Appeal against refusal to revoke guardianship dismissed

11.1996.58Outro Tribunal3 de mai. de 1996Dismissed

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Resumo

The appellant challenged the Divisione degli interni’s refusal to revoke an interdiction previously ordered in 1992. The appellate chamber considered the appeal’s admissibility but ultimately left that question open, because the case failed on the merits. After reviewing the medical and social reports gathered in the guardianship review, the court found that the appellant’s psycho-social condition had not improved and that lasting assistance and protection remained necessary. The appeal was dismissed, the impugned decision was confirmed, and no court costs were charged.

Regest

Art. 433 cpv. 2 CC; revocation of interdiction/guardianship; the authority must order revocation only when the cause of guardianship has ceased. In proceedings under Art. 373 f. CC, applicable by analogy also to revocation requests, the inquisitorial principle requires an ex officio review of the decisive medical and social circumstances. Where current expert opinions confirm that the person remains incapable of managing his affairs independently and continues to require lasting assistance and protection, revocation is excluded. Formal deficiencies in the appeal may be left undecided if the appeal is in any event unfounded on the merits; costs may be waived in light of the circumstances.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.58

Data decisione, Autorità: 03.05.1996, ICCA

Incarto n. 11.96.00058

Lugano 3 maggio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso inoltrato il 16 aprile 1996 da

__________, __________,

contro

la decisione 15 aprile 1996 del

__________, __________, __________,

con la quale è stata respinta l’istanza di revoca della tutela presentata il 29 luglio 1995 dal ricorrente (incarto n. /);

Ritenuto

in fatto:

che __________ (1961) è stato dichiarato interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 19 maggio 1992 del Consiglio di Stato, su istanza presentata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;

che in data 29 luglio 1995 __________ ha chiesto la revoca dell’interdizione;

che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito la procedura, convocando l’interessato per audizione e assumendo informazioni mediche e psico-sociali;

che agli atti sono così stati assunti il verbale di audizione, del 26 gennaio 1996 (doc. 8), la relazione sociale del responsabile della __________, ove risiede attualmente l’interessato (doc. 5), la relazione psichiatrica redatta il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ (doc. 4), la relazione psichiatrica allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);

che l’istante, informato il 20 marzo 1996 della completazione dell’istruttoria e della facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni, non si è pronunciato;

che in data 15 aprile 1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza di revoca dell’interdizione, per il motivo che la situazione dell’istante giustificava tuttora la tutela;

che in data 16 aprile 1996 __________ ha inoltrato ricorso contro tale decisione;

che il gravame non è stato notificato alla Divisione degli interni;

considerato

in diritto:

che ci si potrebbe chiedere se il gravame sia ricevibile, vista la totale carenza di motivazione sui motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC);

che la sanzione della nullità va applicata con cautela e che l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto);

che nella fattispecie la richiesta di giudizio contenuta nel ricorso, benché succinta, è chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi;

che il quesito può a ogni modo rimanere indeciso, il ricorso dovendo comunque essere respinto nel merito;

che la procedura di interdizione, stabilita dal diritto cantonale (art. 373 CC) è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., Berna 1995, n. 888 pag. 341-342), motivo per cui questa Camera ha richiamato d’ufficio dall’Autorità di vigilanza sulle tutele l’incarto relativo ad __________;

che ai sensi dell’art. 433 cpv. 2 CC l’autorità è obbligata a ordinare la revoca non appena la causa di tutela sia scomparsa;

che nella fattispecie il ricorrente è stato interdetto in applicazione dell’art. 369 CC, perché affetto da debilità e infermità mentale che lo rendevano incapace di provvedere ai propri interessi e bisognoso di durevole assistenza e protezione, come dettagliatamente esposto nella perizia 8 aprile 1992 dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 13);

che la situazione psico-sociale del ricorrente non è mutata, come emerge sia dal complemento di perizia redatto il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 4) che dal rapporto allestito il 22 gennaio 1996 dallo psichiatra __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);

che entrambi gli psichiatri ritengono tuttora necessaria una durevole assistenza e protezione dell’interessato, incapace a loro giudizio di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni;

che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito l’istante il 26 gennaio 1996 e ha disposto un complemento della perizia su cui si era fondata la decisione originaria di interdizione, così che la procedura seguita rispetta le norme stabilite dagli art. 373 e 374 CC, applicabili per analogia anche ai casi di revoca della tutela;

che constatato il perdurare della situazione che aveva a suo tempo giustificato l’interdizione ai sensi dell’art. 369 CC, non vi è motivo per scostarsi dalla decisione della Divisione degli interni, conforme alla legge;

che il gravame, infondato, può pertanto essere deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;

che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di spese;

Per questi motivi,

pronuncia:

  1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  2. Non si prelevano né tasse né spese.

  3. Intimazione a :

__________, __________ __________, __________ - __________,



__________,


Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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