AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.153
Data decisione, Autorità:
10.09.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00153
Lugano,
10 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione e riconvenzione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 15 novembre 1993 da
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
6
agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 20 ottobre 1997 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1959) e __________ __________ nata __________ (1959), al suo
secondo matrimonio, si sono sposati a __________ il ____________________ 1988.
I coniugi si sono stabiliti a __________ e il 10 aprile 1989 hanno adottato la
separazione dei beni. L’__________ __________ 1990 è nato il figlio
__________e. Il marito è __________ __________ __________ presso le __________
__________ della Città di __________. La moglie, di formazione __________
__________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune; fra
il gennaio del 1991 e il gennaio del 1993 essa ha subìto __________ ricoveri
ospedalieri per forti crisi di __________, che l’hanno portata anche a un
tentativo di suicidio. All’inizio del 1991 __________ __________ ha affidato il
figlio __________ alle cure dei propri genitori, a __________, dove il bambino
è rimasto durevolmente, salvo qualche breve rientro in famiglia, soprattutto verso
la fine del 1991 e nell’estate del 1992. Il 16 febbraio 1993 __________
__________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il
tentativo di conciliazione, ottenendo in via provvisionale l’affidamento del
figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 15 marzo 1993.
Nel frattempo __________ __________ è tornata dai propri genitori e
nell’ottobre 1993 ha cominciato a lavorare a giornata per la Clinica __________
di __________. __________ __________ si è trasferito a __________, poco lontano
dal figlio.
B. Il 15 novembre 1993
__________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l’affidamento
del bambino (riservato il diritto di visita della madre), oltre un contributo
indicizzato per quest’ulti-mo di fr. 665.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 935.–
fino a 12 anni, di fr. 990.– fino 13 anni e di fr. 1045.– in seguito. Nella sua
risposta del 18 febbraio 1994 __________ __________ si è opposta all’azione e
in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, l’affidamento
del figlio, un contributo per sé di fr. 3250.– mensili indicizzati, un
contributo per il figlio di fr. 750.– mensili indicizzati fino al 31 dicembre
1996, di fr. 1100.– fino al 31 dicembre 2012, di fr. 1200.– fino al 31 dicembre
2016 e di
fr. 1400.– fino al 31
dicembre 2020, con obbligo per il marito di assumere tutte le spese dentarie in
favore del bambino, restituendole inoltre determinati mobili e suppellettili.
__________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione. Per il resto
ogni coniuge ha mantenuto le sue domande. Numerosi provvedimenti cautelari si
sono succeduti in corso di causa, uno dei quali giudicato anche da questa
Camera (sentenza del 3 agosto 1994, inc. I CCA /).
C. Nell’autunno del 1994
__________ __________ ha cessato il rapporto d’impiego a giornata presso la
Clinica __________ e da febbraio a metà aprile del 1995 ha lavorato a tempo
pieno per la clinica __________ __________ di . Con decreto cautelare
del 20 dicembre 1995 – confermato per l’essenziale da questa Camera il 15
maggio 1996 (inc. ..) – il Pretore ha poi deciso
di affidare in via provvisionale il figlio alla madre e ha condannato
__________ __________ a versare per __________ un contributo alimentare di fr.
700.– mensili. All’inizio del 1996 __________ __________ si è stabilita a
__________ e il 1° giugno 1996 si è trasferita ad __________, salvo tornare
nell’estate stessa a __________, dove ha locato un appartamento proprio, occupandosi
di assistere una persona anziana. Il figlio è stato trasferito da lei il 1° settembre
1996. Contestualmente essa ha cominciato a lavorare, il mattino, per uno studio
__________ di __________ __________. __________ __________, da parte sua, ha
avuto il ____________________ 1996 un secondo figlio, __________, nato dalla
sua nuova compagna __________ __________.
D. Chiusa l’istruttoria,
nel suo memoriale conclusivo del 9 luglio 1997 __________ __________ ha
confermato la propria domanda di divorzio, avversando la riconvenzione della
moglie, rivendicando l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita
della madre) e chiedendo per il mantenimento del figlio stesso un contributo
simbolico di fr. 1.– mensili; in subordine, ove il figlio fosse stato affidato
alla madre, egli ha offerto a quest’ultima un contributo alimentare di fr.
1400.– mensili giusta l’art. 152 CC per la durata di sei mesi e al figlio un
contributo di fr. 500.– mensili indicizzati fino alla maggiore età. __________
__________ ha presentato anch’es-sa un memoriale conclusivo, dell’8 luglio
1997, in cui ha riaffermato la propria domanda di divorzio, ha contestato
quella del marito, ha postulato l’affidamento del figlio (fatto salvo il
diritto di visita del padre), ha sollecitato un contributo indicizzato per sé
di fr. 3375.– mensili, uno per il figlio di fr. 1140.– mensili fino al 31
dicembre 1996, di fr. 1200.– fino al 31 dicembre 2012 e di
fr. 1400.– fino al 31
dicembre 2018, chiedendo infine che le fosse versato un terzo della prestazione
previdenziale di libero passaggio maturata dal marito presso la Cassa pensione
del Comune di __________. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Con sentenza del 6
agosto 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio a norma dell’art. 142 cpv. 1
CC, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del
padre, ha condannato __________ __________ a versare un contributo indicizzato
per la moglie di fr. 1500.– mensili fino all’8 marzo 2006, un contributo
indicizzato per il figlio di fr. 882.– mensili dai 7 ai 12 anni, di fr. 936.–
fino ai 16 anni e di fr. 1170.– fino alla maggiore età, ha addebitato al marito
due terzi delle spese dentarie per il figlio, ha ordinato alla Cassa pensione
del Comune di __________ di versare a __________ __________ la somma di fr. 38
000.– prelevandola dalla prestazione di libero passaggio maturata da __________
__________ a ha obbligato quest’ultimo a consegnare alla moglie taluni mobili e
suppellettili. La tassa di giustizia di fr. 2400.– e le spese di fr. 7700.–
sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto
a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 7500.–
per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 15 settembre
1997 nel quale ripropone, senza mettere in discussione la pronuncia del
divorzio, le domande contenute nel memoriale conclusivo del 9 luglio 1997 e
chiede di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 20 ottobre 1997 la convenuta postula il rigetto dell’appello e con ricorso
adesivo chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 1830.–
mensili (fino all’8 mar-zo 2006), che quello per il figlio sia portato a fr.
1140.– mensili fino al 12° anno di età, a fr. 1200.– dai 13 ai 16 anni e a fr.
