possono essere
inseriti nel fabbisogno del marito, essendo garantito il fabbisogno anche a
ogni membro della famiglia (Rep. 1994 301; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996
nella causa G. c. G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380). Le spese di
trasferta a Stoccarda per l’esercizio del diritto di visita, quantificate
dall’attore in fr. 1’080.– mensili e non contestate dalla moglie, appaiono
verosimili (ZR 87/1988 pag. 276 n. 114), evidentemente dal settembre 1995, data
del trasferimento in Germania dei bambini. In conclusione, pertanto, il
fabbisogno mensile minimo dell’attore fino al 31 agosto 1995 ammonta a fr.
2’931.40 (fr. 1’025.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 226.40
cassa malati, fr. 133.– assicurazioni, fr. 71.– imposte, fr. 1’476.– contributi
correnti e arretrati AVS), ascende dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1996 a
fr. 4’011.40 (fr. 1’025.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 226.40
cassa malati, fr. 133.– assicurazioni, fr. 71.– imposte, fr. 1’080.– trasferta
per diritto di visita, fr. 1476.– contributi correnti e arretrati AVS) e si
eleva a fr. 4’027.– dal 1° gennaio 1997 (fr. 1’025.– minimo esistenziale del
diritto esecutivo, fr. 242.– cassa malati, fr. 133.– assicurazioni, fr. 71.–
imposte, fr. 1’080.– trasferta per diritto di visita, fr. 1’476.– contributi
correnti e arretrati AVS).
Il fabbisogno minimo
della moglie va calcolato in fr. 2’451.40 mensili fino al 31 dicembre 1996 e a
fr. 2’467.– dal 1° gennaio 1997. Oltre al minimo esistenziale del diritto
esecutivo (fr. 1’025.– per persona convivente con minorenni) si deve tenere conto
della quota di alloggio personale (fr. 900.–, non contestati dal marito, la
differenza essendo computata nel fabbisogno dei figli), del premio personale
della cassa malati, degli oneri assicurativi di fr. 100.– (ammessi dalla
controparte) e delle spese di trasferta, stimate in fr. 200.–, di cui è stata
resa verosimile la necessità per accompagnare i figli dai diversi terapeuti. I
costi della cassa malati fatti valere dalla convenuta all’udienza del 19 giugno
1997, di DM 530, comprendono anche i premi per i figli, già considerati nel
calcolo del loro fabbisogno. Nel fabbisogno della moglie può essere inserito
solo l’importo del suo premio personale, che in mancanza di dati più precisi
può prudentemente essere valutato in fr. 226.40 fino al 31 dicembre 1996 e in
fr. 242.– dal 1° gennaio 1997, come per il marito.
Ne discende, in
sintesi, che il quadro patrimoniale della famiglia appare il seguente:
Periodo
dal 1° gennaio al 31 agosto 1995
reddito del marito fr.
8’300.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
2’931.40 mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’451.40 mensili
fabbisogno
dei figli fr. 1’800.—
mensili
fr.
7’182.80 mensili
eccedenza fr.
1’117.20 mensili
quota
a disposizione di ogni coniuge fr. 558.60
mensili
Il marito può conservare per
sé (arrotondati) fr. 3’490.– mensili
deve
versare alla moglie fr. 3’010.– mensili
e
ai figli fr.
1’800.– mensili
Periodo
dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1996
reddito del marito fr.
8’300.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
4’011.40 mensili
fabbisogno
minimo della moglie (decreto, loc. cit.) fr. 2’451.40 mensili
fabbisogno
dei figli fr. 1’800.— mensili
fr.
8’262.80 mensili
eccedenza fr.
37.20 mensili
quota
a disposizione di ogni coniuge fr. 18.60 mensili
Il marito può conservare per
sé fr. 4’030.— mensili
deve
versare alla moglie fr. 2’470.— mensili
e
ai figli fr.
1’800.— mensili
Peridodo
dal 1° gennaio 1997
reddito del marito fr.
8’300.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
4’027.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2’467.– mensili
fabbisogno
dei figli fr. 1’800.– mensili
fr.
8’294.– mensili
eccedenza fr.
6.– mensili
quota
a disposizione di ogni coniuge fr. 3.– mensili
Il marito può conservare per
sé fr. 4’030.– mensili
deve
versare alla moglie fr. 2’470.– mensili
e
ai figli fr.
