Appeal withdrawn in divorce interim measures case

11.1997.46Outro Tribunal5 de fev. de 1998Withdrawn

Abrir fonte

Resumo

In an appeal concerning interim measures pending divorce, the appellant withdrew the appeal after the parties reached an amicable settlement and had their divorce agreement approved by the first-instance court. The appellate court struck the case from the docket for desistance. It nevertheless ordered the appellant to bear the procedural costs, reduced to CHF 100 in light of the parties' cooperative conduct, and confirmed compensation of party costs as agreed.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal in civil proceedings results in desistance and removal from the docket. Where the parties settle amicably, procedural costs may be equitably reduced in view of their good faith and conduct, while the allocation of party costs follows the settlement agreement absent reasons to depart from it (consid. 1-2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.46

Data decisione, Autorità: 05.02.1998, ICCA

Incarto n. 11.97.00046

Lugano, 5 febbraio 1998/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

22 febbraio 1995 da


, __________ () (patrocinato dall’avv. __________ -__________ __________, __________)

contro


__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

premesso che il 28 marzo 1997 __________ __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 15 marzo 1997;

ricordato che tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato, su richiesta dell’ap-pellante, con decreto del 3 giugno 1997, essendo in corso trattative per regolare nelle vie amichevoli gli effetti accessori del divorzio;

preso atto che con lettera del 30 gennaio 1988 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio, emessa il 15 dicembre 1997;

accertato che nell’accordo le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate, di assumere in ragione di metà ciascuno le spese ancora dovute e di compensare le ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ -__________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

divorceinterim measuresappeal withdrawaldesistancesettlementcourt costsparty costs