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Numero d'incarto:
11.1996.92
Data decisione, Autorità:
21.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00092
Lugano
21 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (./) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (azione
possessoria) promossa con istanza del 10 agosto 1994 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 3 giugno 1996
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 maggio 1996
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietaria della proprietà per piani n. __________, pari a 20/1000 della
particella n. __________ RFD di __________ (“Condominio __________ __________
”), adibita a esercizio pubblico. __________ __________ è proprietario della
proprietà per piani n. __________, pari a 48/1000 e consistente
nell’appartamento soprastante l’esercizio pubblico. Nel 1988 __________
__________ ha ottenuto il permesso di ampliare la terrazza del suo appartamento
in modo da coprire anche parte della sottostante terrazza dell’esercizio
pubblico. In tale occasione ha fatto costruire una vasca provvista di un sistema
di irrigazione automatico, nella quale sono stati installati alcuni alberi a basso
fusto e una palma.
B. Il 10 agosto 1994
__________ __________ ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
__________ , chiedendo che egli fosse condannato a eliminare le
infiltrazioni d’acqua provenienti della sua terrazza, a riparare i danni
provocati ai locali sottostanti e a rifonderle fr. 1’000.– giornalieri per la
perdita di guadagno (inc. __________ /).
Parallelamente essa ha
inoltrato un’istanza di prova a futura a memoria tendente ad accertare le cause
delle infiltrazioni manifestatesi nel soffitto dei suoi locali e l’ammontare
del danno. Con decreto dell’11 agosto 1994 il Pretore ha accolto domanda, rinviando
l’attribuzione della tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, incluse quelle
peritali, alla causa di merito (inc. __________ /__________).
C. Alla discussione del
10 novembre 1994 __________ __________ si è opposto all’azione possessoria,
postulando in via preliminare la reiezione in ordine delle domande di risarcimento
per incompetenza del giudice adito. Con decreto del 23 novembre 1994 il Pretore
ha accolto l’eccezione di incompetenza e ha limitato la lite alla domanda di
cessazione della turbativa.
D. Al sopralluogo del 18
gennaio 1996 è stato constatato che le infiltrazioni oggetto dell’azione non si
erano più verificate e alla discussione finale del 30 aprile 1996 ogni parte ha
presentato un memoriale conclusivo. Nel suo allegato del 30 aprile 1996
__________ __________ ha chiesto lo stralcio della procedura per acquiescenza
del convenuto. Dal canto suo __________ __________ ha concluso per la reiezione
dell’istanza, subordinatamente per lo stralcio della lite per perdita di interesse.
E. Statuendo il 21
maggio 1996, il Pretore ha respinto in ordine l’istanza per mancanza di
interesse giuridico all’emanazione della sentenza. Le spese di fr. 6’200.– (comprense
quelle peritali, fra cui la prova a futura memoria) e la tassa di giustizia di
fr. 300.– (compresa quella di fr. 100.– del decreto relativo alla prova a
futura memoria) sono state poste a carico del convenuto, tenuto a versare
all’istante fr. 1’200.– per ripetibili.
F. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 3 giugno 1996 nel quale
chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – di porre tutti gli oneri
processuali a carico dell’istante. Con decreto del 16 luglio 1996 la presidente
di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del
29 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, accertato che
la turbativa più non sussisteva, ha posto a carico del convenuto tutti gli
oneri processuali, compresi quelli della prova a futura memoria, considerandolo
acquiescente. In particolare egli ha ritenuto che l’acquiescenza si è verificata
per atti concludenti – pendente causa e dopo gli accertamenti del perito ing.
__________– in seguito alla riparazione da parte del convenuto della vasca-giardino
di sua proprietà, risultata male isolata (sentenza, pag. 3).
L’appellante contesta di
essere acquiescente, poiché non vi sarebbe prova che la riparazione sia stata
attuata da lui. Egli assevera che tale circostanza non è desumibile dagli atti,
dato che la perizia a futura memoria non è stata richiamata nell’azione possessoria.
La censura è parzialmente provvista di buon diritto.
-
Nella fattispecie,
contrariamente a quanto ha stabilito il Pretore, non si ravvisa acquiescenza.
Quest’ultima consiste in una dichiarazione unilaterale – oppure in un
comportamento, se si tratta di acquiescenza tacita – con la quale, davanti al
giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce
esplicitamente. Essa denota l’intenzione, che deve risultare in modo chiaro e
preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito,
conformandosi alla richiesta della parte istante, senza sollevare eccezioni né
controbattere (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 4, 5 e 7 ad art. 352
CPC). In concreto non risulta che il convenuto abbia aderito alla pretesa
dell’istante o l’abbia riconosciuta esplicitamente, ragione per cui non può
essere definito acquiescente e quindi, ai fini della ripartizione delle spese
giudiziarie, come soccombente.
-
Nel caso in cui –
come in concreto – la causa è dichiarata priva d’oggetto o priva d’interesse
giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura
civile federale (Rep. 1994 381). Il tribunale,
udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato
e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato
delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite. La
questione è dunque di sapere, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili,
quale possibilità di buon esito avrebbe avuto la procedura pendente se la lite
non fosse diventata priva d’oggetto o senza interesse (DTF 111 Ib 191 consid.
7a).
-
Nel caso in esame si
evince dal verbale di sopralluogo del 18 gennaio 1996 che nella parte della
terrazza esterna – aperta – non si verificano più le infiltrazioni che hanno
dato origine alla lite e che sulla terrazza nella parte sovrastante l’esercizio
pubblico la vasca-giardino è stata ripristinata con diverse piante. Ora, se si
considera che le infiltrazioni sono cessate dopo il ripristino della terrazza
dell’appellante, circostanza che quest’ ultimo neppure contesta, essendosi
limitato a negare un suo intervento diretto (appello, pag. 5), ben si può
concludere, a un giudizio di mera verosimiglianza, che l’azione possessoria
sarebbe stata accolta. È vero che l’incarto concernente la prova a futura memoria
non è stato richiamato nella procedura possessoria, ma ciò non toglie che senza
la riparazione della terrazza del convenuto le infiltrazioni d’acqua sarebbero
verosimilmente continuate.
L’appello, su questo
punto, deve di conseguenza essere respinto e le spese processuali dell’istanza
possessoria poste a carico del convenuto. Tenuto conto che l’importo di 1’200.–
stabilito dal Pretore a titolo di indennità risulta essere addirittura esiguo
per rapporto alle prestazioni del legale dell’istante nella sola azione possessoria,
non vi è motivo di ridurre tale importo.
- L’appellante
contesta infine che le spese per l’allestimento della prova a futura memoria
possano essere giudicate nell’ambito dell’azione possessoria. L’argomentazione
si rivela provvista di buon diritto. Le spese della perizia a prova futura
memoria, dal punto di vista formale, non rappresentano una posta del danno.
Esse vanno caricate alle parti nell’ambito della causa di merito in base al
diritto di procedura cantonale (Gauch,
Der Werkvertrag, 4a edizione, n. 1523) e pertanto, di regola, in
proporzione alla rispettiva soccombenza (I CCA, sentenza del 14 dicembre 1996
in re W. contro R e litisconsorti; II CCA, sentenza del 15 aprile 1996 in re C.
contro M.).
Ci si può pertanto
chiedere se nell’ambito di un’azione possessoria l’istante possa ottenere la
rifusione delle spese di prove a futura memoria eseguite in precedenza. La
risposta è negativa. Intanto l’azione di manutenzione, limitata alla sola
protezione del possesso, non è una causa di merito. Inoltre l’istante non si
neppure era riservata la possibilità di chiedere la rifusione di tali spese con
l’inoltro dell’azione. Infine essa ha postulato il riconoscimento di tali costi
solo alla discussione finale, quindi in maniera non conforme alla procedura. Si
aggiunga che nel caso in cui l’azione di merito non è stata presentata o è
stata dichiarata inammissibile il giudice non ha la competenza di statuire su
tali spese. In casi siffatti l’istante avrebbe la possibilità di rivalersi
contro il convenuto con un’azione di risarcimento (Gauch/ Tercier, Das Architektenrecht, 3a edizione,
n.1527; BR 1988, pag. 13 n. 8 con critica di Tercier). Ne discende che a torto
il Pretore ha considerato le spese della prova a futura memoria nel giudizio
dell’azione possessoria. L’appello, su questo punto, deve essere accolto.
- Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto
conto dell’esito dell’appello, si giustifica di suddividere tali oneri in
ragione di 1/4 a carico dell’appel-lante, risultato nel complesso maggiormente
vincente, e la rimanenza a carico dell’appellata, che rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:
La tassa di giustizia dell’azione possessoria di fr.
200.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà
all’istante fr. 1’200.– per ripetibili.
- Gli oneri processuali
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per un quarto a suo carico e per il
resto a carico della controparte. __________ __________ rifonderà a __________
__________ fr. 850.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
Presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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