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Numero d'incarto:
11.1997.133
Data decisione, Autorità:
03.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00133
Lugano
3 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..____ (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 17 luglio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________, e
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolta l’appellazione dell’8 agosto 1997 presentata da __________
con __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 agosto
1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
6 ottobre 1995 __________ __________, proprietario delle particelle n.
__________e __________RF di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, l’iscrizione di un diritto di passo con ogni veicolo sulla
particella n. __________RF di __________, costituita in proprietà per piani,
appartenente a __________ __________ __________ __________. Nel corso della
procedura, il 15 gennaio 1997, __________ __________ __________ ha venduto una
quota di proprietà per piani ad __________ e __________ __________.
B. Il 17 luglio 1997 __________ ha chiesto al
Pretore che, in garanzia del diritto di passo necessario, fosse annotata una
limitazione della facoltà di disporre a carico della particella n. __________RF
di __________. Con lettera del 5 agosto 1997 __________ con Andreas e __________ __________ hanno
comunicato al Pretore di non opporsi alla domanda, purché la tassa di giustizia
e le spese fossero addebitate all’istante, senza assegnazione di ripetibili.
C. Statuendo il 7 agosto 1997, il Pretore ha
ordinato all’ufficiale del registro fondiario di annotare la predetta
restrizione sulla particella n. __________RF di __________ e sulle quote di
proprietà per piani appartenenti a __________, __________ e __________
__________, con indicazione della litispendenza della causa intesa a ottenere
il diritto di passo necessario sul fondo gravato e le relative quote di proprietà
per piani. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste
per 6/7 a carico di __________ e per 1/7 a carico di __________ e __________
__________, tenuti a rifondere all’istante fr. 150.– per ripetibili.
D. Insorti contro la predetta decisione con un appello
dell’8 agosto 1997, __________ con __________ e __________ __________ chiedono,
in riforma del decreto impugnato, di porre gli oneri processuali a carico
dell’istante, senza assegnazione di ripetibili. Nelle sue osservazioni dell’8
settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il
documento prodotto per la prima volta con le osservazioni all’appello non è
ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove
ed eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina
diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato
(DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art.
321), ciò che non è il caso in concreto.
-
Gli appellanti non contestano la restrizione della facoltà di disporre
come tale, ma contestano l’addebito delle spese e delle ripetibili, rilevando
che l’istante non ha formulato una domanda intesa al riparto delle stesse. La
doglianza è infondata. Dal fascicolo processuale risulta infatti che l’istante
ha espressamente protestato tasse, spese e ripetibili (domanda n. 2). Su questo
punto l’appello è manifestamente privo di fondatezza.
-
Gli appellanti sostengono che la decisione impugnata
è iniqua poiché essi non sono stati interpellati prima del processo e per di
più hanno subito aderito all’istanza. La censura è pertinente. Nel caso
specifico, contrariamente a quanto reputa il Pretore, non si ravvisa vera e
propria acquiescenza. Quest’ultima consiste in una dichiarazione unilaterale –
o in un comportamento, se si tratta di acquiescenza tacita – con cui, davanti
al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la
riconosce esplicitamente. Essa deve denotare l’intenzione però di por fine al
processo senza una pronuncia di merito, conformandosi alla richiesta della
parte attrice, senza sollevare eccezioni né obiezioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4, 5 e 6 ad art. 352 CPC). In
concreto risulta che il 5 agosto 1997 i convenuti, ricevuta l’istanza di
annotazione, hanno comunicato al Pretore di non opporsi alla restrizione della
facoltà di disporre. Non avendo mai avversato la domanda, essi non possono
essere definiti acquiescenti. Si aggiunga che la medesima regola si applica,
per analogia, anche alle iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani
e imprenditori: la parte che riconosce il diritto avversario a un’iscrizione
provvisoria non può essere ritenuta per ciò solo soccombente (Rep. 1985 pag.
118). Non v’è ragione nel caso in rassegna per scostarsi da tale principio. In
proposito l’appello merita di essere accolto.
-
Gli oneri processuali di entrambe le sedi sono posti a carico dell’istante
(art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della loro rinuncia alle ripetibili per la
prima sede, ai convenuti spetta un’inden-nità unicamente per la procedura di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è accolto e dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 200.–
e le spese sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alle controparti fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
–
avv__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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