AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.197
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00197
Lugano,
9 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa ..__________ (annullamento di convenzione matrimoniale)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 15 settembre 1994 da
__________, già in __________,
cui
sono subentrati gli eredi:
__________ __________ __________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ , __________ ()
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 25 novembre
1997 presentato da __________ __________ __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 5 novembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(____________________1908) e __________ __________ __________
(____________________1934), cittadini germanici, si sono sposati ad __________
il __________ __________ 1989 scegliendo il regime della separazione dei beni
(convenzione stipulata il 7 giugno 1989). Il marito, al terzo matrimonio, aveva
già due figli: __________ __________ e __________. Da __________ __________
__________, al suo secondo matrimonio, egli non ha avuto discendenti. Il 5
luglio 1994 i coniugi hanno firmato un nuovo atto pubblico con il quale hanno
annullato il regime precedente, sostituendolo con quello della comunione dei
beni secondo il diritto svizzero.
B. Il 15 settembre 1994
__________ __________ ha convenuto la moglie davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna perché la convenzione del 5 luglio 1994 fosse
annullata siccome inficiata da dolo, timore ed errore essenziale. __________
__________ ha proposto di respingere la petizione. All’udienza preliminare del
10 marzo 1995 le parti si sono date atto che il valore della causa era di
almeno 50 milioni di franchi. Lo stesso giorno è decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione chiesto dall’attore in vista di promuovere una causa
di stato.
C. __________ __________
è __________ a __________ (-) il
____________________ 1997,
durante la procedura di stato. Nella causa riguardante la validità della
convenzione gli sono subentrati i figli __________ __________ __________ e
__________ __________ insieme con __________ __________, cui l’attore aveva
destinato un quarto del patrimonio – dietro cura e assistenza vitalizia – con
patto successorio dell’8 agosto 1994. Chiusa l’istruzione, __________
__________ __________ e __________ __________ hanno ribadito nel loro memoriale
conclusivo del 31 ottobre 1997 la domanda dell’attore. __________ __________ è
rimasta silente. __________ __________ ha proposto una volta ancora, nel suo
memoriale conclusivo del 24 ottobre 1997, di respingere la petizione, chiedendo
altresì che la lite fosse dichiarata temeraria.
D. Con sentenza del 5
novembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione, non ritenendo che la firma
della convenzione fosse viziata da dolo, timore o errore essenziale, ma non
riscontrando nella causa nemmeno gli estremi della temerarietà prospettati
dalla convenuta. La tassa di giustizia di fr. 300 000.– e le spese sono state
poste solidalmente a carico di __________ __________ __________, __________
__________ e __________ __________, tenuti a rifondere ad __________
__________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1 500 000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ __________ e __________ __________ hanno
presentato un appello del 25 novembre 1997 inteso a far riformare il giudizio
del Pretore nel senso di accogliere la petizione e di annullare la convenzione
litigiosa. In subordine essi contestano l’ammontare delle ripetibili fissate
dal primo giudice, postulandone la riduzione a fr. 80 000.–. __________
__________, cui è stato intimato l’appello, ha invitato il suo patrocinatore a
sospendere ogni attività processuale. __________ __________ ha reagito con osservazioni
del 12 gennaio 1998, chiedendo di respingere l’appello, previa dichiarazione di
temerarietà, e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Se un litisconsorte
necessario non partecipa – come in concreto – all’appello, il litisconsorte
diligente si ritiene rappresentarlo (art. 46 cpv. 2 CPC), la sentenza esplicando
effetti verso tutti. Nella fattispecie __________ __________s, rimasta passiva,
si presume rappresentata dagli appellanti. Nulla osta quindi alla trattazione
del gravame.
-
Il Pretore ha
escluso i presupposti dell’errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO), nel caso
specifico, poiché l’attore non risultava aver inteso sottoscrivere una
convenzione diversa da quella in oggetto. Il chiaro testo del contratto, la
lucidità dell’interessato al momento della firma e le spiegazioni – ancorché
brevi – del notaio prima della stipulazione inducevano a ritenere se mai
ch’egli si fosse ricreduto, ma non denotavano alcun errore essenziale. Il
Pretore ha escluso anche l’ipotesi del dolo (art. 28 cpv. 1 CO), non dimostrata
e reputata per di più scarsamente credibile, il notaio avendo illustrato ai
coniugi – seppure a grandi linee – la portata della convenzione, mentre
l’attore appariva perfettamente in grado di intendere e di volere. Infine il
primo giudice ha scartato l’eventualità del timore (art. 29 cpv. 1 CO), la
quale non trovava riscontro agli atti e riusciva finanche poco attendibile,
l’attore non potendosi dire atterrito per il semplice fatto che la moglie –
medico di professione – gli avrebbe rifiutato assistenza terapeutica se egli
non avesse firmato il contratto.
-
Gli appellanti
lamentano una valutazione unilaterale delle prove. Rimproverano al Pretore – in
sintesi – di avere considerato solo la testimonianza del notaio rogante,
trascurando che l’attore non era stato adeguatamente informato e non si rendeva
conto dell’ importanza della convenzione. Per converso la moglie aveva
approfittato della sua età (86 anni) e influenzabilità, raggirandolo, tant’è
che subito dopo la firma del contratto ha abbandonato il domicilio coniugale,
lasciandolo in condizioni di salute miserevoli. Oltre a ciò fra le parti
sussisteva profondo dissidio, al punto che nella parallela causa di stato lo
stesso Pretore aveva avuto modo di ravvisare una grave turbativa coniugale già
a un esame di mera verosimiglianza. In realtà – sostengono gli appellanti –
l’attore non ha mai avuto l’intenzione di sottoscrivere una convenzione come
quella in discorso ed è stato indotto a firmare della moglie, nel timore che se
non lo avesse fatto sarebbe rimasto solo e senza cure. In siffatte circostanze
la convenzione litigiosa non può ritenersi vincolante.
-
Una convenzione
matrimoniale non impegna la parte che l’ha firmata per errore, dolo o timore
(art. 23 segg. CO), salvo che il trascorrere del tempo abbia sanato il difetto
(Hausheer/Reus-ser/Geiser in:
Berner Kommentar, Berna 1992, n. 59 ad art. 182 CC). Quest’ultima evenienza non
riguarda il caso in rassegna, ove il contratto è stato impugnato poco più di
due mesi dopo la sua stipulazione. Il problema è di sapere pertanto se in
concreto l’attore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale
ha dichiarato di consentire o dovesse presumere una condizione di fatto
considerata come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei
rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO), rispettivamente se sia stato
indotto a firmare per dolo della convenuta (art. 28 cpv. 1 CO) oppure se abbia
firmato per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte
(art. 29 cpv. 1 CO), posto che il timore è “ragio-nevole” ove consista in un
pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l’onore o le sostanze
proprie (art. 30 cpv. 1 CO).
-
La sentenza
impugnata contiene solo generici richiami alle risultanze istruttorie, senza
alcun accenno concreto alle deposizioni dei testimoni, tranne quella del notaio
rogante. Nella misura in cui gli appellanti si dolgono di un sommario
apprezzamento probatorio (art. 90 CPC), il gravame non manca dunque di buon
diritto. Ciò non basta tuttavia per giustificare l’accoglimento del ricorso. In
casi del genere, per vero, incombe alla Camera civile di appello – cui la causa
è devoluta con pieno potere di cognizione – verificare se i fatti invocati
dagli appellanti trovino conferma nel fascicolo processuale.
a) Sentito
come testimone, il notaio rogante ha dichiarato che i coniugi si sono
presentati nel suo ufficio il 5 luglio 1994 per tramutare il regime di
separazione dei beni in quello di comunione dei beni, che in tale occasione la
convenuta ha ribadito di voler sottoscrivere un contratto in tal senso, che
egli ha spiegato ai coniugi in termini semplici e molto succinti le conseguenze
giuridiche ed economiche del nuovo regime, che i coniugi sono poi andati a bere
un caffè (nell’attesa che si approntasse l’atto pubblico), firmando il rogito
poco dopo. Il notaio ha soggiunto che quel giorno l’attore gli era apparso
molto invecchiato, ma perfettamente lucido e consapevole di quel che faceva.
Egli già lo conosceva, del resto, come una persona molto parsimoniosa, capace
finanche di discutere le sue note professionali (verbali, pag. 5 seg.).
b) Analogamente
ha riferito il testimone __________ __________, banchiere di fiducia
dell’attore, il quale ha descritto quest’ultimo come un uomo “molto informato
sulle questioni finanziarie”, “molto pignolo”, che decideva personalmente il da
farsi e dava egli stesso le istruzioni (verbali, pag. 20). Il testimone
__________ __________ ha soggiunto altresì che l’attore desiderava essere
tenuto costantemente al corrente di come andavano i suoi affari commerciali in
Germania (rogatoria del 20 marzo 1996, 2° foglio).
c) La
testimone __________ __________ ha raccontato di avere visitato l’attore l’11
giugno 1994 ad , trovandolo solo e in deplorevoli condizioni fisiche,
tant’è che durante un successivo incontro con i coniugi ad __________
(-__________a), il 20 giugno 1994, essa ha rimproverato la convenuta
per avere lasciato il marito in simile stato. Essa ha soggiunto che il suo
amico __________. __________ __________ ha poi avuto modo di appurare che l’attore
non si era reso conto di quanto aveva firmato accettando la comunione dei beni,
che in seguito a ciò era sorto un diverbio fra i coniugi, che proprio in
seguito a tale scontro la convenuta se ne era andata e non aveva più fatto
ritorno a casa. Da quel momento la testimone si è presa cura essa medesima
dell’attore, ad __________, sino al febbraio del 1995, quando l’attore è stato
portato via dai figli e lei non lo ha più rivisto (verbali, pag. 8 seg.).
d) Il
testimone __________ __________ ha confermato che durante l’esta-te del 1994 la
convenuta ha fatto solo fugaci apparizioni ad __________ e che dell’attore – in
precarie condizioni di salute – si occupavano la predetta __________ __________
insieme con la sorella __________ __________ (verbali, pag. 14). Questa,
sentita a sua volta come testimone, ha detto di essersi recata ad __________
nell’autunno del 1994, di avere trovato l’attore “in uno stato catastrofico”
(trombosi fino al ginocchio, infiammazione alla vescica, difficoltà di
deambulazione) e di averlo curato per nove mesi, finché i figli lo hanno
portato con loro, accomiatando lei e la sorella (verbali, pag. 16).
e) La
testimone __________ __________, da parte sua, ha visto partire i coniugi da
__________ quel mercoledì 5 luglio 1994 per andare a sottoscrivere il rogito
dal dott. __________ __________. L’attore, che appariva “veramente contento”,
“veramente in forma”, le aveva detto che la comunione dei beni era una promessa
di lui alla moglie. Nei giorni successivi i coniugi le sono apparsi tranquilli
e i loro rapporti normali (verbali, pag. 18).
- Nella misura in cui
sostengono che l’attore, cittadino germanico, necessitava “sicuramente di
un’approfondita spiegazione” sul regime della comunione dei beni, stipulata “in
modo improvviso” (ricorso, pag. 3 seg.), gli appellanti disconoscono sia che il
notaio ha nondimeno spiegato ai coniugi in termini semplici – seppure molto succinti
– le conseguenze giuridiche ed economiche del nuovo regime, sia che l’attore
medesimo riconduceva le sue intenzioni a una promessa verso la moglie. La firma
della convenzione non è avvenuta dunque ciecamente né inopinatamente. Che in
seguito l’attore si sia pentito del proprio agire discutendo con __________.
__________ __________ è senz’altro possibile, ma ciò non dimostra che al momento
di comparire davanti al notaio egli versasse in errore. Per di più il rogito
notarile, con traduzione tedesca, è di immediata comprensione (anche per quanto
riguarda lo scioglimento del regime convenzionale: clausola n. 5) e l’istituto
della comunione dei beni esiste con notevoli similitudini anche in Germania (§
__________segg. BGB; si veda, in particolare, il § __________sullo
scioglimento). Nemmeno gli appellanti allegano del resto quale differenza decisiva
rispetto al diritto svizzero avrebbe – per avventura – fuorviato l’attore, cui
l’età avanzata e il fisico cagionevole non impedivano di dimostrarsi lucido e
attento, come hanno riferito i testimoni (sopra, consid. 5a, 5b, 5e).
Giovi ricordare che a
norma dell’art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO l’erro-re è essenziale solo quando la
parte in errore aveva di mira un contratto diverso dal quale ha dichiarato di
consentire, rispettivamente quando l’errore concerne una determinata condizione
di fatto che la parte considerava come un necessario elemento del contratto
secondo la buona fede nei rapporti d’affari (le ipotesi figuranti ai n. 2 e 3
del cpv. 1 non attengono al caso concreto, né gli appellanti se ne prevalgono).
Quale altro contratto l’attore intendesse firmare gli appellanti non dicono né
è dato di capire: eventuali varianti di regime matrimoniale sono state bensì
evocate dal notaio prima della separazione dei beni, ma non prima che fosse
stipulata la comunione (verbali, pag. 4). Quanto all’ipotesi che l’attore abbia
sottoscritto la comunione dei beni supponendo che la convenuta rimanesse sempre
al suo fianco, come moglie o quanto meno come medico, l’illusorietà di una
siffatta prospettiva non può considerarsi un errore essenziale. Ove il
“necessario elemento del contratto” si riferisca a situazioni future, è dato
errore essenziale solo qualora l’aspettati-va sia sicura o, almeno, ragionevolmente
certa (Schwenzer in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1996, n. 18 seg. ad art. 24 con
numerosi rinvii di giurisprudenza). La durata di un rapporto affettivo è un
fattore labile e ancora più imprevedibile è la durata di un mandato meramente
terapeutico. Diverso è il caso, citato dagli appellanti, in cui un fidanzato aveva
concesso un diritto di usufrutto alla promessa sposa (Rep. 1966 pag. 29); egli,
difatti, poteva fare assegnamento in buona fede sulla prossima celebrazione del
matrimonio. Un coniuge non può contare con certezza (né con quasi certezza),
invece, sul fatto che il matrimonio duri fino alla morte. Ove l’attore avesse
firmato la convenzione poi – come gli appellanti sembrano ammettere (ricorso,
pag. 4 in fondo) – nella speranza di sanare il dissidio coniugale,
l’aleatorietà del presupposto riesce addirittura palmare. Scorgere un errore
essenziale in condizioni come quelle illustrate è fuori questione.
- Gli appellanti
asseverano per altro verso che l’attore è rimasto vittima di una manovra
dolosa, di un raggiro reso possibile dalla sua età e influenzabilità. Ora, un
comportamento doloso nel senso dell’art. 28 cpv. 1 CO consiste nel prospettare
fatti inveritieri o nel celare fatti veri (DTF 116 II 434). L’attore, come si è
visto, era un uomo anziano e fisicamente malmesso, tuttavia non senile né
particolarmente suggestionabile (sopra, consid. 5a, 5b, 5e). Quali fatti
inveritieri gli sarebbero stati prospettati come autentici, rispettivamente
quali fatti veri gli sarebbero stati occultati, gli appellanti non spiegano con
chiarezza: prima essi affermano che la convenuta avrebbe contratto matrimonio
solo per circuirlo, tant’è che lo ha abbandonato subito dopo la firma della
convenzione (memoriale, pag. 4 seg.), poi sostengono che la convenuta ha
falsamente assicurato la sua volontà di prestare cura e assistenza medica,
salvo tornare al più presto dall’ex marito non appena ottenuto quanto voleva
(pag. 10). In realtà nessun indizio permette di desumere che il matrimonio, il
quale alla firma della convenzione litigiosa durava da cinque anni, fosse
simulato: nessun elemento di prova legittima un’illazione simile, mentre
l’istruttoria della causa di divorzio – cui genericamente si richiamano gli
interessati – non è stata richiamata agli atti, né risulta essere stata
congiunta con quella del processo in esame.
Per quanto riguarda la
asserita garanzia di assistenza medica e terapeutica, è possibile che in
qualche modo la promessa dell’ attore nei confronti della moglie (sopra,
consid. 5e) si riallacciasse a un’aspettativa del genere. Nulla dimostra però
che la convenuta abbia assicurato all’attore di prestare cure medico-sanitarie
di durata vitalizia, tanto meno qualora i rapporti fra i coniugi fossero
degradati in grave turbativa. Certo, gli appellanti sembrano partire dall’idea
che, comunque fosse, al momento della firma le relazioni fra le parti erano già
compromesse (me-moriale, pag. 4 in fondo), sicché la firma della convenzione poteva
avere solo il significato di gratificare la moglie per le cure che avrebbe
prodigato al marito. Se non che, in caso di grave turbativa la firma della
convenzione avrebbe anche potuto avere lo scopo – illusorio – di riavvicinare
la moglie (ipotesi già accennata dianzi) e non si riconduce necessariamente a
garanzie esplicite di assistenza geriatrica. È vero che il comportamento della
convenuta desta serie perplessità, ove appena si consideri che nell’estate del
1994 – la firma della convenzione è del 5 lu-glio – essa ha ridotto la sua
presenza ad __________ a fugaci apparizioni (sopra, consid. 5d). Ciò mette in
dubbia luce i suoi reali fini, ma non basta a dimostrare che abbia indotto
l’attore con false assicurazioni a sottoscrivere il contratto litigioso.
-
A prescindere da
quanto sopra gli appellanti fanno valere che la convenuta ha in ogni modo
minacciato l’attore, il quale a 86 anni temeva che rifiutando la firma della
convenzione sarebbe stato abbandonato a sé stesso nella villa di __________, in
gravi condizioni di salute. Come si è detto, il timore è “ragionevole”
nell’ac-cezione dell’art. 29 cpv. 1 CO ove configuri un pericolo grave e
imminente per la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv.
1 CO). Decisivo non è tanto sapere se nelle circostanze specifiche una persona
ragionevole avrebbe avuto paura, quanto se nelle circostanze specifiche quella
determinata persona è stata soggettivamente intimorita (Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 30 CO). Che con le sue disponibilità
finanziarie un uomo come l’attore potesse garantirsi qualsiasi assistenza, come
argomenta il Pretore (sentenza, pag. 6), non è quindi determinante, perché i
requisiti dell’art. 29 cpv. 1 CO vanno apprezzati dal profilo soggettivo, non
oggettivo. Ciò premesso, rimane il fatto che la paura dell’attore rimane una
semplice affermazione degli appellanti. Intanto perché al momento in cui ha
firmato il contratto egli non versava in gravi condizioni. Come risulta dal
certificato medico agli atti (doc. 4), egli non godeva di una salute
ineccepibile, ma non era in pericolo di vita, sicché mal si intravede come
potesse – anche solo soggettivamente – paventare rischi gravi e imminenti per
propria incolumità ove si fosse rifiutato di firmare. Per di più, l’ipotesi del
timore è smentita dalla circostanza che il giorno della firma l’attore appariva
“veramente contento”, e non perché si liberasse da un pericolo incombente, ma
perché poteva adempire una promessa nei confronti della moglie (consid. 5e).
Tant’è che paure, turbamenti o ansie non sono stati ravvisati neppure dal
notaio rogante (consid. 5a). Anche su questo punto l’appello manca pertanto di
consistenza.
-
Infine gli
appellanti criticano l’indennità di fr. 1 500 000.– a titolo di ripetibili che
il Pretore ha assegnato alla convenuta, sottolineando che per un dispendio di
tempo pari a un centinaio di ore il legale della controparte non può esporre un
onorario superiore a fr. 80 000.–. Riconoscendo una somma quasi venti volte superiore,
il primo giudice sarebbe caduto nell’eccesso di apprezzamento.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi
delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice
fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per
abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; sentenza del 1°
febbraio 1996 in re A., consid. 3). Ciò vale a maggior ragione in tema di
ripetibili, la tariffa dell’Ordine degli avvocati essendo per il giudice
meramente indicativa (Cocchi/ Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 150 CPC). Ripetibili, nondimeno, sono
unicamente le spese indispensabili causate dal processo, cui si aggiunge
un’equa indennità per onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Il
risarcimento di ogni spesa e danno incontrato o subìto dalla parte vincente a
motivo dell’indebita lite può essere imposto al soccombente solo ove costui
abbia agito con manifesta ingiustizia (“responsabilità aggravata”: art. 152
cpv. 1 CPC).
b) In
qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile l’onorario
dell’avvocato è fissato, giusta l’art. 9 cpv. 1 TOA, secondo determinate percentuali
del valore litigioso. Nella fattispecie le parti si sono date atto all’udienza
preliminare che il valore litigioso è di “almeno 50 milioni di franchi”. In
mancanza di dati più precisi non rimane che fondarsi su tale importo. Ora, per
una causa ordinaria avente un siffatto valore il noto art. 9 cpv. 1 TOA prevede
onorari compresi fra il 3 e il 6% del valore stesso. Il Pretore ha
verosimilmente applicato l’aliquota minima del 3% (la sentenza non dà alcuna
motivazione sull’ammontare delle ripetibili), ottenendo un risultato di fr. 1
500 000.–. In realtà il calcolo dell’onorario non si esaurisce in questi soli
termini.
c) Giusta
l’art. 11 cpv. 1 TOA “per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un
cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto
un impegno limitato” – come pure in altre eventualità che non riguardano la
fattispecie – l’onorario dell’avvocato è stabilito tenendo conto non solo del
valore litigioso (come dispone l’art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche del dispendio
orario. In circostanze del genere il Consiglio di moderazione fa capo alla
formula
O
= 2 x Ov x Ot
Ov
dove
O è l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario
a tempo (Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). L’onorario a
tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l’ora (art.
10 cpv. 1 per analogia).
d) Nel
caso in esame gli appellanti sostengono che la pratica non può avere occupato
il legale della convenuta più di 100 ore. Al riguardo la convenuta è rimasta
silente, ma l’opinione può senza dubbio essere condivisa. In sede forense il legale
della convenuta ha dovuto redigere infatti un allegato di risposta (9 pagine),
partecipare all’udienza preliminare, presenziare a 4 audizioni durante le quali
sono stati sentiti 9 testimoni, preparare tre-quattro domande in tedesco – pressoché
identiche – per 5 testimoni all’estero, formulare osservazioni (poco più di una
pagina) a un’opposizione a domande rogatoriali, stendere il memoriale
conclusivo (17 pagine) e scrivere 6 lettere alla Pretura. Anche un avvocato
poco esperto non avrebbe impiegato, per svolgere un lavoro simile, più di una
cinquantina d’ore, il patrocinio non essendo di difficoltà superiore alla
media. Dal profilo stragiudiziario non è dato di sapere quanti colloqui, quante
conferenze telefoniche e quante lettere abbia richiesto la pratica nei rapporti
con la cliente e con terzi. In un caso come quello in esame è ragionevole
presumere nondimeno che a tal fine un legale diligente avrebbe impiegato un’altra
cinquantina d’ore (nulla avrebbe impedito al patrocinatore della convenuta, per
altro, di allegare alle osservazioni all’appello una distinta delle sue prestazioni).
e) Ammesso
un dispendio orario di 100 ore, è manifesto che in concreto non può far stato
il solo criterio della rimunerazione ad valorem giusta l’art. 9 cpv. 1
TOA, giacché una retribuzione di fr. 15 000.– l’ora non sarebbe difendibile da
alcun punto di vista. Occorre fare ricorso perciò al citato art. 11 cpv. 1 TOA
e determinare il compenso anche in funzione del tempo impiegato. Quanto alla
retribuzione oraria, la cifra di fr. 500.– prospettata dagli appellanti può
eccezionalmente, dandosi la straordinaria importanza patrimoniale del litigio,
ritenersi adeguata. Ne segue che il presumibile onorario spettante al
patrocinatore della convenuta ammonta a:
2
x 1 500 000 x 50 000 = fr. 96 775.–.
1 500 000 + 50 000
Aggiungendo
le spese vive della parte e del patrocinatore, l’indennità può equitativamente
essere fissata in complessivi fr. 100 000.–. In proposito l’appello va
parzialmente accolto.
-
La convenuta insta
anche in questa sede, per vero con tono inutilmente polemico, affinché il
comportamento processuale degli appellanti sia dichiarato temerario nel senso
dell’art. 152 CPC. La domanda va respinta già per il fatto che l’appello merita
parziale accoglimento, anche se in misura ridotta. Oltre a ciò, la responsabilità
aggravata dell’art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca “con
manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile
leggerezza. Temerario è, ad esempio, il comportamento di un attore che proceda
in giustizia già disponendo di una sentenza sfavorevole su un oggetto identico
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6
ad art. 152 CC). Il ricorso degli appellanti si rivela infondato, ma non
offende palesemente il senso di giustizia. Non integra pertanto gli estremi
dell’art. 152 cpv. 1 CPC.
-
Gli oneri processuali
del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). La tassa di giustizia, che di per sé consisterebbe nella metà di quella
fissata dal Pretore (art. 24 lett. a LTG), va adeguatamente moderata per tenere
conto dei principi della proporzionalità e dell’equivalenza che in virtù del
diritto federale informano tutte le riscossioni tributarie. Anche gli
emolumenti giudiziari devono mantenersi perciò in un rapporto ragionevole con
la complessità della causa e con l’impegno chiesto al tribunale (DTF 120 Ia 175
consid. 4). Le ripetibili si attengono al disposto dell’art. 17 cpv. 1 TOA.
Quanto al grado di soccombenza, gli attori escono perdenti su tutta la linea,
tranne per quanto concerne le ripetibili di prima sede, al cui riguardo il
gravame è fondato nel principio e quasi interamente sull’ammontare. Ciò posto,
si giustifica per equità di porre a carico della convenuta un ventesimo degli
oneri complessivi e di ridurre conseguentemente le ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 300 000.– e le spese, da anticipare da __________
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ in solido,
sono poste solidalmente a carico di questi ultimi, i quali rifonderanno ad
__________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 100 000.–
complessivi per ripetibili.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti nella tassa di giustizia e nelle spese di complessivi fr. 50 000.–,
da anticipare dagli appellanti in solido, sono posti per un ventesimo a carico
di __________ __________ e per il resto solidalmente a carico di __________
__________ __________, __________ __________ e __________ __________, i quali
rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
30 000.– per ripetibili ridotte.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________;
– __________ ,
Starnberg ().
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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