AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.52
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00052
Lugano
18 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 20 aprile 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 aprile 1997
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 marzo 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1960) e __________ nata __________ (1966), cittadina sudafricana, si sono
sposati a __________ il __________ 1988. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito è __________ presso la __________ __________ di __________; la moglie ha
lavorato come assistente di direzione presso varie società nel Cantone Ticino.
I coniugi vivono separati dal novembre del 1993. Il 20 luglio 1994 __________
__________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 settembre successivo.
B. A seguito di
un’istanza presentata il 30 novembre 1994 da __________ __________ ,
con decreto cautelare dell’8 agosto 1995 il Pretore ha fissato un contributo
alimentare per la moglie di fr. 105.– per il mese di dicembre 1994, di fr.
505.– mensili per il periodo da gennaio a giugno 1995 e di fr. 105.– mensili in
seguito. Un’istanza di modifica di misure provvisionali presentata dalla moglie
il 5 febbraio 1996 è stata respinta dal Pretore con decreto del 4 marzo 1997,
confermato il 4 agosto 1998 da questa Camera (inc.
..).
C. Nel frattempo, con
petizione del 20 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto la
pronuncia del divorzio, il versamento di un contributo di fr. 3’000.– mensili,
di un’indennità per torto morale di fr. 50’000.– e di un importo da determinare
a titolo di scioglimento del regime dei beni. __________ __________ si è
opposto, il 3 luglio 1995, alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato
a sua volta il divorzio e lo scioglimento del regime matrimoniale. Nei
successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, la
moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale.
D. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato
i rispettivi memoriali conclusivi. Nel proprio, del 27 settembre 1997, la
moglie ha riaffermato la domanda di divorzio e di contributo alimentare,
rivendicando l’importo di fr. 7’609.75 in liquidazione del regime dei beni. Il
marito ha confermato le proprie domande opponendosi a quelle della moglie.
E. Statuendo il 4 marzo
1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha obbligato il marito
a versare l’importo di fr. 5’609.75 in liquidazione del regime dei beni,
respingendo le altre domande dell’attrice. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 1’000.– sono state poste per un quarto a carico del convenuto e per tre
quarti a carico __________ __________ (e per essa, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato), con obbligo di rifondere al marito fr.
5’000.– per ripetibili.
F. __________ __________
è insorta contro la citata sentenza con un appello del 9 aprile 1997 nel quale
chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – la pronuncia del
divorzio, un contributo alimentare di fr. 3’000.– mensili vita natural durante,
la somma di fr. 50’000.– a titolo di risarcimento per torto morale e l’importo
di fr. 7’609.75 in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del
5 maggio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante impugna il
dispositivo n. 1 (pronuncia del divorzio), ma formula una richiesta identica al
dispositivo del Pretore. Nella misura in cui il divorzio è stato pronunciato in
accoglimento della petizione (sentenza, pag. 4 in fondo), l’appello è quindi
senza oggetto. La questione di sapere se la responsabilità del marito sia
“preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 1 CC è di poco rilievo, giacché in
concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da entrambe le parti.
Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei
doveri coniugali, la quale – eventualmente con altri fattori – abbia condotto
alla disunione.
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I documenti prodotti
per la prima volta in appello non sono ricevibili.L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le
relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). In concreto non
si verifica quest’ultima ipotesi. Né è di sussidio all’appellante l’art. 420
cpv. 1 CPC. Tale norma abilita il giudice, nelle cause di stato, ad assumere
prove d’ufficio, ma non lo obbliga a supplire le insufficienze probatorie delle
parti (Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 420). Nella fattispecie la
documentazione esibita (sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, e corrispondenza con la cassa disoccupazione) è del resto irrilevante ai
fini del giudizio, mentre i certificati medici avrebbero potuto essere allegati
già davanti al primo giudice. Non vi è motivo quindi perché questa Camera riesamini
di propria iniziativa le condizioni di salute dell’attrice.
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Il Pretore ha
accertato che la gelosia dell’attrice, benché ingiustificata ed esagerata, era
da ricondurre a una manifestazione di disagio profondo dettato dalla sua stessa
struttura caratteriale. Persona resa insicura dal trasferimento in Ticino dal
Sudafrica, l’interessata appariva disperatamente alla ricerca di un sostegno e
denotava una fragilità emotiva che l’aveva ridotta in uno stato di depressione.
Escluso che il marito avesse un atteggiamento gratuitamente violento e crudele
nei confronti della consorte, il Pretore ha ad ogni modo rilevato che di fronte
alle difficoltà della moglie egli ha assunto un atteggiamento inadeguato,
reagendo con atti maneschi censurabili e controproducenti. Per finire il primo
giudice, non essendo emersi ulteriori elementi di disunione imputabili
soggettivamente all’uno o all’altro coniuge, ha ricollegato il dissidio a
fattori oggettivi da ascrivere all’incompatibilità dei vicendevoli
atteggiamenti e all’incapacità di recepire i bisogni relazionali dell’altro.
L’appellante ribadisce che l’istruttoria ha permesso di accertare il
comportamento violento del marito e rileva di avere subìto durante il
matrimonio costanti prevaricazioni, ciò che configura una colpa causale del
convenuto nella disunione coniugale.
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L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di
riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L’obbligo di corrispondere un’equa
indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del
coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante,
ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce
invece sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad
art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità
e non solo di diritto (Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
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Dal fascicolo
processuale non risulta a quando risalgono le difficoltà coniugali. L’attrice
ha addotto che dopo un primo periodo felice, la relazione si è progressivamente
deteriorata per colpa del marito (petizione, pag. 3 ad 3). Il marito ha fatto valere
invece che nel corso del matrimonio la moglie si è dimostrata estremamente gelosa,
ciò che gli ha reso la vita impossibile (risposta pag. 16). Da un verbale
d’interrogatorio di polizia del 13 luglio 1996, nell’ambito di una denuncia
penale sporta dall’attrice nei confronti del marito per lesioni semplici, si
evince che dopo un soggiorno a Strasburgo nel 1989 i rapporti coniugali si sono
viepiù deteriorati. L’istruttoria non ha permesso altri accertamenti utili a
tale proposito.
a) È
indubbio che tra i coniugi sono insorti frequenti litigi, sfociati anche in
violenze. Il teste __________ __________ ha affermato di avere visto una volta
l’attrice, nel 1991/92, con un occhio pesto e ha indicato, sulla base di quanto
riferito da quest’ultima, che ciò si doveva al marito. __________ __________ ha
ricordato di avere ricevuto, nel 1992/93, una telefonata dall’attrice che le
chiedeva aiuto poiché il marito l’aveva maltrattata. Il convenuto stesso ha
ammesso, nell’interrogatorio formale, che taluni litigi con la moglie sono
finiti anche a botte, con conseguenze fisiche per l’attrice. Il dott.
__________ ha da parte sua affermato che durante un primo colloquio avuto con
l’attrice il 22 settembre 1993 è emerso uno stato di disagio psichico dovuto a
problemi coniugali e che il __________ __________ successivo la paziente si è
presentata da lui dopo un conflitto “pesante” con il marito, senza che tuttavia
fossero rilevabili segni di percosse. L’istruttoria del resto non ha consentito
di accertare l’intensità e la frequenza dei litigi, né tali elementi possono
essere dedotti da quanto hanno dichiarato i responsabili dell’Ospedale
regionale di __________, i quali hanno detto bensì che l’attrice è stata curata
varie volte al pronto soccorso, ma non hanno specificato le date e le ragioni
di tali interventi (lettera dell’11 aprile 1996). Per di più, neppure le cause
degli alterchi sono desumibili con sufficiente attendibilità, i coniugi
muovendosi rimproveri a vicenda. Quanto all’episodio del 17 dicembre 1995
(evocato dall’appellante), esso non risulta determinante poiché è successivo
alla separazione, essendosi verificato quando la disunione era ormai definitiva.
b) Si
aggiunga che la soverchia gelosia della moglie non sembra estranea ai diverbi
coniugali. Dall’istruttoria risulta che l’attrice ha accusato due colleghe di
lavoro di avere una relazione sentimentale con il convenuto, informando
dell’accusa anche i rispettivi mariti (deposizioni __________ __________,
__________ e __________ __________). I coniugi __________ hanno riferito che
ciò risale al 1992, mentre per quanto riguarda __________ __________ il fatto è
avvenuto all’inizio del 1994. Anche i colleghi di lavoro del convenuto hanno
detto che l’attrice sospettava apertamente il marito di relazioni extraconiugali
(deposizione __________ e __________), che si presentava spesso sul posto di
lavoro, ove succedevano litigi per motivi di gelosia (deposi-zioni __________,
__________, __________ e __________), ciò che rendeva difficile l’attività
lavorativa del marito (deposizioni __________, __________ e __________). Certo,
la gelosia non basta di per sé a configurare una colpa, ma quando essa
raggiunge gli apici descritti (e nessuna relazione extraconiugale del marito è
dimostrata), contrasti suscettibili di degenerare in litigi possono senz’altro
verificarsi e, per finire, distruggere l’unione coniugale.
c) In
conclusione, l’istruttoria non ha consentito di dimostrare che le violenze – ancorché
riprovevoli – del marito siano state la causa del naufragio coniugale e non la
conseguenza di accese dispute dovute ad altre cause, tanto meno di fronte al
comportamento della moglie. Mancano quindi i presupposti per la concessione di
un contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC, indipendentemente
dalla circostanza che la moglie possa essere coniuge innocente. Su questo punto
l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
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Il Pretore ha
respinto la pretesa di riparazione morale formulata dalla moglie poiché il
comportamento del marito non era tale da giustificare l’applicazione dell’art.
151 cpv. 2 CC. L’appellante ribadisce la pretesa per ragioni di equità. Ora, se
le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle
relazioni personali del coniuge innocente, a quest’ultimo può essere
aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151
cpv. 2 CC). In concreto l’appellante, oltre a non spiegare in che cosa
consisterebbe il grave pregiudizio morale, neppure sostiene di avere
patito sofferenze di intensità e gravità tali da non poter essere sopportate
nelle circostanze del caso (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 784). Insufficientemente motivato, l’appello su questo punto
risulta perciò irricevibile (art. 309 cpv. 5 combinato con il capoverso 2 lett.
f CPC).
-
Il Pretore ha negato
all’attrice una pensione alimentare poiché l’ha ritenuta in grado di conseguire
un reddito di fr. 3’760.– mensili, pari al suo guadagno presso la __________
__________, dalla quale si è licenziata senza validi motivi. Egli ha considerato
altresì che, rinunciando senza motivi legittimi a un lavoro ben retribuito
presso la __________ __________ di __________k, essa non può pretendere ora un
contributo di solidarietà da parte del marito. L’appellante ribadisce la sua
richiesta, asserendo di essersi seriamente impegnata nella ricerca di una nuova
occupazione e di avere bensì cominciato a lavorare presso la ditta menzionata
per una settimana. Essa rileva poi di essere inabile al lavoro nella misura del
100%, ragione per cui la teoria del reddito potenziale non può essere applicata.
a) Non
ricorrendo i requisiti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in
conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza,
l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una
pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. Tale pensione
garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio
(come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste
di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20%
(DTF 121 III 49; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/
Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della
pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo
di diritto (Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 314 in alto). I criteri determinanti per valutare se la donna
divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente in un prossimo futuro e –
di conseguenza – intraprendere sforzi in tal senso sono, oltre alla durata del
matrimonio, all’età dei coniugi e alla presenza dei figli, lo stato di salute
dell’interessato, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie, la
situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid. 4).
b) A
prescindere dal fatto che, fondato su documenti nuovi, il gravame è
irricevibile, anche nell’ambito della fissazione di una rendita d’indigenza
fondata sull’art. 152 CC il giudice può tener conto di un reddito ipotetico
superiore a quello percepito dal coniuge creditore (DTF 114 II 310 consid. 3a e
3d in fine), quanto meno nella misura in cui il conseguimento di tale reddito
sia possibile e ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16
consid. 1b). Nella fattispecie l’appellante è ancora giovane, non deve
occuparsi di figli, dispone di una buona formazione professionale (curricolo
doc. 4), tant’è che fino al 1995 ha lavorato come assistente di direzione in
varie società nel Cantone Ticino (risposta, pag. 9), mentre la presunta
inabilità al lavoro è fondata – come detto – su documenti nuovi, e quindi
irricevibili. Nelle circostanze descritte un reinserimento professionale è
dunque auspicabile e può ragionevolmente essere preteso. Ne discende che con un
reddito ipotetico di fr. 3’760.– e un fabbisogno (maggiorato del 20%) di fr.
3’348.– l’appellante non può essere definita indigente a norma dell’art. 152
CC. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
-
L’appellante chiede
infine di aumentare di ulteriori fr. 2’000.– l’importo a suo favore in
liquidazione del regime dei beni, contestando che il valore dei cani di sua
proprietà e venduti dal convenuto sia di soli fr. 3’000.– come ritenuto dal
Pretore. A torto. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni
alimentari e sui rapporti patrimoniali fra coniugi è soggetto alla massima dispositiva
e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 84 ad art. 151). Spettava
quindi all’appellante allegare e provare i fatti su cui essa fonda la sua
pretesa di liquidazione. Invano si cercherebbe negli atti una prova sul valore
dei cani, il fatto che essi siano di razza e dispongano di un pedigree non
bastando a comprovare la fondatezza della pretesa. L’appello deve dunque essere
respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall’appellante già per il fatto che, foss’anche dato il requisito
dell’indigenza, il caso in rassegna difettava sin dall’inizio del requisito
cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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