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Numero d'incarto:
11.1997.154
Data decisione, Autorità:
24.04.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00154
Lugano
24 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 18 gennaio
1996 da
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 15
settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
24
luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1943), cittadino del Marocco sposato con una cittadina svizzera, è rimasto
vedovo il __________ __________ 1990. Il
____________________ 1993
egli si è risposato per procura, a , con __________ __________
(1967), divorziata, anch’essa cittadina del Marocco, che lo ha raggiunto a
__________ nell’ottobre del 1993. Sin dal 1° giugno 1993 __________ __________
era disoccupato. La moglie ha trovato lavoro, il 1° gennaio 1994, al buffet del
ristorante “ ” a . Il 9 giugno 1995 anche il marito ha
ritrovato un impiego a termine (fino al 30 novembre successivo), come operaio
ausiliario presso la “ __________ __________ ” di . Nel
frattempo però, tra liti e incomprensioni, il matrimonio era entrato in crisi
profonda e il 17 agosto 1995 la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale,
senza più fare ritorno. Il 1° dicembre 1995 __________ __________ si è
ritrovato disoccupato. La moglie è tuttora alle dipendenze del ristorante
“ ” a __________.
B. Il 17 luglio 1995
__________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 12 ottobre
1995. Con petizione del 18 gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto che il
matrimonio fosse sciolto per divorzio e che fosse “pronunciata la liquidazione
del regime matrimoniale”. La moglie si è opposta al divorzio e ha concluso per
il rigetto dell’azione. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni
fino al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 17 aprile 1997.
C. Con sentenza del 24
luglio 1997 il Pretore ha accolto l’azione, ha pronunciato il divorzio giusta
l’art. 142 cpv. 1 CC e ha dichiarato sciolto il regime matrimoniale senza
crediti dell’uno né dell’ altro coniuge. La tassa di giustizia di fr. 500.– è
stata posta a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’attore
un’in-dennità di fr. 1500.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state
ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei
rispettivi legali.
____________________è insorta con un appello del 15 settembre 1997
nel quale chiede che, conferitole il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche
in seconda sede, la petizione sia respinta o quanto meno – nel caso in cui sia
confermato il divorzio – che l’attore sia tenuto a versarle la somma di fr.
2500.– in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ non ha
formulato osservazioni.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha accertato
che, nonostante i coniugi si imputassero vicendevolmente l’origine della
disunione, nessuna responsabilità specifica risultava a carico dell’uno o dell’altro,
né – tanto meno – emergeva una colpa preponderante del marito che giustificasse
l’opposizione della moglie al divorzio. In realtà un profondo e irreversibile
dissidio coniugale si era venuto a creare per il carattere completamente
diverso delle parti, per il fatto che queste si erano sposate senza quasi
conoscersi e per la notevole differenza di età. Per quanto riguardava la
pretesa della convenuta, che chiedeva il versamento di fr. 2500.– in liquidazione
del regime matrimoniale, il Pretore ha rilevato come la domanda si fondasse
sulle sole asserzioni dell’interessata e non trovasse riscontro in alcun
elemento di prova. Il regime dei beni doveva pertanto dichiararsi sciolto senza
debiti o crediti, né di una parte né dell’altra.
-
L’appellante non
contesta che la disunione coniugale si riconduca anche a fattori oggettivi, ma
sostiene che ciò è dovuto anzitutto al comportamento del marito, alle sue
reazioni violente e alle scenate che le faceva sul posto di lavoro. Essa si
duole che durante la vita in comune il marito la trattava come un’inser-viente,
mentre egli trascorreva le giornate nell’ozio e pretendeva da lei la consegna
dello stipendio. Né egli la riaccompagnava a casa dopo il lavoro; anzi, talora
la percuoteva, dimostrando una gelosia soverchia. Legittimamente essa
invocherebbe perciò l’art. 142 cpv. 2 CC, tanto più ch’essa crederebbe ancora a
una riconciliazione. In via subordinata, qualora fosse – per avventura –
pronunciato il divorzio, essa fa valere che il marito le deve ancora rimborsare
la somma di fr. 2500.– consegnatagli al momento in cui essa è giunta in
Svizzera, importo che non le è mai stato restituito.
-
In concreto
l’istruttoria consta solo di una testimonianza e dell’ interrogatorio formale
delle parti. Altri mezzi di prova non sono stati offerti. La testimone
(____________________), proprietaria dello stabile a __________ in cui si trova
l’appartamento coniugale, ha dichiarato di non avere mai visto l’attore
picchiare la moglie, di non sapere chi si occupasse della casa – salvo avere
notato qualche volta la convenuta ripulire i tappeti sul balcone – e di non
sapere perché la coppia non vada più d’accordo (act. VII). Interrogato
formalmente, l’attore ha negato di passare le giornate a letto, ha affermato di
curare personalmente le mansioni domestiche, ha assicurato di non avere mai
ricevuto l’intera paga della moglie “né la metà”, ha detto che la moglie
giudicava superfluo farsi riaccompagnare a casa dopo il lavoro e ha giurato di
non essere mai trasceso in scenate al ristorante “__________ ” né di avere mai
percosso la consorte; ha riconosciuto bensì di essere geloso, soggiungendo
tuttavia che ciò è normale per ogni uomo sposato (act. VIII). Particolari torti
l’attore non ha riconosciuto nemmeno negli allegati preliminari, ove si è
limitato ad ammettere di avere un carattere schivo e possessivo (petizione,
punto 6), casalingo e introverso (replica, punto 6).
-
Tutti i rimproveri
che l’appellante muove al marito sono, di conseguenza, suffragati dal solo
interrogatorio formale di sé stessa (act. IX). Ciò non basta con ogni evidenza
a dimostrare le accuse, che giustamente il Pretore ha definito prive di
riscontri oggettivi (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). La convenuta medesima,
nell’appello, non fa altro che riportare testualmente le proprie dichiarazioni,
trascurando ch’esse non sono sufficienti da sole a provare quanto affermato.
Valutare alla stregua di accertamenti vincolanti le sole risposte a un
interrogatorio formale sarebbe del resto – riservate eventuali confessioni –
lesivo dell’ art. 158 n. 2 CC. E comunque sia, si volesse procedere in tal modo
nel caso specifico, andrebbero allora considerate vincolanti anche le
dichiarazioni contenute nell’interrogatorio formale dell’attore, con l’effetto
di trovarsi di fronte a circostanze dimostrate e smentite nella stessa
istruttoria. Ciò risulterebbe semplicemente impraticabile.
Certo, l’attore ha dato
atto – come si è visto – di avere un carattere schivo, possessivo, casalingo e
introverso. L’indole di una persona è tuttavia, in linea di principio, un
fattore congenito e oggettivo. Diviene una colpa solo ove scada nella
scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe
ragionevolmente pretendere da lei per moderare tali intemperanze (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami). Ora, a parte il
fatto che soggetti non più giovani sono oggettivamente poco capaci di
modificare la loro natura e che forti differenze di età fra i coniugi – in concreto
24 anni – accentuano già dal profilo oggettivo le diversità di carattere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 56 e
piuttosto 58), nel caso in esame il marito non ha riconosciuto eccesso di
sorta, mentre la sola indole schiva, possessiva, casalinga e introversa non può
sicuramente considerarsi una colpa. Ciò posto, l’opposizione dell’appellante al
divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) si rivela priva di qualsiasi legittimità. Né
l’appel-lante può seriamente asserire di credere ancora a una riconciliazione
quando dal 17 agosto 1995 a oggi essa non risulta avere intrapreso il benché
minimo solo passo per riavvicinarsi al marito. Anche da questo profilo
l’appello risulta così manifestamente infondato.
-
L’appellante chiede
“nella denegata e contestata ipotesi che anche in questa sede venga confermato
il divorzio (...) che il marito venga obbligato a restituirle fr. 2500.–,
corrispondenti all’importo da lei consegnato al marito al suo arrivo in Ticino”
(memoriale, pag. 7). Il Pretore ha spiegato chiaramente perché la pretesa non
poteva essere accolta (sentenza, impugnata, pag. 5 a metà). Invano si
cercherebbero nell’appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe
riformato. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di
assistenza giudiziaria contestuale all’ap-pello non può essere accolta, al
gravame mancando sin dall’ini-zio di ogni possibilità di successo (art. 157
CPC). Se da un lato si può capire, per altro, che l’appellante desideri
rimanere in Svizzera (act. IX, ultima risposta), dall’altro non si può ammettere
che tale finalità sia perseguita – pur indirettamente – con ricorsi al limite
della temerarietà. Non si assegnano ripetibili all’appellato, il quale non ha
introdotto osservazioni al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’Appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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