1400.– dai 17 anni alla maggiore età, concludendo inoltre perché gli oneri
processuali di prima sede siano posti a suo carico nella sola misura di un
quarto. __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello
adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
principale
-
La pronuncia del
divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigioso è l’affidamento del
figlio. Ora, in caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere
dei genitori – e occorrendo dell’autorità tutoria – ordina le misure necessarie
circa l’eserci-zio dell’autorità dei genitori e le loro relazioni personali con
i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli
toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le
disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto
anche oltre la maggiore età (cpv. 2). L’attribuzione dell’autorità parentale
all’uno o all’altro genitore dopo il divorzio o la separazione dipende dal bene
del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia
il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei
all’affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i
figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a
occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente
al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203
consid. 5) – quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli
(DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che occorre considerare
anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli
(DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano
imputarsi all’uno o all’altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358
consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti
di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando
che quest’ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l’altro genitore o non
intralci il compito dell’educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357
consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella
misura in cui, vista l’età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia
come una decisione consolidata e sia l’espressione di una stretta relazione
affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).
-
Nella fattispecie il
primo giudice ha ricordato anzitutto che __________, nato nel __________ del
1990, è cresciuto praticamente dall’inizio del 1991 fino all’agosto del 1996
dai nonni paterni, poiché durante le ripetute crisi di depressione la madre
perdeva ogni capacità educativa. Il padre ha collaborato efficacemente all’
educazione, con ottimi risultati. Nel frattempo tuttavia il nonno __________ è
deceduto. Quanto al padre, egli appare senz’altro idoneo all’affidamento, ma è
incline (come per certi aspetti la nonna paterna) a interpretare la denegata
attribuzione del bambino alla madre come una sorta di sconfitta personale.
__________ __________ ha ricuperato dopo la separazione un buon equilibrio
psichico e risulta, grazie alla farmacoterapia, sostanzialmente guarita, tant’è
che dopo l’affidamento provvisionale del figlio ha saputo dimostrarsi una
persona responsabile. Ciò posto, di fronte a due genitori idonei entrambi
all’affidamento, il Pretore ha ritenuto doversi ricuperare in concreto – per il
bene del figlio, seguendo l’opinione del perito giudiziario – la figura e le
capacità educative della madre, “senza per altro perdere né il padre né la
nonna paterna” (sentenza, pag. 10). Donde l’affidamento a __________
__________.
-
L’appellante
ribadisce anzitutto la propria assoluta idoneità all’ affidamento, corroborata
da una situazione di consolidata stabilità personale, finanziaria e affettiva
per rapporto ai continui cam-biamenti d’impiego e di alloggio dell’ex moglie,
la quale non può nemmeno reputarsi guarita, sia perché continua ad assumere
farmaci, sia perché la prognosi nei suoi confronti non è per nulla
rassicurante. Basti pensare che lo stesso perito __________, il quale nel
referto del 20 agosto 1995 aveva escluso la possibilità di ricadute, non si era
avveduto di avere incontrato l’interessata il 15 marzo 1995, due settimane
prima di una nuova crisi depressiva che ha richiesto “una cura energica” di 10
giorni.
a) Per
quanto attiene alla stabilità personale, finanziaria e affettiva del genitore affidatario,
è fuori discussione che in concreto la figura del padre offre sicure garanzie.
La madre ha attraversato anni difficili: ha cambiato vari posti di lavoro, intercalati
a periodi di disoccupazione e di malattia, ha traslocato tre volte (sopra,
consid. A e C) e ha fallito una relazione sentimentale (sentenza impugnata,
pag. 8 a metà), ma nemmeno l’appellante contesta che per finire ha stabilizzato
anch’essa la propria situazione. Consapevole di dover accudire al figlio, essa
è tornata nell’estate del 1996 a , ha locato un appartamento per sé e
il bambino, ha trovato un lavoro fisso a mezza giornata non troppo lontano dal
domicilio e assolve con adeguatezza il proprio compito educativo, tant’è che il
figlio sta crescendo bene e si è ambientato senza problemi nella realtà scolastica
(inc. .., deposizione 14 maggio 1997 di
__________ __________; inc. __________/____________________., rapporto
intermedio 21 gennaio 1997 del dott. __________ __________). Per il resto,
nemmeno l’appellante contesta la capacità educativa della madre in quelli che
egli chiama lucida intervalla. Da quando il bambino si trova a
__________, inoltre, nessun cambiamento risulta più essere intervenuto. A
ragione il Pretore ha ritenuto pertanto che, in ultima analisi, sotto il
profilo della stabilità personale entrambi i genitori potevano ormai essere
considerati, al momento del giudizio, equivalenti.
b) Per
quanto riguarda la stabilità dell’ambiente in cui il figlio è chiamato a crescere,
le situazioni sono ancora una volta equivalenti, nel senso che, affidato alla
madre o al padre, il bambino non potrà più – comunque sia – continuare a vivere
dalla nonna paterna. Tale situazione (provvisionale) era giustificata dal fatto
che, dovendo il padre lavorare a tempo pieno ed essendo la madre inidonea per motivi
di salute a occuparsi del bambino, la cura prestata dai nonni e la frequente
presenza del padre (trasferitosi a __________) appariva ancora come la soluzione
più atta a tutelare il bene del figlio. Le cose sono cambiate quando la madre è
risultata in grado di badare essa medesima a __________ (sentenza 15 maggio
1996 di questa Camera, consid. 11). L’attribuzione provvisionale a un genitore
non configura, evidentemente, un fatto compiuto e non impedisce all’altro
genitore di ottenere l’affi-damento nel merito. Ciò non toglie che in concreto
l’affida-mento al padre comporterebbe a sua volta un mutamento, poiché in tal
caso il bambino andrebbe inserito nella nuova famiglia di lui.
c) Equivalenti
si rivelano i genitori anche per quanto riguarda il tempo da dedicare al figlio
(cui l’appellante accenna di scor-cio: pag. 10), le loro condizioni logistiche,
il rispetto del diritto di visita, le loro relazioni affettive con il bambino,
il quale risulta a suo agio anche con la nuova compagna del padre. In proposito
questa Camera si è già diffusa nella citata sentenza provvisionale del 15
maggio 1996 (consid. 9c e 9d) e nulla giustifica ora un giudizio diverso.
Quanto al fatto che l’appellante possa provare amarezza o delusione all’idea di
non ottenere l’affidamento del bambino, le serie preoccupazioni espresse dal
Pretore al riguardo (sentenza impugnata, pag. 6 in basso) sembrano finanche
eccessive, il perito Frei non avendo interpretato tale sentimento come un
tratto negativo della personalità, ma solo come una reazione fuori luogo (inc.
__________/., referto del 29 agosto 1996, pag. 5).
Considerato che l’appellante si è occupato del figlio con buoni risultati per
oltre sei anni, evitandogli sofferenze sia per la malattia della madre sia per
la conflittualità dei genitori (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso), un
simile atteggiamento può anche apparire spiegabile e non basta, da solo, a
mettere apprezzabilmente in dubbio l’idoneità educativa del genitore. Perplessi
lasciano se mai certi commenti della nonna paterna sul conto della madre (inc.
__________/., rapporto intermedio del 21 gennaio 1997, pag.
2), ma la nonna non è parte in causa e un affidamento a lei non entra in linea
di conto. Per quel che è dei genitori, nella prospettiva dell’affidamento essi
risultano quindi, una volta di più, sostanzialmente sullo stesso piano.
d) Più
delicato è valutare l’idoneità educativa della moglie con riguardo al suo stato
di salute. Le precarie condizioni fisiche e – soprattutto – psichiche
dell’interessata fino all’autunno del 1993 sono già state compiutamente accertate
da questa Camera nella sentenza del 15 maggio 1996 (consid. 5b). Questa Camera
ha anche avuto modo di rilevare, però, che dopo la separazione di fatto la
psicosi depressiva di cui soffriva la moglie è regredita fortemente e che nel
gennaio del 1994 si poteva già parlare di guarigione (consid. 5c). È vero che
cautelativamente l’interessata continua ad assumere un farmaco antidepressivo
(unico metodo per prevenire psicosi di carattere endogeno: sentenza del 15
maggio 1996, consid. 5b) ed è vero che un rischio di ricaduta non può mai essere
del tutto escluso (inc. ..__________, complemento peritale
del 22 marzo 1997, pag. 4), tant’è che neppure il perito sarebbe stato in grado
di presagire l’imminenza dell’ultima crisi, manifestatasi nell’aprile del 1995.
A parte il fatto però che quest’ultima ricaduta sembra essere dovuta a un
cumulo di circostanze non destinate a ripetersi (stress da lavoro a tempo pieno
presso la clinica __________ , perturbato rapporto di coppia con
l’amico, scoperta di debiti lasciati da società fallite in cui il marito
l’aveva fatta nominare amministratrice: inc. ..,
perizia 22 marzo 1997 , pag. 3; inc.
.., interrogatorio formale di __________
, pag. 2), lo stesso perito ha spiegato che al manifestarsi di
quest’ultima recidiva l’interessata ha reagito in maniera ben diversa dalle
altre. Resasi conto di quanto le stava accadendo, essa si è rivolta senza
indugio al proprio medico e si è sottoposta a una “energica” terapia, guarendo
nel lasso di quindici giorni (inc. ..,
complemento peritale del 22 marzo 1997, cit., pag. 4 in fondo). L’appellante
prospetta immanenti e cicliche ricadute, ma non contesta che nella circostanza
predetta – per altro anteriore all’affidamento provvisionale del figlio,
avvenuto nel settembre dell’anno successivo – la moglie abbia dato prova di notevole
consapevolezza e capacità di reazione. Nemmeno risulta che, dopo l’aprile del
1995, siano intervenute altre crisi, siano apparse altre affezioni psicotiche o
patologie dovute alla latente paraplegia spinale spastica familiare diagnosticata
alla moglie nel 1993. Tutto ciò posto, la madre può oggi essere considerata
sufficientemente stabile, anche dal lato psicofisico, per l’affidamento del
bambino. Rimane la questione – fondamentale – di sapere se ciò risponda
effettivamente al bene del figlio (sopra, consid. 1).
e) Il
perito __________ ha avuto modo di appurare come __________, per la sua età,
sia un bambino che ha “ancora bisogno di una presenza materna” valida e integra
(fascicolo “istruttoria peritale”, referto del 20 agosto 1995, pag. 9 in basso).
L’affi-damento alla genitrice, che è stata malata per molto tempo, permetterebbe
al figlio “il ricupero di sua madre nell’opera educativa” (pag. 13 in fondo)
“senza per altro perdere né suo padre né la nonna paterna” (pag. 15), il bene
del bambino consistendo nella “necessità di preservare un padre vero e una
madre vera nella loro opera educativa” (pag. 16). Chiamato a delucidare il suo
referto, il perito ha soggiunto che il “recupero educativo” della madre
potrebbe avvenire anche con un diritto di visita, a condizione tuttavia che sia
molto esteso, “poiché il rapporto tra madre e figlio difficilmente potrebbe
svilupparsi in concreto con soli due o tre giorni la settimana” (verbale del 13
settembre 1995, pag. 4 in fondo). Nell’ipotesi di un affidamento alla madre
sarebbe in ogni modo possibile “mantenere la figura paterna a mezzo del diritto
di visita poiché per i bambini di giovane età è sicuramente più difficile
sostituire la madre piuttosto che il padre, malgrado l’enorme importanza di
quest’ultimo, poiché la relazione con la madre è per natura più vicina rispetto
a quella con il padre” (pag. 5 in fondo).
f) Nella
misura in cui sembra affermare che, per quanto possibile, i bambini in tenera
età vadano affidati alla madre e non al padre, il perito esprime un principio
giuridicamente opinabile, ogni singolo caso dovendo essere vagliato invece –
per giurisprudenza – nella sua individualità e specificità (sopra, consid. 1).
Tanto meno si può condividere l’assunto del Pretore per il quale, in caso di
affidamento al padre, il figlio non avrebbe “un rapporto genitoriale normale”
(sentenza impugnata, pag. 10). Il perito stesso ammette, anzi, che “il ruolo
del padre è indispensabile nello sviluppo di un figlio maschio poiché lo stesso
permette a un bambino di maturare, di identificarsi con questa figura e di
assumere più tardi nella società il ruolo di ragazzo e di uomo” (verbale del 13
settembre 1995, pag. 5 in alto). Ciò vale evidentemente anche nella
fattispecie, Michele avendo ormai compiuto gli 8 anni. Se in concreto
l’affidamento alla madre si giustifica – e in effetti si giustifica – non è
quindi perché la relazione di un bambino con sua madre sia “per natura più
vicina rispetto a quella con il padre” (sopra, consid. e) o perché una figura
paterna possa essere salvaguardata già di per sé “a mezzo del diritto di
visita”, né tanto meno – come asserisce l’appel-lante – per garantire
un’appendice terapeutica alla genitrice, ma perché nel caso precipuo il bambino
è cresciuto a lungo senza l’apporto educativo della madre, che gli è
sicuramente mancata, non per responsabilità del padre (il quale con i suoi
genitori ha compiuto un’opera formativa egregia), ma per malattia. Tale stato
di cose appare comprovato anche da atteggiamenti “regressivi” che il bambino
assume al cospetto della madre, come se questa gli fosse rimasta lontana a lungo
(verbale del 13 settembre 1995, pag. 5 in basso). E siccome nel caso
particolare il bene del figlio è quello di avere vicino la mamma che gli è
mancata tanto, e non – per attenersi alla terminologia del perito – una “figura
vicariante” come sarebbe la nuova compagna del padre, l’affidamento materno si
giustifica. Su questo punto l’appello principale è destinato pertanto
all’insuccesso.
-
L’appellante chiede
che in caso di affidamento alla madre il contributo alimentare a favore del
figlio sia ridotto a fr. 500.– mensili. La domanda potrebbe essere dichiarata
già di primo acchito irricevibile, l’appellante non spendendo una parola per enunciare
quali motivi giustificherebbero una simile riduzione (art. 309 cpv. 2 lett. f e
cpv. 5 CPC). Sia come sia, la richiesta è infondata. Tanto infondata che – come
si vedrà in appresso (consid. 10) – sull’entità dei contributi alimentari per
il figlio dev’essere accolto l’appello adesivo della moglie. La postulata
riduzione dell’onere contributivo non merita pertanto altra disamina.
-
In applicazione
dell’art. 22 LFLP il Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr.
38 000.– sulla prestazione di libero passaggio maturata dal marito, in costanza
di matrimonio, presso la Cassa pensioni dei dipendenti della Città di
__________. Premesso che la moglie ha una lacuna previdenziale per non avere versato,
durante l’unione, contributi regolari ad alcun istituto e che essa non è in
grado di crearsi un “secondo pilastro”, almeno finché lavorerà a metà tempo
(fino ai 16 anni di __________), la sola rendita AVS non permettendole di
sopperire al proprio mantenimento, il primo giudice ha capitalizzato sull’arco
di 9 anni al tasso del 4% (art. 12 OPP2) il contributo di fr. 489.10 mensili
versato dal marito alla propria cassa pensione nel settembre e ottobre 1996.
Ottenuta una prestazione di libero passaggio (presunta) di fr. 114 000.–, egli
ne ha assegnato equitativamente un terzo alla moglie (sentenza, pag. 16 a
metà).
L’appellante insorge
contro tale pronunciato, facendo valere di non avere nemmeno potuto esprimersi
sulla pretesa, avanzata dalla moglie solo nel memoriale conclusivo, per di più
in modo vago, impreciso e senza alcun elemento di prova. Oltre a ciò, la
prestazione di libero passaggio da egli acquisita durante il matrimonio non eccederebbe
fr. 30 000.–. Infine l’art. 152 CC non darebbe diritto – secondo l’appellante –
di ottenere un capitale di libero passaggio, tanto meno se calcolato su un
periodo tanto lungo come in concreto. Nelle sue osservazioni la moglie obietta
che il rispetto del contraddittorio è – comunque sia – sanato in appello, ove
il marito ha potuto esprimersi liberamente e diffusamente, e nel merito difende
il calcolo del Pretore, ribadendo la liceità della richiesta, inclusa nel
contributo alimentare chiesto con l’azione riconvenzionale.
a) Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in
caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione
d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia
trasferita all’ istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle
prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Con tale norma,
applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen
für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia
creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da
liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III
289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti
dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra già
nel quadro degli art. 151 cpv. 1 CC (DTF 121 III 299 consid. 4b) o 152 CC (DTF
124 III 56 consid. bb). Spetta al giudice decidere se tale indennità vada
erogata sotto forma di rendita, sia inclusa cioè nel contributo alimentare
(unica soluzione possibile prima che entrasse in vigore l’art. 22 cpv. 1 LFLP)
oppure facendo trasferire a un istituto di previdenza, in favore del coniuge
richiedente, una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge
durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso). Valutando l’importo da
accreditare, il giudice dispone di ampio potere di apprezzamento e decide
ponderando tutte le circostanze del caso (Reusser,
Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von
Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).
b) La
moglie ha chiesto solo con il memoriale conclusivo dell’
8
luglio 1997 che le fosse assegnato un terzo della prestazione di libero passaggio
maturata dal marito al 1° gennaio 1997 come affiliato alla Cassa pensioni dei
dipendenti della Città di __________ (pag. 27, punto 16 e pag. 30, richiesta di
giudizio n. 2.7). Contrariamente all’opinione del Pretore, nessun altro atto
processuale della moglie accenna prima di allora alla perdita di prestazioni pensionistiche.
È vero dunque che il marito non si è potuto esprimere sulla questione, le parti
avendo convenuto il 14 maggio 1997, prima di introdurre il memoriale
conclusivo, di rinunciare al dibattimento finale (act. XLVII). Se non che, come
rileva la moglie nelle osservazioni all’appello, il marito ha potuto far valere
tutte le sue argomentazioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto. La violazione del contraddittorio è quindi
stata sanata (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V
186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Ciò premesso, resta il fatto che
la moglie ha lamentato – genericamente – la perdita di aspettative
previdenziali solo con il memoriale conclusivo, a istruttoria chiusa. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, tuttavia, che una richiesta
di indennità fondata sulla perdita di aspettative previdenziali non deve necessariamente
essere cifrata (DTF 121 III 299). Anzi, la determinazione di siffatta indennità
è governata per diritto federale, sia nel quadro dell’art. 151 cpv. 1 sia in
quello dell’art. 152 CC, dal principio inquisitorio (Werro in: AJP/PJA 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). La
circostanza che la relativa domanda sia indeterminata e figuri solo nel
memoriale conclusivo non nuoce dunque all’interessata. Il problema è di sapere,
piuttosto, se l’istruttoria offra dati sufficienti per consentire al giudice di
statuire al riguardo.
c) Il
principio inquisitorio non esonera la parte – tanto meno se patrocinata da un
legale – dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e non impone
al giudice di rimediare alla più totale insufficienza probatoria (DTF 123 III
329 consid. 3; v. anche DTF 111 Ib 284 consid. 3, 112 III 80 consid. 2, 112 Ib
67 in fondo). Il giudice collabora quindi all’assunzione delle prove, ma non si
sostituisce alla parte stessa. Nella fattispecie il Pretore ha definito “ben
scarni” gli elementi istruttori addotti dall’interessata sotto il profilo dell’
art. 22 cpv. 1 LFLP (sentenza, pag. 15 nel mezzo). In concreto si sa nondimeno
che durante il matrimonio la moglie ha lavorato poco: dall’ottobre 1993
all’autunno 1994 per la Clinica __________ di __________, da febbraio a metà
aprile del 1995 per la clinica __________ di __________ e nel corso del 1996
per un privato a __________; solo dal settembre 1996 essa lavora stabilmente a
mezza giornata per un __________ a __________ __________. Ciò permette di
affermare con ragionevole certezza che all’età della pensione essa si ritroverà
con una lacuna previdenziale notevole, tanto più lavorando a metà tempo fin
quando il figlio __________ avrà 16 anni (sotto, consid. d). Per quanto riguarda
la prestazione d’uscita acquisita dal marito presso la Cassa pensioni dei
dipendenti della Città di __________, gli atti non danno invece alcun
ragguaglio. Il Pretore ha creduto di poter supplire alla mancanza con un
calcolo empirico, il quale tuttavia non può seriamente supplire a informazioni
concrete assunte dalla Cassa medesima. Trattandosi soltanto di chiedere un
attestato all’istituto di previdenza, misura ragionevolmente compatibile con i
doveri d’indagine che scaturiscono dal principio inquisitorio (tanto più se si
pensa che il giudice deve statuire, comunque sia, sulla base di dati
aggiornati), il Pretore non poteva accontentarsi di conteggi teorici. Questa
Camera ha provveduto così a interpellare la Cassa pensioni dei dipendenti della
Città di __________, dando alle parti la possibilità di esprimersi sul
risultato della domanda (ordinanza 25 agosto 1998 del giudice delegato).
d) Stando
ai dati forniti dalla Cassa (lettere del 17 e del 24 agosto 1998), la prestazione
di libero passaggio acquisita dal marito ammontava due giorni dopo il
matrimonio (31 ottobre 1988) a fr. 21 628.95 e il 1° gennaio 1997 (data limite
indicata dalla moglie stessa) a fr. 146 507.40. Se ne deduce che durante
l’unione l’appellante ha maturato una prestazione d’uscita di almeno fr. 124
878.45. Ammesso e non concesso che durante la causa di divorzio – come asserisce
l’appellante – la moglie, sgravata della cura al figlio, potesse lavorare a
tempo pieno nonostante le depressioni nervose, rispettivamente potesse crearsi
un’adeguata forma di previdenza grazie al contributo alimentare, resta il fatto
che dal __________ __________ 1988 (data del matrimonio) fino al 16 febbraio
1993 (data dell’istanza per il tentativo di conciliazione) l’inte-ressata non
ha svolto alcuna attività lucrativa, né l’appellan-te pretende – per ipotesi –
che ciò fosse contrario al riparto dei ruoli comunemente deciso dai coniugi al
momento del matrimonio. Oltre a ciò, dovendo ora accudire a __________, fino ai
16 anni del ragazzo la moglie non potrà essere tenuta a lavorare a tempo pieno
(DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91), né
l’appellante asserisce che il contributo alimentare fissato dal Pretore
comprenda già un’indennizzo per il “secondo pilastro”. Che poi l’art. 152 CC –
e non solo l’art. 151 cpv. 1 CC – permetta di considerare anche la perdita di
aspettative previdenziali è una questione su cui non giova tornare (consid. a),
come incontroversa è la qualifica di coniuge innocente (nel senso dell’art. 152
CC) attribuibile alla moglie.
e) L’appellante
assevera che, comunque sia, determinante per valutare la spettanza della moglie
sarebbe non la data dello scioglimento del matrimonio, ma quella dello
scioglimento del regime matrimoniale (osservazioni del 28 agosto 1998). A
prescindere dalla circostanza però che in concreto non vi è alcun regime da
sciogliere perché le parti vivevano nella separazione dei beni (doc. A),
decisiva è – se mai – la data in cui è pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
non quella in cui è chiesto il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC).
Nella fattispecie la moglie stessa avendo limitato la sua pretesa alla
prestazione acquisita dall’appellante fino al 1° gennaio 1997, quest’ultima
data fa stato ai fini del giudizio. Tutto ciò posto, ricordato che dal 29 ottobre
1988 (data del matrimonio) fino al 16 febbraio 1993 (data dell’istanza per il
tentativo di conciliazione) la moglie non ha lavorato, né l’appellante pretende
ch’essa dovesse, che dal 1° settembre 1996 (affidamento del figlio) fino al
marzo del 2006 (16 anni del figlio) essa lavora a metà tempo e non ha i mezzi
per crearsi una forma di previdenza, né l’appellante dimostra il contrario,
anche ammettendo che nel periodo intermedio (durante il quale l’appellante
sostiene che la moglie fosse in obbligo di esercitare un’attività lucrativa)
l’interessata fosse in grado di contribuire a un “secondo pilastro”, nel
risultato la spettanza di fr. 38 000.– fissata dal Pretore appare equa. Se il
figlio fosse stato attribuito sin dall’inizio della causa alla moglie, questa
avrebbe avuto diritto – in linea di principio – alla metà della prestazione di
libero passaggio maturata dal coniuge, poiché lavorando solo a metà tempo essa
non avrebbe avuto – quanto meno in concreto – mezzi sufficienti per contribuire
ad alcuna cassa pensione. Anche supponendo che dal tentativo di conciliazione
all’affidamento provvisionale del figlio essa avesse tale possibilità, una
spettanza che corrisponde a meno di un terzo della prestazione che l’appellante
ha maturato 8 mesi prima del divorzio appare ragionevole. Anche in proposito
l’appello si rivela perciò privo di consistenza.
- Il Pretore ha
obbligato l’appellante a consegnare alla moglie, giusta l’art. 194 n. 2 CC,
mobili e suppellettili di cui quest’ultima rivendicava la proprietà esclusiva.
L’appellante insorge contro tale dispositivo (n. 6), sostenendo che “si tratta
tutt’al più di apporti consensualmente attribuiti al marito in occasione della
stipula del contratto di separazione dei beni” (pag. 16 in alto). La doglianza
è in parte fondata. Nel rogito del 10 aprile 1989 (doc. A) i coniugi avevano
dichiarato infatti “di essere in grado di provare la proprietà dei beni che a
loro appartengono rispettivamente” e di rinunciare perciò ad allestire un
inventario, salvo riconoscere in proprietà del marito il mobilio della dimora
coniugale (clausola n. 5). Tali dichiarazioni, vincolanti, non possono essere
rimesse in discussione, sicché le rivendicazioni della moglie sull’una o
l’altra parte del mobilio coniugale (credenza e tavolo con sei sedie del
Novecento, letto francese e due comodini con lampade, pettiniera) cadono nel
vuoto. Al proposito la sentenza del Pretore va riformata.
Per quanto riguarda le
suppellettili, si evince dagli atti (deposi-zioni __________ __________,
__________ __________ e __________ __________) che la serie di bicchieri
antichi (12 pezzi) del Novecento, il servizio da tavola “Ginori” da 12 persone,
la tovaglia in lino da 12 persone con le iniziali C.S., il lampadario, il
vassoio con zuppiera in peltro, l’enciclopedia medica e l’album di fotografie
personali o sono stati ereditati o sono pervenuti in donazione alla moglie
prima del matrimonio. Al riguardo la sentenza del Pretore merita quindi
conferma.
Per quel che è infine
della biancheria (lenzuola e spugne), del materasso, dei cuscini e del piumone,
l’interessata non è stata in grado di provare che tali beni siano di sua
pertinenza. Nemmeno il Pretore, del resto, indica quali prove avvalorerebbero
la proprietà esclusiva della moglie (sentenza, pag. 16 in fondo). Tali beni non
facendo parte del mobilio domestico (e non spettando quindi nemmeno al marito),
non rimane che presumere la comproprietà (art. 248 cpv. 2 CC). Tutt’al più la
moglie avrebbe potuto postularne l’assegnazione giusta l’art. 251 CC. Essa non ha
dimostrato però alcun interesse preponderante, né ha offerto un indennizzo al
coniuge. Ciò premesso, i beni in questione restano – nella misura in cui siano
sufficientemente individuati, agli atti non figurando alcuna distinta precisa –
in comproprietà dei coniugi. La moglie potrà sempre chiedere lo scioglimento di
tale comproprietà, ove lo reputasse opportuno, a norma degli art. 650 e 651 CC.
Non ha però alcun titolo per ottenere la consegna di tali beni.
- L’appellante insta
altresì perché il contributo alimentare in favore della moglie sia ridotto da
fr. 1500.– fino al marzo del 2006 a fr. 1400.– mensili per la durata di sei
mesi. Egli fa valere che il suo reddito lordo non eccede fr. 7368.– mensili e
che il suo fabbisogno minimo è di almeno fr. 4477.– (dovendosi includere il
contributo alimentare di fr. 470.– mensili per il figlio __________), di modo
che la sua disponibilità mensile non supera fr. 2891.–. Oltre a ciò, il
fabbisogno minimo della moglie va ricondotto a fr. 2641.75 mensili, onde un ammanco
di soli fr. 789.25 che con un lavoro a tempo pieno (ovvero un guadagno di fr.
3700.– mensili) essa può agevolmente colmare. Un contributo equitativo di fr.
1400.– mensili per sei mesi è tutto quanto le deve quindi essere riconosciuto.
a) Il
Pretore ha accertato il reddito dell’attore in fr. 7850.– men-sili (fr. 6600.–
di stipendio e fr. 1250.– di introiti provenienti da un immobile di sua
proprietà). L’appellante invoca un conteggio recente eseguito dall’Ufficio di
esecuzione nell’ ambito di una procedura di pignoramento a suo carico (doc. Q e
R), sostenendo che in realtà il suo stipendio netto è di
fr.
6468.– mensili e che l’immobile di sua proprietà a __________ non rende più di
fr. 900.– mensili, dai quali bisogna dedurre però fr. 691.65 di oneri
ipotecari, di modo che il suo reddito netto sarebbe in realtà di fr. 6676.35
(fr. 7368.– lordi). La tesi non può essere seguita. Il reddito lordo di fr.
7499.35 (fr. 6468.– netti) considerato dall’Ufficio di esecuzione (doc. Q)
corrisponde con ogni evidenza allo stipendio di un mese (che nel 1996 ammontava
a fr. 7261.50 lordi: doc. P). Calcolata anche la tredicesima, che l’appellante
non pretende gli sia stata soppressa, il guadagno mensile netto risulta di
circa fr. 7000.– (assegni familiari compresi). Aggiungendo il reddito della
proprietà immobiliare accertato dall’Ufficio di esecuzione (fr. 900.– mensili),
si ottiene un totale di fr. 7900.– mensili (contro i fr. 7850.– valutati dal
Pretore: sentenza, pag. 11 a metà). Quanto ai debiti ipotecari, essi vanno
inseriti nel fabbisogno del debitore (come ha fatto il primo giudice,
includendo appunto l’onere di fr. 691.65 mensili nel fabbisogno minimo
dell’appellante: loc. cit.). Su questo punto l’appello è destituito perciò di
fondamento.
b) L’appellante
si duole del fatto che il Pretore ha rifiutato di inserire nel suo fabbisogno
minimo il contributo alimentare di fr. 470.– mensili da egli dovuto al figlio
__________, nato dalla sua relazione con __________ __________ (doc. S). Il
primo giudice ha motivato tale orientamento con richiamo alla giurisprudenza di
questa Camera, la quale ha avuto modo di rilevare – sotto il profilo dell’art.
145 cpv. 2 CC – che il contributo di mantenimento dovuto da un coniuge a un figlio
avuto fuori del matrimonio è un suo debito personale, non un debito della famiglia,
e non deve pregiudicare quindi la quota di eccedenza spettante all’ altro
coniuge (sentenza del 15 novembre 1994 in re M. contro M., consid. 2). Ciò non
significa che il giudice delle misure provvisionali trascuri il figlio nato
fuori del matrimonio: significa soltanto che il coniuge genitore deve
contribuire al mantenimento di tale figlio, per quanto possibile, con la sua
propria quota di eccedenza, senza far capo alla quota di eccedenza dell’altro
(il mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio incombe ai genitori del
bambino, non a terzi).
Nell’ambito
di un giudizio di merito la situazione è relativamente diversa per il fatto che
il coniuge divorziato non ha diritto a eccedenze, ma solo a un contributo che
gli permetta di mantenere il livello di vita anteriore al divorzio (art. 151
cpv. 1 CC), rispettivamente di superare una condizione di grave ristrettezza
(art. 152 CC). Ciò non significa ancora che il contributo per il figlio nato
fuori del matrimonio vada inserito acriticamente nel fabbisogno minimo del
coniuge debitore: nel caso in cui il contributo per l’ex coniuge (art. 151 cpv.
1 o 152 CC) non sia garantito, in particolare, il giudice esaminerà se il
contributo per il figlio è adeguato per rapporto alla capacità economica
dell’altro genitore, il quale potrebbe anche essere chiamato a un maggior
apporto finanziario. Nella fattispecie il reddito dell’appellante consente –
come si vedrà in appresso – di sopperire sia al contributo per l’ex moglie sia
al contributo alimentare per il figlio __________. Il fatto che il Pretore non
si sia interessato del contributo per tale figlio non è quindi rilevante ai
fini del giudizio.
c) Il
reddito della moglie, accertato dal Pretore in fr. 1852.50 mensili per un
lavoro a metà tempo (sentenza, pag. 12 in alto), è fuori discussione.
L’appellante asserisce bensì che l’interessata potrebbe occuparsi a orario
pieno, ma a tale proposito egli insiste nel disconoscere la giurisprudenza del
Tribunale federale (sopra, consid. 5d) – citata anche dal Pretore (sentenza,
pag. 12) – sicché il ricorso non denota alcun serio fondamento. Poco importa
che la moglie abbia optato per un lavoro a metà tempo proprio nell’intento di vedersi
attribuire il bambino. In concreto l’affidamento del figlio non è determinato,
in effetti, dai limitati impegni professionali della madre (che lavora solo il
mattino), ma esclusivamente dall’interesse e dal bene del minorenne. Le
recriminazioni dell’appellante non hanno quindi valenza giuridica.
d) Litigioso
rimane il fabbisogno minimo della moglie, che il Pretore ha calcolato in fr.
3066.– mensili (sentenza, loc. cit.). L’interessato lamenta che nel suo fabbisogno
minimo il Pretore ha riconosciuto spese per l’automobile limitate a fr. 109.75
mensili, mentre in quello della moglie ha ammesso per il medesimo titolo fr.
534.–, compresi fr. 307.– per un leasing estintosi nel settembre del 1997. Ora,
che la moglie necessiti di un’automobile per recarsi al lavoro da __________
(dove abita: interrogatorio formale del 2 ottobre 1996 nell’inc.
..__________) a __________ __________ non è seriamente
contestato nemmeno dal marito. Che il marito abbia spese di trasferta minori,
abitando a __________ e lavorando a __________, è altrettanto chiaro. Nella
misura in cui ha riconosciuto un’in-dennità per spese di trasferta di fr. 227.–
mensili alla moglie e di fr. 119.05 mensili al marito, il Pretore non ha quindi
commesso alcuna apprezzabile disparità di trattamento.
Quanto
alla posta di fr. 307.– mensili riconosciuta alla moglie per il leasing
dell’automobile, sulla durata di tale contratto il fascicolo della causa non dà
indicazioni affidabili (doc. 13). Secondo l’appellante – come detto – il
leasing si sarebbe estinto nel settembre del 1997 (appello, pag. 19 in alto).
La moglie si limita a obiezioni generiche (“Non si preoccupi la controparte che
il leasing è stato rinnovato”: osservazioni all’appello, pag. 32 in alto), ma
non precisa alcunché. A lei incombeva nondimeno l’onere della prova e lei è
tenuta a sopportare gli effetti di un’insufficiente allegazione, tanto più se
si pensa che un contratto di leasing risalente al 1993 per un’utilitaria
(__________“__________1.2 GL __________ ”) non può sicuramente durare fino al
marzo del 2006. La posta per il leasing va quindi riconosciuta fino al
settembre del 1997 (data ammessa dal marito); dall’ottobre del 1997 il fabbisogno
minimo della moglie va ricondotto da fr. 3066.– a fr. 2759.– mensili.
e) Nelle
condizioni descritte occorre ancora definire in che misura la riduzione del
fabbisogno minimo della moglie dopo il settembre del 1997 influisca sul contributo
alimentare. Il fabbisogno minimo determinato dal Pretore si identifica sostanzialmente,
in effetti, con il minimo esistenziale del diritto esecutivo. La condizione di
grave ristrettezza evocata dall’ art. 152 CC sussiste, invece, finché tale
minimo – comprese le imposte – sia superato del 20% (DTF 121 III 49, 118 II 97
consid. 4b/aa con richiamo, confermata in DTF dell’11 novembre 1997 in re P.,
consid. 2; Lüchinger/Geiser in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 in fine ad
art. 152 con richiami). Tale principio di giurisprudenza è un criterio del
diritto federale e va applicato d’ufficio. Il Pretore, da parte sua, sembra
avere applicato l’aumento del 20% non al minimo vitale del diritto esecutivo,
bensì al contributo di indigenza (sentenza, pag. 14 a metà), il che non è
corretto. Ciò premesso, la soglia di grave ristrettezza si pone per la moglie a
fr. 3680.– mensili (arro-tondati) fino al settembre del 1997 e a fr. 3240.–
mensili (arrotondati) dall’ottobre del 1997 al marzo del 2006. Dedotto il
reddito proprio (fr. 1852.50 mensili), la moglie ha un disavanzo di fr. 1830.–
(arrotondati) fino al settembre del 1997 e di fr. 1460.– (arrotondati) dopo di
allora. Per questo secondo periodo l’appello principale merita parziale
accoglimento. Per il primo periodo andrà accolto invece, come si vedrà in appresso
(consid. 9), l’appello adesivo.
- Da ultimo
l’appellante censura il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili, ricordando
che la moglie risulta – comunque sia – soccombente sulla riconvenzione, sicché
gli oneri del processo andavano divisi a metà e non nella proporzione di due a
tre. Il Pretore ha motivato quest’ultimo riparto, spiegando che la moglie
usciva perdente dalla riconvenzione (ammesso e non concesso che tecnicamente si
trattasse davvero di una riconvenzione), ma otteneva causa vinta
sull’affidamento del figlio – nodo centrale del litigio – e sulla maggior parte
delle pretese patrimoniali (sentenza, pag. 17). Ora, nella suddivisione degli
oneri processuali a norma dell’art. 148 cpv. 2 CPC il primo giudice fruisce di
ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (in
senso analogo, sull’ammontare delle spese e delle ripetibili: I CCA, sentenza
del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; del 1° febbraio 1996 in re A., consid.
3). L’appellante si limita a contrapporre il suo punto di vista a quello del
Pretore, per altro pienamente sostenibile, ma non illustra affatto perché la
sentenza impugnata denoterebbe gli estremi di un eccesso o di un abuso del
potere di apprezzamento; tanto meno egli nega – né invero potrebbe – che il
contenzioso fra i coniugi si sia incentrato, più che sui motivi del divorzio,
sull’affi-damento del figlio __________. Insufficientemente motivato, in
materia di oneri processuali il gravame si rivela dunque irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
II. Sull’appello adesivo
-
L’appellante adesiva
rimprovera al Pretore di avere calcolato il contributo alimentare a lei
destinato giusta l’art. 152 CC senza concederle la maggiorazione del 20% sul
minimo esistenziale del diritto esecutivo. La doglianza, il cui tema è già
stato trattato (consid. 7e), non manca di fondamento. Per gli stessi motivi il
contributo alimentare va rivalutato così, fino al settembre del 1997, a fr.
1830.– mensili. Su questo punto l’appello adesivo dev’essere parzialmente
accolto.
-
In secondo luogo
l’appellante adesiva censura il contributo alimentare per il figlio, definito
insufficiente. Il Pretore si è fondato sulle raccomandazioni dell’Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo (ultima edizione in: RDT 51/1996 pag. 33), cui
questa Camera si riferisce per prassi costante, le quali prevedono per un
figlio unico dai 7 ai 12 anni di età un fabbisogno mensile in denaro di fr.
980.– (senza spese di cura e educazione, prestate in natura dal genitore
affidatario), un fabbisogno di fr. 1040.– dai 13 ai 16 anni e uno di fr. 1300.–
dai 17 anni alla maggiore età. Il Pretore ha poi ridotto di un decimo tali
cifre per tenere conto sia del minor costo della vita nel Ticino rispetto
all’area urbana di Zurigo sia del fatto che il bambino rimane qualche volta a
pranzo o a cena dai nonni paterni. Ne è risultato un contributo a carico del
padre di fr. 882.– mensili fino a 12 anni, di fr. 936.– mensili da 13 a 16 anni
e di fr. 1170.– da 17 anni alla maggiore età.
La riduzione di un decimo,
debitamente motivata dal Pretore e sulla quale l’appellante adesiva non spende
una parola, può tutto sommato rientrare nel legittimo margine di apprezzamento
che spetta al primo giudice nella fissazione dei contributi alimentari. Il
Pretore non ha considerato tuttavia – e a tale proposito deve intervenire
d’ufficio questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) – che il
reddito dei genitori cui si rapportano le raccomandazioni citate (attorno ai
fr. 7000.– mensili) è di gran lunga inferiore a quello delle parti nel caso
concreto (circa fr. 9750.– mensili). Inoltre, nel caso in esame, la madre
affidataria lavora a metà tempo, di modo che non può prestare cura e educazione
in natura per più del 50%. Ciò premesso, il contributo alimentare di fr. 1140.–
mensili fino a 12 anni, di fr. 1200.– da 13 a 16 anni e di fr. 1400.– da 17
anni alla maggiore età richiesto con l’appello adesivo appare senz’altro
legittimo. Al riguardo il ricorso va accolto.
- Rimane da verificare,
nella fattispecie, se il marito sia in grado di erogare i contributi alimentari
rivalutati in esito al presente giudizio. Con un reddito netto di fr. 7900.–
mensili (consid. 7a), ciò è indubbiamente il caso, giacché egli ha la
possibilità di stanziare sia il contributo per l’ex moglie (fr. 1830.– mensili
arrotondati fino al settembre 1997, fr. 1460.– mensili dall’ottobre 1997 al
marzo 2006), sia quello per il figlio Michele (fr. 1140.– mensili fino a 12
anni, fr. 1200.– da 13 a 16 anni, fr. 1400.– da 17 anni alla maggiore età),
conservando sempre almeno un margine del 20% sul proprio fabbisogno minimo di
fr. 4007.– mensili (in ossequio alla parità di trattamento nei confronti dell’
ex moglie, cui è stato riconosciuto lo stesso agio). Certo, deducendo anche il
contributo per il figlio __________ (fr. 470.– mensili) tale margine non è più
assicurato, ma ciò non è di rilievo poiché la garanzia di conservare il noto
20% sul fabbisogno minimo vale nei riguardi dell’ex coniuge (citazioni di
giurisprudenza al consid. 7e) o di un figlio maggiorenne (DTF 118 II 99 consid.
4b), non verso minorenni. In casi del genere il giudice si limita ad accertare
che il figlio nato fuori del matrimonio abbia modo di riscuotere concretamente
il contributo, ciò che è il caso nella fattispecie.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
dell’appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Il marito ottiene causa vinta solo sull’obbligo di consegnare alla moglie
determinati beni dell’arredo domestico e – in modesta misura – sul contributo
alimentare per la moglie stessa; su tutto il resto, compresa la questione fondamentale
dell’affidamento del figlio, i contributi alimentari per quest’ ultimo e il
trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio il gravame
risulta infondato. Si giustifica pertanto di porre a carico dell’appellante
principale nove decimi dei costi del processo, con obbligo di rifondere alla
controparte una congrua indennità per ripetibili ridotte. Quanto alla tassa di
giustizia, essa è rapportata alla reale importanza e all’ampiezza del litigio,
non all’emolumento fissato dal Pretore, invero generoso per rapporto alla gran
mole di lavoro e al dispendio di tempo che la trattazione della causa ha richiesto
all’autorità giudiziaria.
L’appello adesivo si
rivela provvisto di buon esito parzialmente sul contributo alimentare per la
moglie e pienamente sul contributo alimentare per il figlio. Se non che, la
controparte è rimasta silente e non può dunque essere considerata soccombente
(da ultimo: DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5). Quanto allo Stato del
Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto ad alcuna
prestazione (sulla nozione di parte: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). A tale proposito non rimane perciò
che soprassedere al prelievo di spese e rinunciare all’attribuzione di
ripetibili.
- L’esito della sentenza
odierna non influisce apprezzabilmente, nel risultato, sul riparto delle spese
e delle ripetibili di prima sede. Il dispositivo del Pretore può pertanto
rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
- __________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare (art. 152 CC) di fr. 1460.– dal 1° ottobre 1997 all’8 marzo 2006.
Per il resto il dispositivo n. 4 è confermato.
- __________ __________ è tenuto a consegnare a
__________ __________, entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della
presente sentenza, i seguenti beni:
– serie di bicchieri antichi (12 pezzi) del
Novecento;
– lampadario;
– tovaglia in lino da 12 persone con le iniziali
..;
– servizio da tavola “__________ ” da 12 persone;
– vassoio con zuppiera in peltro;
– album personale di fotografie;
– enciclopedia medica.
Ogni altra pretesa della convenuta è
respinta.
II. Gli
oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1850.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1900.–
sono
posti per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico
dell’appellante principale, che rifonderà a __________ __________ fr. 2500.–
per ripetibili ridotte.
III. L’appello
adesivo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- __________ __________ è tenuto a versare per
mantenimento del figlio __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari nelle mani della madre __________ __________:
fr. 1140.– fino al 12° anno di età;
fr. 1200.– dal 13° al 16° anno di età;
fr. 1400.– dal 17° anno alla maggiore età.
Per il resto il dispositivo n. 3 è confermato.
- __________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare (art. 152 CC) di fr. 1830.– fino al 30 settembre 1997.
Per il resto il dispositivo n. 4 è confermato.
IV. Non
si riscuotono tasse o spese per l’appello adesivo né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster