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Numero d'incarto:
11.1996.71
Data decisione, Autorità:
01.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00071
Lugano
1 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (______) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (modifica di
sentenza di divorzio) promossa con petizione del 12 luglio 1994 da
__________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 2
maggio 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 aprile 1996
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 29 maggio 1996;
Se dev’essere accolta l’istanza cautelare presentata da __________ __________
il 2 ottobre 1996;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30
gennaio 1976 la seconda sezione del Tribunale distrettuale di Zurigo ha
pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1929) e __________ nata
__________ (1927). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal
giudice, il marito si è impegnato a versare all’ex moglie un contributo
alimentare di fr. 1’200.– mensili.
Il 23 marzo 1984 il
medesimo tribunale ha stralciato dai ruoli un’azione di modifica del contributo
promossa da __________ __________, poiché le parti si erano accordate nel senso
di fissare il contributo alimentare sulla base dell’art. 151 CC in fr. 400.–
mensili dal 1° aprile 1984.
__________ __________,
risposatosi nel 1986, è andato in pensione il 30 maggio 1994 e percepisce oggi
una rendita AVS di fr. 1’825.– mensili.
B. Il 12 luglio 1994
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del
contributo alimentare. Nella sua risposta del 25 ottobre 1994 __________
__________ si è opposta alla petizione. Nel successivo scambio di atti scritti
ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, presentando i
rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno riaffermato le loro domande di
giudizio.
D. Statuendo il 2 aprile
1996, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia
di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 3’300.– per ripetibili.
E. Insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 2 maggio 1996, __________ __________
chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere la petizione e di
sopprimere il contributo alimentare per l’ex moglie. Nelle osservazioni del 29
maggio 1996 __________ __________ propone di respingere il gravame. Entrambe le
parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria in
appello.
F. Il 2 ottobre 1996
__________ __________ ha presentato a questa Camera una domanda cautelare
tendente alla sospensione dell’esecu-tività della sentenza emessa il 23 marzo
1984 dal Tribunale distrettuale di Zurigo. L’istanza non è stata notificata
alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la
petizione poiché ha ritenuto che la situazione dell’obbligato non era cambiata
in maniera rilevante e duratura rispetto al 1984. Oggi come allora entrambe le
parti vivono al di sotto dei minimi esistenziali, con l’unica differenza che
attualmente l’attore beneficerebbe del sostegno finanziario della seconda
moglie. Quanto alla sua posizione debitoria, essa sarebbe ininfluente.
-
Giusta l’art. 153
cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può
domandare di esserne liberato – o che sia ridotta – quando il bisogno più non
esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che
la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice:
decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo
ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca
in cui la rendita è stata fissata (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 51 segg. ad art. 153 CC; DTF 117 II 361
consid. 3). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto
e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di
una rendita all’ex coniuge è, in ogni modo, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione
economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio
(rispettivamente all’epoca in cui è stata modificata la sentenza di divorzio
l’ultima volta) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione
di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a
chi li invoca (Bühler/ Spühler, op.
cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione
del principio inquisitorio (Bühler/ Spühler,
op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).
-
In concreto
all’epoca del divorzio (1976) il marito si era impegnato a versare all’ex
moglie un contributo di fr. 1’200.– mensili. Con approvazione giudiziale del 23
marzo 1984 gli ex coniugi hanno poi concordato di ridurre tale indennità a fr.
400.– mensili. Dal fascicolo processuale risulta che nel 1984 l’attore, fallito
nel 1983, conseguiva un reddito lordo mensile di fr. 2’000.– (richiami I). Dal
1985 al 1993 la sua situazione è migliorata ed egli ha percepito un salario
medio mensile di fr. 5’000.– (richiami II). Al momento del pensionamento per
raggiunti limiti di età, nel maggio 1994, egli ha ricevuto fr. 65’853.– come
capitale di vecchiaia dal fondo di previdenza professionale e da allora
beneficia di una rendita AVS di fr. 1’835.– mensili.
-
L’appellante
ribadisce che nella valutazione della sua situazione economica il Pretore non
avrebbe considerato i suoi passivi. Egli fa valere che da un lato i suoi debiti
non sono stati contestati dalla controparte e che dall’altro il fatto di non
essere mai stato assoggettato all’imposta sulla sostanza nel periodo dal 1985
al 1993 attesta che per far fronte alla situazione disastrata conseguente al
fallimento è stato necessario contrarre debiti, serviti anche per il pagamento
regolare dei contributi alimentari.
L’istruttoria non ha
permesso di stabilire quando l’attore avrebbe contratto i debiti di cui si
prevale. Intanto, contrariamente all’assunto dell’appellante, giurisprudenza e
dottrina hanno già avuto modo di precisare che l’obbligo della controparte di
contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC),
non va confuso con l’onere che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, l’art.
184 cpv. 2 CPC, secondo cui solo i fatti contestati devono essere provati, non
esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare l’esistenza e l’ammontare delle
proprie pretese (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n.1 ad art. 170; Guldener, Schwei-zerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 166). Nella fattispecie si evince dalle deposizioni dei
creditori che i mutui concessi all’attore erano destinati a risollevare le
sorti del negozio di abbigliamento dell’attore, fallito nel 1983 (deposizione
__________ __________a). Lo stesso attore ha ammesso che il prestito stanziatogli
da __________ __________ è stato contratto nel 1979 (conclusioni pag. 2). Il
debito verso __________ è sicuramente anteriore al fallimento dell’attore
(deposizione rogatoriale __________, risposta n. 6), mentre nulla è dato di
sapere su quello concesso da __________ __________, salvo che il creditore ha
ricevuto un pagamento negli anni 1980/81. Ciò posto, a ragione il Pretore ha
concluso che, almeno dal profilo contabile, un mutamento della situazione
finanziaria dell’appellante rispetto all’ultima modifica del contributo
alimentare (1984) non risultava dimostrato. Il fatto che al momento del
pensionamento l’attore abbia deciso di rimborsare i debiti commerciali con
l’importo di fr. 65’853.– ricevuto dalla cassa pensione non è decisivo, poiché
sapendo di avere obblighi alimentari egli avrebbe dovuto preservare la sua
capacità contributiva, quanto meno nella misura necessaria al versamento dell’importo
pattuito. Del resto il pensionamento dell’appellante non può nemmeno essere
considerato alla stregua di una circostanza imprevedibile, poiché nel 1984 egli
aveva già 55 anni e la sua situazione dopo la cessazione dell’attività
lucrativa poteva già essere preventivata.
- L’appellante
afferma, senza contestare l’obbligo della seconda moglie di partecipare alle
spese dell’unione coniugale, di non essere comunque in grado di far fronte alla
propria quota di oneri. Egli rileva inoltre che l’attuale moglie è degente
all’ospedale e che verosimilmente sarà licenziata.
a) Nel
caso in esame è fuori dubbio che se si considerasse l’appellante alla stregua
di una persona sola, il suo reddito sarebbe inferiore al fabbisogno minimo, di
modo che non vi sarebbe spazio per un contributo alimentare a favore dell’ ex
moglie. La giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 121 III 301)
potrebbe infatti giustificare la soppressione di tale contributo (DTF 114 II
13; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 518 n. 09.93). Il fatto è che in concreto il
debitore della prestazione si è risposato e che la sua seconda moglie ha,
comunque sia, il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia nella
misura delle sue forze (art. 163 cpv. 1 CC). Non si può quindi ignorare la
nuova situazione familiare dell’appellante.
b) La
seconda moglie dell’attore ha percepito nel 1994 un reddito mensile netto di fr.
3’748.– (doc. S). La malattia e il prospettato licenziamento della stessa sono
circostanze nuove, che non possono essere considerate per la prima volta in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il reddito complessivo dei coniugi __________
ammonta pertanto mensilmente a fr. 5’583.– (fr. 3’748.– per la moglie e fr.
1’835.– per il marito). Dalla dichiarazione fiscale del 1995 l’appellante risulta
inoltre avere percepito, in aggiunta alla rendita AVS, un importo di fr.
27’006.–, di cui non è nota l’origine. A ogni modo non occorre indagare oltre
su altre sue possibili fonti di reddito, visto che, come si vedrà in appresso,
egli risulta in grado di far fronte al pagamento della rendita. Quanto al
fabbisogno mensile dei coniugi, esso può essere stabilito in fr. 4’392.– (fr.
1’370.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi, fr. 1’741.–
locazione, fr. 681.– cassa malati, fr. 520.– onere fiscale, fr. 80.–
assicurazioni). Le spese per telefono, televisione, acqua ed elettricità sono
già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5), mentre le spese professionali
della moglie e quelle di assistenza per la madre di quest’ultima non sono state
rese verosimili né documentate. Ne discende che i coniugi hanno a disposizione
un’eccedenza mensile di fr. 1’191.–, da ripartire fra di essi in ragione di
metà ciascuno (DTF 114 II 31). L’appellante ha quindi a disposizione una quota
di fr. 595.– mensili.
c) L’appellata,
da parte sua, è ora settantenne e non appare manifestamente in grado di
migliorare le sue entrate. Dal momento che l’indennità in favore dell’ex moglie
è determinata a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314
in alto), nelle circostanze descritte si giustifica di mantenere il contributo
di fr. 400.– mensili a carico dell’appellante (giusta l’art. 151 cpv. 1 CC)
poiché in caso contrario l’anziana ex moglie si troverebbe nell’indi-genza.
Tale onere rientra nelle possibilità economiche dell’attore che, come si è
visto, dispone di una quota di eccedenza di fr. 595.– mensili. Ciò posto,
l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
-
Visto l’esito del
gravame, la richiesta di sospendere l’esecutività della sentenza del 1984
diviene senza oggetto. Si aggiunga a ogni modo che in sede di appello la
competenza del presidente della Camera o del giudice delegato è riferibile solo
o a domanda cautelare proposta nell’ambito di un appello su domanda cautelare
già decisa dal primo giudice o a domanda cautelare proposta in causa portata
direttamente in appello (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 377), ciò che non era il caso – comunque fosse – in
concreto.
-
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC. La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta,
poiché – pur essendo dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna
difetta al gravame il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art.
157 CPC). Dato nondimeno che il prelievo di oneri sottrarrebbe all’interessato
i mezzi necessari al versamento della rendita, soccorrono i “giusti motivi”
(nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla
riscossione. Ciò vale anche per l’incasso delle ripetibili che la convenuta si
vedrebbe riconoscere. Si giustifica pertanto di ammettere l’appellata al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
L’istanza cautelare del 2
ottobre 1996 è dichiarata senza oggetto.
-
L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________
__________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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