1’800.– mensili
Sui
contributi alimentari l’appello del marito si rivela così parzialmente fondato.
Il marito verserà di conseguenza un contributo alimentare mensile di fr.
1’800.– complessivi per i figli (fr. 750.– per __________ e fr. 525.– ciascuno
per __________ e __________) dal 1° gennaio 1995, mentre alla moglie corrisponderà
un contributo alimentare di fr. 3’010.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto
1995 e di fr. 2’470.– dal 1° settembre 1995.
- Il primo giudice
ha concesso alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 10’000.–.
L’appellante ritiene che la moglie non ha nessun diritto a una simile
indennità, potendo finanziare le proprie spese di causa con il contributo
alimentare di fr. 4’200.– mensili fissato dal Pretore. L’argomentazione cade
nel vuoto già per il fatto che l’appellante vede parzialmente accolto il
proprio gravame e che di conseguenza alla convenuta rimane un contributo alimentare
di fr. 2’505.–, solo di poco superiore al fabbisogno minimo. L’attore sostiene
che la moglie non può essere considerata indigente, avendo prelevato da un
conto a lui intestato fr. 14’000.– allorché è partita dal domicilio coniugale
con i figli. Tale importo però risulta essere stato adoperato dalla convenuta
per arredare il nuovo appartamento e per provvedere al mantenimento suo e dei
figli nei primi mesi della separazione (verbale di udienza del 13 febbraio
1995). L’appellante, del resto, ha ammesso nell’istanza del 4 gennaio 1995 di
non aver versato alcunché per il mantenimento della famiglia tra l’ottobre 1994
e il gennaio 1995 e non si vede come possa ora seriamente sostenere che la
moglie potrebbe finanziare le spese di causa con l’importo prelevato. Infine,
l’attore afferma che la provvigione ad litem chiesta dalla convenuta il
30 maggio 1996 non potrebbe esserle attribuita per i costi affrontati in
precedenza. La moglie ha tuttavia rivendicato già all’udienza del 13 febbraio
1995 una provvigione ad litem di fr. 4’500.– (verbale, pag. 2). Il 30
maggio 1996, confrontata con la richiesta di anticipare un ragguardevole
importo per le spese di perizia, ha adeguato la domanda chiedendo una nuova
provvigione di fr. 15’000.–. Ora, l’ottenimento di una provvigione non impedisce
al coniuge indigente di ottenerne una seconda nel caso in cui l’importo già accordato
si riveli insufficiente (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, art. 145 CC n. 285; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während
des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.; Rep. 1973 316). Il
giudice fissa il relativo importo tenendo conto delle spese che il coniuge
istante dovrà affrontare dal momento in cui l’istanza è stata introdotta (Bühler/Spühler, op. cit., nota 287 ad art.
145 CC; Czitron, op. cit., pag.
120). Sotto questo profilo la richiesta di provvigione ad litem esplica
gli stessi effetti di una domanda di assistenza giudiziaria: di regola essa non
retroagisce (non copre cioè le spese già insorte), ma garantisce – se fondata –
la copertura delle spese che il coniuge istante dovrà affrontare sin dal
momento in cui ha presentato l’istanza (e non solo dal momento in cui statuirà
il giudice). Nella fattispecie, vista l’ampiez-za della procedura provvisionale,
l’impegno profuso dai patrocinatori e la delicatezza dei temi relativi ai
figli, che hanno richiesto un numero inusuale di udienze, la seconda rata di
fr. 10’000.– concessa dal Pretore appare giustificata, indipendentemente dalla
motivazione del decreto impugnato. Su questo punto, per altro, l’appello si
limita a contestare l’ammontare della provvigione ad litem, definita
“decisamente eccessiva”, senza tuttavia spiegare per quali motivi sarebbe
troppo elevata e quale sarebbe l’importo adeguato. Totalmente sfornito di
motivazione, l’appello si dimostra su questo punto irricevibile (art. 309 cpv.
2 lett. f e cpv. 5 CPC).
