AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.35
Data decisione, Autorità:
17.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00034
11.97.00035
Lugano
17 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. ..___ e ..___
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna entrambe promosse con petizioni del 17 marzo 1994 da
__________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
e
__________ __________, __________
(entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________
__________i, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 febbraio
1997 presentato da __________ e __________ contro la sentenza emessa il 7
febbraio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
deve essere accolto l’appello del 3 marzo 1997 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ è proprietaria dei fondi n. __________e __________MCD di __________
(vecchi n. __________e __________RT) __________ __________ è stato proprietario
dei fondi n. __________e __________MCD (vecchi n. __________ e __________RT)
fino al 24 dicembre 1991, quando li ha donati alla figlia __________ __________.
Il fondo n. __________MCD
di __________ è gravato da un onere di passo a favore del fondo contiguo n.
__________MCD, a sua volta gravato da un onere di passo a favore del fondo n.
__________ MCD. La servitù a carico del fondo n. __________MCD era esercitata
su di un sentiero a nord del mappale, lungo il confine con le particelle n.
__________ e __________MCD.
B. Nel 1989 __________
__________ ha commissionato alla ditta __________ __________ __________ la
progettazione di una funicolare sul proprio fondo n. __________MCD. La domanda
di costruzione è stata approvata dalle autorità il 6 marzo 1991 e la ditta
__________ __________A, incaricata di eseguire i lavori di muratura, ha
costruito lo zoccolo in cemento su cui posare i binari della funicolare sul
fondo n. __________MCD.
In un secondo tempo, anche
__________ __________ si è detto interessato alla costruzione della funicolare,
per meglio accedere alla propria abitazione sul fondo n. __________MCD. Le
parti si sono accordate nel senso che la funicolare sarebbe stata prolungata
verso nord, sul fondo n. __________MCD di proprietà __________, ed
eventualmente verso sud, sul fondo n. __________MCD, sempre di proprietà
__________. Il 12 aprile 1991 le parti hanno sottoscritto una convenzione del
seguente tenore:
(...)
– La signora __________ __________ può
usufruire del passaggio adiacente al suo garage per una larghezza di 220 cm ed
una lunghezza di 600 cm per la costruzione della cabina lift.
– La signora __________. __________
costruisce a proprie spese per conto del signor __________. __________ una
scala per raggiungere il sentiero che raccorda una seconda scala. Questi lavori
verranno effettuati in piode di granito. Indi verrà sistemata una lampada.
– La signora E. __________ concede al
signor U. __________ la possibilità di raccordare un suo eventuale lift (a
spese __________. __________i) a quello esistente utilizzando tutti i mezzi
costruiti disponibili esistenti (cabine, binario di guida, motore azionista elettrico
ecc.) senza alcuna retribuzione. A termine della eventuale costruzione dovrà essere
stipulato un accordo per eventuali spese di elettricità ed eventuali
manutenzioni (da ripartire in percentuale al metraggio).
– Tale contratto riguardante la
cessione di passaggio per cabina-lift e può essere iscritto all’ufficio
registri a spese della signora __________.
(...)
A seguito di tali accordi
la committente ha ordinato alla __________ __________ __________ la modifica
del progetto iniziale, prevedendone il prolungamento a valle e a monte sulle
due proprietà __________. La ditta __________ __________ ha in seguito eseguito
lo zoccolo della funicolare anche sui fondi n. __________MCD e n.
__________MCD.
C. Parallelamente, in
esecuzione della convenzione 12 aprile 1991, il marito di __________ __________
ha dato disposizioni all’impresa __________ __________ per la costruzione della
scala di collegamento tra i fondi n. __________e __________MCD, di proprietà
__________. A lavori iniziati __________ __________, durante un’assenza dei
coniugi __________, ha ordinato alla ditta esecutrice di modificare il
tracciato della scala, che è così stata costruita interamente sul fondo n.
__________ MCD, lungo la curva dell’impianto di risalita. Appurata la nuova
situazione, il 16 agosto 1991 __________ __________ ha comunicato a __________
__________ che rinunciava a costruire la funicolare come previsto nella nota
convenzione e che avrebbe eseguito solo il progetto iniziale, avendo egli
contravvenuto agli accordi. Con scritto del 18 febbraio 1992 __________ e
__________ __________ hanno notificato a loro volta la rinuncia
all’allacciamento della loro proprietà all’impianto. A quel momento era già
stato posato l’intero basamento del binario per la funicolare, sia sul fondo
dell’attrice sia su quelli di __________ __________, tra le stazioni a monte e
a valle, che non sono più state realizzate.
D. Con petizione del 17
marzo 1994 (inc. ..) __________ __________ ha
convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di __________ -
__________ __________i, chiedendo che le fosse ordinato di rimuovere la
scalinata in granito fatta costruire sulla propria particella n. __________MCD
e di ripristinare lo stato anteriore del fondo entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza, con la comminatoria dell’art. 292 CP e con
l’avvertenza dell’esecuzione effettiva giusta gli art. 497 segg. CPC in caso di
mancato adempimento.
Nella risposta del 24
maggio 1994 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. Nei successivi
allegati preliminari (replica del 23 giugno 1994, duplica 4 agosto 1994) le
parti si sono confermate nelle rispettive tesi e conclusioni.
E. Con petizione
parallela dello stesso 17 marzo 1994 (inc. ..__________)
promossa davanti al medesimo Pretore contro __________ __________, __________
__________ ha postulato la condanna del convenuto a rifonderle l’importo di fr.
52’845.40 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993 per il risarcimento del
danno conseguente alla violazione degli accordi contrattuali. Nella risposta
del 24 maggio 1994 il convenuto si è opposto alla petizione. Con la replica del
23 giugno 1994 l’attrice ha aumentato la richiesta di risarcimento a fr.
55’611.95. Dal canto suo __________ __________ ha ribadito le precedenti tesi e
conclusioni con la duplica del 4 agosto 1994.
F. All’udienza
preliminare del 27 ottobre 1994 il Pretore ha congiunto le due cause per
l’istruttoria e il giudizio. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale. Nel memoriale conclusivo del 15 novembre 1996 i
convenuti hanno ribadito la loro opposizione a entrambe le petizioni, mentre
l’attrice, con il proprio memoriale del 20 novembre 1996, ha ridotto la
richiesta di risarcimento a fr. 41’022.75 e ha ribadito le altre domande di
giudizio.
G. Statuendo il 7
febbraio 1997, il Pretore ha accolto la petizione promossa nei confronti di
__________ __________ (inc. n. .___________.), facendole
obbligo di rimuovere la scala litigiosa e di ripristinare lo stato anteriore
del fondo n. __________ MCD entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva. Egli ha posto le spese
e la tassa di giustizia di fr. 1’000.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere
all’attrice fr. 1’600.– a titolo di ripetibili.
In parziale accoglimento
della petizione promossa contro __________ __________ (inc.
.___________.), il Pretore ha condannato il convenuto a
versare all’attrice fr. 4’866.10 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993. Egli
ha suddiviso tra le parti le spese e la tassa di giustizia di fr. 4’000.– in
ragione di 9/10 a carico dell’attrice e 1/10 a carico del convenuto, con
obbligo per la prima di rifondere al secondo fr. 4’800.– per ripetibili.
H. Contro la predetta
sentenza sono insorte tutte le parti. Nel loro appello del 28 febbraio 1997
__________ e __________ __________ chiedono che, in riforma del giudizio
impugnato, entrambe le petizioni siano respinte. Con osservazioni del 23 aprile
1997 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame e la conferma del giudizio
pretorile.
__________ __________ è
insorta con un appello del 3 marzo 1997 nel quale propone di riformare la
sentenza contestata, nel senso che __________ __________ sia condannato a
rifonderle l’importo di fr. 41’022.75 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993.
