AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.51
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00051
Lugano,
11 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa __________ __________/__________misure provvisionali
in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza del 2 ottobre 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
1° aprile 1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il
20 marzo 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locano-Città;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1950), cittadino italiano, e __________ (1960) si sono
sposati a __________ il __________ 1980. Dal matrimonio sono nate __________
(__________1981) e __________ (__________1982). Il marito lavora come
__________ per la __________azione ___________________, Esercizio bacino svizzero,
la moglie è ausiliaria a tempo parziale presso __________ Il 3 luglio 1995
__________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città per il
tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 27 settembre
successivo. Nel frattempo, il 1° settembre 1995, essa è andata a vivere con le
figlie in un appartamento in via __________, mentre il marito è rimasto
nell’appartamento coniugale in __________.
B. Il 2 ottobre 1995 __________ ha chiesto che il marito fosse tenuto a
versarle, in via provvisionale dal 1° settembre 1995, un contributo alimentare
di fr. 1370.– mensili per sé e uno di fr. 887.– mensili per ciascuna figlia.
Statuendo il 3 ottobre 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istan-za e ha condannato __________ a versare, dal 1° settembre 1995,
un contributo mensile di fr. 1300.– per la moglie e uno di fr. 1600.–
complessivi per le due figlie. Il convenuto ha postulato il 5 ottobre 1995 la
revoca del provvedimento, previo contraddittorio. Il 4 dicembre 1995 __________
è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. All’udienza del 18 gennaio 1996, indetta per discutere la provvisionale,
la moglie ha confermato le proprie domande, contestate dal marito che non ha
formulato conclusioni precise. Ultimata l’istruttoria, le parti sono state
convocate alla discussione finale del 6 marzo 1996. In tale circostanza
__________ ha ridotto il contributo alimentare chiesto per sé a fr. 964.–
mensili, mantenendo a fr. 887.– mensili quello chiesto a favore di ciascuna figlia.
__________ ha offerto un contributo mensile di fr. 1100.– complessivi per le
due figlie dal 1° gennaio 1996, compresi gli assegni familiari, senza contributi
per la moglie.
D. Con decreto cautelare del 20 marzo 1996 il Pretore ha condannato
__________ a versare in via provvisionale, dal 1° ottobre 1995, un contributo
alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 770.– mensili per
ciascuna figlia, oltre gli assegni familiari, revocando tuttavia a __________
il beneficio dell’ assistenza giudiziaria. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 400.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie e per due
terzi a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per
ripetibili.
E. Insorto il 1° aprile 1996 con un appello contro il giudizio del Pre-tore,
__________ chiede che in riforma del decreto cautelare egli sia esonerato da
qualsiasi contributo per la moglie e che il contributo alimentare per le figlie
sia fissato in complessivi
fr. 1100.– mensili, inclusi gli
assegni familiari. Nelle sue osservazioni del 25 aprile 1996 __________ propone
di respingere l’appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in
diritto:
-
I documenti presentati per la prima volta in appello, tanto dall’
istante (che li ha acclusi alle proprie osservazioni) quanto dal convenuto (che
li ha fatti seguire separatamente) sono per prin-cipio irricevibili. L’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni tra genitori e figli, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie i documenti
prodotti possono essere considerati – eccezionalmente – nella misura in cui
servono eventualmente a definire il fabbisogno delle figlie; non sono
ammissibili, invece, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa,
su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi. Dandosi un cambiamento di
apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o ai fabbisogni, spetta se
mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo
giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di
dottrina e giurisprudenza).
-
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’
azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali,
specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti
patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei
contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è regolato dal diritto
federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta
dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF
114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sul-la scorta del
minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali
e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e
delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi
costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni edite dall’Ufficio della
gioventù del Canton __________ (infra, consid.
8), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
Nella fattispecie il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del
marito in fr. 2304.– mensili, quello della moglie in fr. 2303.– mensili e
quello delle figlie in fr. 1050.– mensili ciascuna. Quan-to ai redditi, egli ha
accertato il guadagno netto del marito in
fr. 5153.– mensili (compresi gli
assegni familiari di fr. 366.–) e quello della moglie in fr. 2664.60 mensili,
onde un’eccedenza di fr. 1110.– mensili. Ciò posto, il Pretore ne ha desunto
che il convenuto doveva versare un contributo alla moglie di fr. 200.– mensili
e alle figlie fr. 1906.– complessivi (fr. 1540.– più gli assegni familiari di
fr. 366.–).
- L’appellante critica anzitutto l’ammontare del fabbisogno minimo
riconosciutogli dal Pretore. Sostiene che l’onere fiscale di fr. 350.– mensili
ammesso dal primo giudice è inadeguato per rapporto all’aggravio effettivo di
fr. 913.– mensili da egli pagato per l’imposta 1995/96. A torto inoltre il
Pretore avrebbe inserito nel fabbisogno della moglie un onere fiscale di fr.
350.–, nulla essendo in realtà a carico di lei (appello, punto 1.1).
a) Che l’onere fiscale rientri nel fabbisogno dei coniugi è indubbio,
quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta
servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394
consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ora, l’art. 55 lett. a LT (testo in vigore dal
1° gennaio 1995) prevede che nei casi di divorzio o separazione duratura,
legale o di fatto, il reddito e la sostanza sono suscettibili di
tassazione intermedia, dopo di che i coniugi sono tassati disgiuntamente sui
rispettivi fattori imponibili (art. 8 cpv. 1 LT a contrario). Ai fini
dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere
quindi, in pendenza della causa di stato, la scis-sione delle partite fiscali
con effetto retroattivo al momento in cui è avvenuta la separazione di fatto.
In materia di imposta federale diretta la regolamentazione è identica (art. 45
lett. a LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995): in caso di separazione duratura,
ancorché di fatto, i coniugi sono tassati separatamente a valere dal momento
della separazione effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). In pratica
l’autorità fiscale, dopo avere accertato che i coniugi vivono divisi da almeno
un anno, procede alla tassazione intermedia con effetto retroattivo al momento
della separazione (circolare n. 14 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, del 29 luglio 1994, lett. E: testo francese in ASA 63/1994 pag.
296 segg.; v. anche Metzger in:
SJ 117/1995 pag. 73 in fondo e 74 in alto). Nella fattispecie l’appellante
potrà chiedere pertanto di essere tassato individualmente dal 1° settembre
1995.
b) In concreto l’autorità fiscale non ha ancora proceduto alla
tassazione intermedia delle parti (che non sono ancora separate da un anno). Al
momento in cui essa scinderà le partite fiscali con effetto al 1° settembre
1995, nondimeno, la moglie dovrà pagare il proprio arretrato d’imposta, il
marito non rispondendo per quanto da lei dovuto dopo la separazione (art. 12
cpv. 2 LT, rispettivamente art. 13 cpv. 2 LIFD; circolare citata, lett. B/3/d).
A ragione quindi il Pretore ha considerato nel fabbisogno della moglie un
importo prudentemente stimato per le imposte a carico di lei. L’appel-lante
asserisce bensì di avere assunto tutto l’onere fiscale per il 1995, ma
disconosce che tale situazione è passibile di mutamento non appena l’autorità
tributaria avrà proceduto alla tassazione intermedia. Quanto all’importo di fr.
350.– incluso nel fabbisogno di entrambe le parti, l’appellante nemmeno tenta
di rendere verosimile che tale somma risulterà inadeguata: non incombe perciò a
questa Camera vagliare il problema di propria iniziativa.
- Sempre con riferimento al suo fabbisogno minimo, l’appellante
censura l’indennità di fr. 40.– per le spese di vestiario e quella di fr. 150.–
per i pasti fuori domicilio riconosciute dal Pretore, chiedendone l’aumento a
fr. 50.–, rispettivamente a fr. 300.– mensili (appello, punto 1.2).
a) Per il personale di servizio, i viaggiatori e i rappresentanti di
commercio la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
del 1° gennaio 1994, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello, prevede una maggiorazione sull’importo di base da fr.
20.– a fr. 50.– mensili (cifra 2.4.2). L’indennità di fr. 40.– mensili riconosciuta
dal Pretore rientra perciò nel legittimo apprezzamento del primo giudice, tanto
più che il convenuto non si è curato di rendere verosimile alcuna spesa.
b) Per i pasti fuori domicilio la tabella testé menzionata con-templa
una maggiorazione dell’importo base mensile da
fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto
principale (cifra 2.4.3). Il decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per il periodo 1995-1996 (RL 10.2.2.1.1), ammette da
parte sua una deduzione dal reddito di fr. 200.– mensili “se i pasti a
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa” (art. 4 cpv. 2 lett. a, art.
25 cpv. 1 lett. b LT); tale deduzione non è destinata a coprire l’intero costo
del pranzo, ma solo la maggior spesa che il pasto fuori domicilio ca-giona per
rapporto al pasto preparato in una propria economia domestica (RDAT I/1995 pag.
356 n. 6t). L’indennità di fr. 150.– mensili stimata dal Pretore appare quindi
relativamente modesta. Il fatto è che, comunque sia, l’appellante non ha reso
verosimile di dover pranzare regolarmente ogni giorno fuori casa. La sua
richiesta, fondata su semplici affermazioni contestate dalla moglie (riassunto
scritto del dibattimento finale, pag. 2 in fondo), appare pertanto di dubbia
attendibilità. Visto in tale prospettiva, a prescindere dalla motivazione del
primo giudice (che ha riconosciuto fr. 7.– per ogni pasto), l’importo di fr.
150.– mensili si riconduce nell’esito a un cauto apprezzamento e resiste alla
critica.
- L’appellante sostiene che il reddito netto di fr. 4787.– mensili
(più assegni familiari per fr. 366.–) imputatogli dal Pretore è esagerato, il
suo guadagno essendo in realtà di fr. 3982.50 (ol-tre i citati assegni). Egli
ribadisce di non essere tenuto a fare straordinari, tanto meno se si pensa che
la moglie lavora solo al 50%, che lei medesima ha lasciato il domicilio
coniugale e che in ogni modo nel 1996 gli straordinari non gli saranno più rimunerati
dal datore di lavoro, ma compensati con ore libere. A torto il Pretore si
sarebbe scostato quindi dal foglio paga più recente, del gennaio 1996 (appello,
punto 3).
a) Che il reddito di lavoro straordinario prestato sporadicamente non
vada considerato alla stregua di un guadagno abituale è evidente, l’eccezione
non dovendo costituire la regola, tanto meno per un coniuge che già lavora a
tempo pieno. Diversa è la situazione, tuttavia, nel caso in cui il lavoro
straordinario sia prestato in modo regolare, costituisca cioè una fonte di
reddito abituale su cui la famiglia può contare (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 148 ad
art. 145 CC). In circostanze del genere un coniuge non può disimpegnarsi
unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti.
Durante una causa di stato entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere,
per quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della
comunione domestica (DTF 114 II 12); per converso, nessuno dei due può
migliorare la propria qualità di vita a scapito dell’altro, privando
improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza ragioni importanti.
b) In concreto non sono dati a divedere estremi che giustifichino una
riduzione dell’attività lucrativa da parte del marito. Né la moglie risulta
aver mai lavorato più che a metà tempo, né l’eventuale precarietà delle entrate
familiari fa apparire necessario un aumento del grado di occupazione di lei, né
motivi di salute – quanto meno fino al momento in cui ha statuito il Pretore –
legittimano una minore attività del convenuto (in tal caso andrebbe appurata,
ad ogni modo, l’in-dennità per malattia riscossa dal datore di lavoro). Per il
resto solo la causa di merito potrà chiarire se la moglie ha lasciato
l’abitazione coniugale per propria colpa. L’appellante evoca l’impossibilità di
prestare lavoro straordinario retribuito nel 1996, ma gli atti di cui egli si
vale (appello, pag. 5 a metà) non consentono deduzioni univoche. Il doc. 6
della procedura P 213/95, non richiamato dalle parti, non è nel fascicolo
processuale, mentre i doc. 5 e 16 non permettono di concludere con un minimo di
ragionevole affidamento che il convenuto sia ormai precluso da ogni lavoro
straordinario dietro compenso (gli sarebbe bastato produrre un’attestazio-ne
chiara del datore di lavoro). Prudenzialmente il Pretore ha imputato
all’appellante, per altro, il reddito medio conseguito nel 1995 e non quello –
più elevato – del 1993 o 1994. Al momento in cui il primo giudice ha deciso non
vi erano, per concludere, ragioni importanti che inducessero a ritenere il
convenuto incapace di guadagnare, dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid.
3a), una cifra analoga a quella dell’anno precedente.
c) Il reddito medio conseguito dall’appellante nel 1995 non è
contestato (fr. 4787.– mensili, più fr. 366.– di assegni familiari). Deve
considerarsi quindi un dato acquisito.
- Secondo l’appellante il guadagno della moglie non ammonta a fr.
2664.– mensili, come accertato dal Pretore che ha calcolato la media aritmetica
di tutti gli stipendi mensili da lei percepiti nel 1995, bensì a fr. 2966.–
mensili, pari alla media degli stipendi da settembre a dicembre 1995,
successivi cioè alla separazione dei coniugi (appello, punto 4).
La tesi è doppiamente infondata.
In primo luogo perché non sarebbe serio calcolare lo stipendio del marito su
tutto l’arco del 1995 e quello della moglie solo sull’ultimo quadrimestre. In secondo
luogo perché, si procedesse in tal modo, si violerebbe il diritto federale. Già
si è spiegato che – in linea di principio – ogni coniuge ha il diritto di
conservare, dopo la sospensione della vita in comune, il livello di vita precedente
(sopra, consid. 6a). Tenere conto solo del guadagno conseguito dopo la separazione
significherebbe imporre alla moglie, in sostanza, un’at-tività lavorativa più
estesa di quella avuta dianzi. Gli atti di causa non giustificano, come detto,
un onere siffatto. Su questo punto l’appello non merita perciò altra disamina.
- Il fabbisogno delle figlie, stabilito dal Pretore (fr. 1050.–
mensili ognuna), è contestato dall’appellante che ne chiede la riduzione a fr.
1000.– complessivi. Il convenuto assevera inoltre che, foss’ anche tale
fabbisogno superiore a fr. 1000.–, la controparte dev’ essere equamente
chiamata a contribuzione almeno per la rimanenza (appello, punto 5).
a) I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno
di figli minorenni sono già stati accennati (sopra, consid. 2 in fine). Il
Pretore ha fatto capo, in effetti, alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio
della gioventù del Can-ton __________, edizione 1993 (RDT 1993 pag. 78). Se appena
si considera però ch’egli ha statuito il 1° aprile 1996 e che i contributi in
questione decorrono dal 1° ottobre 1995 (data non litigiosa), è senz’altro
indicato riferirsi all’edizione più recente di tali raccomandazioni, aggiornata
al novembre 1995 (RDT 1996 pag. 33). Ora, nel caso di due figli di 13 e 16 anni
quest’ultima prevede un fabbisogno di fr. 1090.– mensili ognuno, compresi fr.
205.– di cura e educazione. La moglie essendo casalinga a metà tempo, metà
delle spese per la cura e l’educazione delle figlie deve ritenersi fornita in
natura da lei medesima. Il fabbisogno in denaro delle due figlie ammonta così,
secondo le note raccomandazioni, a fr. 1975.– complessivi.
b) Le raccomandazioni predette si rapportano, orientativamente, a
redditi coniugali attorno ai fr. 7000.– mensili (fr. 5400.– nel 1988). In
concreto le entrate delle parti assommano a fr. 7817.– mensili (guadagno
medio del marito fr. 5153.– compresi gli assegni familiari, guadagno medio
della moglie fr. 2664.–). Si può nondimeno rinunciare a rivalutare le note
raccomandazioni, che già si riferiscono al costo della vita nell’area urbana di
__________, notoriamente fra i più elevati della Svizzera. Non risultano per
altro – nemmeno dai documenti prodotti per la prima volta in appello – spese
supplementari che aumenterebbero il fabbisogno in denaro delle figlie. Nemmeno
si scorgono, contrariamente all’as-serto dell’appellante, motivi di riduzione,
l’importo di fr. 550.– mensili per figlia offerto nell’appello essendo
semplicemente irrisorio.
c) L’appellante adduce vari argomenti in merito al costo della
locazione che rientra nel fabbisogno delle figlie. Le citate raccomandazioni
includono nel fabbisogno in denaro di un figlio fra i 13 e i 16 anni di età fr.
220.-- di oneri locativi. La moglie paga un canone di locazione (incontestato)
di fr. 1200.-- mensili (decreto, pag. 4). Di questa somma, fr. 440.-- rientrano
nel fabbisogno in denaro delle figlie e fr. 760.-- rimane a carico della moglie
(la somma di fr. 720.-- considerata dal Pretore va rettificata in tal senso).
Dato che all’appel-lante è riconosciuta una pigione di fr. 700.-- mensili, il
principio della parità di trattamento è sostanzialmente rispettato.
- Il quadro economico della famiglia si presenta, in ultima analisi,
come segue:
reddito del marito fr.
5153.— mensili
reddito della moglie fr.
2664.60 mensili
fr.
7817.60 mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
2304.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr.
2343.50 mensili
fabbisogno delle figlie fr.
1975.— mensili
fr.
6622.50 mensili
eccedenza fr.
1195.10 mensili
metà eccedenza fr.
597.55 mensili
spettanza del marito (fabbisogno + ½ eccedenza) fr.
2901.55 mensili
spettanza della moglie (fabbisogno + ½ eccedenza) fr.
2941.05 mensili
spettanza delle figlie fr.
1975.— mensili
contributo per la moglie (spettanza ./. reddito
proprio) fr. 276.45 mensili
contributo per le figlie fr.
1975.— mensili
fr.
2251.45 mensili
Nel risultato il decreto del
Pretore è quindi più favorevole all’ap-pellante di quanto risulterebbe
applicando al caso specifico i parametri della Camera civile di appello. Il
primo giudice ha imposto al convenuto, infatti, un contributo inferiore tanto
per la moglie (fr. 200.– mensili invece di fr. 276.45) quanto per le figlie
(fr. 1906.– mensili invece di fr. 1975.–). Il decreto impugnato merita pertanto
conferma, senza che sia necessario esprimersi sul calcolo finale applicato dal
Pretore (decreto, consid. 6), invero estraneo ai criteri di questa Camera.
- Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è commisurata all’entità della controversia
e dell’ammontare dei contributi litigiosi.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster