AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.172
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00172
Lugano
1°
giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause ..__________ e
..__________ (divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promosse con istanze del 7 e del 12 marzo 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 22 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’8
settembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall’appellante lo stesso 22 settembre 1997;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1950) e __________ __________ (1948), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ il ____________________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________
__________ (1970), __________ ( 1971) e
__________ (____________________1982). Un tentativo di conciliazione chiesto
dal marito al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto infruttuoso
il 16 dicembre 1986. Nel gennaio del 1987 il marito ha costituito domicilio
proprio e con sentenza del 28 dicembre 1989 il Pretore ha pronunciato la
separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando una convenzione
sugli effetti accessori che prevedeva l’affidamento dei figli alla madre,
regolava il diritto di visita del padre e fissava in fr. 1400.– mensili
indicizzati (assegni familiari compresi) il contributo complessivo per moglie e
figli. Su istanza di __________ __________, il Segretario assessore ha poi
stabilito provvisionalmente il 10 settembre 1992, in luogo e vece del Pretore,
che il contributo per la moglie ammontava a fr. 500.– mensili indicizzati,
mentre i rimanenti fr. 900.– mensili pattuiti per convenzione spettavano a __________,
gli altri due figli essendo divenuti nel frattempo maggiorenni. Non risulta che
al decreto cautelare abbia fatto seguito una sentenza di merito.
B. Il 4 febbraio 1994
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per un secondo tentativo di conciliazione, e il 2 marzo 1994 ha chiesto
che in via provvisionale il contributo per la moglie fosse soppresso e quello
per la figlia __________ ridotto a fr. 400.– mensili. All’udienza cautelare del
17 marzo 1994 la convenuta ha proposto di respingere la domanda. Statuendo il
30 marzo 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha
ridotto il contributo indicizzato per la moglie a fr. 300.– mensili e quello
per la figlia __________ a fr. 533.– mensili. Entrambi i coniugi sono stati
ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Tale decreto è stato
riformato da questa Camera che, adita dalla moglie, con sentenza del 5 ottobre
1995 ha respinto l’istanza provvisionale del marito, confermando il contributo
di fr. 1400.– mensili complessivi da lui dovuto in base alla convenzione del
1989 (inc. ..__________).
C. Frattanto, il 29
marzo 1994, è decaduto infruttuoso anche un secondo tentativo di conciliazione
e il 7 settembre 1994 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, offrendo
per la figlia __________– e per lei sola – un contributo alimentare di fr.
400.– mensili. __________ __________ si è opposta allo scioglimento del
matrimonio e in via riconvenzionale ha postulato un aumento del contributo mensile
per la figlia a fr. 1000.– dal compimento dei 17 anni e un aumento di quello
per sé a fr. 800.– indicizzati (fr. 1000.– dopo la maggiore età di __________).
__________ __________ si è opposto alla riconvenzione. L’udienza preliminare ha
avuto luogo il 31 maggio 1995.
D. Durante la causa di
divorzio, il 7 marzo 1996, __________ __________ -__________ ha chiesto
nuovamente che in via provvisionale il contributo per la moglie fosse soppresso
e quello per __________ ridotto a fr. 490.– mensili, assegni familiari compresi
(inc. ..). __________ __________ si è opposta
alla domanda. Con decreto emanato senza contraddittorio il 25 giugno 1996 il
Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, riducendo in via provvisionale il
contributo per la moglie a fr. 300.– mensili e quello per __________ a fr.
600.– mensili dal 1° luglio 1996. Nel corso di tale procedimento, il 12 marzo
1997, __________ __________ ha insistito una volta ancora perché il contributo
in favore della moglie fosse annullato e quello per la figlia ricondotto a fr.
490.– mensili (inc. __..__________). __________ __________ ha
ribadito la propria opposizione. Il dibattimento finale del primo procedimento
cautelare ha avuto luogo l’8 agosto 1997, al dibattimento finale del secondo le
parti hanno rinunciato. Statuendo l’8 settembre 1997 con decreto unico, il
Pretore ha ridotto il contributo mensile per la moglie a fr. 355.– mensili e
quello per Sabrina a fr. 640.– mensili (assegni familiari compresi), ma solo
dal 1° giugno 1997. Il decreto emesso senza contraddittorio il 25 giugno 1996 è
stato revocato. Non sono state prelevate tasse né spese. __________ __________
è stato tenuto a rifondere alla moglie fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre
1997 nel quale chiede che i contributi provvisionali per moglie e figlia siano
fissati in fr. 164.– e fr. 600.– mensili a valere dal 7 marzo 1996, in fr.
272.– e fr. 600.– mensili dal 12 marzo 1997 al 31 maggio 1997, in fr. 200.–
mensili per la sola figlia __________ (assegni familiari compresi) dal 1°
giugno 1997 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Il
giorno stesso l’appellante ha instato per il beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 1997 __________ __________
propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato, postulando
a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. I documenti nuovi prodotti
dall’appellante in questa sede non sono ricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), salvo che depongano a favore dei figli, le relazioni tra genitori e
minorenni essendo governate per diritto federale dal principio inquisitorio
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Dandosi cambiamenti di apprezzabile
rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni della famiglia, spetta
alla parte che intende vedersi ridurre gli oneri di mantenimento postulare una
modifica dell’assetto contributivo davanti al Pretore. Non incombe invece a
questa Camera statuire per la prima volta – foss’anche solo a titolo provvisionale
– sulla base di documenti nuovi, sostituendosi alla giurisdizione del Pretore (Hinderling/ Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e
giurisprudenza).
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di divorzio, prende le
opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento
della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Misure
provvisionali sono possibili anche quando l’azione di divorzio faccia seguito a
una sentenza di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 CC), nel
senso che non occorre promuovere causa per far modificare la sentenza di
separazione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 270 in alto con rinvii; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 39 ad art. 145 CC con richiami). Occorre
però che le misure provvisionali si impongano già a un sommario esame, non
essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza – come quella di separazione
– con forza di giudicato (Hausheer/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad
art. 145).
-
Nella sua sentenza
del 5 ottobre 1995 (sopra, consid. B) questa Camera aveva avuto modo di
accertare che nel 1987, all’epoca della causa di separazione, l’appellante
guadagnava fr. 3038.90 mensili. Nel 1994 tale reddito era poi aumentato a fr.
4903.– mensili, ma era aumentato anche il reddito della moglie, che ammontava a
fr. 2336.– mensili. Il totale delle entrate coniugali (fr. 7239.– mensili)
permetteva così di sopperire al fabbisogno familiare di fr. 5985.– mensili (fr.
2498.– il marito, fr. 2267.– la moglie, fr. 1220.– la figlia __________),
lasciando un’eccedenza di fr. 1254.– mensili. Ciò premesso, il marito poteva
conservare per sé fr. 3125.– mensili (fabbisogno minimo e metà eccedenza),
mentre il resto del suo reddito spettava a moglie e figlia (fr. 1778.–
mensili). E siccome nella convenzione sugli effetti accessori della separazione
egli si era impegnato a versare fr. 1400.– mensili complessivi, non vi era
ragione di ridurre tale cifra, tanto meno nell’ambito di un giudizio provvisionale.
-
Nel decreto
impugnato il Pretore ha accertato, da parte sua, che nel 1996 il guadagno del
marito è salito a fr. 5052.90 (consid. 4) e che nei primi cinque mesi del 1997
esso è ulteriormente aumentato a fr. 5268.– mensili (consid. 5), di modo che
fino al 31 maggio 1997 la situazione appariva “simile a quella posta a fondamento
della sentenza di appello”. In tali circostanze una riduzione dell’onere
contributivo non poteva entrare in linea di conto. Con effetto al 1° giugno
1997 il marito si è trovato però senza impiego, come altri suoi colleghi che
non avevano raggiunto gli obiettivi fissati dalla “__________ Assicurazioni”, e
il suo reddito si è ridotto a fr. 4364.80 mensili, pari all’indennità di
disoccupazione (consid. 6). Tutto quel ch’egli può versare a moglie e figlia
dopo di allora consiste perciò – ha continuato il Pretore – nella differenza
tra il reddito di fr. 4364.80 e il fabbisogno minimo di fr. 3370.–, ossia fr.