L’appellante sostiene
infine di non poter far fronte alla provvigione ad litem con il proprio
reddito. L’assunto è attendibile, visto che al marito rimane praticamente solo
il fabbisogno minimo, ma ciò non è determinante. La possibilità di versare
un’indennità per le spese di causa si valuta anche tenendo conto della sostanza
(Bräm in: Zürcher Kommentar,
Zurigo 1993, n. 135 ad art. 159 CC). L’istruttoria provvisionale, incentrata
principalmente sul problema relativo ai figli, non dà molte indicazioni sulla
sostanza del marito, ma nonostante i pochi elementi al riguardo il versamento
di fr. 10’000.– sembra rientrare nelle sue possibilità, non essendo stato reso
verosimile che egli abbia speso l’indennità di fr. 40’000.– ricevuta nel 1994
dal precedente datore di lavoro (doc. LL, risposta n. 14 e 15
dell’interrogatorio formale, verbale del 30 agosto 1995). L’appello si rivela
quindi, una volta ancora, destituito di buon fondamento.
Come osserva l’appellante,
la prestazione posta a suo carico è – come del resto indica anche il nome – un
semplice anticipo destinato a coprire i costi della causa di stato e non
esclude un eventuale rimborso al termine del processo. Lo scioglimento del
regime si ha per avvenuto bensì il giorno della litispendenza (art. 204 cpv. 2
CC), tuttavia il costo di una causa di separazione o di divorzio è ancora un
debito dell’unione coniugale. Il coniuge che ha stanziato una provvigione ad
litem può chiedere perciò al giudice del divorzio (non al giudice delle
misure provvisionali) che con la liquidazione del regime matrimoniale la somma
gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro
coniuge (Bräm, op. cit., n. 135
ad art. 159 CC verso il basso; SJ 120/1998 pag. 155). Il giudice del divorzio
deciderà secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza e
dell’ammontare dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht,
Zurigo 1995, pag. 553 con richiami). A conclusione della procedura di divorzio
le parti potranno quindi regolare i reciproci rapporti di dare e avere secondo
l’esito delle rispettive domande di giudizio.
II. Sull’appello di __________
- Il Pretore ha
ritenuto che i sospetti della convenuta nei confronti del marito per presunti
abusi sessuali a danno di __________ e __________ non avevano trovato riscontro
concreto nemmeno dopo la lunga istruttoria provvisionale, in particolare dopo
il rapporto 15 maggio 1996 del perito prof. __________ di __________ (act.
XXXV). Ha così concesso al padre un diritto di visita da esercitare senza sorveglianza
nei limiti usuali, vale a dire per due fine settimana completi ogni mese, oltre
a due settimane nelle vacanze estive e una settimana alternativamente a Natale
e a Pasqua. Il primo giudice si è dichiarato competente, nonostante l’avvenuto
trasferimento dei bambini a Stoccarda nell’agosto 1995 e ha rifiutato di
sospendere la procedura provvisionale in attesa dell’esito del procedimento
giudiziario avviato al domicilio dei bambini.
La convenuta ripropone in
questa sede tutte le eccezioni formali già sollevate davanti al Pretore. La
domanda intesa a sospendere la procedura in attesa della sentenza emanata dal
giudice germanico è nel frattempo divenuta priva di oggetto, avendo il Familiengericht
di Kirchheim unter Teck statuito il 16 maggio 1997 sull’affidamento dei figli
alla madre e sul diritto di visita del padre. L’appellante ribadisce inoltre
che il decreto del 10 aprile 1997 sarebbe inefficace poiché sarebbe nulla
l’ordinanza di citazione al dibattimento finale. A sua detta, il Pretore non
avrebbe potuto statuire senza aver assunto informazioni sullo svolgimento del
diritto di visita sorvegliato, vista anche la ricaduta di __________, su cui
era necessario indagare. Ora, nella fattispecie il Pretore ha convocato le
parti al dibattimento finale provvisionale con ordinanza del 27 novembre 1996 e
il 21 gennaio 1997 ha respinto la richiesta di rinvio presentata dalla convenuta,
acquisendo agli atti ulteriore documentazione sulla situazione dei figli e
confermando la data prevista per la discussione finale. La convenuta sostiene
che tali provvedimenti sarebbero nulli (art. 143 CPC), il vizio di forma
avendole arrecato pregiudizio irreparabile, ma non indica quale sarebbe il
vizio di forma “non di poco” in cui sarebbe incorso il primo giudice. La
questione non merita ad ogni modo ulteriore disamina, i dispositivi del decreto
cautelare 10 aprile 1997 sull’affidamento dei figli e sulle loro relazioni
personali con i genitori risultando nulli già per un altro motivo.
Il giudice verifica
d’ufficio, in ogni stadio della causa, i presupposti processuali e in
particolare la competenza (art. 97 cpv. 1 n. 3 CPC). Nel caso in esame è
pacifico che il Pretore era e rimane territorialmente competente per l’azione
di divorzio, promossa da un cittadino svizzero domiciliato nella sua
giurisdizione (art. 144 CC), come pure per i provvedimenti cautelari pendente
causa. La convenuta tuttavia, cittadina svizzera e germanica, nell’agosto 1995
si è trasferita con i tre figli in Germania, dove tuttora risiede. Ora, nei
rapporti tra la Svizzera e la Germania per l’affidamento dei figli minorenni e
le loro relazioni personali con i genitori fa stato la Convenzione dell’Aia
concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di
protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01). L’art. 1 di tale Convenzione
istituisce la competenza del giudice del luogo di residenza abituale dei
minorenni (DTF 123 III 411; Rep. 1994 396). Il Tribunale federale ha precisato,
fondandosi su concorde dottrina, che il principio della perpetuatio fori
non si applica quando i figli minorenni trasferiscono, in pendenza della causa
di stato, la loro dimora abituale in un altro Stato contraente (nella
fattispecie pubblicata proprio la Germania); in tal caso la competenza per
statuire sul loro affidamento e sul diritto di visita spetta unicamente al giudice
dello Stato in cui essi dimorano abitualmente (DTF 123 III 413 consid. 2 a/bb).
In concreto, accertato che i bambini avevano trasferito la dimora abituale in
Germania nell’agosto 1995, che nel frattempo era stato adito il giudice
germanico e che quindi non vi era più necessità di emanare provvedimenti
urgenti, il Pretore avrebbe dovuto ordinare l’accertamento preliminare della
propria competenza, secondo la procedura prevista dall’art. 99 CPC e respingere
poi con decreto (art. 100 CPC), senza entrare nel merito della lite, le istanze
provvisionali ancora pendenti relative all’affidamento dei bambini e al diritto
di visita. I dispositivi n. 1 e 2 del decreto cautelare del 10 aprile 1997
devono pertanto essere dichiarati nulli e in parziale accoglimento dell’appello
il decreto impugnato va riformato di conseguenza.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’attore vede
accogliere parzialmente il proprio appello e ottiene una consistente riduzione
del contributo alimentare per la moglie. Quest’ultima esce a sua volta parzialmente
vittoriosa sul diritto di visita, sia pure per motivi diversi da quelli
invocati. Se si pensa poi che la procedura riguardava soprattutto i rapporti
personali con i figli minorenni, soggetti alla massima ufficiale, appare equo
prescindere da un riparto strettamente numerico degli oneri processuali
(applicando per analogia la sentenza inedita del Tribunale federale del 21
aprile 1988 nella causa R. c. C.), sia in prima che in seconda sede appello, e
suddividere le spese a metà, compensando per entrambi i ricorsi le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________
__________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto
impugnato è così riformato:
-
__________ __________ verserà a __________ __________, entro il 5 di ogni mese,
un contributo alimentare per i figli di fr. 1’800.– mensili (fr. 750.– per
__________, fr. 525.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° gennaio
1995, oltre un contributo alimentare mensile per la moglie stessa di fr.
3’010.– mensili dal 1° al 31 agosto 1995 e di fr. 2’470.– dal 1° settembre
1995. __________ __________ riscuoterà gli assegni familiari in aggiunta al
contributo alimentare per i figli.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello di __________
__________ è parzialmente accolto e il decreto cautelare è così riformato:
-
Le istanze
presentate da __________ __________ __________ il 4 gennaio 1995 (limitata-mente
alle domande n. 2, 3 e 4) e il 3 giugno 1996 sono respinte in ordine.
-
L’istanza 8
maggio 1995 presentata da __________ __________ è respinta in ordine.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
V. Intimazione:
– avvocati dott.
__________ __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________
__________. __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster