AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.21
Data decisione, Autorità:
21.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00021
Lugano
21
luglio 1998/lcg
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (protezione della
personalità) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 dicembre 1995 dall’
avv. __________ __________,
contro
__________ __________, __________
__________ __________ in fallimento, __________
__________ __________, __________
__________ , __________ - e
__________ ____________________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 6 febbraio
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20
gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
- Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 dicembre 1995 l’avv. __________ __________ ha convenuto
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ __________,
direttore responsabile del settimanale __________ __________ __________,
__________ __________, editrice, __________ __________, redattore, __________
__________, impaginatore, e __________ ____________________, tipografi, perché
fosse accertata – tra l’altro – una lesione della sua personalità per articoli
apparsi __________, il __________ e il __________ 1995 sul citato giornale e
perché i convenuti fossero tenuto in solido a versargli fr. 7’500.– quale
indennità per torto morale. Nella loro risposta del 21 giugno 1996 __________
__________ e la __________ __________ hanno concluso per il rigetto
dell’azione. Anche gli altri convenuti, salvo __________ ____________________,
rimasti preclusi, hanno avversato la petizione.
All’udienza
preliminare del 13 novembre 1996, le parti non hanno notificato prove, di modo
che si è proceduto seduta stante al dibattimento finale. L’attore, in
particolare, ha chiesto di accertare la violazione della sua personalità a
opera di __________ __________ e della __________ __________ in relazione
all’articolo pubblicato il __________ 1995 dal titolo “__________ __________
__________ __________ __________ ”, di condannare costoro al pagamento di
un’indennità di fr. 7’500.– e alla pubblicazione della sentenza sul giornale e
infine di autorizzarlo a pubblicare a spese dei convenuti il dispositivo della
sentenza su tre quotidiani ticinesi. I convenuti hanno riaffermato la
loro opposizione.
B. Con
sentenza del 20 gennaio 1997 il Pretore ha accertato che __________ __________
e __________ __________ hanno leso la personalità di __________ __________, ha
obbligato questi ultimi a versare in solido all’attore fr. 6’500.– per torto
morale e a pubblicare i dispositivi della sentenza sul __________ __________
__________, autorizzando l’attore a pubblicare il dispositivo della
sentenza su altri quotidiani ticinesi. Il Pretore ha accertato che anche
__________ __________ ha leso la personalità dell’attore e lo ha condannato a
versare un’indennità di fr. 1’000.– per torto morale. Nei confronti di
__________ __________ e di __________ ____________________ la petizione è stata
invece respinta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 960.–, sono state
poste per un terzo a carico dell’attore e per il resto a carico di __________
__________, __________ __________ e __________ __________ in solido, tenuti a
rifondere all’attore fr. 500.– per ripetibili.
C.
Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 febbraio 1997,
__________ __________ chiede di respingere la petizione o in via subordinata di
ridurre a fr. 1’000.– l’indennità per torto morale, riformando di conseguenza
il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 1997 __________
__________ conclude per il rigetto dell’appello. Gli altri convenuti non hanno
formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’attore ha chiesto, oltre all’accertamento della lesione
della sua personalità, la condanna dei convenuti al pagamento di un’in-dennità
per torto morale di fr. 7’500.–. Il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e, accertata la lesione della personalità, ha obbligato alcuni
convenuti a versare un’indennità di fr. 6’500.– per torto morale. Ora, per
quanto il valore di fr. 8’000.– non sia raggiunto (art. 13 LOG), l’appello è
ammissibile. L’azione intesa al risarcimento del torto morale ha invero
carattere patrimoniale (Tercier,
op. cit., n. 1788) – contrariamente all’azione a protezione della personalità (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo 1984, n. 775) – tuttavia dottrina e giurisprudenza federali ritengono
che ove una contestazione verta sia su un diritto di natura pecuniaria il cui
valore non raggiunga il minimo legale, sia su un diritto di natura non
pecuniaria, il ricorso per riforma è ammissibile, le due azioni essendo
strettamente connesse (DTF 80 II 30 consid. 178 II 290 consid. 1; Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44).
Tempestivo, l’appello in esame può pertanto essere vagliato nel merito.
-
Il
Pretore, accertato che il contenuto dell’articolo “__________ __________,
__________ __________ __________ ” apparso sul __________ __________
__________ del __________ 1995 era gravemente lesivo per la personalità
dell’attore, ha obbligato __________ __________ e __________ __________ di
versare un’indennità di fr. 6’500.– per torto morale. L’appellante ritiene che
l’articolo pubblicato sul settimanale non è illecito poiché nella fattispecie,
tenuto conto che l’attore è un personaggio pubblico, sussiste un interesse
pubblico preponderante.
Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa
(cpv. 1). La lesione è giustificata dal consenso della persona lesa, da un
interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2).
a) Nella
fattispecie l’appellante ha dipinto la famiglia dell’attore come
un’associazione mafiosa, accusando in particolare l’at-tore stesso di agire illegalmente,
definendo suo padre __________ e suo nonno __________ __________ __________
di __________. Non vi è dubbio che simili affermazioni inducono il lettore
medio a ritenere che l’attore sia dedito ad attività losche, abbia una moralità
quanto meno dubbia, agisca senza scrupoli e sia un uomo politico poco onesto,
tant’è che l’appel-lante è stato condannato penalmente per diffamazione in
seguito a tale articolo. Ciò vincola il giudice civile sull’esisten-za del
fatto che costituisce reato (art. 112 CPC). L’appel-lante, per altro, nemmeno
contesta che quanto scritto sia lesivo della personalità dell’attore. E una
lesione della personalità è data, in effetti, quando la notizia faccia sorgere
nel pubblico un’immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce,
ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale persona
venga sensibilmente sminuita (Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, 19 pag. 202). Ciò indubbiamente è il
caso in concreto.
b) L’appellante,
del resto, non nega la lesione: pretende solo che il suo agire sia giustificato
da un interesse pubblico preponderante. Se non che, egli neppure tenta di
dimostrare un siffatto interesse. Che l’attore abbia assunto cariche politiche
ancora non basta per ravvisare interesse generale alla lesione della sua personalità.
Per di più un giudizio di valore, anche se giustificato nel merito, può scadere
nell’illecito quando la forma scelta per esprimerlo pregiudica inutilmente la
personalità della vittima (Tercier,
op. cit., n. 741 segg.). Il fatto che quest’ultima sia una persona politica non
giustifica quindi, per ciò solo, attacchi come quelli mossi dall’appel-lante.
Il gravame, su questo punto, è dunque sprovvisto di buon diritto.
- L’appellante ribadisce che per essere tenuto al
pagamento di un’indennità per torto morale deve essere provata l’entità del
danno e il nesso di causalità con l’atto illecito, ciò che in concreto l’attore
non avrebbe dimostrato.
Per
l’art. 49 cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente
leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una
somma a titolo di riparazione morale. Affinché la vittima possa pretendere
un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia
da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm
in: Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Premesso che ogni uomo reagisce in
modo diverso a una violazione della sua personalità, il Tribunale federale ha
stabilito recentemente che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale
la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre,
dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è
sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità
possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection
de la personnalité, Basilea 1995, n. 603; II CCA, sentenza del 13 ottobre 1997
in re R. contro B. e llcc). La prova di una sofferenza morale è invero
difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente
dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).
Nella
fattispecie l’attore si è limitato ad allegare di svolgere l’attività di
avvocato, la quale notoriamente si fonda sulla completa fiducia della
clientela, soggiungendo di riferirsi, per la quantificazione dell’indennità, ai
parametri della giurisprudenza (petizione, pag. 13). Ora, che l’interessato
abbia patito un certo pregiudizio in seguito al noto articolo di giornale è
innegabile. Ciò non basta a dimostrare però una particolare sofferenza morale.
Se poi si aggiunge che la condanna penale inflitta all’ap-pellante non ha
mancato di pubblicità e che – come si vedrà in appresso – la pubblicazione del
dispositivo della sentenza va confermata, l’attore non può negare di avere
ottenuto ragionevole soddisfazione (Tercier,
op. cit., n. 2057 pag. 271; Brehm,
op., cit., n. 10 ad art. 49). Ciò posto l’appello, su questo punto è destinato
all’insuccesso.
-
L’appellante ritiene infine sproporzionato l’obbligo di
pubblicare la sentenza (recte: dispositivo) sugli altri quotidiani
ticinesi, bastando la pubblicazione sul __________ __________ __________.
L’argomen-tazione è doppiamente priva di buon diritto. Intanto perché essa non
è stata sollevata davanti al Pretore, ove il convenuto si è limitato ad
affermare che l’attore non aveva diritto ad alcun risarcimento, non avendo
recato la prova del pregiudizio e del nesso di causalità (risposta pag. 2 ad
11.12. 13.). Ciò basterebbe per dichiarare la censura irricevibile. In secondo
luogo l’appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore, per il
quale la pubblicazione sui tre quotidiani è giustificata dall’eco che la
questione ha avuto (sentenza, pag. 8). Al riguardo l’in-teressato rimane del
tutto silente. Insufficientemente motivato, l’appello si rivela una volta
ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Il
contenuto della pubblicazione deve nondimeno essere conformato all’esito del
ricorso.
Visto l’esito dell’appello, si giustifica di suddividere gli oneri processuali
tra le parti in ragione in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art.
148 cpv. 2 CPC). Il pronunciato di prima sede va modificato nella misura in cui
la domanda di risarcimento per torto morale verso __________ __________ e la
__________ __________ deve essere respinta. Ciò legittima una suddivisione dei
costi in proporzione di due quinti a carico dell’attore e di tre quinti in
solido a carico dei convenuti __________ __________, __________ __________ e
__________ __________.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ __________ è condannato a
versare all’attore fr. 1’000.– con interessi al 5% dall’8 gennaio 1995 a titolo
di indennità per torto morale. Le altre richieste sono respinte.
-
__________ __________ è condannato a
pubblicare sul __________ __________ __________, entro 10 giorni dal
passaggio in giudicato della presente sentenza, utilizzando gli stessi
caratteri degli altri articoli sia in prima pagina sia nella pagina interna,
per un’ampiezza di un quarto di pagina, il seguente testo:
Con sentenza del 20
gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato __________
__________ per avere leso la personalità dell’avv. __________ __________ con
l’articolo pubblicato il __________ 1995 sul __________ __________
__________. Il dispositivo della sentenza è il seguente:
È accertato che
__________ __________ e __________ __________, __________ __________ e
__________ , hanno leso la personalità dell’avv. __________
__________ tramite l’articolo pubblicato sul __________ __________
__________ del __________ 1995 “ __________ __________ __________
__________ ”.
- L’attore è autorizzato a far
pubblicare una volta sui giornali __________ __________e, __________
__________ __________ e __________ __________ __________, a spese
dei convenuti __________ __________ e __________ __________ in fallimento in
solido, utilizzando gli stessi caratteri degli altri articoli sia in prima
pagina sia nella pagina interna, per un’ampiezza di un quarto di pagina, il
seguente testo:
Con sentenza del 20
gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato __________
__________ per avere leso la personalità dell’avv. __________ __________ con
l’articolo pubblicato il __________ 1995 sul __________ __________
__________. Il dispositivo della sentenza è il seguente:
È accertato che
__________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________
__________ , hanno leso la personalità dell’avv. __________
__________ tramite l’articolo pubblicato sul __________ __________
__________ del __________ 1995 “ __________ __________ __________
__________i”.
- La tassa di giustizia di fr. 960.– e
le spese in fr. 285.–, da anticipare dall’attore, rimangono per due quinti a
suo carico e per il resto sono poste a carico di __________ __________,
__________ __________ in fallimento e __________ __________ in solido, i quali
rifonderanno all’attore fr. 450.– complessivi per ripetibili. __________
__________ verserà a __________ __________ un’indennità di fr. 120.–.
Per
il resto l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di __________ __________ e di __________ __________ in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III.
Intimazione a:
–
__________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________;
–
__________ __________ in fallimento, __________;
–
__________ __________, __________;
–
__________ , __________ -;
–
__________ ____________________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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