AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.171
Data decisione, Autorità:
05.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00171
Lugano
31 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 16 gennaio 1996 da
__________ __________ __________, __________
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 22
settembre 1997 da __________ __________ __________ __________ contro la
sentenza emessa il 15 luglio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1952) e __________ __________ __________ (1950), cittadina
brasiliana, si sono sposati a __________ il ____________________ 1991. Dall’
unione non è nata prole. La moglie è madre di due figli, maggiorenni, avuti da
un precedente matrimonio. Il marito lavora per __________ __________ a
__________. La moglie ha svolto durante l’unione attività lucrative diverse,
l’ultima presso la __________ __________ di __________. I coniugi vivono
separati dal 16 settembre 1995, quando la moglie ha lasciato l’appartamento coniugale
per trasferirsi altrove.
B. Il 21 settembre 1995
__________ __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 12 ottobre 1995. Il 16 gennaio 1996 essa ha intentato azione di
divorzio, chiedendo un contributo mensile indicizzato di fr. 500.– e una somma
imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 29
marzo 1996 __________ __________ ha aderito al divorzio, ma ha negato alla
moglie qualsiasi versamento. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito il
loro punto di vista. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno rinunciato al
dibattimento finale e si sono rimessi al contenuto dei loro memoriali
conclusivi. Nel proprio, del 24 febbraio 1997, __________ __________ __________
__________ ha riaffermato le sue richieste e ha quantificato in fr. 14’800.– la
pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale del 27 febbraio
1997 __________ __________ ha mantenuto le proprie domande.
C. Con sentenza del 15
luglio 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio, respingendo le altre domande
dell’attrice. Questa è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria
in ragione del 50%, il convenuto integralmente. Non sono state prelevate tasse
o spese né sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la sentenza
predetta __________ __________ __________ __________ è insorta con un appello
del 22 settembre 1997 nel quale rivendica un contributo mensile indicizzato di fr.
500.– sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC (subordinatamente dell’art. 152 CC).
Contestualmente essa postula il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in
appello. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 1997 __________ __________
propone di respingere l’appello e chiede di essere ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che
nella fattispecie la moglie non può reputarsi coniuge innocente nel senso
dell’art. 151 o 152 CC, anche se il divorzio andava pronunciato in applicazione
dell’art. 142 cpv. 1 CC. A mente sua le responsabilità della disunione incombevano
a entrambi i coniugi, il marito per avere intrattenuto una relazione extraconiugale,
la moglie per avere abbandonato l’abitazione coniugale prima di essere stata
formalmente autorizzata dal giudice.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art.
151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge
innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole,
può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue
condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è dunque un requisito
indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, sia in base
all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha
nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo
dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di
causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se
comporta in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad
art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave
può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la
disunione (Hinderling/ Steck, op.
cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/
Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC).
-
L’appellante
respinge ogni responsabilità nel fallimento del matrimonio, facendo valere che
il solo fatto di avere lasciato l’abita-zione coniugale alcuni giorni prima
dell’istanza per il tentativo di conciliazione non può costituire una colpa.
L’argomentazione non manca di buon diritto. Intanto, con la revisione del
diritto sugli effetti del matrimonio entrata in vigore il 1° gennaio 1988,
proposta l’azione, ognuno dei coniugi può sospendere la comunione domestica per
la durata del processo (art. 145 cpv. 1 CC) senza la necessità di ottenere
previamente l’autorizzazione del giudice. Soccorrendone i motivi, un coniuge è
autorizzato a sospendere la comunione domestica anche prima di avere intentato
causa, in particolare quando la convivenza pone in grave pericolo la sua
personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC).
In concreto l’attrice se ne è andata da casa il 16 settembre 1995 (doc. 8) e ha
presentato istanza per il tentativo di conciliazione – che crea litispendenza –
il 20 settembre successivo. Che la partenza anticipata di quattro giorni
rispetto all’introduzione del processo sia stata di qualche causalità per il
dissidio coniugale non è preteso nemmeno dal convenuto, il quale ha evocato
bensì tale circostanza (risposta, pag. 3 e conclusioni, pag. 4), senza asserire
però che essa abbia minato in qualche modo l’unione né che egli abbia tentato
di far tornare la moglie al domicilio. Al contrario: egli ha dato atto che a
quel momento i rapporti coniugali erano già deteriorati (risposta, pag. 3;
duplica, pag. 3) e ha rimproverato alla moglie di averlo sposato solo per poter
continuare a vivere in Svizzera (risposta, pag. 2; conclusioni, pag. 4;
osservazioni all’appello, pag. 3), accuse che l’interessata ha contestato. In
realtà dall’istruttoria è emerso unicamente che il convenuto desiderava
ammogliarsi e che all’attrice ciò “andava bene poiché era contenta di poter rimanere
in Svizzera” (deposizione __________ __________). Non è possibile desumere da
questa sola testimonianza, tuttavia, che l’attrice non intendesse fondare una
comunione di vita o che la disunione si riconduca al suo comportamento, né gli
atti bastano per imputare alla moglie una qualsivoglia responsabilità causale
nel naufragio dell’unione. Essa deve pertanto essere considerata coniuge
innocente. Il problema è ancora di sapere se le spetti un’indennità secondo
l’art. 151 cpv. 1 CC o a una rendita d’indigenza giusta l’art. 152 CC.
-
L’obbligo di
corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una
colpa nel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o
preponderante: una rilevante violazione dei doveri del matrimonio è sufficiente,
purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad
art. 151 CC con rinvii). La gravità della colpa influisce, per converso,
sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad
art. 151 CC con rimandi), che è determinato in ogni modo a termini di equità e
non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
L’appellante
sostiene che l’unica causa della turbativa è la relazione intrattenuta dal
marito con un’altra donna. Ora, il convenuto ha ammesso di avere avuto una
relazione extraconiugale (ciò che costituisce una grave mancanza dei doveri del
matrimonio). Risulta altresì, nondimeno, che di tale fatto l’attrice ha avuto conoscenza
subito, dal marito stesso, quando egli è tornato dalla vacanza trascorsa in
Brasile fra il dicembre 1994 e il gennaio 1995 (interrogatorio formale del 7
novembre 1996, risposta n. 14). Ciò non toglie che essa ha lasciato
l’abitazione coniugale solo il 16 settembre 1995. Sulla causalità dell’offesa
ai fini della disunione ci si può dunque interrogare. L’attrice si è limitata
ad affermare di avere maturato la decisione di chiedere il divorzio dopo aver
saputo della relazione adulterina (petizione, pag. 3), di non avere mai
perdonato il marito e di avere lasciato per tale motivo l’abitazione coniugale
(replica, pag. 3 e 4), l’offesa avendola indotta a considerare conclusa
l’unione (conclusioni, pag. 4). Per quale motivo tuttavia essa sia rimasta con
il marito ancora parecchi mesi non è dato di sapere (interrogatorio formale del
7 novembre 1996, risposta n. 15). Né l’attrice fa valere che durante quel
periodo vi siano stati litigi o che il dissidio coniugale si sia acuito e
quindi definitivamente deteriorato. Anzi, secondo il testimone __________
__________ la scoperta della relazione extraconiugale è stata solo, per
confidenza dell’attrice medesima, la goccia che aveva fatto traboccare il vaso.
Ciò appare tutt’altro che inverosimile, ove appena si pensi che nella lettera
di addio al marito l’attrice neppure ha accennato all’adulterio (doc. 8). In
realtà, che cosa sia realmente successo tra il gennaio e il settembre 1996 non
è possibile accertare. Ne discende che mancano gli elementi per ravvisare una
colpa causale del marito. Nella fattispecie sussistono pertanto i presupposti
dell’art. 152 CC, non quelli dell’art. 151 cpv. 1 CC.
- La rendita prevista
dall’art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario
aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice
fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto
esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato di un 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad
art. 152 CC; Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Desche-naux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato, il coniuge debitore della
rendita non può, a sua volta, essere ridotto a vivere con una disponibilità
inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49 consid. 1c;
Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 10 ad art. 152 CC).
a)
Dagli atti risulta che durante l’unione coniugale la moglie ha
sempre lavorato, conseguendo un guadagno mensile tra fr. 1’480.– e fr. 2’153.–
(interrogatorio formale, risposta 10; doc. E). Tale reddito può essere valutato
in fr. 1’800.–, corrispondenti per altro allo stipendio percepito dall’ultima
datrice di lavoro (conclusioni, pag. 6). Il fabbisogno minimo dell’attrice può
essere fissato in fr. 2’208.–, comprendenti il minimo esistenziale del diritto
esecutivo (fr. 1’025.–), il canone di locazione (fr. 870.–), il premio della
cassa malati (fr. 213.–) e l’onere fiscale (fr. 100.–). Maggiorato del 20%,
esso ammonta a fr. 2’650.–. Quanto agli oneri assicurativi, essi non sono stati
documentati, mentre il rimborso di debiti verso terzi può essere inserito nel
fabbisogno di un coniuge solo se il relativo debito è stato contratto di comune
accordo nell’interesse della famiglia e a condizione che ogni membro della
famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione,
n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996
in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino
dell’Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.), ciò che non si verifica nella
fattispecie. Ne discende che l’interessata ha un ammanco mensile di fr. 850.–,
che di principio deve essere colmato da una pensione d’indigenza.
b) Il
reddito del convenuto va stabilito in fr. 3’094.– mensili (act. 8), a fronte di
un fabbisogno di fr. 2’430.– mensili che include il minimo esistenziale del
diritto esecutivo (fr. 1’025.–), il canone di locazione (fr. 880.–), il premio
della cassa malati (fr. 166.–) e l’onere fiscale (fr. 359.–). Maggiorato del
20%, esso ascende a fr. 2’916.–. Il rimborso del debito non può, per i motivi
già indicati, essere ammesso. Ciò posto, il marito risulta in grado di versare
soltanto una pensione di fr. 178.– mensili, poiché altrimenti il suo fabbisogno
minimo sarebbe intaccato. L’appello deve così essere accolto entro tali limiti.
c) Un
contributo di indigenza (art. 152 CC) è in linea di principio vitalizio, anche
se con grande riserbo si applica la giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1
CC circa una possibile limitazione della rendita (DTF 114 II 9 consid. 7a con
richiami; cfr. pure DTF 115 II 432 consid. 5). In concreto non si intravedono
elementi concreti da cui si possa desumere che la beneficiaria sia in grado di
ricrearsi a breve o a medio termine una situazione suscettibile di metterla al
riparo dall’indigenza. Non si giustifica dunque di limitare la durata della rendita.
Dandosi il caso, l’appellato potrà sempre chiedere una riduzione o la
soppressione della medesima sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.
- Gli oneri
dell’appello seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), ma il
prelievo di tasse e spese sottrarrebbe alle parti quanto occorre al loro mantenimento,
onde l’opportunità di rinunciare eccezionalmente a ogni riscossione. Visto
l’esito della procedura, le richieste di assistenza giudiziaria presentate
dalle parti, in condizioni di ristrettezza finanziaria (art. 155 CPC), possono
essere accolte.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
- Il
matrimonio contratto a __________ il ____________________ 1991 tra __________
__________ e __________ __________ __________ nata __________ è sciolto per
divorzio.
__________ è tenuto a versare a __________ __________ __________ __________, in
via anticipata entro il 5 di ogni mese, una pensione indicizzata di fr. 178.–
giusta l’art. 152 CC.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
II. __________ __________
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
IV. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster