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Numero d'incarto:
11.1997.33
Data decisione, Autorità:
04.03.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00033
Lugano
04 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in causa di stato) della Pretura del
Distretto di Leventina promossa con istanza 22 novembre 1996 da
, __________ __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 febbraio 1997 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 febbraio 1997
dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 22 novembre 1996
__________ __________ ha introdotto davanti alla Pretura del Distretto di Leventina
istanza di provvedimenti cautelari nei confronti del marito __________
__________, chiedendo un contributo alimentare pendente causa di fr. 435.–,
corrispondenti a Lit. 500’000, la trattenuta salariale di tale importo e infine
una provvigione ad litem di fr. 2’000.–;
che all’udienza del 13
dicembre 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste di giudizio, alle
quali si è opposto il convenuto;
che in tale occasione le
parti hanno notificato mezzi di prova e hanno concordato di regolare l’assetto
cautelare confermando gli accordi sottoscritti e omologati a suo tempo dal
Tribunale di Sondrio, in forza dei quali il convenuto si impegnava a versare
alla moglie un contributo alimentare mensile di Lit. 500’000 (doc. A);
che nelle more
dell’istruttoria il Pretore ha emanato il giorno stesso un decreto cautelare
con cui ordina alla ditta __________ __________ __________, datrice di lavoro
del convenuto, di trattenere mensilmente dallo stipendio di quest’ultimo
l’importo di fr. 435.– e di versarlo all’istante;
che conclusa l’istruttoria
le parti sono comparse al dibattimento finale del 21 gennaio 1997, in cui hanno
ribadito le rispettive domande di giudizio;
che con decreto cautelare
del 12 febbraio 1997 il Pretore ha fatto obbligo al convenuto di versare
mensilmente alla moglie il controvalore in franchi svizzeri di Lit. 500’000, ha
confermato la trattenuta salariale e ha posto la tassa di giudizio di fr. 50.–
e le spese di fr. 90.– a carico del convenuto, il quale è anche stato tenuto a
stanziare alla controparte fr. 800.– per ripetibili;
che contro tale decreto
__________ __________ ha introdotto un appello del 24 febbraio 1997 in cui
chiede l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione del contributo
alimentare in “l’importo di fr. ...” ;
che l’appello non è stato
intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 309
cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità –
“le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);
che nel caso di litigi
pecuniari – ivi comprese le contestazioni sui contributi alimentari
provvisionali – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma
deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S.
contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico
principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in concreto
l’appellante critica la determinazione del contributo alimentare provvisionale
decisa dal Pretore, ma non indica nemmeno approssimativamente quale sia
l’importo da stabilire in riforma del decreto impugnato;
che pertanto l’appello del
convenuto, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;
che le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato
intimato per osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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