AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.27
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00027
Lugano
9 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in
causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 27 giugno 1996 da
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 14 febbraio 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5
febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ __________ contestualmente all’appello;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 3 marzo 1997 da __________
__________ contro il medesimo decreto cautelare;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1947) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il
__________ 1973. Dall’unione sono nati i figli __________ (1973), __________ (1975)
e __________ (1980). Il marito lavora presso la __________ __________
__________ di __________, alle cui dipendenze si trovano anche __________ come
impiegato e __________ come apprendista. La figlia __________ è apprendista
presso la __________ __________ __________ di __________. I coniugi si sono
separati di fatto il 16 agosto 1995, quando la moglie si è trasferita da
__________ a __________ __________ __________ __________, ove convive con un
altro uomo e non risulta esercitare attività lucrativa. Il marito e i figli
sono rimasti nell’abitazione coniugale.
L’esperimento di
conciliazione, richiesto dal marito il 3 ottobre 1995, è decaduto il 20
novembre 1995. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione il marito ha
postulato in via provvisionale l’affidamento della figlia , ancora
minorenne. Tale procedimento cautelare (..) si è
concluso con decreto del 5 febbraio 1997, nel quale il Pretore ha affidato la
figlia al padre.
B. Con istanza del 27
giugno 1996 __________ __________ ha chiesto un contributo alimentare mensile
di fr. 2’700.– dal 1° agosto 1995 e una provvigione ad litem di fr.
3’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Con decreto del 28 giugno 1996, emanato senza contraddittorio, il
Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare
mensile di fr. 2’000.–. Alla discussione del 24 luglio 1996 __________
__________ si è opposto all’istanza. Il Pretore, sempre senza contraddittorio,
ha fatto ordine il 19 agosto 1996 alla __________ __________ __________ di
trattenere dallo stipendio del marito l’importo di fr. 2’000.– mensili, da riversare
a __________ __________. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 3
dicembre 1996 le parti hanno presentato i propri riassunti scritti e si sono
riconfermate nelle loro rispettive domande.
C. Statuendo il 3
febbraio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e in modifica del
decreto 28 giugno 1996 ha obbligato il marito a stanziare alla moglie un contributo
alimentare mensile di fr. 653.30 dal 1° luglio 1996, ha fatto ordine alla
datrice di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio tale importo e ha respinto
la domanda di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 300.– è
stata posta per 4/5 a carico dell’istante, ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, e per 1/5 a carico del convenuto, al quale l’istante è stata
tenuta a versare l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 14 febbraio 1997 nel
quale chiede che il contributo alimentare mensile in suo favore sia aumentato a
fr. 1’959.15 dal 1° luglio 1996 e che gli oneri processuali siano posti a
carico del marito.
Nelle sue osservazioni del
3 marzo 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e con
appello adesivo insta per la riforma del decreto cautelare nel senso di
sopprimere il contributo alimentare dovuto alla moglie.
L’appellante principale ha
proposto il 21 marzo 1997 di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione
e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei
figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art.
145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto
dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il
fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid.
5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù
del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
- In concreto è
litigioso il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie. Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3’637.70, quello della
moglie in fr. 1’990.30 e quello della figlia __________ in fr. 935.– mensili.
Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito
di fr. 4’591.–, composto dello stipendio netto di fr. 3’911.– e della
partecipazione dei figli maggiorenni alle spese domestiche di fr. 680.–, uno
stipendio di apprendista percepito da __________ di fr. 500.– mensili e
l’inattività lavorativa della moglie, sprovvista di reddito. Il Pretore, dopo
aver constatato che il marito disponeva, dedotto il proprio fabbisogno minimo e
una partecipazione di fr. 300.– al mantenimento di __________, di un’eccedenza
di fr. 653.30, ha attribuito quest’ultimo importo alla moglie.
I. Sull’appello principale
-
L’appellante non
condivide il calcolo del Pretore e rivendica un contributo alimentare mensile
di fr. 1’959.15. Essa critica dapprima la determinazione del reddito percepito
dal marito, asserendo che a suo avviso quest’ultimo percepisce altri redditi
oltre quelli dichiarati, alla luce dell’elevato tenore di vita condotto dalla
famiglia durante la comunione domestica. Essa rileva che il marito è azionista
unico della __________ __________ __________ e ne è membro del consiglio di
amministrazione, oltre a essere revisore della __________ __________, ciò che
comporterebbe redditi supplementari. Se non che tale assunto, allo stadio
attuale della procedura, poggia unicamente sulla personale convinzione
dell’appellante e non è sorretto dalle risultanze dell’istruttoria cautelare.
L’incarto fiscale del convenuto, richiamato agli atti, non consente di
accertare altri redditi oltre allo stipendio di complessivi fr. 3’911.–
mensili, né sono emersi altri dati oggettivi che possano rendere verosimile
l’affermazione dell’appellante. La censura si rivela quindi sprovvista di fondamento.
-
L’appellante critica
in seguito il fabbisogno del marito così come calcolato dal Pretore. Essa
adduce che l’onere di locazione per l’appartamento coniugale, inserito nella
misura di fr. 2’166.– mensili, è eccessivo e deve essere ridotto a fr. 1’191.30
per tenere conto della partecipazione dei tre figli, conviventi con il padre.
L’istante precisa che __________ dovrebbe contribuire all’alloggio nella misura
di fr. 541.50, __________ nella misura di fr. 180.– e __________ nella misura
di fr. 433.20.
Il Pretore, nonostante la
motivazione del decreto impugnato, non ha tenuto conto dell’onere di locazione
integrale, poiché ha considerato come reddito del padre la partecipazione dei
figli ai costi di alloggio. Tale ragionamento può essere fonte di equivoci. In
concreto è preferibile ispirarsi al metodo indicato dalla dottrina più recente
(Spycher, Unterhaltsleistungen
bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) e
inserire nel fabbisogno del marito solo la quota di locazione che gli è
riconosciuta, dandosi il caso prudentemente stimata. Agli atti manca qualsiasi
indicazione sulla scadenza del contratto di locazione per l’alloggio attuale,
di modo che non è possibile fare previsioni sulla possibilità, per il marito,
di ridurre a breve termine i suoi costi di locazione. È vero che il convenuto vive
con i tre figli, di cui uno solo è autosufficiente dal profilo finanziario,
mentre gli altri due non sono in grado di coprire con il loro reddito di
apprendista neppure il minimo di base del diritto esecutivo e non potrebbero
trovare alloggio autonomamente. Nella situazione familiare attuale, tuttavia,
l’onere di alloggio è eccessivo rispetto alle entrate familiari e il marito non
può pretendere di mantenere inalterato il tenore di vita precedente. Appare
quindi equo considerare nel fabbisogno del marito un onere di locazione
personale di fr. 1’190.– mensili, come ammesso del resto dalla moglie. Ciò
premesso, la partecipazione mensile dei figli alle spese domestiche (fr. 680.–)
non deve figurare tra i redditi del marito, vista la correzione del suo
fabbisogno, limitato alle sue necessità personali.
- L’istante contesta
ancora l’inserimento nel fabbisogno dell’appellato dell’onere fiscale corrente,
stimato dal Pretore in fr. 300.– mensili, argomentando che le imposte del biennio
1993/94 ammontavano a fr. 2’954.10 annui e che il reddito del marito non
raggiungerebbe il minimo imponibile nel periodo 1995/96, tenuto conto del suo obbligo
alimentare. La critica è solo in parte pertinente. Intanto l’appellante
dimentica che oltre all’imposta cantonale di fr. 2’555.10 annui e a quella
federale di fr. 399.– annui, indicate nel gravame (pag. 5), il convenuto è
tenuto a pagare anche quella comunale, che a __________ non è sicuramente
inferiore al 90% della cantonale. Per il periodo 1993/94, dunque, l’onere
fiscale mensile supera largamente quanto ammesso dal Pretore e può
prudentemente essere stimato ad almeno fr. 450.–. Dalla dichiarazione fiscale
1995/96 (richiami, ..__________) risulta invero che il reddito
imponibile del convenuto sarebbe di fr. 21’691.– (inferiore di fr. 5’000.– al
biennio precedente), ciò che da un sommario esame sembrerebbe tradursi in un
onere fiscale complessivo di fr. 100.– mensili. La relativa tassazione non è
però agli atti e non spetta quindi al giudice civile sostituirsi all’autorità
fiscale, soprattutto nell’ambito di una procedura provvisionale, basata sulla
verosimiglianza. Tenuto conto della tassazione notificata nel 1995 e di quella
ancora pendente, che si rivelerà forse più favorevole al contribuente ma che
per il momento non è nota, si può prudentemente stimare in fr. 300.– l’onere
fiscale corrente del marito. L’appello risulta di conseguenza infondato.
II. Sull’appello adesivo
-
L’appellante adesivo
contesta di dovere un contributo alimentare alla moglie poiché quest’ultima
vivrebbe in concubinato e sarebbe mantenuta dal convivente. La pretesa di
mantenimento nei confronti del marito costituirebbe pertanto un abuso di diritto.
Nella fattispecie la convivenza della moglie con un altro uomo è ammessa. La
circostanza non consente però di trarne le conseguenze auspicate
dall’appellante adesivo. L’appellante convive con un altro uomo dall’agosto
1995, ma tutto si ignora dei loro rapporti personali, in particolare per quel
che concerne il lato economico e gli impegni eventualmente assunti dal
convivente nei confronti dell’istante (DTF 118 II 225). Non si può quindi dedurre
dalla semplice circostanza della vita comune che tra i due conviventi esiste un
rapporto di coppia assimilabile a un matrimonio per l’intensità dei legami
personali, spirituali ed economici (DTF 118 II 235). A maggior ragione
nell’ambito di una procedura provvisionale, limitata alla verosimiglianza (Rep.
1994 235). La durata della relazione è del resto relativamente breve e il fatto
che l’istante abbia atteso quasi dieci mesi prima di presentare una domanda di
contributo alimentare ancora non configura un abuso di diritto. È infatti
possibile, a determinate condizioni, ottenere un contributo alimentare con
effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia
nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC; DTF 115 II 201; I CCA, sentenza del 1°
giugno 1994 nella causa M. contro M.). In conclusione, quindi, al momento
attuale non sono dati sufficienti elementi per far ritenere che la pretesa di
mantenimento della moglie configuri abuso di diritto e al riguardo l’appello
adesivo non ha buon esito.
-
In via subordinata,
l’appellante adesivo sostiene di non poter essere tenuto a versare un benché
minimo contributo, vista la sua situazione finanziaria. Egli rileva che nel suo
fabbisogno devono essere inseriti i premi di cassa malati per __________ e
__________, che non sono in grado di provvedere ai loro costi con il modesto reddito
di apprendista. La critica non è fondata. Come già rilevato dal primo giudice,
nel fabbisogno di un coniuge devono essere considerati solo i costi personali.
Gli oneri relativi ai figli minorenni sono già compresi nel loro fabbisogno,
calcolato secondo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, e
non devono pertanto più essere inseriti nel fabbisogno dei genitori. Il marito
non può pertanto includere nel proprio fabbisogno personale costi relativi ai
figli. Per quanto concerne i figli maggiorenni non autosufficienti, questi
possono esigere di essere mantenuti dai genitori solo nella misura in cui
questi ultimi siano finanziariamente in grado di provvedervi, ossia dispongano
del 120% del loro fabbisogno (DTF 118 II 97), ciò che non è manifestamente il
caso in concreto. D’altra parte il contributo per un figlio maggiorenne in
formazione (art. 277 cpv. 2 CC), in denaro o in natura, va definito una volta
assicurato il fabbisogno dei figli minorenni, che non devono cadere nel bisogno
(I CCA, sentenza del 14 febbraio 1993 nella causa Z. contro Z.). Per quel che
concerne la partecipazione di __________ alle spese dell’economia domestica, la
censura è priva di interesse poiché dal reddito determinante dell’appellante
adesivo è stata stralciata la partecipazione dei figli alle spese domestiche,
di modo che il suo fabbisogno è stato calcolato in funzione delle sue mere
necessità personali.
L’appellante adesivo
contesta ancora, abbondanzialmente, il fabbisogno dell’istante, che a suo
parere deve essere ridotto a fr. 1’282.50 per tenere conto del fatto che il
minimo di base del diritto esecutivo sarebbe di fr. 685.–, pari alla metà di
quello ammesso per coniugi e che in realtà l’alloggio a disposizione della
moglie è occupato non solo dal convivente, ma anche dai figli di costui. La
critica non può essere condivisa. In primo luogo il minimo esistenziale di un
coniuge che vive in economia domestica con terzi (convivente, figlio
maggiorenne, genitori ecc.) non è la metà di quello per coniugi, ma – in via analogetica
– quello per “persone che vivono presso parenti” (nel senso della tabella dei
minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblicata dalla camera
di esecuzione e fallimenti (Rep. 1993 265), ossia fr. 925.– (I CCA, sentenza
del 4 giugno 1996 nella causa R. contro R.). L’onere di alloggio, poi, deve
essere calcolato in funzione delle concrete necessità di un coniuge e l’importo
di fr. 860.– ammesso dal Pretore appare adeguato per una persona sola.
- Il marito chiede
infine che si tenga conto nel suo fabbisogno degli oneri di mantenimento verso
__________ nella misura almeno di fr. 500.– mensili, così come previsto dalla
tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Egli
osserva che il fabbisogno della figlia è di almeno fr. 1460.– secondo le citate
raccomandazioni e che alla ragazza non si può chiedere di partecipare al
proprio mantenimento, visto il modesto reddito di cui essa beneficia.
I criteri cui si attiene
questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati
evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996) ammettendo
per __________ un fabbisogno di fr. 975.– mensili, corrispondente a quello di
un figlio in una fratria di tre. Ora, in concreto __________ è l’unica figlia
minorenne dei coniugi; si giustifica pertanto di prendere in considerazione le
raccomandazioni relative al mantenimento di un figlio unico tra i 17 e i 20
anni, che prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1300.– mensili, esclusa la
cura e l’educazione prestata in natura dal genitore affidatario, valutata fr.
160.–. Le raccomandazioni predette si rapportano, orientativamente, a redditi
coniugali di circa fr. 7’000.– mensili. In concreto le entrate della famiglia
ammontano a fr. 3’911.– e tenuto conto delle circostanze appare opportuno
ridurre l’importo in questione di un 10%. Ne consegue che il fabbisogno complessivo
di __________ è di fr. 1’314.– mensili, di cui fr. 1’170.– in denaro e il resto
in cura ed educazione. Ci si potrebbe invero chiedere, nella fattispecie, se
l’ammontare per cura ed educazione non debba essere compreso nel fabbisogno in
denaro della giovane, visto che il padre, genitore affidatario, già lavora a
tempo pieno (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W. S. contro S.). Il quesito
può tuttavia rimanere indeciso, dal momento che nella fattispecie le risorse
della famiglia sono appena sufficienti per coprire il fabbisogno in denaro
della figlia.
A detta del Pretore il
padre deve provvedere alla figlia solo con l’importo di fr. 300.– mensili,
poiché quest’ultima ha un reddito di fr. 500.– mensili e non le è stata chiesta
alcuna partecipazione alle spese della famiglia. Tale motivazione è a dir poco
ambigua. In realtà il primo giudice ha posto a carico del padre un contributo
di fr. 495.– (fr. 300.– più fr. 195.– di quota di alloggio secondo le
raccomandazioni di Zurigo) e a carico della figlia il residuo di fr. 480.–. È
quindi vero che il Pretore non ha imposto alla figlia minorenne di partecipare
alle spese domestiche, ma in contropartita egli l’ha obbligata a partecipare al
suo mantenimento con quasi tutto il suo reddito di apprendista. In situazioni
finanziarie di particolare disagio il guadagno di un figlio minorenne apprendista
può invero – entro certi limiti – essere posto in deduzione del contributo
alimentare a carico dei genitori (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 156 ad art. 157). La misura della
partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 480 nota 16 con richiami). Nella fattispecie, viste le
disagiate condizioni della famiglia, si può ragionevolmente pretendere che la
figlia partecipi al proprio mantenimento con fr. 200.– mensili, ma non oltre
poiché alla giovane deve pur essere lasciata la disponibilità di un certo spillatico
per le proprie spese correnti. Il fabbisogno in denaro che dovrebbe essere
coperto dai genitori è pertanto di fr. 970.– mensili.
- In conclusione il
fabbisogno mensile della moglie rimane fissato in fr. 1’990.30 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per persona convivente fr. 925.–, quota
parte alloggio fr. 860.–, premio cassa malati fr. 167.50, assicurazioni fr. 37.80),
quello per il marito in fr. 2’661.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per persona convivente fr. 925.–, quota di alloggio fr. 1’190.–, premio cassa
malati fr. 246.70, imposte fr. 300.–) e quello per la figlia minorenne in fr.
