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Numero d'incarto:
11.1996.73
Data decisione, Autorità:
30.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00073
Lugano
30 novembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 17 novembre 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione del 6 maggio 1996 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 22 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
-
il giudizio sulle spese e
ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ era proprietario, fino al 13 giugno 1995, della particella n.
__________MAF di __________; __________ __________ è proprietario della
particella n. __________, situata nelle vicinanze, su cui sorge la sua casa di
abitazione. Entrambi i fondi fanno parte di un complesso di case a schiera. Per
accedere al proprio fondo con veicoli __________ __________ deve transitare sul
fondo che apparteneva a __________ __________.
B. Adito il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione possessoria del 17 novembre 1993,
__________ __________ ha chiesto che fosse impartito a __________ __________
(con la comminatoria dell’ art. 292 CP) il divieto di passare con veicoli sulla
sua particella n. __________.
Alla discussione del 4
febbraio 1994 __________ __________ ha proposto di respingere l’azione. Al
dibattimento finale del 24 marzo 1995 l’istante ha riaffermato la sua domanda
di giudizio e ha precisato che il convenuto, pur non avendo un diritto di passo
iscritto a registro fondiario, può transitare sul suo fondo in base alle norme
del piano regolatore, ma esclusivamente per le operazioni di carico e scarico.
Il convenuto ha mantenuto la sua opposizione.
C. Statuendo il 22
aprile 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha vietato a
__________ __________ di passare con veicoli sulla particella n. __________MAF
di __________, salvo che per le operazioni di carico e scarico, con la
comminatoria dell’art. 292 CP. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
300.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte l’importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
D. Insorto contro la
sentenza del Pretore con appello 6 maggio 1996, __________ __________ chiede
che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di respingere l’azione possessoria. La presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo con decreto del 20 maggio
1996.
E. Nelle osservazioni
del 10 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerato
in diritto: 1. L’appellante ha affermato,
quando si è trattato di postulare la concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, che non vi era urgenza di eseguire immediatamente la sentenza
impugnata, poiché l’istante aveva venduto il fondo. Tale circostanza è stata
confermata dallo stesso appellato, che ha ammesso di aver venduto l’abitazione
e di essersi trasferito nel Canton Turgovia (osservazioni, pag. 2-3).
a) Per l’art.
110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua tra le
parti in causa; la sentenza passa in giudicato anche nei confronti
dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto
del terzo in buona fede. Con il consenso delle parti l’acquirente può
subentrare in causa all’alienante (cpv. 2). Il fatto è che in concreto
quest’ultima norma non può essere applicata neppure per analogia.
b) L’azione
di manutenzione è di natura esclusivamente possessoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 94
n. 365). L’istante, ovvero colui che tiene effettivamente in suo potere la cosa
(art. 919 cpv. 1 CC; Stark,
Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 12 delle note preliminari agli art. 926-929),
deve rendere verosimile di essere possessore al momento dell’avvenuta
turbativa. Il diritto di chiedere la cessazione della turbativa appartiene
soltanto al possessore – diretto o indiretto – turbato nel suo possesso da un
atto di illecita violenza e non può essere oggetto di cessione (Homberger, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 928; Waldis, Das Nachbarrecht, Zurigo 1953,
pag. 38). La pretesa può essere fatta valere, in altri termini, solo in
concomitanza con il possesso della cosa (Stark,
op. cit., n. 7 ed 8 ad art. 928).
c) Ne
discende che, vendendo il fondo (nel giugno del 1995, cioè l’anno prima che
statuisse il Pretore), l’istante ha perso anche il possesso della particella n.
2163 MAF di Bedigliora. In tali circostanze la causa possessoria diveniva per
lui senza interesse, sicché il Pretore avrebbe dovuto stralciare il
procedimento dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). In questa misura l’appello di
__________ __________ dev’essere accolto e la sentenza riformata.
-
Nel caso in cui
un’azione divenga priva d’interesse, l’art. 351 CPC prevede che il giudice,
udite le parti, stralcia la causa dai ruoli. Per quanto concerne le spese processuali,
la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in casi del genere si applica,
per analogia, l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12
ottobre 1989 in re G./ R.; 19 ottobre 1993 in re M./avv. A): il tribunale
statuisce quindi con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello
stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ai fini
del giudizio sulle spese e le ripetibili occorre chiedersi, in altri termini,
quali possibilità di buon esito avrebbe avuto la procedura se la lite non fosse
divenuta senza interesse (DTF 111 Ib 191 consid. 7a; v. altresì DTF 118 Ia
consid. 4 ). Ciò posto, occorre domandarsi quale sarebbe stato il verosimile
esito dell’azione possessoria qualora l’istante non avesse venduto il fondo.
-
Davanti al Pretore
l’istante si è valso dell’art. 928 CC (“azione di manutenzione”), che
conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da
quanto prevede l’art. 927 CC per l’azione di reintegra”, nell’ambito di
un’azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un
diritto prevalente. L’azione deve essere accolta, perciò, ogni qual volta si
riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, op. cit., pag. 94 n. 365).
Tale atto non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia
compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, op. cit., n. 22 all’introduzione
degli art. 926–929 CC con richiami).
-
L’azione di
manutenzione soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC), che va
esaminato d’ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il possessore deve aver reclamato
immediatamente – da un lato – e deve avere promosso l’azione entro un anno
dalla turbativa – dall’altro – indipendentemente dalla circostanza ch’egli
abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1
e 2 CC). Reclamare immediatamente significa
reagire con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame
della situazione (Stark, op.
cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA,
sentenza del 4 ottobre 1994 nella causa P. contro B., consid. 8). Il reclamo,
per altro, non deve rispettare forme particolari, deve però pervenire
effettivamente all’autore della turbativa (Stark,
op. cit., nota 10 ad art. 929 CC).
In
concreto la turbativa consisteva nel passaggio di veicoli sul fondo
dell’istante. Il convenuto ha fatto valere davanti al Pretore che il
vicino non ha mai reclamato e i documenti agli atti (doc. H e I) non attestano
invero l’esistenza di un reclamo, tuttavia è verosimile che il passaggio di
autovetture davanti alla casa dell’ istante fosse quotidiano. Inoltre dal
verbale di udienza del 4 febbraio 1994 risulta che la zona era stata a lungo (e
fino poco tempo prima) oggetto di lavori che hanno interessato il piazzale dei
posteggi e la casa d’abitazione del convenuto, di modo che non era possibile
parcheggiare la vettura sul fondo n. __________. Ne discende che la questione
di sapere se il reclamo fosse tempestivo è superata dall’immediata introduzione
dell’azione di manutenzione. Secondo dottrina e giurisprudenza, del resto,
quando si è in presenza di turbative che non presentano carattere di costante
durevolezza, bensì di relativa discontinuità, il termine di un anno per
l’inoltro dell’istanza comincia a decorrere da ogni nuova violazione del
possesso (Stark, op. cit., n. 13
ad art. 929; Steinauer, op. cit.,
n. 369; Rep. 1993, 187). Tanto basta per concludere che l’azione era
verosimilmente tempestiva.
- In merito
all’illecita turbativa, il convenuto ha sostenuto che il piano
particolareggiato di __________ permette il passaggio motorizzato per carico e
scarico e che, inoltre, l’istante avrebbe dato il suo consenso fin dal 1989 per
atti concludenti.
Il consenso esclude,
effettivamente, la possibilità di promuovere l’azione di manutenzione (Stark, op. cit., n. 17 e 60 ad art.
929; Homberger, op. cit., n. 11 ad art. 928). Spettava però al
convenuto recare la prova di tale consenso. Ora, nella fattispecie è indubbio
che a registro fondiario non figura alcun diritto di passo veicolare a favore
del fondo del convenuto né dal fascicolo processuale risulta che l’istante
abbia mai dato il suo consenso al passaggio. Come si è visto, poi, il complesso
di case a schiera dispone di un posteggio comune; esaminando le fotografie agli
atti (doc. C, G, L) se ne deve dedurre che il convenuto, per posteggiare
davanti a casa sua, deve essere transitato sul fondo dell’istante. Certo è
possibile che il passo sia stato utilizzato anche in precedenza da altri
proprietari (doc. 3 e 4), ma ciò non significa che l’istante abbia autorizzato
il convenuto a transitare quotidianamente sul suo fondo. In sostanza, solo le
norme del piano regolatore particolareggiato del Comune di __________ sembrano
autorizzare un transito del genere, limitato alle operazioni di carico e
scarico. Tenuto conto del fatto che il convenuto non nega di essere passato
sulla particella dell’istante e che non è riuscito a rendere verosimile un
consenso dell’istante, l’azione possessoria sarebbe stata verosimilmente
accolta, come del resto ha fatto il Pretore. Ciò posto, il pronunciato sulle
spese e ripetibili di prima sede appare corretto.
- Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
A prescindere dalla circostanza che l’appello risulta parzialmente accolto, le
spese devono essere poste a carico dell’appellato, il quale, sottacendo di
avere venduto la sua proprietà fondiaria, ha indotto il Pretore a statuire in
una causa divenuta senza interesse e il convenuto ad adire l’autorità di secondo
grado.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato è così
riformato:
L’istanza è dichiarata priva
d‘interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
mentre i dispositivi n. 2
e 3 sono annullati. Per il resto il giudizio rimane invariato.
- Gli oneri
processuali consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà ad __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a :
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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