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Numero d'incarto:
11.1997.185
Data decisione, Autorità:
27.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00185
Lugano
27 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 22 febbraio 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 ottobre 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 luglio 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo presentato il 21 novembre 1997 da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________,
cittadina italiana nata il __________ __________ 1977 e residente a __________,
ha convenuto il 27 febbraio 1995 __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che il convenuto fosse dichiarato suo
padre e fosse tenuto a versarle un contributo alimentare mensile di fr.
4’000.–, oltre a fr. 48’000.– per contributi arretrati. Nella sua risposta del
5 aprile 1995 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nel corso
dell’istruttoria, dopo l’allestimento di una perizia sulla paternità, l’attrice
ha sollecitato il 12 ottobre 1995 un contributo alimentare in pendenza di causa
per sopperire al costo degli studi liceali. Istruita la procedura cautelare, il
Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e con decreto cautelare del 12
novembre 1996 ha fatto obbligo a __________ __________ di versare all’attrice
un contributo mensile di fr. 1’550.– dal 12 ottobre 1995, di fr. 1’640.– dal 1°
maggio 1996 e di fr. 2’250.– dal 1° novembre 1996, data d’inizio degli studi
universitari (inc. __________ __________.e
..).
B. Conclusa
l’istruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel suo allegato
del 16 gennaio 1997 l’attrice ha ribadito le domande di petizione. Il convenuto
ha aderito all’accertamento della paternità, offrendo un contributo di mantenimento
di fr. 2’000.– mensile ma opponendosi all’azione per il resto. Al dibattimento
finale del 18 febbraio 1997 le parti hanno confermato i rispettivi memoriali.
C. Statuendo il 21
luglio 1997, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ e ha
fatto obbligo al convenuto di stanziare alla figlia un contributo di
mantenimento mensile di fr. 2’448.– fino al raggiungimento dell’autonomia
economica, respingendo la richiesta di contributo retroattivo. La tassa di
giustizia di fr. 2’000.– e le spese di fr. 2’500.– sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Una domanda
di interpretazione presentata da __________ __________ sulla decorrenza del
contributo è stata respinta dal Pretore con sentenza del 10 ottobre 1997.
D. Contro la sentenza
del 21 luglio 1997 __________ __________ insorge con un appello del 30 ottobre
1997 nel quale chiede che – conferitole il beneficio dell’assistenza
giudiziaria – il contributo di mantenimento le sia versato dalla data della
petizione (12 ottobre 1995) e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
propone di respingere l’appello e con appello adesivo del 21 novembre 1997
postula la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 2’000.– mensili,
opponendosi alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del
22 dicembre 1997 __________ __________ conclude per la reiezione dell’appello
adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante postula
un contributo di mantenimento “adeguato al tenore di vita famigliare ed equo”
per il periodo compreso tra il 22 febbraio 1995, data d’introduzione della
petizione, e il 12 ottobre 1995, data di presentazione dell’istanza cautelare,
senza tuttavia indicare l’entità della prestazione richiesta. Ora, l’atto di
appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo
l’indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2
lett. d CPC), ma anche l’enunciazio-ne completa delle richieste di giudizio
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). In concreto l’appello non contiene alcuna
conclusione precisa sull’ammontare del contributo che l’appellante esige, né tale
importo si evince dalla motivazione del gravame. Dandosi contestazioni
patrimoniali l’appellante non può limitarsi tuttavia a chiedere modificazioni
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309;
Rep. 1993, 227; I CCA, sentenza del 31 luglio 1997 nella causa T. contro T.,
del 12 maggio 1995 in causa M. contro M.). Analogo principio vige del resto sul
piano federale (Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151, nota 9).
Ciò posto, l’appello dell’attrice non adempie manifestamente i requisiti
dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC e deve essere dichiarato irricevibile.
-
L’art. 314 CPC
prevede la facoltà, per la parte appellata, di formulare ricorso adesivo nelle
forme e con il contenuto prescritti per l’allegato di appello. Nel caso concreto,
vista l’inammissi-bilità dell’appello principale, l’appello adesivo, il cui
carattere è accessorio, diventa privo di oggetto (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 6 ad art. 314 CPC).
-
Spese e ripetibili
dell’appello principale sono a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1
CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante deve
essere respinta, il gravame risultando d’acchito irricevibile. La tassa di
giustizia è tuttavia adeguatamente ridotta, per tenere conto del fatto che il
gravame sfugge a un esame di merito (art. 21 LTG). L’indennità per ripetibili è
commisurata alle prestazioni che sarebbero state necessarie al convenuto per
eccepire l’irricevibilità dell’appello.
Per l’appello adesivo,
privo di oggetto, occorre valutare sommariamente, ai fini del giudizio sulle
spese e le ripetibili, quale possibilità di buon esito esso avrebbe verosimilmente
avuto se non fosse diventato caduco (Rep. 1994 381, 1992 292, 1990 284). Ora,
l’appellante adesivo ha postulato la riduzione a fr. 2’000.– del contributo
alimentare, argomentando che lo stato d’indigenza dell’altro genitore appariva
dubbio e che un minimo vitale di Lit. 800’000 pareva equo, tenuto conto del
costo della vita a __________ (equiparabile a quello di __________), di modo
che un contributo di mantenimento di fr. 2’000.– arrotondati risultava
adeguato. Se non che, il Pretore ha accertato sulla base di precisi atti
istruttori (doc. CCC, EEE, HHH, LLL, LL, MMM, sentenza pag. 5) che la madre
dell’attrice non è in grado di contribuire al mantenimento della figlia.
L’appellante adesivo non spende una parola per contestare tali accertamenti,
limitandosi a metterli in dubbio, senza fornire però alcuna indicazione
concreta che possa farli ritenere inaffidabili. Visti i precisi accertamenti
del Pretore, l’argomentazione sarebbe quindi riuscita sprovvista di consistenza.
Per quel che concerne l’apprezzamento del fabbisogno, la ricevibilità dell’appello
adesivo appare finanche dubbia (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
L’appellante non spiega infatti per quale motivo l’importo calcolato dal
Pretore sarebbe eccessivo e dovrebbe essere ridotto alla cifra da lui proposta.
Ad ogni modo l’appellante stesso ammette che il costo della vita a __________,
dove la figlia frequenta l’università, è equiparabile a quello di __________,
notoriamente di poco inferiore a quello svizzero. L’apprezzamento del Pretore,
che ha stimato il fabbisogno di base dell’attrice in Lit. 1’000’000, pari a
circa fr. 850.– (al tasso di cambio da lui applicato) sarebbe dunque – con ogni
verosimiglianza – resistito alla critica, tenuto conto anche dell’elevato
tenore di vita del padre e delle sue disponibilità economiche (sentenza, pag. 3
e 4). Ciò posto, l’appello adesivo, nella misura in cui sarebbe risultato ricevibile,
sarebbe stato verosimilmente respinto. I relativi costi devono di conseguenza essere
sopportati dall’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte un’equa indennità
per ripetibili, commisurate alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è irricevibile.
- Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante principale, con obbligo di rifondere alla controparte
fr. 600.– per ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
L’appello adesivo è
dichiarato caduco.
-
Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 400.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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