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Numero d'incarto:
11.1997.165
Data decisione, Autorità:
21.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00165
Lugano
21 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Susin
sedente
per statuire nella causa ..__________ (rapporti di vicinato
e responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 25 luglio 1983 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________o)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 agosto
1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge
la sua casa di abitazione. Il fondo è attiguo alla particella n. __________,
appartenente a __________ __________, sulla quale si trova la carrozzeria
__________ . Entrambi i fondi si trovano nella zona R del
piano regolatore del Comune di __________, che consente costruzioni artigianali
e industriali a carattere non molesto.
B. Il 25 luglio 1983
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, perché ordinasse a __________ __________ di sgomberare i rottami, pezzi di
carrozzeria, pneumatici e quant’ altro si trovasse lungo il confine tra le due
proprietà, perché vietasse al convenuto di eseguire o di far eseguire lavori di
carrozzeria all’aperto e perché gli fosse riconosciuto un importo non
quantificato a titolo di risarcimento del danno per il minor valore subito
dalla sua proprietà. Con risposta del 31 ottobre 1983 __________ __________ si
è opposto alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto
le loro posizioni. Esperita l’istruttoria, durante la quale l’ing. __________
__________ ha allestito una perizia giudiziaria del 10 agosto 1992, completata
l’8 febbraio 1995, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista con un
memoriale scritto. __________ __________ ha precisato in fr. 242’500.– la pretesa
di risarcimento del danno. Al dibattimento finale dell’8 gennaio 1996 nessuno è
comparso.
C. Statuendo il 14
agosto 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha vietato a
__________ __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione
effettiva, di eseguire o di far eseguire dai propri dipendenti lavori di
carrozzeria quali verniciatura, smerigliatura e soffiatura ad aria compressa
all’esterno della carrozzeria __________ __________, così come all’interno
della stessa con le porte aperte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
3’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Le spese peritali sono state poste a carico
dell’attore.
D. Contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 19 settembre 1997
nel quale postula il rigetto della petizione. In via subordinata egli chiede
che il divieto imposto dal Pretore sia limitato ai lavori di carrozzeria
eseguiti all’esterno dello stabile. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 1997
__________ __________ conclude per la reiezione dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 679 CC chiunque
è danneggiato o minacciato di danno perché un proprietario trascende
nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
Nei rapporti di vicinato, in particolare, l’art. 684 cpv. 1 CC vieta eccessi
pregiudizievoli nell’esercizio della proprietà, ritenuto che le immissioni si
considerano eccessive se comportano un effetto dannoso e superano i limiti di
tolleranza che si devono i vicini secondo l’uso locale, la situazione e la
destinazione degli immobili. Per effetto pregiudizievole non si intende
necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che al vicino derivino
incomodi che superino i limiti usuali (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, n. 1813 segg., pag. 143).
Non occorre, invece, che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, op. cit. n. 1918, pag. 182;
Meier-Hayoz in: Berner Kommentar,
n. 95 ad art. 679).
-
Il Pretore ha
ritenuto che i lavori di carrozzeria eseguiti all’ester-no dello stabile, in
particolare la smerigliatura e la verniciatura a spruzzo, comportano emissioni
moleste eccessive per il vicino. Ha stabilito pertanto che essi devono essere
svolti all’interno della carrozzeria e a porte chiuse. L’appellante contesta
tale conclusione e sostiene che le autorità amministrative cantonali gli hanno
vietato unicamente lavori all’esterno della carrozzeria, ma non all’interno con
le porte aperte. Rileva inoltre di non aver più eseguito lavori all’esterno sin
dal 1987, tant’è che dopo di allora le autorità amministrative non sono più
intervenute nei suoi confronti. A suo avviso il Pretore avrebbe dovuto ritenere
sufficiente, quindi, l’assetto fissato dalle autorità amministrative e
respingere la petizione per economia di giudizio, oltre che per mancanza di
prove.
-
Dagli atti risulta
che il 17 febbraio 1982 l’Ufficio cantonale del lavoro, sulla base di un parere
dell’Ufficio federale per la protezione dell’ambiente (secondo cui i lavori di
affilatura e di verniciatura a spruzzo producono intense emissioni nocive e
vanno eseguiti solo in locali chiusi), ha vietato al convenuto di svolgere
lavori di verniciatura a spruzzo e di affilatura all’esterno della carrozzeria,
salvo piccole rifiniture (doc. H). Il 19 settembre 1987 anche l’allora
Dipartimento dell’ambiente ha ribadito al convenuto il divieto di eseguire
lavori di carrozzeria all’esterno (fascicolo “corrispondenza diversa”, lettera
22 settembre 1992 del Pretore alle parti).
Non è seriamente
contestato che l’esecuzione di lavori di carrozzeria all’aria aperta sia fonte
di immissioni moleste nel senso dell’art. 684 cpv. 2 CC, tant’è che
l’appellante stesso non censura il divieto impartitogli dal Cantone. Che a tale
riguardo le autorità amministrative abbiano già adottato misure nei confronti
dell’appellante non è decisivo, poiché la violazione di norme contenute in
ordinamenti di diritto pubblico può essere fatta valere davanti anche a un
giudice civile, nell’ambito di una causa intesa alla protezione della proprietà
(Steinauer, op. cit., n. 1815a
pag. 144 con riferimenti; Rep. 1981 pag. 157 consid. 2; RDAT 1996 II 128 n.
37). E all’udienza del 18 marzo 1987 l’at-tore si era bensì riservato la
possibilità di rinunciare a che il Pretore ordinasse il divieto di lavori
all’esterno, ma per finire non vi aveva dato seguito. Né si può concludere –
contrariamente a quanto si sostiene nell’appello – che dopo il 1987 il convenuto
abbia rispettato la proibizione di eseguire lavori di carrozzeria all’esterno.
Dagli atti richiamati risulta che a varie riprese i vicini hanno reclamato
presso il Comune di __________ per il mancato rispetto dell’ordine impartito
dalle autorità cantonali (lettere del giugno 1988, 16 giugno 1989, 2 febbraio
1990, 13 novembre 1990 e 26 agosto 1991), anche se non ha mai accertato violazioni.
Il perito giudiziario ha constatato inoltre, durante il sopralluogo del 27
luglio 1992, che gli operai lavoravano all’interno della carrozzeria, ma con le
porte aperte (perizia, pag. 14 e fotografia a pag. 17). Egli ha precisato
altresì, nel complemento dell’8 febbraio 1995, che il fondo vicino potrebbe
subire una svalutazione se i lavori fossero eseguiti tenendo le aperte porte,
tanto per i rumori non indifferenti dei battilamiera, quanto per la polvere
prodotta durante la smerigliatura e per l’odore proveniente da vernici e
solventi (complemento, pag. 13). In siffatte circostanze l’attore ha
sufficientemente dimostrato che l’esecuzione di lavori di carrozzeria con le
porte aperte costituisce un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà. Ne
discende che su questo punto l’appello deve essere respinto.
-
L’appellante chiede,
in via subordinata, di limitare il divieto impostogli ai soli lavori eseguiti
all’esterno e rimprovera al Pretore di avere statuito oltre le domande
dall’attore. L’argomentazione non può essere condivisa. Intanto la natura
particolare dell’azio-ne fondata sugli art. 679 e 684 CC permette a chi la
promuove di formulare le proprie conclusioni in modo generico, nel senso che
spetta poi al giudice determinare le misure da adottare nel caso concreto per
porre fine alla turbativa (DTF 102 Ia 96; Steinauer,
op. cit., pag. 183 n. 1922a). In secondo luogo, tenuto conto della natura delle
immissioni (rumori, polveri ed esalazioni di odori), non vi è motivo per
intravedere differenze apprezzabili tra i lavori di officina effettuati
all’esterno e lavori eseguiti all’interno, ma con le porte aperte. Del resto,
come ha già avuto modo di rilevare l’Ufficio federale per la protezione
dell’ambiente, attività del genere devono essere eseguite solo in locali
chiusi (doc. H). Ciò posto, la misura adottata dal primo giudice appare idonea
a evitare pregiudizi per il vicino e l’appello, ancora una volta infondato,
deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata
- Gli
oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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