AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.118
Data decisione, Autorità:
22.08.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00118
Lugano
22 agosto 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 7 febbraio 1997 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________, __________,
__________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 luglio 1997
presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 luglio 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
____________________ (1957), cittadino brasiliano, e __________
(1962) si sono sposati a Lugano l’__________ __________ 1991. Dall’unione è
nato __________ l’__________ __________ 1994. Il marito è alle dipendenze della
__________ di __________ e la moglie lavora a tempo parziale come __________
presso la __________ __________ di __________. I coniugi si sono separati di
fatto nel maggio 1996: la moglie è rimasta con il figlio nell’abitazione
coniugale e il marito si è trasferito in un appartamento proprio. __________ è
padre di __________ __________, nata il __________ 1996 da una relazione con
__________ __________ __________ __________.
B. L’esperimento di
conciliazione, richiesto dalla moglie il 10 giugno 1996, è decaduto infruttuoso
il 4 novembre 1996. __________ ha postulato il 7 febbraio 1997 l’adozione di
misure cautelari, in particolare l’affidamento di __________ (riservato al
padre il diritto di visita), un contributo alimentare mensile di fr. 650.– per
il figlio e di fr. 641.– per sé, oltre una provvigione ad litem di fr.
2’000.– o, in via subordinata, l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Il diritto di visita del padre, oggetto di un’istanza cautelare
presentata il 10 marzo 1997 dal padre stesso (inc.
..__________), è stato regolato dalle parti con un accordo
sottoscritto il 4/8 aprile 1997, omologato dal Pretore con decreto 11 aprile
1997.
C. Alla discussione del
24 febbraio 1997 __________ ha confermato l’istanza, alla quale si è opposto il
marito, che ha negato ogni contributo alimentare. Conclusa l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, producendo un riassunto
scritto nel quale l’istante ha ribadito le richieste pecuniarie, mentre il
convenuto ha offerto per il figlio un contributo alimentare di fr. 301.–
mensili, compreso l’assegno familiare.
D. Statuendo il 2 luglio
1997, il Pretore ha fatto obbligo al convenuto di versare dal 1° febbraio 1997
un contributo alimentare mensile di fr. 570.– per __________, compreso
l’assegno familiare. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste
a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ è insorto
con un appello dell’8 luglio 1997 contro il decreto del Pretore, di cui chiede
la riforma nel senso di ridurre a fr. 341.45 il contributo dovuto a __________,
compreso l’assegno familiare. Con il gravame l’appellante ha postulato
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del
18 luglio 1997 __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la
conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag.
429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante
di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag.
33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
In concreto
l’appellante chiede la riduzione del contributo alimentare dovuto al figlio
__________, sostenendo che il primo giudice non ha correttamente valutato il
suo reddito e il suo fabbisogno. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo
mensile del marito in fr. 2’211.90 e quello della moglie in fr. 1’333.–, senza
esprimersi in modo chiaro su quello di __________. Per quel che concerne i
redditi mensili, egli ha accertato un guadagno netto medio del marito di fr.
2’964.– e della moglie di fr. 731.– mensili, onde un ammanco manifesto. Ne ha
concluso che il convenuto è ad ogni modo in grado di versare un contributo di fr.
570.– mensili per __________, già compreso l’assegno familiare.
-
L’appellante critica
anzitutto la determinazione del proprio reddito, sostenendo che tenuto conto
del diritto alla tredicesima per un periodo limitato, il suo reddito di riferimento
è al massimo di fr. 2’628.80. A torto. Dall’esame dei conteggi di stipendio
mensili (doc. F e doc. 4 inc. ..) e del certificato
fiscale 1996, emesso il 22 gennaio 1997 dal datore di lavoro (rubrica
“corri-spondenza” inc. ..), emerge che
l’appellante ha percepito nel 1996 un reddito annuo netto di fr. 38’883.–,
comprensivo degli assegni familiari. Le prestazioni sociali versate per la
figlia __________, estranea al nucleo familiare in cui vive __________, non
devono evidentemente essere considerate. Ciò comporta lo stralcio dal reddito
1996 di fr. 915.–, la bambina essendo nata nell’agosto 1996 e avendo diritto a
cinque mensilità di assegno familiare. Ne risulta che il reddito di riferimento
per il contributo alimentare destinato a __________ ammonta a fr. 37’968.–,
ossia mensilmente fr. 3’164.–, compreso l’assegno familiare di fr. 183.– che
spetta a __________. L’appello cade quindi nel vuoto per quanto concerne il
reddito di riferimento computabile al padre.
-
L’appellante
contesta in seguito il fabbisogno minimo di fr. 2’211.90 che gli è stato
calcolato dal Pretore. Egli argomenta che il minimo vitale del diritto
esecutivo non può essere ridotto di fr. 100.– per tenere conto del “risparmio
dovuto al consumo di pasti fuori casa” come invece deciso dal primo giudice. A
ragione. Il supplemento previsto dalla Tabella dei minimi di esistenza ai fini
del diritto esecutivo, edita dalla CEF, deve in quanto tale essere aggiunto al
minimo di base del diritto esecutivo, che non va ulteriormente ridotto ed è
quindi di fr. 1’025.–, come previsto nell’attuale edizione della citata Tabella
(Rep. 1993 pag. 265).
Nel caso concreto il
Pretore non ha tenuto conto dell’onere fiscale, ritenendo che all’obbligato
alimentare deve rimanere solo il minimo del diritto esecutivo, né del
contributo di mantenimento per la figlia __________, nata dalla relazione con
un’altra donna in costanza di matrimonio. L’appellante contesta il mancato inserimento
dell’onere alimentare verso __________, adducendo che quest’ultima ha diritto
allo stesso trattamento di __________, motivo per cui nel fabbisogno del padre
dovrebbe essere inserito il contributo alimentare dovuto alla seconda figlia,
oppure l’importo disponibile del padre dovrebbe essere suddiviso in parti
uguali fra entrambi i figli.
L’appellante si è
impegnato a contribuire al mantenimento della figlia __________, nata il 31
agosto 1996, con un importo di fr. 270.– mensili, secondo una convenzione tra
genitori omologata dalla Delegazione tutoria (doc. I). Secondo la giurisprudenza
cantonale citata dal Pretore (I CCA, sentenza del 15 aprile 1994 nella casa M.
c. M.), gli oneri di mantenimento verso un figlio nato fuori dal matrimonio non
rientrano nel fabbisogno familiare determinante per il calcolo del contributo
alimentare dovuto nell’ambito matrimoniale, ma devono essere sopportati esclusivamente
dal coniuge genitore (Hausheer/Brunner,
in: Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 3.22, pag. 127). Quest’ultimo
non può pretendere di vedere inserito nel proprio fabbisogno il contributo
dovuto al figlio nato fuori dal matrimonio (Hausheer/Spycher,
op. cit., n. 8.103 pag. 474 seg.) e deve far fronte all’obbligo di mantenimento
con quanto gli rimane dopo aver soddisfatto gli obblighi verso il proprio
coniuge e i figli comuni, se del caso riducendo i propri costi o estendendo la
propria attività lucrativa (Hausheer/Brunner,
op. cit., n. 3.24, pag. 128). Contrariamente a quanto sostiene l’appellante,
d’altra parte, il principio della parità tra i figli sancito dal Tribunale federale
(DTF 116 II 110) non si riferisce all’importo del contributo alimentare, ma
alla valutazione dei rispettivi fabbisogni oggettivi ed è applicabile solo se
il genitore tenuto al mantenimento vive in condizioni economiche molto
favorevoli (Rivista di diritto tutelare 1994 pag. 166). La determinazione del
contributo alimentare dovuto da un genitore in situazioni economiche medio-basse,
invece, deve tenere conto della capacità contributiva che gli rimane dopo aver
soddisfatto gli obblighi alimentari preesistenti e delle possibilità contributive
dell’altro genitore. Nel caso concreto, pertanto, non si giustifica di inserire
il contributo per __________ nel fabbisogno dell’appellante.
- In conclusione il
fabbisogno mensile della moglie, non contestato, rimane di fr. 1333.– mentre
quello del marito ammonta a fr. 2’291.90 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 790.–, premio cassa malati fr. 224.90, spese
professionali per pasti fuori casa e trasferte fr. 252.–), il mancato inserimento
dell’onere fiscale giustificandosi con la verosimile esenzione dell’appellante,
visti i contributi alimentari da lui dovuti ai figli.
I criteri cui si attiene
questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati
evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 (RDT
1996 pag. 33) e aggiornate al 1° gennaio 1996, ammettendo per __________,
figlio unico tra i 7 e i 12 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 700.– mensili,
da ridurre per adeguarlo alle modeste condizioni di reddito della famiglia. Se
non che, egli non ha precisato come deve essere corretto tale importo,
ritenendo adeguato un contributo a carico del padre di fr. 570.– mensili. Tale
apprezzamento regge tuttavia alla critica, se si considera che gli importi
indicati nelle citate raccomandazioni sono fabbisogni medi. Nel caso concreto
all’importo di fr. 700.– deve essere ancora aggiunta la retta dell’asilo nido
(Culla __________) frequentato da __________, indispensabile visto che la madre
lavora, anche se a tempo parziale. Tale costo supplementare ammonta
notoriamente ad almeno fr. 150.–, di modo che la valutazione del Pretore appare
corretta nel risultato.
- In sintesi, il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito mensile del marito fr.
3’164.—
reddito mensile della moglie fr.
731.—
fr.
3’895.—
fabbisogno
minimo del marito fr. 2’291.90
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1’333.—
fabbisogno
in denaro del figlio fr. 570.—
fr.
4’194.90
somma
destinata alla famiglia:
reddito
mensile del marito fr. 3’164.—
./.
fabbisogno minimo fr.
2’291.90
fr.
872.10
L’appellante è quindi in
grado di versare a __________ un contributo alimentare di fr. 570.–, compreso
l’assegno familiare. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve quindi essere
respinto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’appellante, che deve rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello. La domanda di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello non può essere accolta, nonostante la situazione di indigenza, poiché
il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art.
157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________
è respinta.
-
Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ fr. 700.– per ripetibili
di appello.
- Intimazione:
– avv. dott.
__________ __________ __________, __________;
– lic. iur.
__________, studio legale __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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