994.80 mensili (consid. 7), di cui fr. 355.– per la moglie e fr. 640.– per la
figlia.
-
L’appellante
contesta anzitutto il reddito imputatogli dal Pretore dopo il 31 maggio 1997,
sostenendo ch’esso non supera in realtà fr. 3820.80 mensili netti.
L’argomentazione è fondata solo in parte. Che le indennità giornaliere di
disoccupazione siano soggette a trattenuta AVS, di assicurazione contro gli
infortuni, di previdenza professionale e di assicurazione contro la perdita di
salario è vero (art. 22a LADI: RS 837.0). Il supplemento corrispondente
agli assegni legali per i figli (art. 22 cpv. 1 LADI) è calcolato però secondo
la legge che disciplina la materia nel Cantone dove è domiciliato l’assicurato
(art. 34 cpv. 1 OADI: RS 837.02). E nel Cantone Ticino l’assegno di base è
fisso, non soggetto a contributi sociali (art. 16 LAF: RL 6.4.1.1). Il supplemento
per i figli di fr. 25.30 giornalieri percepito dall’appellante è quindi
effettivo. Ne segue che il reddito netto dell’appellante ammonta a:
fr.
173.40 x 21.7 giorni mensili (media) fr. 3762.80
./.
AVS (5.05%) fr. 190.—
./.
assicurazione infortuni (3.1%) fr. 116.65
./.
LPP fr. 49.60
./.
assicurazione perdita di salario fr. 90.—
fr.
446.25 fr. 3316.55
fr.
25.30 x 21.7 giorni mensili (media) fr. 549.—
fr.
3865.55 mensili.
Quanto al fatto che
l’appellante abbia venduto la quota della proprietà per piani di cui era
comproprietario insieme con la convivente, ciò non risulta dagli atti, dai
quali non si evince neppure se l’operazione sia servita solo a estinguere
debiti (come in effetti sembra, la tassazione 1997/98 dell’appellante non
denotando alcuna sostanza imponibile) o abbia consentito un ricavo in capitale.
Dandosi il caso, incomberà alla moglie adire al giudice delle misure
provvisionali, dandogli gli elementi necessari perché sia in grado di
riesaminare il reddito dell’appellante e di ricalcolare i contributi.
- Obietta l’appellata
che il marito deve il licenziamento al suo proprio contegno, non avendo preso
sul serio gli avvertimenti pervenutigli dal datore di lavoro. A un sommario
esame come quello che disciplina l’emanazione di misure provvisionali
l’argomentazione non può essere condivisa. Dagli atti risulta invero che l’appellante
è stato licenziato non tanto per cattiva volontà o per negligenze particolari,
quanto per incapacità sue, non essere riuscito – come altri suoi colleghi – a
raggiungere gli obiettivi di redditività fissati dalla compagnia assicuratrice
per cui lavorava (deposizione __________ : verbale del 19 giugno 1997
nell’inc. ..). D’altro lato non si può neppure
supporre – quanto meno a un giudizio di verosimiglianza e in difetto di
elementi concreti – che, dovendosi riqualificare o
reimpiegare
professionalmente, un agente di assicurazione di 47 anni (al momento in cui ha
giudicato il Pretore) sia in grado di guadagnare più di quanto l’appellante
riscuote ora dall’assicura-zione contro la disoccupazione. Ciò posto, non
soccorrono le premesse per imputare all’interessato un reddito ipotetico superiore
a quello realmente conseguito (sulla nozione di reddito potenziale: DTF 119 II
316 consid. 4a con richiami; Bühler/
Spühler, op. cit., nota 141 ad art. 145 CC).
-
Quanto al suo
fabbisogno minimo, l’appellante sostiene che la spesa di fr. 875.– mensili
riconosciutagli dal Pretore per il mantenimento dei figli __________ (nato
__________ __________ 1992) e __________ (nato il ____________________ 1993),
avuti entrambi fuori del matrimonio, è insufficiente e va portata a fr. 1000.–.
Ora, questa Camera ha già avuto modo di spiegare e di ripetere – anche nella precedente
sentenza del 5 ottobre 1995 fra stesse parti (consid. 2) – che il contributo di
mantenimento erogato da un genitore a figli nati fuori del matrimonio non
rientra nel fabbisogno coniugale (I CCA, sentenze del 15 novembre 1994 in re
M., consid. 2; del 15 novembre 1995 in re M., consid. 2). Il mantenimento di
figli adul-terini non è un debito della famiglia, bensì un debito personale
del coniuge genitore che questi deve onorare prima di tutto con la sua quota
metà di eccedenza (sulla nozione di “eccedenza” v. DTF 114 II 31 consid. 7 e
8). Inserendo il contributo per i figli adulterini nel fabbisogno della famiglia
si costringerebbe invece il coniuge del genitore naturale a sussidiare
indirettamente il mantenimento di costoro (verso i quali egli non ha alcun
obbligo), sia facendogli sopportare una decurtazione della metà eccedenza, sia
imponendogli addirittura versamenti in denaro al coniuge adultero (ove
l’eccedenza si debba sostanzialmente al suo stesso guadagno). Il che non è ammissibile,
il mantenimento di un figlio nato fuori del matrimonio essendo compito in primo
luogo dei genitori naturali (DTF del 12 novembre 1998 in re F., consid. 2c).
L’importo di fr. 875.– mensili inserito dal Pretore nel fabbisogno dell’
appellante – e quindi della famiglia – va pertanto stralciato d’ufficio. Un
altro problema è sapere come possa provvedere il genitore naturale al sostentamento
di figli avuti fuori del matrimonio ove la sua quota di metà eccedenza sia
insufficiente allo scopo. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 14 e
15).
-
Sempre con
riferimento al suo fabbisogno minimo, l’appellante fa valere che l’onere fiscale
calcolato dal Pretore (fr. 450.– men-sili) non copre l’effettivo aggravio
tributario, di almeno fr. 546.– mensili. Non solo l’argomentazione è infondata,
ma la valutazione del Pretore è sovrabbondante. Dalla tassazione 1995/96
(l’ultima agli atti, del 30 marzo 1998) il carico d’imposta relativo
all’appellante risulta essere di circa fr. 1900.– annui, ossia di circa fr.
160.– mensili. Nella fattispecie essendo litigiosi contributi per figli
minorenni, il giudice applica il principio inquisitorio illimitato, senza riguardo
alle domande o alle ammissioni delle parti (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag.
610 seg.). L’onere fiscale inserito nel fabbisogno minimo dell’appellante va
ridotto, di conseguenza, a fr. 160.– mensili.
-
Nel fabbisogno
minimo dell’appellante il primo giudice ha incluso costi per l’alloggio di
complessivi fr. 923.30 mensili. Riconosciuta come esatta dall’appellante (memoriale,
pag. 7 in basso), la cifra è contestata dalla moglie, che la vorrebbe ridotta a
fr. 573.95 mensili (osservazioni, pag. 5 in basso). Senza chiari motivi e per
di più senza valida ragione. Come risulta dagli atti, l’appellante è debitore
insieme con la sua convivente di un mutuo ipotecario sull’alloggio (fr. 290 000.–),
per il quale è dovuto un interesse fisso del 4.75%, oltre ammortamenti di fr.
5000.– annui (doc. VV nell’inc. ..__________). A ciò si aggiungono
spese di manutenzione ordinaria dello stabile per fr. 3384.– annui (doc. WW nel
medesimo incarto). L’abitazione occupata dall’appellante e dalla convivente
costa perciò fr. 1846.60 mensili. Mancando qualsiasi dato sulla capacità
economica della convivente, non v’è motivo per scostarsi da un riparto a metà,
onde un onere locativo di fr. 923.30 (esattamente la cifra calcolata dal
Pretore). Tutt’al più ci si potrebbe domandare se la quota di ammortamento
ipotecario, debito personale, non vada esclusa dal fabbisogno. Alcuni autori
paiono affermarlo (Spycher,
Unterhaltsleistungen bei
Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 163, nota 903; Gugliemoni/ Trezzini in: Rep. 1990 pag.
123, nota 28), il Tribunale federale sembra negarlo (DTF del 21 aprile 1988 in
re R., consid. 3a, ove si rimproverava a questa Camera – appunto – di avere
trascurato l’ammortamento). Sia come sia, questioni di equità e di uguaglianza
impongono di riconoscere al marito lo stesso onere di alloggio ammesso nel
fabbisogno della moglie (v. sotto). Non è il caso dunque di ridurre la posta di
fr. 923.30 mensili.
-
L’appellante afferma,
da parte sua, che il canone di locazione da includere nel fabbisogno minimo
della moglie (non determinato dal Pretore) deve limitarsi a fr. 800.– mensili.
La tesi va respinta già per il fatto che l’interessato si vede riconoscere nel
proprio fabbisogno fr. 923.60 per lo stesso titolo. D’altro lato non si vede,
in difetto di ragioni oggettive, perché la moglie dovrebbe beneficiare di un
alloggio più caro rispetto a quello del marito. Per quanto attiene alla quota
di locazione a carico della figlia __________ (che vive con la madre), essa
rientra nel fabbisogno della ragazza, non in quello della madre. Ciò posto,
alla moglie va riconosciuto un costo dell’alloggio limitato a fr. 923.60 mensili.
-
Per quanto riguarda il
premio della cassa malati a carico della moglie, gli atti non danno elementi
affidabili. L’appellante si fonda sulla dichiarazione d’imposta 1997/98 della
moglie per sostenere che l’interessata non paga più di fr. 77.– mensili,
compresi i premi per la figlia __________. La moglie non nega ciò, ma assevera
che nel frattempo il premio è aumentato a fr. 90.– mensili (osservazioni, pag.
6 in alto). L’assunto non è particolarmente documentato, ma la cifra appare del
tutto verosimile, i reiterati aumenti di premio cui sono andati soggetti gli
assicurati nel corso degli ultimi anni essendo un fatto notorio. Una spesa di
fr. 90.– mensili appare inoltre del tutto ragionevole, tanto più se si pensa
che al marito è stata riconosciuto – per sé solo – un premio di fr. 196.70
mensili.
-
L’appellante assume
che la moglie va esente da oneri fiscali, come risulta dalla dichiarazione
d’imposta 1997/98. In realtà i dati più recenti (tassazione 1995/96, del 24
maggio 1996) attestano un carico tributario medio di circa fr. 65.– mensili. A
un giudizio di mera apparenza come quello che presiede all’emana-zione di
misure provvisionali – e in mancanza di dati più aggiornati che non si riducano
a semplici affermazioni di parte – non v’è ragione di scostarsi da tale cifra.
-
In merito alle entrate
della moglie l’appellante sottolinea che l’in-teressata ha percepito rendite AI
per complessivi fr. 26 008.– nel 1995 e fr. 27 943.– nel 1997, cui vanno
aggiunti almeno fr. 250.– mensili di reddito da attività lucrativa
(corrispondenti al 20% di abilità lavorativa residua). La moglie obietta che le
sue entrate non superano fr. 1844.– mensili, ma a tale proposito essa è
smentita dagli atti, dai quali risultano proprio le cifre indicate
dall’appellante (certificato AVS/AI/IPG allegato alla dichiarazione d’imposta
1997/98, doc. I dell’inc. ..). Non si giustifica
invece di imputare all’interessata un reddito potenziale di fr. 250.–. È vero
che negli ultimi anni essa ha lavorato come donna delle pulizie, ma è altrettanto
vero che essa è pacificamente inabile al lavoro nella misura dell’80% (doc. richiamato
IV nell’inc. ..), che essa percepisce una rendita
intera di invalidità, che essa non ha alcuna formazione professionale (ha
frequentato solo le scuole elementari) e che, a cinquant’anni, essa sembra
affetta anche da seri problemi depressivi (doc. cit., perizia psichiatrica 31
marzo 1994 del dott. __________ __________). Del resto, se si imponesse alla moglie
di “racimolare almeno fr. 250.– mensili” (appello, pag. 13), analogo obbligo
potrebbe senz’altro essere imposto al marito, che non consta avere compiuto
alcuno sforzo per uscire dallo stato di disoccupazione. Per finire, il reddito
della moglie deve essere valutato in una media di fr. 2247.95 mensili.
-
Il Pretore non ha
stabilito – come detto – né il fabbisogno minimo della moglie né il fabbisogno
in denaro della figlia Sabrina. Con riferimento a quest’ultimo, l’appellante
chiede che esso sia fissato a fr. 750.– mensili. Ora, le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si
ispira per prassi costante, prevedono per un figlio unico di 15 anni al quale
cura e educazione siano assicurate in natura dal coniuge affidatario – come
nella fattispecie – un fabbisogno in denaro di fr. 1040.– mensili (RDT 51/1996
pag. 33). Tali valori si rapportano tuttavia a fasce di reddito attorno ai fr.
7000.– mensili (si veda la pag. 11, adattata al rincaro, dell’edizione 1988).
In concreto il reddito complessivo dei coniugi è di poco superiore a fr. 6100.–
mensili. In simili condizioni il fabbisogno in denaro della figlia può essere
equamente stimato in fr. 900.– mensili.
Ciò posto, il calcolo del
reddito e del fabbisogno familiare ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC risulta il
seguente:
reddito
del marito (consid. 5) fr. 3865.55
reddito
della moglie (consid. 13) fr. 2247.95
reddito
familiare fr.
6113.50 mensili
fabbisogno minimo del marito:
minimo
esistenziale LEF (non contestato) fr. 925.—
spese
di alloggio (consid. 9) fr. 923.30
premio
della cassa malati (non contestato) fr. 196.70
onere
fiscale (consid. 8) fr. 160.—
fr.
2205.—
fabbisogno minimo della
moglie:
minimo
esistenziale LEF (non contestato) fr. 1025.—
spese
di alloggio (consid. 10) fr. 923.30
premio
della cassa malati (consid. 11) fr. 90.—
onere
fiscale (consid. 12) fr. 65.—
fr.
2103.30
fabbisogno in denaro della
figlia (consid. 14) fr. 900.—
fabbisogno familiare fr.
5208.30 mensili
eccedenza fr.
905.20 mensili
metà eccedenza fr.
452.60 mensili.
Il marito può conservare per
sé:
fr.
2205.– + fr. 452.60 = fr. 2657.60,
mentre deve versare alla
famiglia:
fr.
3865.55 ./. fr. 2657.60 = fr. 1207.95, di cui: fr. 900.— per la figlia e
fr.
307.95 per la moglie.
Il problema è che con un
importo di fr. 452.60 mensili (metà eccedenza) l’appellante potrebbe
contribuire al mantenimento dei due figli avuti fuori del matrimonio in misura
esigua per rapporto al contributo dovuto alla figlia nata nel matrimonio. Basti
pensare che per due figli fino a 6 anni le citate raccomandazioni del Canton
Zurigo prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 600.– l’uno. Pur considerando
che le raccomandazioni sono calibrate su fasce di reddito attorno ai fr. 7000.–
mensili, in concreto il fabbisogno in denaro dei due figli non può ritenersi
inferiore a fr. 520.– l’uno. E secondo giurisprudenza i figli di un medesimo genitore,
siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, hanno diritto nei confronti
di tale genitore a un uguale livello di vita (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II
110 consid. 4). Occorre definire perciò – come si è già accennato al consid. 7
– in che misura possa equamente provvedere l’appellante anche al sostentamento
di figli avuti fuori del matrimonio.
-
Il Tribunale federale
ha già avuto modo di ricordare che il genitore tenuto al mantenimento di un
figlio adulterino perde, ove non abbia mezzi sufficienti per onorare l’obbligo
di mantenimento, sia la quota a libera disposizione (art. 164 CC) sia gli
eventuali contributi straordinari dell’art. 165 CC (DTF del 12 novembre 1998 in
re F., consid. 2c). Se ciò ancora non basta, il coniuge di tale genitore deve
tollerare che il contributo di quest’ultimo alla famiglia sia ridotto (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad
art. 159 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 42 ad art. 159 CC). Per sovvenire a
tutti i suoi obblighi alimentari l’appellante dovrebbe poter versare in concreto
fr. 900.– per la figlia __________, fr. 307.95 per la moglie e fr. 1040.– per i
due figli nati fuori del matrimonio, ossia fr. 2247.95 mensili complessivi. In
realtà egli può far capo soltanto a fr. 1660.55 complessivi (reddito di fr.
3865.55, meno il fabbisogno minino di fr. 2205.–). Nessun contributo essendo
prioritario sull’altro, rimane solo la possibilità di ridurre tutte le somme in
proporzione. Ne discende che l’appellante dev’essere tenuto a versare fr. 665.–
per Sabrina, fr. 225.– per la moglie e fr. 770.– per i due figli nati fuori del
matrimonio. Il Pretore avendo fissato il contributo per __________ a fr. 640.–
mensili (non appellati dalla moglie), il decreto impugnato va confermato al
riguardo. Che la figlia abbia cominciato il 1° settembre 1998 un tirocinio
guadagnando fr. 500.– mensili non è di rilievo, in primo luogo perché tale
circostanza (assolutamente nuova) non potrebbe essere considerata per la prima
volta in appello e in secondo luogo perché, vedendosi ridurre da fr. 900.– a
fr. 640.– mensili il contributo alimentare, essa dovrà in ogni modo far capo
alla madre (nemmeno le disposizioni sui minimi vitali del diritto esecutivo
impongono a un minorenne di contribuire al proprio mantenimento – se non in
casi di speciale ristrettezza – con più di un terzo del proprio guadagno: v.
Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). L’appello dev’essere parzialmente accolto invece
nella misura in cui riguarda la moglie, il cui contributo va ricondotto dai fr.
355.– mensili stabiliti dal Pretore in fr. 225.– mensili.
-
Per quel che è del
periodo anteriore al licenziamento (con effetto, come noto, dal 1° giugno
1997), l’interessato sottolinea che nel 1996 il suo reddito era di fr. 5052.90
mensili netti (compresi gli assegni familiari per i due figli nati fuori del
matrimonio), ciò che giustifica una riduzione del contributo per la moglie e la
figlia __________ sin dal 7 marzo 1996 (data dell’istanza provvisionale). Il
Pretore ha respinto l’argomentazione, rilevando che se nel 1994 l’interessato
guadagnava fr. 4903.– mensili netti (I CCA, sentenza citata del 5 ottobre 1995,
consid. 5a), il reddito del 1996 non denotava una diminuzione tanto incisiva e
importante da legittimare una modifica della sentenza di separazione già in via
cautelare (decreto impugnato, consid. 4 in fine). Una siffatta motivazione è
quanto meno affrettata. Valutare l’opportunità di misure provvisionali nel caso
specifico implicava, in effetti, un raffronto tra la situazione economica in
cui versava l’istante al momento della separazione (reddito e fabbisogno del
- e quella in cui egli si trovava al momento della domanda provvisionale
(reddito e fabbisogno del 1996).
In concreto mancano dati
affidabili sul 1989. Questa Camera ha avuto modo di accertare nondimeno che nel
1987 l’interessato guadagnava fr. 3038.90 mensili netti e che il suo fabbisogno
minimo comprendeva, oltre il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.
805.–), fr. 200.– per l’alloggio, fr. 68.– per il premio della cassa malati,
fr. 158.50 per assicurazioni a favore dei figli (quelli nati nel matrimonio) e
fr. 761.– per il rimborso di debiti coniugali (I CCA, sentenza del 5 ottobre
1995, consid. 5 all’inizio). Come potesse egli versare, in tali circostanze,
fr. 1400.– mensili a moglie e figli non è dato a divedere. Sta di fatto che nel
1996 la situazione dell’appellante appariva assai migliore. L’interessato
guadagnava infatti fr. 5052.90 mensili e, dopo avere coperto il proprio
fabbisogno minimo (che la moglie non contesta essere il medesimo di quello
successivo al licenziamento: osservazioni, pag. 8, al n. 26), aveva ancora una
disponibilità di fr. 2847.90 mensili. Tolti circa fr. 1790.– mensili per moglie
e figlia (fr. 1400.– rivalutati al rincaro dal giugno 1988 al giugno 1996), gli
rimanevano fr. 1055.– mensili per i due figli adulterini. In condizioni del
genere non potevano ritenersi date le premesse per modificare già in via
provvisionale il contributo fissato nella sentenza di separazione. A
prescindere dai motivi, su questo punto il decreto del Pretore merita dunque
conferma.
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Identiche
considerazioni valgono per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio al 31
maggio 1997. In quei cinque mesi l’appel-lante ha conseguito un reddito –
com’egli stesso ricorda (memo-riale, pag. 19 in fondo) – di fr. 5268.– mensili
(assegni familiari compresi). Il suo fabbisogno minimo essendo rimasto il medesimo
dell’anno precedente (appello, pag. 20), la sua situazione economica poteva
essere solo migliore rispetto a quella del 1996. Nemmeno per i primi cinque
mesi del 1997 soccorrono dunque i requisiti per modificare la sentenza di
separazione già in via provvisionale.
-
Le spese del
pronunciato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). L’appellante ottiene causa parzialmente vinta (nella misura di un terzo
circa) sul contributo per la moglie, ridotto da fr. 355.– a fr. 225.– mensili
dopo il 1° giugno 1997. Su tutto il resto esce perdente. Anzi, sui contributi
per il lasso di tempo anteriore al 1° giugno 1997 la sua pervicacia, già
definita dal Pretore ai limiti della temerarietà (decreto, consid. 9), sfiora
l’abuso. Di ciò va tenuto conto ai fini dell’assi-stenza giudiziaria, tale
beneficio non potendo essere concesso in cause senza probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC). All’appellante il gratuito patrocinio può essere accordato,
dunque, solo per quanto il riguarda il contributo in favore della moglie dopo
il 1° giugno 1997 (indipendentemente dal fatto ch’egli risulti soccombente per
due terzi). Delle sue modeste condizioni economiche si terrà conto in ogni modo
prescindendo – eccezionalmente – dalla riscossione di spese e rinunciando a
imporgli il versamento di ripetibili. Quanto all’indennità per il patrocinatore
d’ufficio, essa sarà commisurata alla rimunerazione del tempo che un avvocato
diligente avrebbe impiegato per impugnare (solo) il contributo in favore della
moglie dopo il 1° giugno 1997. Merita invece di essere posta al beneficio
dell’assi-stenza giudiziaria (senza restrizioni) la moglie, che in appello ha
dovuto difendersi da richieste parzialmente o totalmente infondate.
-
In prima sede il
Pretore ha rinunciato a prelevare spese, ponendo a carico dell’istante fr.
1600.– per ripetibili ridotte alla controparte. L’esito dell’appello non
stravolge il giudicato del Pretore e la riduzione del contributo per la moglie
nulla toglie alla sostanziale soccombenza dell’istante. Non v’è ragione dunque
di intervenire al proposito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. 1.2 del decreto impugnato
è così riformato:
__________ è tenuto a versare anticipatamente, dal 1° giugno 1997, i seguenti
contributi provvisionali:
fr.
225.– mensili in favore della moglie __________ __________o;
fr. 640.– mensili in favore
della figlia __________ __________ (assegno familiare compreso) fino alla
maggiore età o all’indipendenza economica.
-
Non si riscuotono oneri di
appello né si assegnano ripetibili.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente all’ammontare
del contributo provvisionale per la moglie dopo il 1° giugno 1997, con il
gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________. Per il resto la
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ -__________.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________.
– avv. __________
__________ -__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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