AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.5
Data decisione, Autorità:
30.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00005
Lugano
30 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n.____ (azione di separazione con riconvenzione di
divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 28 gennaio 1991 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 4 gennaio 1996
con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica di misure cautelari
presentata dal convenuto il 29 novembre 1993;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 gennaio 1996
presentata da __________ contro il decreto del 4 gennaio 1996 emanato dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1928) e
__________ (1934) si sono sposati a __________ il __________ 1953. Dalla loro
unione sono nati __________ (1954), __________ (1955), __________ (1958),
__________ (1960) e __________ (1962). I coniugi si sono separati dopo il
tentativo di conciliazione, richiesto dalla moglie l’11 maggio 1990 e decaduto
infruttuoso il 31 maggio 1991: il marito si è trasferito a Locarno, la moglie è
rimasta nell’abitazione coniugale, situata nel complesso “__________ __________
” di __________, che comprende un garni, un ristorante e una discoteca. In
esito alla discussione sull’assetto cautelare, tenutasi il 31 maggio 1991, il
marito ha accettato di versare alla moglie un contributo di fr. 3’000.–
mensili, di lasciare l’abitazione coniugale e di assumere gli oneri correnti
dell’appartamento (inc. /).
Nel frattempo, il 28
gennaio 1991, __________ __________ ha promosso azione di separazione, alla
quale si è opposto il 17 aprile 1991 il marito, che con azione riconvenzionale
ha postulato il divorzio; la causa è tuttora in fase istruttoria.
B. Il 25 febbraio 1991
__________ __________ ha chiesto la modifica dell’as-setto cautelare, nel senso
di farsi assegnare l’appartamento coniugale. Con decreto del 13 agosto 1991 il
Pretore ha respinto l’istanza. Un appello presentato dal marito il 23 agosto
1991 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 18 ottobre 1991 (inc.
n. /).
C. Il 29 novembre 1993
__________ __________ ha nuovamente rivendicato l’appartamento coniugale e, in
caso di accoglimento dell’istanza, ha offerto un contributo di fr. 3’500.– a
favore della moglie. Alla discussione del 20 aprile 1994 __________ __________
si è opposta alla modifica dell’assetto cautelare. Esperita l’istruttoria, alla
discussione finale del 12 dicembre 1995 le parti hanno ribadito le rispettive domande
di giudizio.
D. Statuendo il 4
gennaio 1996, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 1’200.– per ripetibili.
E. __________ __________
è insorto con un appello del 9 gennaio 1996 contro il decreto del Pretore, di
cui chiede la riforma nel senso di accogliere la sua istanza di modifica.
Nelle sue osservazioni del
25 gennaio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per
la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, pur accertando
che la moglie aveva apostrofato il marito in alcune occasioni e che la figlia
__________ aveva avuto un diverbio con la nuova compagna del padre, ha ritenuto
che tali fatti erano episodici e non giustificavano una modifica dell’assetto
provvisionale. Egli ha considerato inoltre che l’ospitalità data dalla madre
alle due figlie e a un nipote era ininfluente, anche se ciò comportava oneri correnti
maggiori a carico del marito.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia. In concreto litigiosa è l’assegnazione
dell’appartamento coniugale alla moglie, concordata tra i coniugi all’udienza
del 31 maggio 1990 (inc. __________/__________richiamato). Ora, le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono
sempre essere modificate, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e
duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando
le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate
o si siano avverate solo in parte (Hinderling/
Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 77 n.
545). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico
ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per
contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza
giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo
che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di
un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe
potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se
tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può
statuire nuovamente sulla controversia.
-
Nella fattispecie
l’appellante ribadisce, sulla scorta di alcune testimonianze, che la presenza
della moglie nell’appartamento è motivo di gravi litigi, ciò che perturba
l’andamento dell’esercizio pubblico di sua proprietà, situato nello stesso
stabile.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che già il 25 febbraio 1991 il marito ha postulato
l’assegnazione dell’appartamento coniugale per sue necessità e per un uso più
razionale dell’esercizio pubblico. La richiesta è stata rigettata sia dal Pretore,
con decreto del 13 agosto 1991, sia da questa Camera, con sentenza del 18
ottobre 1991 (inc. /). Nell’appello presentato contro il decreto
pretorile, il convenuto aveva già lamentato intollerabili molestie dovute alla
presenza della moglie, ciò che legittimava di attribuirgli l’appartamento (appello
23 agosto 1991 pag. 6 n. 2.3).
b) L’istruttoria
ha dimostrato che in alcune occasioni l’appellata ha tenuto un atteggiamento
offensivo nei confronti del marito. In particolare il teste __________ ha
affermato che durante una riunione di lavoro la moglie è entrata nella saletta
del garni e ha gridato qualche cosa al marito. Il teste, pur non ricordando le
parole, ha escluso che fossero complimenti, tant’è che egli è rabbrividito e la
figlia __________ si è messa a piangere (verbali, pag. 68). Anche i testi
__________ e __________ hanno confermato l’esistenza di alterchi tra i coniugi
all’interno dell’esercizio pubblico. Ciò non di meno, tali circostanze non bastano
ancora per modificare l’assetto cautelare concordato tra i coniugi.
Intanto si
tratta effettivamente di episodi sporadici. Dalla separazione dei coniugi,
avvenuta nella primavera del 1990, l’appellante è stato in grado di indicare
soltanto tre o quattro circostanze in cui la moglie ha tenuto un comportamento
offensivo nei suoi confronti. Circostanze che per altro si riferiscono a
situazioni addietro nel tempo anche perché, contrariamente a quanto sostiene
l’appellante, non è possibile collocare le testimonianze __________ e
__________ nel periodo tra il 25 febbraio 1991 e il 29 novembre 1993. Dalla
deposizione __________ si evince – invero – che la scena al ristorante, durante
la quale l’appellata ha insultato il marito, era concomitante al momento in cui
il testimone aveva sentito voci sulla relazione extraconiugale del marito
(verbali, pag. 49). La teste __________ __________ ha riferito che già agli
inizi del 1990 si vociferava su questa relazione (verbali pag. 33), che la
figlia __________ l’ha fatta risalire alla seconda metà del 1989 (verbali pag.
26), l’altra figlia __________ al dicembre 1989 (verbali pag. 17), mentre il figlio
__________ – per finire – ha licenziato la nuova compagna del padre nel mese di
aprile 1990 proprio a causa di tale rapporto (verbali, pag. 44). A quel momento
i coniugi non vivevano ancora separati (cfr. consid. A). Il testimone
__________ ha affermato, nella sua deposizione del 20 aprile 1994, che “qualche
anno fa, una sera al dancing assieme al Gi__________lio e alla __________ si
stava parlando della tensione che c’era tra i coniugi”; dopo l’inter-vento
della moglie vi è stato un alterco tra i coniugi (verbali, pag. 53). Se non
che, lo stesso teste ha riferito di avere frequentato negli anni 1990/91 la figlia
__________, ragione per cui non è possibile concludere nel senso voluto
dall’appellante.
In sostanza
l’episodio descritto dal teste __________, ancorché deprecabile, risulta
nondimeno isolato già per il fatto che il teste ha frequentato l’esercizio
pubblico durante tutto il 1993 e i primi mesi del 1994 (appello, pag. 4). Che
poi vi fossero litigi coniugali e con i figli sulla gestione dell’esercizio
pubblico è confermato da __________ __________ (verbali, pag. 30) e da
__________ __________ (verbali, pag. 33), ma si tratta di litigi che risalgono
ai tempi della convivenza e che sono continuati anche dopo la separazione.
Mentre quanto riferito dalla teste __________ __________ (“ho sentito dire __________
che c’era un nuovo padrone alla __________ in tono scherzoso”) non conferma intenzioni
particolarmente malevoli della moglie nei confronti del marito, così come il
rinvenimento di un registratore in un locale del garni – a prescindere dalla
circostanza che non è stato dimostrato essere stata la moglie a introdurlo –
non basta a rendere verosimile che la presenza della moglie nell’appartamento coniugale
sia fonte di gravi litigi. È possibile che la vicinanza dell’abitazione coniugale
al posto di lavoro del marito contribuisca ad aumentare il pericolo di tensioni
fra coniugi, ma ciò non permette di concludere che per questo solo motivo si
giustifichi un cambiamento dell’assetto provvisionale. Ne discende che, come
già stabilito dal Pretore, in difetto di un mutamento rilevante e durevole
delle circostanze, non vi è spazio per modificare l’assegnazione
dell’appartamento coniugale. L’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
-
L’appellante si
duole del fatto che anche la presenza della figlia __________ nell’appartamento
occupato dalla madre crea problemi. Ora, è vero che tra l’attuale compagna
dell’appellante e __________ vi è stato un diverbio (deposizione __________
__________i), sfociato in un procedimento penale (doc. 5) conclusosi le scuse
di quest’ul-tima (richiamo IV), ma, ancora una volta, tale episodio appare
isolato, tant’è che in seguito neppure l’appellante pretende vi siano stati
altri conflitti tra la figlia e la propria convivente. È verosimile che i
rapporti tra __________ e il padre siano compromessi (deposizione __________
__________), ma ciò non legittima l’appellante a chiedere l’assegnazione
dell’abitazione coniugale, in modifica di un accordo liberamente preso tra i
coniugi. Si aggiunga che vi sono state tensioni tra genitori e figli anche in
passato, essenzialmente per ragioni dovute alla conduzione dell’esercizio
pubblico (deposizione __________ __________, pag. 27; __________ __________,
pag. 33; __________ __________, pag. 44), di modo che non è possibile ricondurre
alla sola presenza della figlia nell’appartamento le tensioni tra lei e il
padre.
-
Il marito sostiene
che la moglie eccede nell’uso dell’apparta-mento coniugale poiché ospita le
figlie e il nipote a sue spese, mentre egli sopporta tutti gli oneri correnti.
La censura è infondata.
Come già rilevato da
questa Camera, nell’accordo del 31 maggio 1990 l’appartamento era stato
attribuito alla moglie senza condizioni (sentenza 18 ottobre 1991, pag. 7 consid.
2b). Dall’ istruttoria è emerso inoltre che le figlie __________ e __________
hanno praticamente sempre abitato, anche se __________ con minore frequenza, in
tale appartamento (interrogatorio formale attrice del 12 dicembre 1994,
risposta n. 1 e 2; deposizione __________ __________ pag. 70). È possibile che
il 31 maggio 1990 la figlia __________ non abitasse con la madre poiché assente
all’estero, ma ciò è irrilevante perché l’appartamento è ancora quello in cui
la famiglia abitava prima che i genitori si separassero (deposizione __________
__________ pag. 71). È pertanto logico che dopo il periodo di studi negli Stati
Uniti __________ sia andata a vivere con la madre. Si aggiunga che, quantunque
la moglie non si occupasse più dell’esercizio pubblico, questa Camera aveva
confermato l’assegnazione dell’appartamento alla stessa poiché vi abitava con
la figlia __________ (sentenza 16 ottobre 1991, pag. 7 consid. 2b). Del resto,
la presenza di cinque persone può cagionare spese supplementari, ma
l’appellante non ha minimamente dimostrato l’aumento degli oneri, non bastando
al riguardo invocare il normale andamento delle cose e l’esperienza della vita
(appello, pag. 11). In concreto nessun dato è stato fornito, di modo che
l’argomentazione è inconsistente. In merito all’occu-pazione dei posteggi, poi,
l’appellante non pretende che l’esercizio pubblico ne patisca, di modo che la
questione non merita particolare disamina. Il problema esula persino
dall’assegnazione dell’abitazione coniugale. Su questo punto l’appellante
avrebbe potuto chiedere, se mai, una diversa ripartizione degli oneri connessi
all’uso dell’abitazione (punto 3 dell’accordo), ciò che in concreto non ha fatto.
Infine egli neppure contesta il diritto della moglie di mantenere pendente
causa lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, limitandosi a
indicare di non avere potuto prevedere una simile numerosa convivenza e di
avere assunto solo gli oneri relativi a un uso normale, senza curarsi di
dimostrare il cambiamento rilevante e durevole che è indispensabile per una
modifica dell’assetto cautelare.
-
Dato quanto precede
l’appello deve essere respinto, senza che occorra esaminare l’offerta
dell’appellante di aumentare il contributo alimentare a favore della moglie, né
le sue ulteriori argomentazioni su questioni che neppure figurano nella
decisione pretorile.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, tenuto a rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
1’000.– a titolo di ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster