AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.80
Data decisione, Autorità:
03.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00080
Lugano
3 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (estensione di servitù e azione confessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 17 febbraio 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________
(patrocinata
dallo studio legale __________ -, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1996
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 aprile 1996
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario, dal 1975, della particella n. __________RFD di __________, che
confina con la particella n. __________appartenente a __________ __________. A
carico di quest’ultimo fondo è iscritta una servitù di passo pedonale a favore
della particella n. __________, stipulata nel mese di giugno 1975 dai
precedenti proprietari dei fondi in questione. Il passo parte dall’area
comunale (fondo n. __________) e permette l’accesso al fondo dominante per il
tramite di una scala. Sui piani originali depositati a registro fondiario
l’area gravata dal diritto di passo pedonale è indicata con un pennarello di
grosso spessore. __________ __________, dopo aver acquistato nel 1991 la
particella n. __________, ha posato un cancello e una cinta metallica lungo il
confine con l’area pubblica.
B. Il 17 febbraio 1994
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona per far accertare graficamente il tracciato della
citata servitù di passo (misure di riferimento comprese) e sul terreno e ha
chiesto di ordinare alla convenuta di rimuovere qualsiasi ostacolo che limitava
il libero esercizio della servitù. Nella sua risposta del 27 maggio 1994
__________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi atti scritti
le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio.
C. Ultimata
l’istruttoria, nel corso della quale il tecnico __________ __________ ha
allestito una perizia, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo. Nel
suo allegato del 12 febbraio 1996 l’attore ha precisato la propria domanda, nel
senso di accertare quali misure di riferimento della servitù di passo quelle
indicate dal perito come “misure esterne” e ha mantenuto la domanda di
rimozione di ogni ostacolo trovantesi sul tracciato del passo. In via
subordinata egli ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di non
chiudere il cancello durante il periodo di soggiorno dei beneficiari della
servitù a __________. __________ __________ ha, da parte sua, ribadito la sua
opposizione alla petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo l’11 aprile
1996, il Pretore ha accertato che la servitù in questione ha una larghezza di
1.21 m e ha ordinato alla convenuta di non chiudere il cancello posto sul tracciato
del passo durante i periodi di soggiorno dell’attore a . La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 1’800.– sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Insorta contro la
predetta sentenza con appello del 2 maggio 1996, __________ __________ chiede
che tra l’area pubblica e l’inizio della scala che collega i due fondi la
servitù di passo pedonale abbia una larghezza massima di 85 cm. Essa chiede
inoltre di limitare l’ordine di non chiudere il cancello a chiave alle sole ore
diurne. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 __________ __________ propone
di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito
il valore litigioso (art. 13 CPC), determinante per l’appellabilità della
decisione (art. 15 CPC), oltre che per la ripartizione degli oneri processuali
e delle ripetibili. Giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie relative a
servitù, il valore determinante è quello che tale diritto ha per il fondo dominante
o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è
maggiore (cfr. anche Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag.
284). Mancando indicazioni al riguardo, in caso di dubbio la causa va rinviata
al Pretore perché fissi il valore in via di ordinanza. Nel caso concreto appare
dubbio che la causa raggiunga il valore litigioso minimo di fr. 8’000.–, di
modo che gli atti andrebbero ritornati al Pretore per il relativo accertamento.
Dato però che il gravame appare, già a un primo esame, sprovvisto di esito
favorevole, si può prescindere da tale rinvio e procedere direttamente
all’emanazione del giudizio.
-
Il Pretore, accertata
l’impossibilità di desumere con precisione dai documenti depositati a registro
fondiario la larghezza del passo, ha fissato quest’ultima in 1.21 m,
corrispondenti alla misura della scala che collega il subalterno c della
particella n. __________al subalterno a del fondo vicino, e ciò per
tutta la lunghezza del tracciato.
-
A norma dell’art.
738 cpv. 1 CC l’estensione di una servitù è determinata dall’iscrizione a
registro fondiario, sempre ch’essa determini chiaramente i diritti e le
obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l’iscrizione prevale su ogni altro
genere di interpretazione (DTF 115 II 434 consid. 2b; 88 II 252 pag. 271, 86 II
243 consid. 4; Liver, Zürcher
Kommentar, n. 36, 103 e 109 ad art. 738;
Steinauer, Les droits réels, tomo II, 2a edizione, pag. 330
n. 2291). Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può
risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto
tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il
senso e lo scopo per il quale la servitù è stata costituita, come pure
l’interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II
534 consid. 4; I CCA, sentenza del 23 settembre 1992 in re M. contro T.),
ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare
i diritti del fondo serviente più di quanto occorre al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., n. 2292, pag.
331).
-
L’appellante
sostiene che la larghezza del passo tra l’area pubblica e l’inizio della scala
deve essere ridotta a 85 cm, come prevede il diritto consuetudinario, mentre
quella lungo la scala che collega i due fondi va fissata a 1.16 m, come risulta
dal sopralluogo della causa intesa alla cancellazione della servitù pendente
tra le stesse parti.
a) Nella
fattispecie è incontestato che non è possibile desumere la larghezza del passo
in questione né dall’iscrizione a registro fondiario né dal titolo di acquisto.
Il perito, in particolare, ha constatato l’impossibilità di determinare la
larghezza della servitù sulla base del piano di situazione poiché i tratti
delimitanti la superficie dell’area gravata, segnati sul documento con un
pennarello relativamente grosso, presentano importanti differenze a seconda che
la larghezza si misuri dal margine esterno o interno del tratto. La perizia ha
nondimeno posto in evidenza che la scala collegante i due fondi ha una
larghezza di 1.21 m. A questo proposito l’argomento sollevato per la prima
volta in questa sede, secondo cui la larghezza della scala sarebbe di 1.16 m, è
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non soccorrono quindi le premesse
per scostarsi dall’accertamento peritale.
b) La
servitù in questione è un diritto di passo pedonale, che abilita quindi al
transito a cavallo, in bicicletta o con carichi sulla persona, come gerle,
cesti, secchi ecc., ma non al passaggio con bestiame, con carro, carretto a
mano e carriola; nel dubbio, esso ha una larghezza di almeno 85 cm (art. 171
cpv. 1 LAC; Jacomella/Lucchini, I
rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, pag. 144). Ciò
non significa che un passo pedonale debba essere largo necessariamente 85 cm.
Intanto nulla impedisce alle parti di prevedere un larghezza maggiore. Inoltre
l’art. 171 LAC costituisce una semplice presunzione, nel senso che vale
unicamente se l’origine della servitù o la maniera in cui è essa stata esercitata
non inducono a conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). L’autore citato
dall’appellante si limita a indicare le distanze minime del passo pedonale
previste in altri Cantoni (da 50 cm a 1 m: Liver,
op. cit., n. 42 ad art. 740), ma non sussidia oltre il gravame.
c) Nella
fattispecie l’istruttoria non ha permesso di appurare l’uso fatto nel tempo
della servitù. L’appellante stessa ammette però che la scala in questione,
usata per accedere al rustico adibito nel passato a fienile, era stata
costruita – per motivi di sicurezza – con una larghezza generosa, tenuto conto
che la si percorreva anche con gerle di fieno sulle spalle (appello, pag. 6 e
7). In siffatte circostanze non è dato di capire perché il passo non dovrebbe
avere la medesima larghezza lungo tutto il tracciato, principio finanche auspicabile
salvo situazioni di fatto contrarie (Denis
Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991,
pag. 151 n. 190), che non si ravvisano in concreto. Del resto, prima che
cominciasse la causa, per l’appellante la larghezza del diritto di passo
corrispondeva con tutta evidenza alla larghezza della scala (doc. 6); solo in
seguito essa ha ridotto la larghezza a 85 cm (doc. 8), ma senza spiegare perché,
non bastando sicuramente a tale riguardo l’accenno a ragioni di sicurezza e di
trasporto (appello, pag. 7). Ciò posto, su questo punto l’appello si rivela destituito
di fondamento.
- Il Pretore, dopo
avere negato che la posa del cancello configuri un’illecita limitazione
dell’esercizio della servitù, ha fatto ordine nondimeno alla convenuta di non
chiudere il cancello a chiave quando l’attore soggiorna a __________.
L’appellante contesta tale divieto e chiede di poter chiudere a chiave il
cancello, durante la notte, anche quando l’attore soggiorna a __________. Fa
valere che il suo interesse, dettato da motivi di sicurezza, è manifesto poiché
eviterebbe così piccoli furti e la presenza indesiderata di animali.
a) Il
diritto della convenuta di posare il cancello non è più litigioso, l’attore non
essendosi appellato contro la sentenza del Pretore. Per quel che è del diritto
di chiudere il cancello a chiave, occorre soppesare secondo giurisprudenza i contrapposti
interessi dei proprietari del fondo dominante e del fondo gravato, con riguardo
alle circostanze specifiche del caso (DTF 113 II 155 in fondo). La chiusura a
chiave costituisce un lieve inconveniente, ad ogni modo, solo se il passaggio
non è regolarmente usato (Leemann,
Berner Kommentar, n. 12 ad art. 737), oppure se è usato una o due volte la
settimana (Piotet, Traité de
droit suisse, tomo V, 3, pag. 71).
b) Il
fatto di condizionare il passaggio all’uso di una chiave costituisce una restrizione
del diritto di passo originariamente pattuito, sicché incombe anzitutto al
proprietario del fondo serviente rendere verosimile il suo preminente interesse
a chiudere il passo, foss’anche solo nelle ore notturne. Nella fattispecie
tutto quello che l’appellante adduce a sostegno di tale esigenza è
l’opportunità di tenere lontano animali, rispettivamente di evitare piccoli
furti. Per evitare l’entrata di animali nella corte non è necessario però
chiudere il cancello a chiave, mentre l’intento di prevenire furti di piantine
e vasi da fiori con un cancello alto appena un metro appare d’acchito poco
efficace. Oltre a ciò, i “ripetuti furtarelli” lamentati dall’appellante,
contestati dall’attore, non trovano alcun riscontro nelle risultanze
istruttorie. In circostanze del genere non si può certo dire che la convenuta
abbia sufficientemente giustificato la necessità di chiudere a chiave il
cancello sul suo fondo.
c) Si
aggiunga che l’aggravio della servitù consistente nella chiusura (anche solo
notturna) del cancello non può semplicemente essere minimizzato – come fa
l’appellante – invocando la piccolezza della corte o l’eventualità teorica di
equipaggiare il cancello di chiusura elettrica (non si sa a spese di chi) o la
generica vicinanza del nucleo del paese, della chiesa e della piazza. Per
imporre all’attore l’obbligo di aprire e chiudere a chiave il cancello ogni
volta che entra o esce di casa (non esistono altri accessi in concreto),
foss’anche solo di notte, l’appellante avrebbe dovuto sostanziare concretamente
le sue giustificazioni. Nella fattispecie le argomentazioni addotte non bastano
a far prevalere l’interesse della convenuta su quello dell’attore, che chiede
di poter continuare ad accedere senza intralcio a casa sua. Anche su questo
punto l’appello si dimostra perciò destinato all’ insuccesso.
-
L’appellante critica
infine la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, affermando che la
suddivisione a metà non tiene conto delle sostanziali soccombenze reciproche.
Ora, nell’appli-cazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC il primo giudice gode di un
suo margine di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per
abuso. Se nel caso specifico si pensa che l’appel-lante si era integralmente opposta
alla petizione e che quest’ul-tima è stata parzialmente accolta, il riparto
deciso dal Pretore non appare il risultato di un eccesso né di un abuso. Non soccorrono
quindi gli estremi per scostarsi da tale valutazione.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
800.– per ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
– st.leg. __________
-__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster