AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.156
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00156
Lugano
14 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ cautelari in pendenza di separazione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 maggio 1997 da
, __________ ()
(patrocinato
dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________,
__________)
contro
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5
settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1965), cittadino tedesco e __________ __________ (1958) si sono
sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nate
__________ (1988), __________ (1989) e __________ (1990). Il marito è
__________ di __________ a o, la moglie casalinga. Nell’agosto del
1994 __________ __________ ha lasciato __________ (), dove la
famiglia abitava, per trasferirsi con le figlie in una villa a __________
__________; il marito ha preso in locazione un appartamento a __________ e
raggiungeva la famiglia nel Ticino durante la fine di settimana. Il tentativo
di conciliazione chiesto dalla moglie il 24 gennaio 1996 è decaduto infruttuoso
il 29 marzo 1996. Il 14 giugno seguente __________ __________ ha intentato causa
di separazione. In via riconvenzionale il marito ha chiesto il divorzio.
B. Contestualmente
all’azione di separazione __________ __________ ha postulato l’adozione di
provvedimenti cautelari, chiedendo l’attri-buzione a sé medesima
dell’abitazione coniugale, l’affidamento delle figlie, un contributo alimentare
per sé e per le figlie, come pure una restrizione della facoltà di disporre
sulle particelle n. __________e __________RFD di __________ __________. Con
decreto emanato senza contraddittorio il 17 giugno 1996 il Pretore ha assegnato
l’abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha obbligato il
convenuto a erogare un contributo alimentare per moglie e figlie e ha ordinato
il blocco nel registro fondiario delle particelle n. __________e __________. Il
19 giugno 1996 __________ __________ ha postulato la revoca di tale decreto.
C. Nel frattempo il
marito ha instato, il 6 maggio 1997, per ottenere l’autorizzazione a vendere le
particelle n. __________e __________RFD __________ __________. Alla discussione
del 6 giugno 1997 egli ha confermato l’istanza, mentre la moglie ne ha
postulato la reiezione per quanto concerne il fondo n. __________sul quale sorge
la villa in cui essa abita con le figlie, non opponendosi invece –
subordinatamente – alla vendita del fondo n. __________ (prato). Ultimata
l’istrutto-ria, l’istante ha ribadito le sua domanda, mentre la moglie ha
parzialmente modificato la propria, consentendo alla vendita del fondo n.
__________per fr. 500.– il m2 (secondo l’offerta di un terzo interessato),
purché il ricavo fosse destinato all’ammortamento dell’ipoteca gravante l’altra
particella, con revoca del blocco riguardante il fondo n. __________a
condizione che all’iscrizione del trapasso nel registro fondiario il venditore
documentasse l’avvenu-to versamento dell’importo all’istituto bancario.
D. Statuendo il 5
settembre 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha autorizzato
la vendita della particella n. __________ RFD di __________ __________ a fr.
500.– il m2 nei modi proposti dalla convenuta. La tassa di giustizia
di fr. 250.– e le spese di fr. 2’600.– sono state poste a carico dell’istante,
tenuto a rifondere alla controparte l’importo di fr. 2’500.– per ripetibili. Lo
stesso giorno il Pretore ha statuito anche sull’istanza di provvedimenti
cautelari della moglie, attribuendole l’abitazione coniugale, affidandole le
figlie, riconoscendole un contributo alimentare per sé e le figlie e confermando
il blocco nel registro fondiario delle note particelle.
E. __________ __________
è insorto contro il primo decreto del Pretore con un appello del 18 settembre
1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la sua istanza
sia accolta integralmente. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 1997 la moglie
ha proposto di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato.
F. Nel frattempo, con
sentenza del 20 marzo 1998 questa Camera ha deciso due appelli proposti dalle
parti contro il secondo decreto del Pretore, fissando in fr. 10’388.– il
contributo alimentare per la moglie e in fr. 1000.– quello per ognuna delle tre
figlie (assegni familiari compresi) dal 14 giugno 1996, modificando di conseguenza
le trattenute di stipendio e confermando per il resto il decreto impugnato
(..__________).
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
autorizzato la vendita della particella n. __________RFD alle condizioni
proposte dalla convenuta, ordinando la destinazione del ricavo a parziale
ammortamento del debito ipotecario presso la Banca __________ di __________,
con revoca del blocco sul fondo medesimo subordinata alla prova che al momento
di iscrivere il trasferimento di proprietà nel registro fondiario il venditore
documentasse l’avvenuto versamento del prezzo all’istituto bancario. Egli ha
considerato in sintesi che, contrariamente all’assunto del marito, le due
particelle costituiscono (tuttora) l’abitazione familiare, né l’istante ha dimostrato
la pretesa impossibilità di finanziare il costo della villa, sicché il
desiderio espresso dalla convenuta di continuare a rimanere con le figlie in
quella casa merita tutela.
-
Secondo l’art. 169
CC un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un
contratto di locazione, alienare la casa o l’abitazione familiare o limitare
con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione coniugale (cpv.
1); il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è
negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice (cpv. 2). Dottrina e
giurisprudenza concordano nell’affermare che per abitazione familiare va inteso
il luogo ove si svolge la vita comune (DTF 118 II 490; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 14 e 16
ad art. 169 CC). La norma è stata introdotta per proteggere il coniuge non
titolare del contratto di locazione (DTF 118 II 490, 114 II 399) ed è
applicabile per tutta la durata del matrimonio, indipendentemente dal fatto che
i coniugi convivano o si siano separati (DTF 118 II 491 consid. 2, 114 II 399
segg. con riferimenti).
-
Litigiosa è in
concreto la qualifica di abitazione familiare. L’ap-pellante nega che
l’abitazione di __________ __________ possa essere considerata familiare,
poiché i coniugi avrebbero avuto domicilio separato: l’uno a __________ e
l’altra, insieme con le figlie, nel Ticino. Anzi, egli non avrebbe mai
approvato il trasferimento della moglie e delle figlie nella villa di
__________ __________, da egli considerata un semplice investimento, tant’è
ch’egli ha continuato a risiedere nel Canton __________ durante la settimana.
Ora, non è contestato che nell’agosto 1994, quando moglie e figlie si sono
trasferite a __________ __________, l’appellante ha preso in locazione un
appartamento a __________h, dove ha continuato a risiedere durante la settimana
per motivi di lavoro (petizione, pag. 3; risposta, pag. 6). Il solo fatto che i
coniugi costituiscano domicilio separato non basta tuttavia per escludere
l’esistenza di un’abitazione familiare (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 13 ad art. 169 CC). Perché questa manchi occorrono non solo due
alloggi distinti, ma anche un’alternanza della vita comune nelle due
abitazioni; se poi vi sono figli, la casa in cui vive il genitore con i figli
si ritiene essere – di regola – l’abitazione familiare (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 169 CC).
-
Nel caso in esame,
si ammettesse pure che il marito non fosse d’accordo con il trasloco della
moglie e delle figlie nel Ticino e considerasse l’acquisto delle proprietà solo
come un investimento, ciò non toglie che la villa a __________ __________ sia
divenuta abitazione familiare. L’istante infatti vi si trasferiva durante la
fine di settimana (petizione, pag. 3; risposta, pag. 6) per passare qualche
giorno di vita in comune con la moglie e le figlie (DTF 118 II 490). Non a caso
del resto nella proprietà sono stati compiuti notevoli interventi: dalla
costruzione di una piscina esterna, costata circa fr. 300’000.– (petizione,
pag. 3; risposta, pag. 7; replica, pag. 6; doc. H1), all’acquisto di
arredamento lussuoso per centinaia di migliaia di franchi (replica, pag. 6;
duplica, pag. 6; teste __________ __________, pag. 11), per tacere di ulteriori
progetti non realizzati a causa del dissidio coniugale (ampliamento della casa
e costruzione di un’autorimessa, con costi preventivati dell’ordine di 1-1.5
milioni di franchi: teste __________, pag. 5 seg.). La proprietà di __________
__________ è quindi, contrariamente a quanto asserisce l’interessato,
abitazione familiare nel senso dell’art. 169 CC.
-
L’appellante
sostiene che l’autorizzazione di vendere i fondi dovrebbe essergli concessa
anche considerando la villa di __________ __________ come abitazione familiare,
dato che fra i coniugi non vi è più alcuna possibilità di riconciliazione.
L’argomentazione non può essere condivisa. La tutela dell’abitazione familiare
perdura fintanto che il vincolo matrimoniale sussiste (Rep. 1993 247; DTF 118
II 491 consid. 2, 114 II 403 consid. 3, 399 consid. 3a; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 11 e 21art. 169 CC; Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum SPR,
Basilea 1996, n. 4 e 9 ad art. 169 CC). Essa decade solo quando il coniuge che
può valersi di tale protezione lasci l’abitazione familiare e venga meno ogni
possibilità di riprendere la vita comune (DTF 114 II 402; Rep. 1993 247; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n.
22 ad art. 169 CC). Nel caso specifico l’impossibilità di riconciliare i
coniugi nulla muta, poiché la moglie continua a risiedere con le figlie
nell’abitazione familiare di __________ __________, sicché essa può validamente
invocare la protezione dell’art. 169 CC. Anche su questo punto il gravame manca
perciò di consistenza.
-
L’appellante afferma
che, comunque sia, le precarie condizioni finanziarie della famiglia non sarebbero
più compatibili con i costi spropositati dell’abitazione. Egli non potrebbe più
far fronte agli obblighi alimentari impostigli dal primo giudice, di modo che
l’alienazione dell’intera proprietà si renderebbe indispensabile per garantire
le disponibilità economiche della famiglia. Ora, tra i motivi che giustificano
l’alienazione di un alloggio familiare (art. 169 cpv. 2 CC) si annoverano anche
la cattiva situazione finanziaria delle parti (DTF 114 II 403 consid. 3, 401
consid. 6b). In concreto tuttavia risulta dalla sentenza 20 marzo 1998 di
questa Camera (..__________) che il marito ha un reddito
complessivo –reale o potenziale – di fr. 26’650.– mensili, cui si contrappone
un fabbisogno familiare di fr. 26’753.– mensili, sicché per ora le risorse
appaiono ancora sufficienti a garantire il mantenimento della famiglia, tanto
più che il modesto ammanco di fr. 113.– mensili rimane a carico della moglie
(sentenza citata, consid. 8 e 11). Oltre a ciò l’appellante quantifica gli
interessi ipotecari e gli ammortamenti che gravano l’abitazione in fr. 4’083.–
mensili (come risulta anche dal doc. 83, cui egli stesso rinvia), mentre nella
sentenza citata questa Camera aveva considerato per tale posta ben fr. 6’066.–
mensili (consid. 11), differenza dovuta verosimilmente alla notoria diminuzione
dei tassi ipotecari in pendenza di causa. Ne discende che, a maggior ragione,
le condizioni economiche della famiglia consentono ancora il mantenimento
dell’abitazione familiare e che l’appello si rivela, una volta ancora,
infondato.
-
A detta
dell’appellante il mancato consenso della convenuta alla vendita dell’immobile
sarebbe abusivo, poiché essa concorderebbe con il principio dell’alienazione,
ma negherebbe il proprio consenso solo per far lievitare l’offerta. Ciò è
inammissibile anche perché il fondo è proprietà esclusiva del marito e non le
spetterebbe perciò di sindacare il prezzo di vendita, questione da esaminare –
se mai – nell’ambito della liquidazione del regime dei beni. Contrariamente
all’opinione dell’appellante, nondimeno, il fatto che la moglie abbia cercato
acquirenti per gli immobili non basta di per sé a escludere un legittimo
interesse a rimanere nell’abitazione coniugale durante la causa. Gli immobili
costituendo acquisti del marito, di cui la moglie potrebbe beneficiare
nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (art. 215 CC), è palese
del resto l’interesse della convenuta a conoscere il prezzo di vendita delle
proprietà e a orientarsi in funzione delle opportunità finanziarie. Con ciò
essa tutela i propri diritti patrimoniali e non commette alcun abuso di
diritto.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore abbia autorizzato la vendita della sola
particella n. __________, non edificata, mentre il perito considera assai più
proficua la vendita dell’intera proprietà, compresa la particella n.
__________. Di nessun rilievo sarebbe poi la conclusione del perito secondo cui
una vendita separata delle particelle frutterebbe un prezzo superiore di fr.
100’000.– rispetto alla vendita congiunta, dato che all’atto pratico il prezzo
di vendita dei due fondi separati sarebbe inferiore a quanto stimato, sicché
una vendita delle particelle in blocco sarebbe molto più vantaggiosa.
L’argomento è ancora una volta destinato all’ insuccesso. Il perito giudiziario
ha invero accertato che la particella n. __________costituisce un arricchimento
dell’intera proprietà, impedendo eventuali edificazioni sul confine (perizia,
pag. 6). Egli ha spiegato chiaramente però che la vendita separata dei fondi
sarebbe preferibile a una vendita in blocco, poiché consentirebbe di ottenere
un prezzo di vendita complessivo superiore di circa fr. 100’000.–. Anzi,
l’alienazione separata agevolerebbe la vendita della villa, riducendone il
prezzo (perizia, pag. 9). Le conclusioni opposte cui giunge l’appellante sul
prezzo di vendita dei fondi e sulla pretesa convenienza della vendita in blocco
delle proprietà non trovano quindi riscontro agli atti. Né si ravvisano motivi
per scostarsi dalla perizia (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, art. 253 CPC n. 3, 4). Quanto alla lettera 28 aprile
1997 dello studio d’architettura __________, prodotta dall’istante con le
osservazioni conclusive, essa si riferisce a colloqui in vista di un mandato di
mediazione. A prescindere dal fatto che il documento è irricevibile già per non
essere passato al vaglio del contraddittorio, tale generica lettera non è
sufficiente per porre in dubbio le dettagliate e motivate conclusioni del
perito giudiziario.
-
A parere dell’appellante,
infine, il Pretore avrebbe dovuto respingere o accogliere integralmente la sua
istanza e non accoglierla parzialmente, autorizzando la vendita della sola
particella n. __________, visto che egli non avrebbe mai richiesto
l’autorizzazione alla vendita separata dei fondi. Al proposito l’appello non
manca di buon diritto. Premesso che la protezione dell’art. 169 CC può
estendersi a più fondi (Honsell/Vogt/Geiser,
op. cit., n. 7 ad art. 169 CC) – come nella fattispecie (particelle n. 204 e
- – il Pretore ha negato l’autorizzazione alla vendita del fondo n.
__________, limitandosi per il resto a dare atto che la moglie non si opponeva,
a determinate condizioni, a vendere la particella n. __________. Così facendo,
tuttavia, il Pretore si è sospinto oltre i limiti del giudizio, poiché lo
stesso interessato escludeva esplicitamente l’eventua-lità di vendere il solo
fondo non edificato (verbale del 6 giugno 1997, pag. 2; memoriale conclusivo
dell’istante, pag. 6 in fondo). All’istante non poteva dunque essere conferito
un diritto che lo stesso istante rifiutava (art. 86 CPC). Al proposito
l’appello va accolto e il decreto del Pretore riformato.
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante esce
parzialmente vittorioso, ma soccombe sul principio stesso della vendita e vede
sostanzialmente respinta la sua istanza cautelare. Si giustifica perciò di
porre a carico dell’appellante 4/5 degli oneri processuali, con obbligo di
versare alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Non è il
caso invece di modificare il dispositivo sulle spese di prima sede, il giudizio
odierno non influendo apprezzabilmente sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è respinta.
- (annullato)
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________
__________ e per il resto a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
–
avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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