970.– mensili (tenuto conto della sua partecipazione di fr. 200.–).
In sintesi, il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito (compresi assegni familiari) fr.
3911.—
reddito della moglie fr.
–.—
fr.
3911.—
fabbisogno
del marito fr. 2661.70
fabbisogno
della moglie fr. 1990.30
fabbisogno
residuo della figlia fr. 970.—
fr. 5622.—
ammanco fr.
1711.—
reddito
del marito fr. 3911.—
./.
fabbisogno minimo fr.
2661.70
somma
destinata alla famiglia fr. 1249.30
Il convenuto non può di
conseguenza versare in favore della famiglia più di fr. 1249.30 mensili, avendo
diritto di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121
III 301, 121 I 97). Il problema è quello di sapere in che misura tale importo
debba essere ripartito fra moglie e figlia minorenne. Attribuire alla madre
l’intera differenza fra reddito e fabbisogno personale del padre equivarrebbe a
favorire l’istante rispetto alla figlia. Non si deve dimenticare tuttavia che
in concreto la madre è sgravata da ogni contributo, finanziario o in natura,
verso la figlia. Il padre sopperisce sia a parte del fabbisogno in denaro
(oltre all’alloggio) sia al fabbisogno in natura (cura ed educazione). Dovesse
stanziare metà dell’importo disponibile in favore della moglie, egli si
troverebbe a dover ricorrere all’assistenza pubblica per coprire il fabbisogno
scoperto della figlia minorenne, con effetti psicologici negativi. Occorre
anche evitare di compromettere la formazione professionale della giovane, che
dovrebbe terminare il prossimo 31 luglio 1998 (contratto di apprendistato, doc.
I, inc. __________ ._______.________). Nella ponderazione degli interessi
contrastanti di madre e figlia minorenne, al momento appare più importante
consentire alla giovane di terminare in serenità e senza eccessive
preoccupazioni finanziarie la propria formazione professionale. La
disponibilità del marito rispetto al proprio fabbisogno deve quindi essere equitativamente
attribuita in primo luogo alla figlia minorenne, per coprire il suo fabbisogno
in denaro. In tal modo anche la madre contribuisce, indirettamente, al
mantenimento della giovane. Al marito può di conseguenza essere imposto di
versare per la moglie un contributo alimentare mensile di fr. 300.–
(disponibilità fr. 1249.30 meno fr. 970.– per la figlia, arrotondati), quanto
meno fino al 31 luglio 1998.
Ne deriva che l’appello
principale deve essere respinto e quello adesivo accolto parzialmente.
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell’appellante
per il gravame principale, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa
indennità per ripetibili di appello. Per il gravame adesivo il marito ottiene
causa vinta solo parzialmente e si giustifica pertanto ripartire gli oneri
processuali a metà e compensare le ripetibili. L’esito dei ricorsi comporta la
modifica del dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili, che devono
essere sopportate dall’istante nella misura dei 9/10. La domanda di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere accolta
limitatamente all’appello adesivo, l’appello principale apparendo sprovvisto
sin dall’inizio di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è
respinto.
II. Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr.
700.– per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L’istanza è parzialmente accolta nel senso che, in
modifica del dispositivo n. 1 del decreto cautelare emesso senza
contraddittorio il 28 giugno 1996, __________ __________ è tenuto a versare in
via anticipata entro il 5 di ogni mese, la prima volta dal 1° luglio 1996, fr.
300.– a titolo di contributo alimentare in favore della moglie.
È fatto ordine alla __________
__________ __________, via __________ __________, __________, di trattenere
mensilmente dallo stipendio percepito dal signor __________ __________,
__________, l’importo di fr. 300.– e di versare tale somma direttamente alla
signora __________ _________k, sul conto corrente postale n.
-- in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a decorrere
dal prossimo stipendio.
- La tassa di giustizia di fr. 300.– è
posta nella misura di 9/10 a carico dell’istante e nella misura di 1/10 a
carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà a __________
__________ l’importo di fr. 1100.– per ripetibili ridotte.
IV. __________ __________
è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ -__________ limitatamente all’appello adesivo.
V. Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
per la metà a carico di __________ __________ e per l’altra metà a carico di
__________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a
carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
VI. Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________
__________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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