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Numero d'incarto:
11.1996.36
Data decisione, Autorità:
29.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00036
Lugano
29 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (diritto di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione 28 maggio 1991 da
dott.
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
in
comunione ereditaria
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 22 febbraio 1996 da __________ __________a, __________
__________ e __________ __________ contro il decreto emanato il 12 febbraio
1996 dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
-
Il giudizio su spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ è
proprietario della particella n. __________ RFD __________, confinante con la
particella n. __________RFD, proprietà di una comunione ereditaria composta di
__________, __________ __________ e __________;
che con petizione 28
maggio 1991 __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord __________, __________ e __________, per ottenere la rimozione
di tutte le piante fruttifere situate sulla particella n. __________RFD
__________ che non rispettano le distanze legali verso il suo fondo, e il
versamento dell’importo di fr. 360.– oltre interessi a titolo di risarcimento
del danno;
che con atto del 6
settembre 1991 i convenuti hanno sollevato eccezione di incompetenza del
giudice adito, sostenendo che il valore di causa era inferiore a quello
indicato dall’attore e chiedendo al Pretore di decidere con ordinanza il valore
di causa ai sensi dell’art. 13 CPC;
che nei successivi
allegati del 13 gennaio, rispettivamente del 14 febbraio 1992, le parti hanno
ribadito le rispettive tesi;
che all’udienza
preliminare del 13 ottobre 1992 le parti hanno confermato le proprie domande a
giudizio e hanno notificato diversi mezzi di prova, in particolare l’audizione
di testi, il sopralluogo e la perizia sulle piante da rimuovere;
che in tale occasione
il Pretore ha determinato con ordinanza in calce al verbale di udienza il
valore di causa ai sensi dell’art. 13 CPC, stimato in almeno fr. 8’000.– (act.
XI);
che i convenuti hanno
postulato all’udienza del 23 marzo 1995 la riassunzione dei testi __________ e
__________ in occasione del sopralluogo, ai sensi dell’art. 234 cpv. 5 CPC (act.
XII, pag. 11);
che il Pretore ha
respinto tale domanda il 24 aprile 1995 (act. XIII);
che, ricevuta la
lettera 23 gennaio 1996 con la quale l’attore chiedeva la fissazione del
sopralluogo, il Pretore gli ha assegnato con ordinanza 25 gennaio 1996 un termine
di 20 giorni per formulare le sue osservazioni alla domanda di riassunzione dei
testi;
che, constatata
l’opposizione dell’attore espressa nella lettera 29 gennaio 1996, il Pretore ha
convocato le parti per il sopralluogo, con ordinanza 1° febbraio 1996;
che il 7 febbraio 1996
i convenuti hanno invitato il Pretore a determinare infine il valore della
causa conformemente all’art. 13 CPC, ad accertare che l’attore aveva lasciato
decorrere infruttuoso il termine per presentare i quesiti peritali e a statuire
sulla riassunzione dei testi;
che con lettera 12
febbraio 1996 il Segretario-assessore della Pretura ha comunicato ai convenuti
che il valore di causa era già stato determinato in occasione dell’udienza
preliminare e che il termine per proporre i quesiti peritali era scaduto infruttuoso;
che con atto separato di
stessa data il Segretario-assessore ha respinto la domanda di riassunzione dei
testi in occasione del sopralluogo;
che con appello 22
febbraio 1996 __________, __________ __________ e __________ chiedono che,
previa concessione dell’effetto sospensivo, il decreto 12 febbraio 1996 sia
annullato, subordinatamente sia riformato nel senso che è autorizzata
l’audizione dei due testimoni in occasione del sopralluogo;
che il gravame non è
stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che in concreto gli
appellanti chiedono l’annullamento del decreto 12 febbraio 1996 relativo alla
riassunzione dei testi __________ e __________, sostenendo che lo stesso è
contrario all’art. 101 CPC;
che come indicato nel
gravame, l’atto 12 febbraio 1996 è un doppione, il Pretore avendo già statuito
il 24 aprile 1995 sulla domanda di riassunzione dei testi, che ha negato;
che tuttavia gli
stessi appellanti hanno riproposto il 7 febbraio 1996 la domanda di
riassunzione dei testi, prevalendosi della mancata presentazione dei quesiti
peritali, di modo che non possono dolersi di aver ricevuto risposta alla
propria istanza;
che contrariamente
all’opinione degli appellanti la decisione 12 febbraio 1996 del Segretario-assessore
non è un decreto ma un’ordinanza, poiché tutte le questioni che concernono
l’istruttoria sono decise con ordinanza, salvo che la legge preveda
espressamente il decreto (Rep. 1987 230, 1984 388);
che ciò non è il caso
in concreto, poiché a norma dell’art. 182 CPC la decisione sulle prove è un’ordinanza
e come tale, per precisa norma di legge (art. 95 cpv. 1 CPC), non è
suscettibile di appello (Rep. 1975 pag. 304);
che per inciso anche
la decisione sul valore di causa costituisce un’ordinanza e non un decreto
(cfr. art. 13 CPC);
che rivolto contro
un’ordinanza, per sua essenza inappellabile, il gravame è irricevibile e sfugge
quindi a un esame di merito;
che esso può di
conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri
processuali sono a carico degli appellanti in solido, mentre non si giustifica
riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato
notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è irricevibile.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti in solido a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________, __________
–
__________, __________
–
__________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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