Appeal stricken after withdrawal in divorce provisional measures

11.1997.17Outro Tribunal30 de out. de 1997Modified

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Resumo

The appellant withdrew the appeal against a provisional order in divorce proceedings after the spouses signed an agreement on accessory divorce effects. The Court of Appeal therefore struck the appeal from the docket for desistance. It also granted the appellant legal aid with free legal representation, finding indigence and a non-frivolous chance of success. Costs of CHF 150 were charged to the appellant, while party compensation was set off. The order was communicated to the first-instance court.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and its procedural consequences; if the appellant withdraws the appeal, the appellate proceedings terminate without substantive review. Costs normally follow desistance and are borne by the withdrawing party, subject to equitable adjustment under Art. 21 LTG where the parties’ conduct justifies reduced fees. Legal aid may be granted when both indigence and a sufficient prospect of success are established; free legal representation follows accordingly.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.17

Data decisione, Autorità: 30.10.1997, ICCA

Incarto n. 11.97.00017

Lugano 4 settembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 giugno 1996 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 31 gennaio 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 21 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

preso atto che il 1° settembre 1997 l’appellante ha presentato a questa Camera una convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai coniugi il 29 agosto 1997 in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ acconsente alla compensazione delle ripetibili;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC), e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza sia quello della possibilità di esito favorevole;

considerato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  1. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

  2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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