La richiesta è avversata dall’appellato con osservazioni dell’8 aprile 1997.
Considerando
in diritto: 1. Contro la sentenza
del Pretore ricorrono – come detto – sia i convenuti sia l’attrice, sebbene
quest’ultima precisi che “il rimedio è rivolto esclusivamente contro la decisione
del Pretore di __________ nella causa inc. n.
.___________.” (appello, pag. 1). I due gravami essendo
diretti contro un’unica sentenza, si giustifica per economia processuale di
trattare gli appelli nel quadro di un giudizio unico (art. 380 CPC).
I. Sull’appello di
-
Il Pretore, in
accoglimento della petizione oggetto dell’incarto n. ..__________,
ha fatto ordine alla convenuta, attuale proprietaria dei fondi __________e
__________, di rimuovere la scala fatta costruire dal padre __________
__________ lungo la curva dell’impianto di risalita sul fondo n. __________MCD,
proprietà dell’attrice, e a ripristinare lo stato anteriore del fondo; il tutto
entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, sotto pena
l’esecuzione effettiva nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso.
Qualificata di opera sporgente (art. 674 CC) la scala contestata, il primo
giudice ha reputato che non poteva in concreto essere riconosciuta la buona
fede del costruttore, di modo che l’opera doveva essere rimossa, per quanto
l’opposizione dell’attrice alla costruzione del manufatto non potesse essere
considerata tempestiva.
-
L’appellante
sostiene in primo luogo che il giudizio impugnato deve essere annullato perché
il dispositivo n. 1 della sentenza (rimozione della scala con ripristino dello
stato anteriore) sarebbe impreciso e inattuabile, non spiegando quale fosse
effettivamente lo “stato anteriore”. Contesta poi che siano dati in concreto i
requisiti per la rimozione di un’opera sporgente nel senso dell’art. 674 cpv. 3
CC, dal momento che alla ditta costruttrice suo padre aveva dato istruzioni sul
tracciato della scala in base a una corretta interpretazione del contratto 12
aprile 1991.
-
Contrariamente a
quanto sostiene il primo giudice, la scala litigiosa non è un’opera sporgente a
norma dell’art. 674 cpv. 3 CC. Si tratta invero di un manufatto costruito
interamente sul fondo dell’attrice e che collega due altre scale preesistenti
su proprietà dell’appellante (deposizione __________, pag. 4; allegato 4 della
perizia; fotografie rich. VI). La nuova scala non poggia sul sedime
dell’appellante; tutt’al più essa invade il fondo n. __________ (già
__________RT), appartenente a terzi, per circa 2.2 m2 (perizia, pag.
5). A torto pertanto il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art.
674 cpv. 3 CC. In realtà manca il presupposto essenziale di tale norma, ossia
un’opera che sporge dal fondo della parte convenuta sul fondo della parte
attrice. L’opera costruita sul fondo n. __________è sporgente, se mai, solo sul
fondo n. 2560.
-
L’attrice ha
invocato nella petizione l’art. 641 e 679 CC a fondamento della richiesta di
rimuovere la scala. Ora, l’applicazione dell’art. 679 CC è esclusa già per il
fatto che l’asserita ingerenza non proviene da un eccesso del diritto di
proprietà del vicino. Quanto all’azione negatoria dell’art. 641 cpv. 2 CC, essa
presuppone un’indebita ingerenza a danno del proprietario. In concreto
l’attrice si duole dell’avvenuta costruzione della scala senza il suo consenso.
Se non che, il contratto 12 aprile 1991 prevedeva proprio una scala di collegamento
costruita dalla stessa attrice, a proprie spese, sul fondo n. __________ tra le
due preesistenti scale sui fondi __________e __________. Per quel che è del
tracciato, il contratto non contiene nulla di preciso (doc. A). Esso prevedeva
unicamente che l’attrice avrebbe costruito
a
proprie spese per conto del signor __________. __________ una scala per
raggiungere il sentiero che raccorda una seconda scala [ritenuto che] questi
lavori verranno effettuati in piode di granito [e che] indi verrà sistemata una
lampada.
Non è più contestato,
in questa sede, che __________ __________ ha dato all’impresa edile istruzioni
diverse da quelle impartite dal marito della proprietaria. Questi aveva dato
ordine infatti di costruire la scala “lungo il confine del __________che
continuava sul __________, verso il _” (deposizione teste ________,
pag. 4; doc. D dell’inc. __________ ..________), ovvero seguendo
la linea del confine delle proprietà, senza passare sulla proprietà dell’attrice.
La questione è di sapere se il convenuto abbia violato il contratto del 12
aprile 1991 dando ordine di costruire la scala seguendo la curva della
funicolare (doc. B; deposizione __________, cit.).
-
Sul tracciato
della scala da costruire a spese dell’attrice, come si è visto, il contratto è
silente. In casi del genere il giudice deve pertanto interpretare l’accordo
secondo criteri oggettivi, determinando quale sarebbe stata la presumibile
volontà di persone ragionevoli e corrette in circostanze siffatte (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeinen Teil, Bd II, 6a.ed., Zurigo 1995, pag. 228 seg. n. 1201
seg. e riferimenti citati). A mente del Pretore, interpretando ragionevolmente
il contratto nel caso in esame, il tracciato della scala non avrebbe potuto che
seguire il confine nord del fondo dell’attrice, ricalcando in parte il
tracciato della servitù di passo già esistente. Invero si tratta solo di una
possibilità. La scala aveva lo scopo di congiungere due altre scale esistenti
su proprietà __________– quella sul fondo n. __________ (già __________ RT) e
quella sul fondo n. __________ (già __________RT) – che in precedenza erano
unite in linea retta da una scala demolita per far posto alla funicolare
(deposizione __________, pag. 4; doc. 1A dell’inc. 7129). La servitù di passo
iscritta a registro fondiario (perizia giudiziaria, pag. 3 segg., quesito 3)
non consente di raggiungere tale scopo, poiché il suo tracciato corre soltanto
lungo il confine nord del fondo gravato n. __________ (perizia giudiziaria,
allegato 4). Non si può pertanto ritenere, alla luce degli scarni elementi del
caso concreto, che la concorde volontà delle parti fosse quella di seguire tale
confine fino al limite nord per poi proseguire verso ovest, sempre lungo il
confine (dove non vi è alcun passo iscritto a registro) in direzione del fondo
n. __________fino a raggiungere la scala esistente. Non si può del resto
escludere che nemmeno esistesse una comune volontà delle parti sul tracciato
della scala, ognuna presumendo soggettivamente il percorso che più riteneva
opportuno.
-
Ciò posto,
l’attrice non ha dimostrato che il contratto del 12 aprile 1991 prevedesse un
determinato tracciato della nuova scala. Non vi è alcuna prova, di conseguenza,
che dando all’impresa edile istruzioni diverse da quelle impartite dal committente
il convenuto abbia violato obblighi contrattuali. Ci si potrebbe chiedere
invero se non incombesse all’impresa chiarire la questione del tracciato con il
proprio committente anziché accettare ordini dal convenuto. L’interrogativo può
rimanere irrisolto, giacché la scala è stata costruita con il consenso della
proprietaria del fondo dall’impresa che lei stessa aveva incaricato di eseguire
l’opera. Su un percorso diverso, è vero, da quello seguito dall’impresa.
Tuttavia – come si è rilevato – mancano indicazioni affidabili su quello che
sarebbe dovuto essere il tracciato pattuito, sempre che ve ne fosse uno. Non si
può dire quindi che il convenuto abbia commesso un’ingerenza indebita sulla
proprietà dell’attrice. Quest’ultima essendo proprietaria del fondo e della
scala, costruita su suo ordine e da lei pagata (deposizione __________, pag. 4;
doc. A11 inc. ..___________), non sono nemmeno applicabili
gli art. 671 e 672 CC. Ne deriva che, in ultima analisi, il convenuto non può
essere tenuto a rimuovere la scala e che l’appello deve essere accolto.
II. Sull’appello di
-
In parziale
accoglimento della petizione intesa al risarcimento del danno (inc. .___________.),
il Pretore ha condannato il convenuto a rifondere all’attrice fr. 4’866.10
oltre interessi al 5% dal 14 aprile 1993. Tale importo corrisponde al costo
della scala costruita lungo la curva della funicolare (fattura __________
__________ del 12 novembre 1991: doc. A11, pag. 2 dell’inc.
.___________.). Il Pretore ha ritenuto che il convenuto avesse
disatteso il contratto, avendo egli fatto costruire la scala lungo un tracciato
che sapeva non essere quello voluto dalla controparte e nemmeno quello
risultante da un’interpretazione oggettiva del contratto. Stando al primo giudice
tuttavia, tale inadempienza ancora non autorizzava l’attrice a recedere
unilateralmente dal contratto, dal momento che l’accordo avrebbe potuto
ugualmente essere eseguito. Era per contro giustificato far sopportare i costi
di edificazione della scala al convenuto, il manufatto realizzato non essendo
quello concordato.
-
L’appellante
contesta di aver violato la convenzione del 12 aprile 1991, sostenendo di aver
fatto rispettare quello che in buona fede e ragionevolmente egli riteneva essere
il contenuto dell’accordo. Come si è visto (consid. 4), dal contratto non è
possibile desumere la reale volontà delle parti sul tracciato della scala, che
non può nemmeno essere determinata interpretando la convenzione del 12 aprile
-
L’attrice non ha di conseguenza dimostrato che la controparte sia venuta
meno agli accordi contrattuali e a torto il Pretore ha condannato il convenuto
a risarcire le spese di costruzione della scala litigiosa. Anche l’appello di
__________ __________ deve perciò essere accolto.
III. Sull’appello di
__________ __________a
- L’appellante
contesta la conclusione del Pretore secondo cui l’inadempienza del convenuto non
l’autorizzava ancora a recedere dal contratto. Essa ritiene che in concreto
sarebbero applicabili gli art. 97 segg. CO e che il convenuto deve pertanto essere
tenuto a rifonderle l’interesse negativo, per complessivi fr. 41’022.75.
L’appello è sprovvisto di buon diritto. Come esposto in precedenza (consid. 4)
– e contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice – l’appellante non ha
provato che la controparte abbia violato il noto contratto del 12 aprile 1991.
Essa ha deciso unilateralmente di recedere dall’accordo e di rinunciare
all’esecuzione in comune della funicolare. Ne deve sopportare le conseguenze,
ossia i costi derivanti dalla modifica dei progetti e dall’esecuzione di opere
ormai inservibili. Il convenuto non risulta avere violato il contratto e non
può essere tenuto a risarcire alcunché.
IV. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
e le ripetibili di tutti gli appelli sono a carico dell’attrice, soccombente,
con obbligo di rifondere ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili (art.
148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dei gravami, deve essere riformato anche il dispositivo
sulle spese e le ripetibili di prima sede, che vanno addebitate all’attrice.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli appelli di
__________ e __________ __________ sono accolti, nel senso che la sentenza
impugnata è riformata come segue:
-
La
petizione 17 marzo 1994 (inc. ..___________) è respinta. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono a carico di __________
__________, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1’600.– per
ripetibili.
-
La petizione 17 marzo 1994 (inc. ..___________) è
respinta. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 4000.– sono a carico
dell’attrice, che rifonderà a __________ __________ fr. 5’400.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di
appello.
III. L’appello di
__________ __________ è respinto.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2050.–
sono
posti a carico di __________ __________a, che rifonderà a __________ __________
l’importo di fr. 1500.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________. __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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